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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1111/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 692/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4584/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 13/06/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006849841 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012746142 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente aveva impugnato le cartelle di pagamento nn. 29320170006849841 e 29320170012746142, entrambe notificate il 26-06-2017, con l'unico motivo della prescrizione del diritto alla riscossione.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, aveva ribadito quanto già comunicato in sede di diniego del reclamo, cioè che l'Ufficio Territoriale di Catania – Direzione Provinciale di Catania, aveva tempestivamente notificato, entro il previsto termine triennale gli atti di accertamento per omesso pagamento dell'imposta di registro-
Tassa Automobilistica per gli anni 2012 – relativamente a n.2 autovetture e n.1 motociclo.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso con la motivazione che: “a fronte di tributo risalente all'anno 2012, in mancanza di prova di atti interruttivi, alla data di notifica delle cartelle esattoriali (26.6.2017) è senz'altro decorso il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, L. 53/83 per il tributo in questione”. Compensava le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza C.T.P. 4584-12-2022 depositata il 13-06-2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Catania propone appello per i seguenti motivi 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 546-1992 in combinato disposto con l'art. 32 D.Lgs. 546-1992; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, DL n.953/1982 conv. in L.n.53/1983 come modificato dall'art.3 DL
N.2/1986-conv. in L.n.60/1986.
L'appellato si è costituito.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I documenti depositati dall'Agenzia Entrate non hanno i requisiti probatori per poter dimostrare la legittima notifica degli atti di accertamento presuntivamente interruttivi della prescrizione.
Sulla scorta della documentazione ex adverso prodotta è evidente che le notifiche dei presunti avvisi di accertamento interruttivi della prescrizione non sono state regolarmente effettuate.
Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in assenza del destinatario, la notifica è provata con la CA
(Comunicazione di Avvenuto Deposito). Il perfezionamento della notifica ai sensi della L. 890/1982 è dimostrabile con la produzione della CA .
Ciò, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario (a) per rifiuto a riceverlo, (b) per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero (c) per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo. In giudizio, il notificante potrà provare il perfezionamento della notifica “solo” producendo la CA. Più esattamente, dovrà produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (i.e., CA). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione. Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
10012/2021, pubblicata il 15 aprile 2021.
Nel caso in ispecie l'Agenzia delle Entrate nulla produce sulle cartelle notificate per compiuta giacenza.
Inoltre per la raccomandata a.r. in “busta bianca” non vi è dimostrazione che l'Agente postale abbia lasciato avviso di giacenza nella buca delle lettere del destinatario tant'è vero che di tale adempimento non si fa alcun cenno.
Con riguardo poi all'avviso di ricevimento indirizzato a Società_1, si rileva che nella fattispecie il presunto atto tributario è stata spedito dal Società_1, ente privato non autorizzato ex lege alla notifica di atti giudiziari.
L'avviso di ricevimento in questione non è firmato dal destinatario, non fa riferimento ad alcun atto tributario ed in ogni caso non assurge a pubblica fede, poiché non trasmesso dall'Ente di servizio nazionale per la notifica di atti fiscali impositivi ovvero Poste Italiane.
L'Ufficio si è avvalso dell'intermediazione di altro operatore Società_1 non autorizzato e privo di licenza.
In ogni caso, il Centro Servizi SIN, avrebbe dovuto inviare al contribuente la raccomandata di avvenuta notifica cosa che invece non è avvenuta.
Società_1, comunque, non era in possesso dell'abilitazione di legge e dell'autorizzazione alla notifica di atti fiscali, autorizzazione avvenuta con la legge n. 124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando l'art. 4 del Dlgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società Poste italiane Spa, quale fornitore del servizio postale universale per la notifica di atti fiscali impositivi.
Per il periodo ante riforma 2017, l'utilizzo di poste private per la notifica di atti tributari produceva effetti del tutto invalidanti per l'intera procedura notificatoria e sulla scorta di tale principio la Cassazione civile a SS.
UU. (sentenza n. 299/2020) ha espressamente statuito che le notifiche a mezzo posta sono valide unicamente se effettuate tramite Poste Italiane S.p.A., mentre sono nulle (se non inesistenti) quelle effettuate da società postali private prive di licenza, perché non possono conferire certezza legale alla data di consegna.
L'Agenzia delle Entrate produce poi due avvisi di ricevimento che non si comprende a quale raccomandata fanno riferimento, né sono firmati dall'operatore postale il quale non ha apposto alcuna data, nè il timbro dell'Ufficio di giacenza, come previsto dall'art 8 - in caso di rifiuto alla firma - e dell'art.156 del DPR 29 maggio 1982, n. 655.
L'appello deve essere rigettato in quanto non sussistono motivi di riforma della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, tenendo conto dei motivi dell'appello, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del signor Resistente_1 appellato delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia l'13 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS DO AN LU DO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 692/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4584/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 13/06/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006849841 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170012746142 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente aveva impugnato le cartelle di pagamento nn. 29320170006849841 e 29320170012746142, entrambe notificate il 26-06-2017, con l'unico motivo della prescrizione del diritto alla riscossione.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, aveva ribadito quanto già comunicato in sede di diniego del reclamo, cioè che l'Ufficio Territoriale di Catania – Direzione Provinciale di Catania, aveva tempestivamente notificato, entro il previsto termine triennale gli atti di accertamento per omesso pagamento dell'imposta di registro-
Tassa Automobilistica per gli anni 2012 – relativamente a n.2 autovetture e n.1 motociclo.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso con la motivazione che: “a fronte di tributo risalente all'anno 2012, in mancanza di prova di atti interruttivi, alla data di notifica delle cartelle esattoriali (26.6.2017) è senz'altro decorso il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, L. 53/83 per il tributo in questione”. Compensava le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza C.T.P. 4584-12-2022 depositata il 13-06-2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Catania propone appello per i seguenti motivi 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 546-1992 in combinato disposto con l'art. 32 D.Lgs. 546-1992; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, DL n.953/1982 conv. in L.n.53/1983 come modificato dall'art.3 DL
N.2/1986-conv. in L.n.60/1986.
L'appellato si è costituito.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I documenti depositati dall'Agenzia Entrate non hanno i requisiti probatori per poter dimostrare la legittima notifica degli atti di accertamento presuntivamente interruttivi della prescrizione.
Sulla scorta della documentazione ex adverso prodotta è evidente che le notifiche dei presunti avvisi di accertamento interruttivi della prescrizione non sono state regolarmente effettuate.
Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in assenza del destinatario, la notifica è provata con la CA
(Comunicazione di Avvenuto Deposito). Il perfezionamento della notifica ai sensi della L. 890/1982 è dimostrabile con la produzione della CA .
Ciò, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario (a) per rifiuto a riceverlo, (b) per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero (c) per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo. In giudizio, il notificante potrà provare il perfezionamento della notifica “solo” producendo la CA. Più esattamente, dovrà produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (i.e., CA). Non sarà invece ritenuta sufficiente a tale scopo, la produzione della sola ricevuta di spedizione. Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
10012/2021, pubblicata il 15 aprile 2021.
Nel caso in ispecie l'Agenzia delle Entrate nulla produce sulle cartelle notificate per compiuta giacenza.
Inoltre per la raccomandata a.r. in “busta bianca” non vi è dimostrazione che l'Agente postale abbia lasciato avviso di giacenza nella buca delle lettere del destinatario tant'è vero che di tale adempimento non si fa alcun cenno.
Con riguardo poi all'avviso di ricevimento indirizzato a Società_1, si rileva che nella fattispecie il presunto atto tributario è stata spedito dal Società_1, ente privato non autorizzato ex lege alla notifica di atti giudiziari.
L'avviso di ricevimento in questione non è firmato dal destinatario, non fa riferimento ad alcun atto tributario ed in ogni caso non assurge a pubblica fede, poiché non trasmesso dall'Ente di servizio nazionale per la notifica di atti fiscali impositivi ovvero Poste Italiane.
L'Ufficio si è avvalso dell'intermediazione di altro operatore Società_1 non autorizzato e privo di licenza.
In ogni caso, il Centro Servizi SIN, avrebbe dovuto inviare al contribuente la raccomandata di avvenuta notifica cosa che invece non è avvenuta.
Società_1, comunque, non era in possesso dell'abilitazione di legge e dell'autorizzazione alla notifica di atti fiscali, autorizzazione avvenuta con la legge n. 124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando l'art. 4 del Dlgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società Poste italiane Spa, quale fornitore del servizio postale universale per la notifica di atti fiscali impositivi.
Per il periodo ante riforma 2017, l'utilizzo di poste private per la notifica di atti tributari produceva effetti del tutto invalidanti per l'intera procedura notificatoria e sulla scorta di tale principio la Cassazione civile a SS.
UU. (sentenza n. 299/2020) ha espressamente statuito che le notifiche a mezzo posta sono valide unicamente se effettuate tramite Poste Italiane S.p.A., mentre sono nulle (se non inesistenti) quelle effettuate da società postali private prive di licenza, perché non possono conferire certezza legale alla data di consegna.
L'Agenzia delle Entrate produce poi due avvisi di ricevimento che non si comprende a quale raccomandata fanno riferimento, né sono firmati dall'operatore postale il quale non ha apposto alcuna data, nè il timbro dell'Ufficio di giacenza, come previsto dall'art 8 - in caso di rifiuto alla firma - e dell'art.156 del DPR 29 maggio 1982, n. 655.
L'appello deve essere rigettato in quanto non sussistono motivi di riforma della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare, tenendo conto dei motivi dell'appello, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del signor Resistente_1 appellato delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in complessive € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia l'13 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS DO AN LU DO