Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1111
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. 546-1992 in combinato disposto con l'art. 32 D.Lgs. 546-1992

    La Corte ha ritenuto che i documenti depositati dall'Agenzia delle Entrate non dimostrano la legittima notifica degli atti di accertamento interruttivi della prescrizione, in quanto le notifiche non sono state regolarmente effettuate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, DL n.953/1982 conv. in L.n.53/1983 come modificato dall'art.3 DL N.2/1986-conv. in L.n.60/1986

    La Corte ha ritenuto che le notifiche dei presunti avvisi di accertamento interruttivi della prescrizione non sono state regolarmente effettuate, in particolare per quanto riguarda la compiuta giacenza e l'utilizzo di operatori postali non autorizzati per il periodo antecedente alla riforma del 2017. La Corte ha inoltre evidenziato la mancanza di prova della regolarità delle notifiche tramite raccomandata a.r. e l'invalidità delle notifiche effettuate da società postali private prive di licenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1111
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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