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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 24906/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24906/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MICHELE BOMBARA e dell'avv. GIOVANNI C.F._2
MANGANARO
PARTI ADOTTANTI
contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
Spezia (SP), residente in [...] bis
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i sig.ri , coniugati, Parte_1 Parte_2
adivano il Tribunale di Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. Controparte_1
Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delle parti adottanti e della parte adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 14/02/2025 l'adottante sig.ra riferiva di conoscere l'adottando da Parte_1
più di 40 anni, in quanto collega di suo marito, con il quale nel corso degli anni ha intrattenuto un rapporto di natura filiale. Ella ha soggiunto che l'adottando aveva un ottimo rapporto con la figlia, poi deceduta e che è sempre stato molto presente e di grande aiuto nei loro confronti.
Veniva sentito altresì l'adottante signor , il quale confermava quanto riferito dalla Parte_2
moglie, sig.ra . Parte_1
Gli adottanti dichiaravano quindi di voler ora formalizzare il legame affettivo tramite l'istituto dell'adozione.
Gli adottanti prestavano il consenso all'adozione; l'adottando prestava il consenso come per legge.
La sig.ra in qualità di moglie dell'adottando, prestava l'assenso. Parte_3
L'adottando è figlio dei signori , nata a [...] il giorno 12.11.1936 e Persona_1
residente in [...], e del sig. nato a [...] il Persona_2
09.10.1928 e deceduto in data 25.01.2012.
L'Avv. Bombara quale procuratore speciale della sig.ra , madre naturale dell'adottando, Persona_1
prestava assenso come per legge.
Con ordinanza del 25/02/2025 il Giudice delegato fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa e visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero gli adottanti risultano aver ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo nati l'una il 14/04/1942 e l'altro il 19/02/1943 e l'adottando il
19/12/1962, è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: gli adottanti e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato l'assenso la madre dell'adottando nonché il coniuge dell'adottante e quindi tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.. Il padre biologico risulta deceduto in data 25/01/2012.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche alla necessità di dare perfetta corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto.
Anche la domanda di posporre il cognome degli adottanti a quello dell'adottando merita accoglimento.
Sul punto si veda la sentenza n. 135 del 04/07/2023 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 299, comma primo, del codice civile «nella parte in cui non consente, con la
sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello
dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a
favore di tale effetto».
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il Controparte_1
19/12/1962 e residente in [...] bis da parte di ata a Teramo Parte_1
il 14/04/1942 e nato a [...] il [...], entrambi residenti in Parte_2
Torino, via Gradisca n.93.
Dispone che l'adottato assuma il cognome degli adottanti e lo posponga al proprio.
Nulla sulle spese.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino, il 9.05.2025
Il Giudice rel/est Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24906/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MICHELE BOMBARA e dell'avv. GIOVANNI C.F._2
MANGANARO
PARTI ADOTTANTI
contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
Spezia (SP), residente in [...] bis
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/10/2024 i sig.ri , coniugati, Parte_1 Parte_2
adivano il Tribunale di Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. Controparte_1
Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delle parti adottanti e della parte adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 14/02/2025 l'adottante sig.ra riferiva di conoscere l'adottando da Parte_1
più di 40 anni, in quanto collega di suo marito, con il quale nel corso degli anni ha intrattenuto un rapporto di natura filiale. Ella ha soggiunto che l'adottando aveva un ottimo rapporto con la figlia, poi deceduta e che è sempre stato molto presente e di grande aiuto nei loro confronti.
Veniva sentito altresì l'adottante signor , il quale confermava quanto riferito dalla Parte_2
moglie, sig.ra . Parte_1
Gli adottanti dichiaravano quindi di voler ora formalizzare il legame affettivo tramite l'istituto dell'adozione.
Gli adottanti prestavano il consenso all'adozione; l'adottando prestava il consenso come per legge.
La sig.ra in qualità di moglie dell'adottando, prestava l'assenso. Parte_3
L'adottando è figlio dei signori , nata a [...] il giorno 12.11.1936 e Persona_1
residente in [...], e del sig. nato a [...] il Persona_2
09.10.1928 e deceduto in data 25.01.2012.
L'Avv. Bombara quale procuratore speciale della sig.ra , madre naturale dell'adottando, Persona_1
prestava assenso come per legge.
Con ordinanza del 25/02/2025 il Giudice delegato fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa e visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero gli adottanti risultano aver ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo nati l'una il 14/04/1942 e l'altro il 19/02/1943 e l'adottando il
19/12/1962, è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: gli adottanti e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato l'assenso la madre dell'adottando nonché il coniuge dell'adottante e quindi tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c.. Il padre biologico risulta deceduto in data 25/01/2012.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche alla necessità di dare perfetta corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto.
Anche la domanda di posporre il cognome degli adottanti a quello dell'adottando merita accoglimento.
Sul punto si veda la sentenza n. 135 del 04/07/2023 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 299, comma primo, del codice civile «nella parte in cui non consente, con la
sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello
dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a
favore di tale effetto».
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il Controparte_1
19/12/1962 e residente in [...] bis da parte di ata a Teramo Parte_1
il 14/04/1942 e nato a [...] il [...], entrambi residenti in Parte_2
Torino, via Gradisca n.93.
Dispone che l'adottato assuma il cognome degli adottanti e lo posponga al proprio.
Nulla sulle spese.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino, il 9.05.2025
Il Giudice rel/est Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina dott. Alberto Tetamo