Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
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n. rg16442 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16442 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
BOCCHETTI CARMELA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli in Piazza Carlo III n. 53,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. MATTIUCCI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli in Piazza Carlo III n. 53,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 30/09/2024 e Parte_1
, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi Controparte_1
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alla figlia minore nata il [...] come accordo in esso Per_1
contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia e garantire i contatti telefonici, in maniera flessibile e secondo le esigenze di ambedue i ricorrenti.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, che prevedono orari e giorni mensilmente variabili, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia:
2.1 almeno due giorni a settimana dalle ore 10:00 alle ore 21:00, salvo diverso accordo, con un preavviso di almeno 8 giorni prima, prelevandola e riaccompagnandola alla dimora materna;
2.2 durante i weekend, previa comunicazione dei turni di lavoro e salvo impegni scolastici, in un mese una settimana dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica con pernottamento presso di sé e una settimana dalle ore 10:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica con pernottamento presso di sé, con un preavviso di almeno 8 giorni prima, prelevandola e riaccompagnandola alla dimora materna;
2.3 durante le festività estive, un periodo di 15 giorni consecutivi con pernottamento e con obbligo di comunicare alla madre il luogo dove porterà la figlia, e con sospensione del diritto di visita nei 15 giorni nei quali la madre potrà tenere con sé la figlia in vacanza, il tutto da concordare entro il 30 giugno e con l'obbligo di entrambi i genitori di comunicarsi il luogo dove porteranno la figlia in vacanza;
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2.4 ad anni alterni le prevalenti festività e in particolare, salvo diverso accordo, un anno il
24 e il 26 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre e il 5 gennaio, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il 1° gennaio, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì in Albis;
2.5 il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, con rinuncia al giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, in cui la minore resterà con quest'ultima, mentre il compleanno e l'onomastico della minore la stessa resterà con ciascun genitore ad anni alterni;
3. Il padre corrisponderà mensilmente alla madre a partire dal mese di settembre 2024 un contributo di € 400,00 per il mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente aggiornata automaticamente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT. Con tale contributo, la madre dovrà provvedere a far fronte a tutte le esigenze della figlia, così come precisato nel Protocollo d'Intesa n. 1593 del 07/03/18 del Tribunale di Napoli e del
Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Napoli, salvo quanto in seguito specificato. Oltre a tale contributo, il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche non coperte dal SSN e scolastiche curriculari, così come meglio precisato nel predetto protocollo. Qualora per motivi di lavoro, la sig.ra non riesca a tenere con sé la Pt_1
figlia durante le ore diurne e il sig. non possa sostituirla, le Parti iscriveranno la CP_1
figlia ad un asilo nido e il sig. contribuirà al 50% di tale spesa, decurtata dal CP_1
bonus nido o altri incentivi pubblici per tale spesa. In tale ipotesi e solo per il periodo di eventuale iscrizione, il contributo per il mantenimento della figlia dovuto dal sig. CP_1
verrà ridotto da € 400,00 ad € 350,00, sempre annualmente aggiornata secondo le variazioni accertate dall'ISTAT, per permettere a quest'ultimo di contribuire alla spesa per l'asilo nido. In ogni caso, il sig. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia anche CP_1
durante gli orari dell'asilo nido, qualora ne abbia la possibilità e la volontà. L'assegno unico, in considerazione di quanto innanzi concordato, verrà diviso in parti uguali tra le
Parti a partire dal mese di settembre 2024. Si precisa che l'arretrato per l'assegno unico incassato nel mese di agosto di euro 739,00 verrà utilizzato dalla sig.ra per le Pt_1
spese occorrenti per la figlia minore.
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4. Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo, l'immobile sito in Napoli alla Via
Santi Giovanni e Paolo n. 21, piano 1 di loro proprietà, come innanzi precisato, verrà venduto, tramite agenzia scelta di comune accordo, all'importo di € 320.000,00, con rogito da stipularsi non prima di 2 mesi dall'accettazione dell'offerta di acquisto al fine di liberare lo stesso da eventuali arredi e suppellettili. Il prezzo di vendita verrà utilizzato per rimborsare le somme versate singolarmente dai ricorrenti per l'acquisto e per i lavori di ristrutturazione e in particolare al sig. andrà rimborsata la somma di € CP_1
90.800,00 e alla sig.ra la somma di € 27.000,00. La somma residua verrà Pt_1
utilizzata per estinguere il muto e, qualora residuasse un'ulteriore somma, la stessa verrà divisa in parti uguali tra i sigg. e Qualora le parti non dovessero riuscire CP_1 Pt_1
a vendere l'immobile al predetto importo, dopo 6 mesi lo proveranno a vendere per un prezzo inferiore del 5% di quello innanzi indicato e così di 6 mesi in 6 mesi, fermo restando l'imputazione del prezzo di vendita come innanzi precisato. Qualora una delle parti dovesse revocare il proprio assenso alla vendita sarà tenuta al risarcimento dei danni conseguenti, ivi compreso il rimborso di provvigioni o caparre.
5. Il sig. dovendo trovare un nuovo alloggio, avrà facoltà di continuerà ad abitare CP_1
l'immobile fino al 31/10/2024, facendosi carico degli oneri condominiali e delle utenze dal
01/01/24 fino al rilascio e delle rate del mutuo di agosto, settembre e ottobre 2024.
Qualora però dovessero giungere richieste per quote condominiali, utenze, tasse e multe per il predetto immobile o per lo scooter Tg. DD64001 e per l'autovettura Tg. ER374KF, che hanno usato durante la convivenza per le esigenze di entrambi, relative al periodo precedente all'01/01/24, gli importi e le relative sanzioni e interessi saranno divisi equamente tra le
Parti. Ad eccezione di quanto innanzi precisato, le Parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte non avendo null'altro a pretendere l'una dall'altro per tutte le spese sostenute durante la loro relazione.
6. Entrambi i ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
7.Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al
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giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prendo atto delle ulteriori pattuizioni delle parti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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