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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.2551 /2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2551 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione con ordinanza del 06.11.2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall' Avv. ZANFRAMUNDO EMILIA ed elettivamente domiciliata, come da mandato in calce ricorso, presso lo studio sito in Massafra alla Via Mazzini n. 73 ; ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. VANNI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in CIRC.NE RAGUSA, 33 in TERAMO, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Separazione giudiziale e Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 5.11.25 che qui si abbiano per integralmente riportate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dagli atti i coniugi e hanno chiesto Parte_1 CP_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici secondo le condizioni di cui alla separazione disciplinate nell'accordo del 3.11.25 depositato per l'udienza a trattazione scritta del 5.11.2025. Quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate,
è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione definito con Sentenza del Tribunale di Taranto depositata in data 10.3.25. La regolamentazione dei rapporti tra le parti (come da accordo depositato precedentemente alla udienza a trattazione scritta del 05.11.2025) non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
e , così provvede:
[...] CP_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto in data
26.12.1998 dalla sig. e il sig. nel Comune di Taranto con Parte_1 CP_1
Atto n.177, P. 2, S. A. Uff. 6, anno 1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati come da accordo delle parti del
3.11.25 e successivamente confermato con le note di trattazione scritta per la udienza del
05.11.2025 da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 21/11/2025 Il Giudice est. Il Presidente
DOTT.SSA PA GR DOTT. IN VO
(Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del GOC dr. Francesco Donnaloia come previsto dal decreto n.71/2025 del Presidente del Tribunale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2551 del R.G. relativo all'anno 2024 riservato per la decisione con ordinanza del 06.11.2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall' Avv. ZANFRAMUNDO EMILIA ed elettivamente domiciliata, come da mandato in calce ricorso, presso lo studio sito in Massafra alla Via Mazzini n. 73 ; ricorrente
E
, nato a [...] il [...], CF , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. VANNI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in CIRC.NE RAGUSA, 33 in TERAMO, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Separazione giudiziale e Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza del 5.11.25 che qui si abbiano per integralmente riportate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dagli atti i coniugi e hanno chiesto Parte_1 CP_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici secondo le condizioni di cui alla separazione disciplinate nell'accordo del 3.11.25 depositato per l'udienza a trattazione scritta del 5.11.2025. Quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate,
è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione definito con Sentenza del Tribunale di Taranto depositata in data 10.3.25. La regolamentazione dei rapporti tra le parti (come da accordo depositato precedentemente alla udienza a trattazione scritta del 05.11.2025) non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
e , così provvede:
[...] CP_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto in data
26.12.1998 dalla sig. e il sig. nel Comune di Taranto con Parte_1 CP_1
Atto n.177, P. 2, S. A. Uff. 6, anno 1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati come da accordo delle parti del
3.11.25 e successivamente confermato con le note di trattazione scritta per la udienza del
05.11.2025 da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 21/11/2025 Il Giudice est. Il Presidente
DOTT.SSA PA GR DOTT. IN VO
(Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del GOC dr. Francesco Donnaloia come previsto dal decreto n.71/2025 del Presidente del Tribunale)