Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 4.2.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 20922/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Todisco
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cappabianca - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio la
[...] al fine di sentir non dovuta la somma di € Controparte_1
15.508,31 dalla stessa vantata nel sollecito di pagamento, ricevuto il 9.9.2024, a titolo di contributi relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2013 e 2024.
A fondamento della domanda ha eccepito la prescrizione.
Si è costituita tempestivamente la convenuta che, preliminarmente, CP_1 rappresentando che il sollecito di pagamento è “un atto privo di autonoma efficacia lesiva”, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire. Nel merito, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
***
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
In primo luogo si rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla convenuta. CP_1
Ed invero, non può dubitarsi che la domanda attorea sia finalizzata alla rimozione di uno stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza o meno del diritto di credito vantato dalla convenuta nel sollecito di pagamento per cui è causa.
Ciò, peraltro, trova conferma anche nella difesa di quest'ultima, che ha allegato che le somme vantate sono state oggetto di tre precedenti decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi.
Venendo al merito, deve premettersi che le somme oggetto del sollecito di pagamento per cui è causa sono relative ai seguenti mesi:
- 2009: ottobre, novembre e dicembre
- 2010: tutti i mesi da gennaio a dicembre
- 2011: tutti i mesi da gennaio a novembre
- 2014: gennaio e febbraio
Come innanzi già evidenziato, inoltre, a fondamento della domanda il ricorrente si è limitato ad eccepire la prescrizione.
Di contro, la convenuta in primo luogo ha dedotto e provato che parte delle somme vantate sono state oggetto di decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi e, dunque passati in giudicato, e segnatamente:
- quelle da ottobre 2009 a marzo 2010, oggetto del decreto ingiuntivo n. 4173/2010, dichiarato esecutivo il 15.3.2011;
- quelle da novembre 2011 a settembre 2013, oggetto del decreto ingiuntivo n. 1292/2014 dichiarato esecutivo il 21.10.2024;
- quelle da ott. 2013 a feb. 2014, oggetto del decreto ingiuntivo n. 441/2015, dichiarato esecutivo il 16.6.2015.
In sostanza, non sono state oggetto di decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi le somme vantate dalla convenuta aprile 2010 ad ottobre 2011.
Tanto premesso, deve rammentarsi che, trattandosi di decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi in quanto non opposti nei termini di legge:
- essi sono passati in cosa giudicata;
- vertendosi in tema di actio iudicati, in relazione alle somme oggetto degli stessi il termine di prescrizione è decennale e decorre dal decreto che ne ha dichiarato l'esecutività (cfr. Cass 13081/2004).
Da quanto fin qui esposto, deriva che sono estinti per prescrizione i seguenti crediti vantati dalla convenuta nel sollecito di pagamento per cui è causa, pacificamente ricevuto dal ricorrente il 9.9.2024:
- quelli relativi al periodo da aprile 2010 ad ottobre 2011, per prescrizione quinquennale
(essendo evidentemente decorsi più di cinque anni dal termine ultimo di pagamento delle relative somme al sollecito di pagamento del 9.9.2024);
- quelli relativi al periodo da ottobre 2009 a marzo 2010, oggetto del decreto ingiuntivo n.
4173/2010, dichiarato esecutivo il 15.3.2011, essendo decorsi più di dieci anni da tale data ed il 9.9.2024.
La prescrizione, invece, non è maturata in relazione alle somme vantate dalla CP_2 nei decreti ingiuntivi nn. 1292/2014 e 441/2015, rispettivamente in relazione ai periodi da novembre 2011 a settembre 2013 e da ottobre 2013 a febbraio 2014, visto che tra i decreti che li hanno dichiarati esecutivi (del 21.10.2024 ed del 6.6.2015) ed il 9.9.2024 sono decorsi meno di dieci anni.
Pertanto, le relative somme sono dovute dal ricorrente alla convenuta.
Concludendo, la domanda deve essere accolta nei limiti di quanto evidenziato.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di due terzi;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovute dal ricorrente le somme vantate nel sollecito di pagamento datato
9.9.2024, dallo stesso ricevuto in pari data, in relazione ai mesi da ottobre 2009 a marzo
2010, di cui al decreto ingiuntivo n. 4173/2020, nonché quelle relative ai mesi da aprile
2010 ad ottobre 2011; b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna convenuta a CP_1 pagare in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 1.070,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
In Napoli, il 4.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano