Art. 1.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attivita' di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all' art. 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20 , con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, recanti norme sul trattamento economico del personale in attivita' di servizio ed in quiescenza delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compreso quello di cui all' art. 3 della legge 28 gennaio 1963, n. 20 , con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 5.