Art. 9.
Le domande dell'Ente per la concessione di acque si reputano dirette, se autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico, ai fini della ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell' articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 .
Nelle concessioni, accordate prima dell'entrata in vigore della, presente legge, delle acque del bacino idrografico del Trasimeno, di quello dell'Alto Tevere e di quelle dell'Alta e Media Valle dell'Arno, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare e utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi dall'Ente.
In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434 .
Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell' articolo 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 .
La durata della riserva di acqua a favore dello stesso Ente, ai sensi dell' articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , puo' essere prorogata per due quadrienni.
Le domande dell'Ente per la concessione di acque si reputano dirette, se autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico, ai fini della ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell' articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 .
Nelle concessioni, accordate prima dell'entrata in vigore della, presente legge, delle acque del bacino idrografico del Trasimeno, di quello dell'Alto Tevere e di quelle dell'Alta e Media Valle dell'Arno, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare e utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi dall'Ente.
In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434 .
Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell' articolo 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 .
La durata della riserva di acqua a favore dello stesso Ente, ai sensi dell' articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , puo' essere prorogata per due quadrienni.