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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1107/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
SO UA FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 665/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5698/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF9CO1802471/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno Resistente_1, generalizzato e difeso come in atti, l.r. dalla società cooperativa Società_1, si opponeva all'atto di contestazione di cui in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate irrogava la sanzione di cui all'art. 6 comma 8° del D.Lgs. n°
471 del 1997, ovvero per omessa regolarizzazione di fatture ricevute in esenzione IVA emesse dai suoi
“fornitori” che, invece, avrebbero dovuto emettere fattura con aliquota del 10%.
L'atto di contestazione consegue ad attività di verifica di cui al PVC redatto in data 26/09/2022 dalla GdF di Salerno in relazione all'anno 2017.
In particolare la società, nell'esecuzione del servizio conseguito dalla Prefettura di Salerno. si è avvalsa, attraverso la stipula di sub- appalti, di servizi alloggio e fornitura di pasti di altri soggetti economici che hanno emesso fatture in regime di esenzione IVA, ex art.10, co.1, n.21 del DPR.633/72; i verbalizzanti hanno contestato alla società l'omessa regolarizzazione ai sensi dell'art.6 co.8 del d.lgs.471/97 delle fatture ricevute in quanto i fornitori avrebbero dovuto emettere la fattura con aliquota al 10%. Il Resistente_1 veniva individuato quale soggetto obbligato solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata alla società.
In particolare eccepiva: 1) la violazione dell'art. 10 n° 21 e n° 120 della tariffa – parte terza del DPR. n.
633/72 -; 2) l'infondatezza della pretesa tributaria nel merito;
3) l'inapplicabilità, in ogni caso, della sanzione in relazione agli artt.8 del d.lgs. n. 546/92 e 10 comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
Costituitosi in giudizio l'Ufficio, premesso che l'atto di contestazione n.TF9CO1802154/2023 relativo alla obbligata principale, ovvero alla società, era stato a questa notificato in data 20/11/2023, rendendosi definitivo per omessa impugnazione con conseguente consolidamento della relativa pretesa ed inammissibilità di motivi ad esso afferenti potendo, per carenza di legittimazione passiva, il contribuente impugnare l'atto notificato solo per vizi propri deduceva che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/
E/2018, era intervenuta sul regime I.v.a. applicabile alle prestazioni di servizi rese nei centri di accoglienza ai migranti e ai richiedenti asilo, chiarendo che i corrispettivi sono esenti da Iva qualora il complesso dei servizi sia erogato da un unico soggetto aggiudicatario. Nella diversa ipotesi di affidamento dei differenti servizi di accoglienza a diversi soggetti si applica il regime Iva previsto per la tipologia di servizio e soggetto prestatore.
Considerato che
i soggetti cui era stato affidato il servizio di accoglienza (ognuno per la precipua attività svolta) avevano effettuato le suddette prestazioni in esercizio di impresa, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, si sarebbero dovute emettere le fatture imponibili IVA con aliquota del 10%. La sanzione veniva pertanto correttamente e legittimamente irrogata, essendo la società tenuta alla regolarizzazione delle fatture IVA emesse in esenzione di imposta.
Con successiva memoria il ricorrente, in primo luogo, contestava la affermazione dell'Agenzia in merito alla inoppugnabilità dell'atto per vizi di merito, sul rilievo che in tema di responsabilità solidale tributaria tutte le parti coobbligate possono proporre ricorso per tali vizi.
Nel merito, deduceva che proprio la risoluzione citata dall'AdE ( n. 74/2018) sancisce il carattere oggettivo della esenzione IVA per l'attività di accoglienza dei soggetti nei relativi centri, e che il regime di esenzione si applica indipendentemente dalla modalità di effettuazione delle prestazioni. Richiamava anche l'interpello n° 221 – 2022 con cui l'Agenzia delle Entrate affermava che possono essere fatturate senza IVA le prestazioni indicate a pagina sette del ricorso.
Sull'inapplicabilità della sanzione in relazione agli artt. 8 del D.Lgs. n° 546 del 1992 e 10 comma 3° della
Legge n° 212 del 2000 sosteneva che i caratteri della vicenda sono tali da integrare una situazione di incertezza normativa idonea a convincere l'adito Giudice circa la non irrogabilità della sanzione.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando nella percentuale del 5% l'aliquota IVA e compensando le spese.
Ha interposto appello l'Ufficio rilevando che poiché i soggetti cui era stato affidato il servizio di accoglienza (ognuno per la precipua attività svolta) avevano effettuato le rispettive prestazioni in esercizio di impresa, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 avrebbero dovuto emettere le fatture imponibili IVA con aliquota del 10% e non del 5 non essendo applicabile la parte II bis della tabella A allegata al DPR n.
633/1972: “BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5%- …1) le prestazioni di cui ai numeri 18)
19) 20), 21) e 27 ter dell'art.10 primo comma rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27 ter) da cooperative sociali e loro consorzi;
” essendo state le prestazioni rese da soggetti economici nell'esercizio di attività di impresa.
Si è costituito il contribuente chiedendo, anche con scritti successivi, richiamata una decisione a sé favorevole in ordine alla questione dell'esenzione totale dall'IVA adottata da questa Corte in composizione parzialmente diversa, il rigetto dell'appello principale per le ragioni poste a fondamento dell'originario ricorso e interponendo gravame incidentale in ordine alla determinazione dell'aliquota nella misura suddetta e per l'irrogazione delle sanzioni.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il solo appello incidentale, in quanto fondato per le ragioni di seguito indicate, va accolto.
Ed invero, rispetto alla questione relativa alla contestata esenzione di imposta ex art. 10, co. 1 n. 21 del
D.P.R. n. 633/1972, va osservato che tale beneficio era applicabile, essendo lo stesso relativo alle
“prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”, laddove la stessa Amministrazione con risposta n. 221/2022 ha correttamente riconosciuto che lo stesso è riferibile alla caratteristica oggettiva (e nella specie indubbiamente sussistente) della prestazione indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto prestatore.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, difatti con diverso esito decisorio tra il primo ed il secondo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale ed accoglie quello incidentale. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
SO UA FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 665/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5698/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF9CO1802471/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla CGT di primo grado di Salerno Resistente_1, generalizzato e difeso come in atti, l.r. dalla società cooperativa Società_1, si opponeva all'atto di contestazione di cui in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate irrogava la sanzione di cui all'art. 6 comma 8° del D.Lgs. n°
471 del 1997, ovvero per omessa regolarizzazione di fatture ricevute in esenzione IVA emesse dai suoi
“fornitori” che, invece, avrebbero dovuto emettere fattura con aliquota del 10%.
L'atto di contestazione consegue ad attività di verifica di cui al PVC redatto in data 26/09/2022 dalla GdF di Salerno in relazione all'anno 2017.
In particolare la società, nell'esecuzione del servizio conseguito dalla Prefettura di Salerno. si è avvalsa, attraverso la stipula di sub- appalti, di servizi alloggio e fornitura di pasti di altri soggetti economici che hanno emesso fatture in regime di esenzione IVA, ex art.10, co.1, n.21 del DPR.633/72; i verbalizzanti hanno contestato alla società l'omessa regolarizzazione ai sensi dell'art.6 co.8 del d.lgs.471/97 delle fatture ricevute in quanto i fornitori avrebbero dovuto emettere la fattura con aliquota al 10%. Il Resistente_1 veniva individuato quale soggetto obbligato solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata alla società.
In particolare eccepiva: 1) la violazione dell'art. 10 n° 21 e n° 120 della tariffa – parte terza del DPR. n.
633/72 -; 2) l'infondatezza della pretesa tributaria nel merito;
3) l'inapplicabilità, in ogni caso, della sanzione in relazione agli artt.8 del d.lgs. n. 546/92 e 10 comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Concludeva, quindi, per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.
Costituitosi in giudizio l'Ufficio, premesso che l'atto di contestazione n.TF9CO1802154/2023 relativo alla obbligata principale, ovvero alla società, era stato a questa notificato in data 20/11/2023, rendendosi definitivo per omessa impugnazione con conseguente consolidamento della relativa pretesa ed inammissibilità di motivi ad esso afferenti potendo, per carenza di legittimazione passiva, il contribuente impugnare l'atto notificato solo per vizi propri deduceva che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/
E/2018, era intervenuta sul regime I.v.a. applicabile alle prestazioni di servizi rese nei centri di accoglienza ai migranti e ai richiedenti asilo, chiarendo che i corrispettivi sono esenti da Iva qualora il complesso dei servizi sia erogato da un unico soggetto aggiudicatario. Nella diversa ipotesi di affidamento dei differenti servizi di accoglienza a diversi soggetti si applica il regime Iva previsto per la tipologia di servizio e soggetto prestatore.
Considerato che
i soggetti cui era stato affidato il servizio di accoglienza (ognuno per la precipua attività svolta) avevano effettuato le suddette prestazioni in esercizio di impresa, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, si sarebbero dovute emettere le fatture imponibili IVA con aliquota del 10%. La sanzione veniva pertanto correttamente e legittimamente irrogata, essendo la società tenuta alla regolarizzazione delle fatture IVA emesse in esenzione di imposta.
Con successiva memoria il ricorrente, in primo luogo, contestava la affermazione dell'Agenzia in merito alla inoppugnabilità dell'atto per vizi di merito, sul rilievo che in tema di responsabilità solidale tributaria tutte le parti coobbligate possono proporre ricorso per tali vizi.
Nel merito, deduceva che proprio la risoluzione citata dall'AdE ( n. 74/2018) sancisce il carattere oggettivo della esenzione IVA per l'attività di accoglienza dei soggetti nei relativi centri, e che il regime di esenzione si applica indipendentemente dalla modalità di effettuazione delle prestazioni. Richiamava anche l'interpello n° 221 – 2022 con cui l'Agenzia delle Entrate affermava che possono essere fatturate senza IVA le prestazioni indicate a pagina sette del ricorso.
Sull'inapplicabilità della sanzione in relazione agli artt. 8 del D.Lgs. n° 546 del 1992 e 10 comma 3° della
Legge n° 212 del 2000 sosteneva che i caratteri della vicenda sono tali da integrare una situazione di incertezza normativa idonea a convincere l'adito Giudice circa la non irrogabilità della sanzione.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando nella percentuale del 5% l'aliquota IVA e compensando le spese.
Ha interposto appello l'Ufficio rilevando che poiché i soggetti cui era stato affidato il servizio di accoglienza (ognuno per la precipua attività svolta) avevano effettuato le rispettive prestazioni in esercizio di impresa, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 avrebbero dovuto emettere le fatture imponibili IVA con aliquota del 10% e non del 5 non essendo applicabile la parte II bis della tabella A allegata al DPR n.
633/1972: “BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5%- …1) le prestazioni di cui ai numeri 18)
19) 20), 21) e 27 ter dell'art.10 primo comma rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27 ter) da cooperative sociali e loro consorzi;
” essendo state le prestazioni rese da soggetti economici nell'esercizio di attività di impresa.
Si è costituito il contribuente chiedendo, anche con scritti successivi, richiamata una decisione a sé favorevole in ordine alla questione dell'esenzione totale dall'IVA adottata da questa Corte in composizione parzialmente diversa, il rigetto dell'appello principale per le ragioni poste a fondamento dell'originario ricorso e interponendo gravame incidentale in ordine alla determinazione dell'aliquota nella misura suddetta e per l'irrogazione delle sanzioni.
All'odierna udienza il Collegio, letti gli atti ed udito il relatore ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il solo appello incidentale, in quanto fondato per le ragioni di seguito indicate, va accolto.
Ed invero, rispetto alla questione relativa alla contestata esenzione di imposta ex art. 10, co. 1 n. 21 del
D.P.R. n. 633/1972, va osservato che tale beneficio era applicabile, essendo lo stesso relativo alle
“prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”, laddove la stessa Amministrazione con risposta n. 221/2022 ha correttamente riconosciuto che lo stesso è riferibile alla caratteristica oggettiva (e nella specie indubbiamente sussistente) della prestazione indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto prestatore.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, difatti con diverso esito decisorio tra il primo ed il secondo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale ed accoglie quello incidentale. Spese compensate.