Articolo 1 della Legge 4 dicembre 1954, n. 1222
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26 gennaio 1955
Art. 1. Articolo unico.

Le retribuzioni massime annue previste dall' art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52 , per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33 , a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1955