Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/01/2025 nella causa n. 1744/2023 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
DIEGO LEONARDO REVELLI
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. , titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._2 individuale LA PIANELLA DI CARRIERI LORENZO, in liquidazione giudiziale
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
1. Il ricorrente ha evocato in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
titolare della impresa individuale La AN, affermando di aver
[...] iniziato a prestare in suo favore attività lavorativa senza regolarizzazione contributiva in data 15/02/2022, con rapporto regolarizzato a decorrere dal 04/04/2022 con contratto a tempo determinato part time, trasformato a tempo indeterminato full time dal 01/07/2022, per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al VI livello CCNL Commercio Confcommercio;
2. il ricorrente afferma di aver svolto la propria attività, per tutto il periodo lavorato sino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data
30/12/2022, con orario a tempo pieno (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, svolgendo determinate ore di lavoro straordinario), effettuando consegne di materiali edili sui cantieri di Monviso Costruzioni
1
s.r.l. (società riconducibile alla famiglia;
contesta la sussistenza CP_1 del giustificato motivo oggettivo dedotto nella lettera di licenziamento, ed agisce per ottenere la condanna del convenuto al pagamento di differenze retributive, ed al pagamento dell'indennità risarcitoria conseguente all'illegittimità del licenziamento;
3. parte convenuta si è costituita con il ministero degli avv.ti Luisa Dell'Orfano
e Paolo Fossati, opponendosi alle domande attoree;
4. effettuato senza esito il tentativo di conciliazione, e depositata dichiarazione di dismissione del mandato da parte dei difensori di parte convenuta, in data 05/12/2023 veniva emessa ordinanza ex art. 423 comma 2 c.p.c. per il pagamento della somma lorda di € 4.366,97, ed all'udienza del 01/03/2024 – fissata anche per interrogatorio formale, senza che parte convenuta si sia presentata – veniva assunta la prova per testimoni;
5. all'udienza del 07/05/2024 il processo è stato dichiarato interrotto, a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale della ditta individuale
La AN di Carreri Lorenzo ad opera della sentenza n. 110/2024 del
16/04/2024, pronunciata da questo tribunale;
6. a seguito di ricorso per riassunzione presentato da parte ricorrente, la causa è proseguita nella contumacia della La Controparte_2
AN di Carreri Lorenzo;
7. oggetto della presente decisione sono le sole domande procedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale nei confronti della parte convenuta, e riportate nel ricorso per riassunzione: l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo 15/02/2022 – 30/12/2022,
l'accertamento della illegittimità del licenziamento ed il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità risarcitoria;
8. il ricorrente afferma che il rapporto di lavoro è iniziato il 15/02/2022, pur essendo stato formalizzato solo successivamente, dal 04/04/2022;
9. il teste , dipendente del convenuto dal 2021 e dopo alcuni mesi Tes_1 transitato alle dipendenze della Monviso Costruzioni, ha dichiarato che “il ricorrente iniziò a metà febbraio ed ebbe il contratto solo da luglio dello
2 RGL n. 1744/2023
stesso anno”, precisando che lavoravano insieme, con gli stessi orari, corrispondenti a quelli di un tempo pieno, anche se il ricorrente all'inizio
“teoricamente faceva orario part-time, ma in realtà ha sempre fatto le 8 ore”, e lavoravano sotto le direttive di o del padre;
Controparte_1 Per_1
10. il teste ha confermato tali circostanze, da lui verosimilmente Tes_2 apprese de relato, in quanto ha iniziato a lavorare per Monviso Costruzioni dopo l'assunzione formale del ricorrente;
va considerata in ogni caso la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale per giungere ad accertare che il rapporto di lavoro si è svolto con le caratteristiche della subordinazione per il periodo oggetto di domanda, con orario full-time;
11. nella lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo consegnata al ricorrente si legge che “la AN si trova in una condizione oggettiva tale da dover modificare e ridurre l'organizzazione del lavoro per crisi del settore con chiusura di molti cantieri e riorganizzazione di attività lavorative”; conseguentemente “la postazione organizzativa da Lei occupata è stata soppressa creando un esubero strutturale non ricollocabile in azienda”;
12. il ricorrente ha contestato l'effettività dei motivi addotti affermando che la società Monviso Costruzioni, per la quale la ditta La AN effettuava la fornitura e le consegne dei materiali sui cantieri, continuava ad operare attivamente, tant'è che le due imprese avevano assunto nuovo personale;
13. parte convenuta – su cui grava l'onere di dimostrare la effettività e la sussistenza dei motivi addotti a fondamento del recesso dal rapporto di lavoro – nella comparsa costitutiva ha confermato di aver ancora cantieri aperti, adducendo a motivo del licenziamento il blocco delle cessioni del credito concesse dallo Stato (e quindi un motivo diverso da quello esposto nella lettera di licenziamento), producendo un mero tabulato bancario in sé non significativo, senza fornire altra prova;
14. deve pertanto ritenersi che il licenziamento risulti ingiustificato, non avendo la parte datoriale assolto gli oneri sulla stessa gravanti;
ne consegue il diritto del ricorrente ad ottenere un'indennità risarcitoria che
3 RGL n. 1744/2023
– ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 3 comma 1 D.Lgs. 23/2015 e considerata la breve durata del rapporto di lavoro e le modeste dimensioni della impresa convenuta – deve essere determinata nella misura minima di tre mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR, ammontante ad €
1.407,94 mensili, come da domanda;
− le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata sulla base del valore dichiarato nel ricorso per riassunzione;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo 15/02/2022 – 30/12/2022 per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al VI livello CCNL Commercio Confcommercio;
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente;
- dichiara cessato il rapporto di lavoro alla data del 30/12/2022 ed accerta il diritto del ricorrente a percepire un'indennità risarcitoria di importo corrispondente a tre mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari ad € 1.407,94 mensili, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
2.626,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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