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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 44606/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 13/12/2024 promossa da
1) Cod. Fisc. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Paolo
Bajardo, presso il cui studio ha eletto domicilio telematico;
Parte attrice nei confronti di
2) Cod. Fisc. nata il [...] in [...], residente CP_1 C.F._2 in Milano, Via Francesco Brambilla n. 10
Parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70-71 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte attrice come rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 27.05.2025
“Pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13 novembre 2000, in Milano, tra il ricorrente e la Signora CP_1
nata in data [...] in [...], codice fiscale
[...]
ed attualmente residente in [...], trascritto C.F._2 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.1905- Parte 1- Serie 0 - Anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che:
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/11/2000 a Milano con rito civile (iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano, anno 2000, atto n. 1905, R. 01, parte I).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 23.03.2015 dal
Tribunale Ordinario di Milano.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12.12.2024 ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27.05.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha confermato la volontà di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, quindi, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 04.06.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia entrambi i coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/11/2000 a Milano (iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano, anno 2000, atto n. 1905, R. 01, parte I).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 23.03.2015 dal
Tribunale Ordinario di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda
[...] CP_1 disattesa o respinta così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 contratto a Milano il 13.11.2000 (iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano, anno 2000, atto n. 1905, R. 01, parte I);
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 13/12/2024 promossa da
1) Cod. Fisc. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Paolo
Bajardo, presso il cui studio ha eletto domicilio telematico;
Parte attrice nei confronti di
2) Cod. Fisc. nata il [...] in [...], residente CP_1 C.F._2 in Milano, Via Francesco Brambilla n. 10
Parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero ex artt. 70-71 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte attrice come rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 27.05.2025
“Pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13 novembre 2000, in Milano, tra il ricorrente e la Signora CP_1
nata in data [...] in [...], codice fiscale
[...]
ed attualmente residente in [...], trascritto C.F._2 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.1905- Parte 1- Serie 0 - Anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che:
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/11/2000 a Milano con rito civile (iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano, anno 2000, atto n. 1905, R. 01, parte I).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 23.03.2015 dal
Tribunale Ordinario di Milano.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12.12.2024 ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27.05.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha confermato la volontà di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, quindi, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 04.06.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia entrambi i coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/11/2000 a Milano (iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano, anno 2000, atto n. 1905, R. 01, parte I).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 23.03.2015 dal
Tribunale Ordinario di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda
[...] CP_1 disattesa o respinta così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 contratto a Milano il 13.11.2000 (iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano, anno 2000, atto n. 1905, R. 01, parte I);
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato