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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 16371/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Monducci Juri Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Zanella Ruben e Pedica Mirko Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lovato Alessandro Controparte_2
APPELLATI
QUALE IMPRESA DESIG. PER F.G.V.S., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Ferroni Francesco
TERZO CHIAMATO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 23.01.2025 e, pertanto:
- Parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo;
pagina 1 di 9 - Parte convenuta, , ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta;
- Parte convenuta, ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta;
- parte terza chiamata, come da comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, il Sig. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
il Sig. e al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel Controparte_1 Controparte_2 merito: “Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e conseguentemente rimettere, ex art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice affinché quel giudice voglia ivi procedere: al rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, alla dichiarazione di concorsualità; con vittoria di compensi e spese del presente grado, oltre accessori di legge”.
- In particolare, parte appellante lamenta la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Bologna
n. 2387/2016, emessa nel procedimento iscritto al R.G.N. 4461/2014.
Più specificamente, il Sig. in data 10.05.2023, nel corso di un procedimento di revocazione Pt_1
della decisione emessa in sede di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Bologna nell'ambito di controversia relativa a sinistro stradale e che lo vedeva come attore, veniva a conoscenza dell'esistenza del procedimento iscritto al n.r.g. 4461/2014 instaurato nei suoi confronti, dinanzi al
Giudice di Pace di Bologna, dal Sig. , nonché della relativa sentenza definitoria n. Controparte_1
2387/2016, avente ad oggetto il medesimo sinistro stradale.
In tale procedimento l'odierno appellato aveva convenuto in giudizio il Sig. e al Pt_1 Controparte_2
fine di ottenere il ristoro dei danni materiali subiti a seguito del predetto sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto insieme al Sig. Pt_1
Data la mancata costituzione del Sig. nel corso del suddetto procedimento e l'avvenuta notifica Pt_1 dell'atto di citazione effettuata in data 04.08.2014, il convenuto era stato dichiarato contumace e il procedimento si era concluso con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, che aveva accertato la responsabilità civile del Sig. e lo aveva condannava, insieme all'Ass.ne, al pagamento della Pt_1 somma di € 3.965,00, oltre interessi nella misura di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite, pari ad € 1.425,25 e accessori di legge.
pagina 2 di 9 Alla luce di questi fatti, parte appellante sostiene che la tardività dell'appello sarebbe dovuta alla mancata conoscenza del procedimento n.r.g. 4461/14 e della sentenza decisoria. Egli, infatti, afferma di non aver mai ricevuto l'atto di citazione con cui veniva convenuto in giudizio, ragion per la quale lamenta, nell'odierno giudizio, la nullità della notifica dello stesso.
2. Si è costituito il Sig. rassegnando le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis, Controparte_1 voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna: IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dei termini. IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare la nullità CP_ della notifica dell'atto di appello e, per l'effetto, - rimettere in termini il sig. ex art. 294 c.p.c. - ordinare a parte appellante, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale impresa designata per la gestione del Fondo delle Controparte_4
Vittime della Strada per la Regione Emilia Romagna, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione;
NEL MERITO: - rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, per i motivi tutti sopra esposti, per l'effetto, - confermare la sentenza n. 2387/16 resa in data 16.06.2016 dal Giudice di Pace di Bologna, Dott. Antonio Pederzoli, nel giudizio recante R.G. 4461/14 e, la ivi contenuta condanna nei confronti della quale impresa designata per la gestione Controparte_5
del Fondo delle Vittime della Strada per la Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. Parte_1
della complessiva somma di € 3.965,00, oltre interessi nella misura di legge e alla Parte_2 rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in primo grado in € 1.425,25. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Controparte_2
adito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, Controparte_4
conseguentemente, respingere qualsiasi domanda svolta nei suoi confronti, estromettendola dal presente giudizio, con vittoria di compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA,
CPA e spese vive”.
4. Con ordinanza del 10.08.2024, il Giudice ha concesso a parte appellante termine per la rinotifica dell'atto rettificato ad nella corretta qualità, di cui all'eccezione in atti. Si è quindi costituita CP_2
quale impresa designata per F.G.V.S., rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2
al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, ove accerti la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio RG. 4461/2024 del Giudice di
pagina 3 di 9 Pace di Bologna, rimettere la causa al primo giudice per lo svolgimento del processo nel contraddittorio di tutte le parti. Con ogni ulteriore riserva e salvezza ai sensi di legge”.
5. All'udienza del 23.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6. La domanda di parte appellante appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi che seguono.
In primo luogo, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per decorrenza dei termini di impugnazione.
In particolare, il Sig. , contesta l'appello proposto dal Sig. lamentando Controparte_1 Parte_1 la tardività dello stesso, tardività giustificata dall'appellante sulla base della mancata conoscenza del procedimento a proprio carico innanzi al Giudice di Pace e della relativa sentenza definitoria, oggetto dell'odierna impugnazione, a causa della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il Sig. sostiene, infatti, di esser venuto a conoscenza della sentenza in esame solo in data Pt_1
CP_ 10.05.2023, in seguito al deposito della stessa da parte del Sig. nel corso del procedimento per revocazione pendente presso il Tribunale di Bologna, n.r.g. 6880/22, attivato da parte appellante stessa.
L'odierno appellato, invece, sottolinea che, in realtà, la conoscenza dell'esistenza del procedimento e della sentenza tardivamente appellata deve essere fatta risalire ad un periodo precedente a tale data, dal momento che la stessa sentenza era stata menzionata, nel procedimento per revocazione, già nella
CP_ costituzione del Sig. datata 01.03.2023.
In merito alla questione della tardività giova rammentare che l'art. 327 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che, indipendentemente dalla notificazione, non è consentito proporre appello, ricorso per cassazione e revocazione una volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Tuttavia, il secondo comma introduce una eccezione, preoccupandosi delle sorti del contumace involontario, ossia di colui che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione, per nullità della notificazione e per la nullità della notificazione degli atti che debbono obbligatoriamente essere notificati alla parte contumace ai sensi dell'art. 292 del c.p.c.
Infatti, è concesso al contumace involontario che riesca a fornire tale prova la possibilità di impugnare la sentenza che gli è sfavorevole senza subire alcun termine di decadenza, sempre che la sentenza non gli sia stata notificata ai sensi dell'art. 292, ultimo comma (in tal caso, infatti, decorrono a suo sfavore i termini brevi di impugnazione).
pagina 4 di 9 Al riguardo, la Cassazione evidenzia che: “Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo
a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto” (Cass. Civ. sentenza n. 532/2020).
Secondo la giurisprudenza il termine lungo di impugnazione inizia a decorrere per il contumace involontario dal giorno in cui egli ha avuto conoscenza della sentenza, purché si tratti di una conoscenza acquisita in modo diverso dalla notificazione, in quanto in caso di avvenuta notificazione decorre il termine breve.
7. Nel caso di specie il termine di impugnazione da considerare si ritiene essere quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza dal momento che, per quanto si dirà, la notificazione dell'atto introduttivo
è da considerarsi valida.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti risulta che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto al n.r.g. 4461/2014, è stato notificato dal difensore del Sig. , Parte_2
mediante Ufficiale Giudiziario, in data 04.08.2014, presso la residenza del Sig. in Via Antonio Pt_1
Di Vincenzo n. 51, Bologna e consegnato copia a mani della Sig. “incaricata di ricevere Persona_1 la notifica” (doc. 1 di parte appellante).
Tuttavia, parte appellante sostiene di non aver mai ricevuto tale atto di citazione e ciò in conseguenza della nullità della notificazione dell'atto introduttivo stesso.
A riprova della nullità della notifica, il Sig. sostiene che la firma apposta sulla notifica fosse Pt_1
illeggibile e che, comunque, appartenesse ad un soggetto, non qualificato dall'Ufficiale Giudiziario, con lui non convivente, come certificato dallo stato di famiglia, che non conosceva e con cui non aveva intrattenuto alcun rapporto.
Quanto detto, tuttavia, non risulta sufficientemente provato dall'odierno appellante.
In primo luogo, si evidenzia come le norme di riferimento in materia di notificazione sono gli artt. 138
– 139 c.p.c.
In particolare, mentre l'art. 138 c.p.c. disciplina la notificazione a mani proprie effettuata dall'Ufficiale
Giudiziario, l'art. 139 c.p.c. fa riferimento al caso, come quello che viene in rilievo nell'odierno giudizio, in cui la notificazione avvenga, non nelle mani del destinatario, bensì nella residenza, nella dimora o nel domicilio dello stesso, anche a persona diversa.
pagina 5 di 9 Nel secondo comma di tale norma, infatti, si legge: “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Si sottolinea che alle persone di famiglia a cui la norma si riferisce devono intendersi equiparati gli affini.
L'art. 139 c.p.c., inoltre, non richiede necessariamente la sussistenza di un rapporto di convivenza tra la persona di famiglia ed il destinatario dell'atto, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario trova il familiare nell'abitazione del destinatario e questi accetti l'atto senza riserve, la validità della notifica si presume iuris tantum in conseguenza delle dichiarazioni rese al medesimo ufficiale giudiziario, mentre ciò non vale, con conseguente nullità della notifica, nel caso in cui la stessa venga eseguita presso la residenza del familiare, non coincidente con quella destinatario.
Infatti, la giurisprudenza evidenzia che: “La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso
l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare” (Cass. Civ., sent. n. 1802/2016).
La relazione (o relata) di notifica che l'Ufficiale Giudiziario è chiamato a redigere costituisce atto pubblico e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso.
Tale efficacia probatoria privilegiata, però, è relativa soltanto all'accertamento compiuto direttamente dall'Ufficiale Giudiziario, mentre non si estende a tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, ma solo di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri.
Nel caso di specie, pertanto, l'appellante può legittimamente contestare la validità della notifica senza necessità di proporre querela di falso, dal momento che non si ha a che fare con attestazioni frutto della diretta percezione dell'Ufficiale Giudiziario in qualità di pubblico ufficiale, ma con l'identificazione e la qualità del soggetto sottoscrivente, nonché con la completezza delle suddette attestanzioni.
La giurisprudenza, inoltre, ha affermato che la consegna dell'atto a persona di famiglia non richiede l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di sangue che giustifichi la presunzione di consegna dell'atto al destinatario stesso, sottolineando, altresì, che: “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero l'occasionalità
pagina 6 di 9 della presenza dello stesso consegnatario” (Cass. Civ., sentenza n. 27587/2018; la stessa giurisprudenza di legittimità citata da parte appellante, Cass 28093/23, letta nella sua integralità, si pone in linea con i principi che precedono).
8. Nel caso di specie, il Sig. non ha assolto l'onere probatorio richiesto, ossia non ha fornito Pt_1
adeguata prova del fatto che la consegnataria dell'atto non fosse una persona di famiglia o che si trovasse solo occasionalmente nel luogo di residenza, limitandosi semplicemente ad affermare l'illegibilità della sottoscrizione, di non essere convivente, di non conoscere e di non aver alcun rapporto di parentela con la suddetta asseritamente non meglio identificata sottoscrivente, sostenendo l'emersione di quanto detto dal certificato di famiglia che, però, non è stato prodotto in atti.
La presenza di un legame familiare e della convivenza della Sig.ra consegnataria della Persona_1
notifica, nonché la leggibilità del nominativo, è stata, invece, confermata e provata da parte appellata che ha depositato stato di famiglia e certificati storici di residenza dell'odierno appellante e della predetta consegnataria (doc. nn. 3 -4 – 5 di parte appellata), da cui si evince che quest'ultima, peraltro, era moglie del fratello, dimostrando, così, non solo la sua identificabilità, ma anche che ella era, oltre che legata da un vincolo di parentela con l'odierno appellante, altresì convivente, alla data dell'avvenuta notifica, del Sig. nel luogo in cui la notifica è stata effettuata. Pt_1
9. Inoltre, parte appellata sostiene la nullità della notifica data la mancata indicazione, da parte del pubblico ufficiale, della qualifica a ricevere le notifiche del soggetto in mano del quale l'atto è stato notificato.
Tuttavia, al riguardo, si evidenzia come l'art. 139 c.p.c. nell'indicare le condizioni di validità della notificazione effettuata presso la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, non faccia alcun riferimento alla necessità di specificare la qualifica del consegnatario, affermando la sola esigenza che la persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda non sia minore di quattordici anni o palesemente incapace.
Inoltre, in giurisprudenza si sottolinea che: “Ai fini della validità della notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, sono essenziali la veridicità di quanto l'ufficiale giudiziario attesta di aver fatto personalmente o di quanto è accaduto in sua presenza (attestazione che fa fede fino a querela di falso) e l'idoneità dei fatti attestati a far ritenere, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che il destinatario della notifica abbia ricevuto l'atto; non è, invece, necessaria
l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, se è possibile accertare ex post, anche per presunzioni, la natura del rapporto con il notificando” (Cass. Civ., sentenza n. 32/1982).
pagina 7 di 9 Dalla relata di notifica depositata da parte appellante si ricava l'indicazione da parte dell'Ufficiale
Giudiziario, in prossimità della sottoscrizione del consegnatario, della qualifica di “incaricato a ricevere la notifica”, indicazione che si ritiene sufficiente per attestare la validità della notificazione.
A ciò si aggiunge che la natura del rapporto familiare e di convivenza della Sig. con il Sig. Per_1
è stata, come già sottolineato, sufficientemente provata da parte appellante, ragion per la Parte_1 quale si ritiene che la notifica dell'atto di citazione sia da considerare valida.
Infatti, nell'ordinamento giuridico, la notificazione costituisce lo strumento finalizzato a portare il contenuto di un atto nella legale conoscenza di uno o più soggetti determinati.
Si parla di “conoscenza legale” perché, ai fini della validità della notifica è necessario, e anche sufficiente, che vengano realizzate le formalità stabilite al riguardo dalla legge (vedi Cassazione, sentenza n. 24002/2019, ove si precisa che il rispetto della sequenza procedimentale fissata dal legislatore “costituisce idoneo elemento di garanzia che il destinatario dell'atto, pur non avendo ricevuto l'atto, sia posto nelle condizioni di averne conoscenza”).
Il perfezionamento dell'iter notificatorio si fonda, dunque, sulla ragionevole presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, mentre non è richiesta la conoscenza concreta ed effettiva dell'atto stesso, che di fatto si realizza soltanto nel caso di “notifica in mani proprie”.
In definitiva, lo scopo della notifica può dirsi raggiunto e la notifica è valida quando è garantita la conoscibilità, “intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando” (Cassazione,
SSUU, sentenza n. 10012/2021).
10. Alla luce della regolarità della notifica, si ritiene, pertanto, che l'appello sia inammissibile in quanto tardivamente proposto, non sussistendo, per le ragioni spora esposte, una ipotesi di contumacia involontaria.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza (da rinvenirsi in capo a e sono liquidate Parte_1
CP_ nella misura media per le quattro fasi di giudizio con aumento del 30% per parte e senza tale aumento per le altre parti (che, comunque, non sarebbero state citate in giudizio se il presente appello non fosse stato instaurato da parte appellante soccombente), ex DM 55/14 ss.mm., in base al valore della lite, come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'appello per intervenuta decorrenza dei termini e, per l'effetto, conferma in toto la Sentenza del Giudice di Pace di Bologna, n. 2387/2016; condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di , Parte_1 Controparte_1
in personale del l.r.p.t., nonché di quale Controparte_2 Controparte_3
impresa designata per F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., che liquida: a) quanto a parte in euro CP_1
3.317,60, oltre iva e cpa se ed in quanto dovute, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.;
b) quanto a in personale del l.r.p.t., nonché a Controparte_2 Controparte_3
quale impresa designata per F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., in euro 2.552,00, oltre iva e cpa se ed in quanto dovute, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm. ciascuna. condanna altresi l pagamento del doppio del contributo unificato Parte_1
Bologna, 05.05.2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 16371/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Monducci Juri Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Zanella Ruben e Pedica Mirko Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lovato Alessandro Controparte_2
APPELLATI
QUALE IMPRESA DESIG. PER F.G.V.S., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Ferroni Francesco
TERZO CHIAMATO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 23.01.2025 e, pertanto:
- Parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo;
pagina 1 di 9 - Parte convenuta, , ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta;
- Parte convenuta, ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta;
- parte terza chiamata, come da comparsa di costituzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in appello, il Sig. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
il Sig. e al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel Controparte_1 Controparte_2 merito: “Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata e conseguentemente rimettere, ex art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice affinché quel giudice voglia ivi procedere: al rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, alla dichiarazione di concorsualità; con vittoria di compensi e spese del presente grado, oltre accessori di legge”.
- In particolare, parte appellante lamenta la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Bologna
n. 2387/2016, emessa nel procedimento iscritto al R.G.N. 4461/2014.
Più specificamente, il Sig. in data 10.05.2023, nel corso di un procedimento di revocazione Pt_1
della decisione emessa in sede di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Bologna nell'ambito di controversia relativa a sinistro stradale e che lo vedeva come attore, veniva a conoscenza dell'esistenza del procedimento iscritto al n.r.g. 4461/2014 instaurato nei suoi confronti, dinanzi al
Giudice di Pace di Bologna, dal Sig. , nonché della relativa sentenza definitoria n. Controparte_1
2387/2016, avente ad oggetto il medesimo sinistro stradale.
In tale procedimento l'odierno appellato aveva convenuto in giudizio il Sig. e al Pt_1 Controparte_2
fine di ottenere il ristoro dei danni materiali subiti a seguito del predetto sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto insieme al Sig. Pt_1
Data la mancata costituzione del Sig. nel corso del suddetto procedimento e l'avvenuta notifica Pt_1 dell'atto di citazione effettuata in data 04.08.2014, il convenuto era stato dichiarato contumace e il procedimento si era concluso con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, che aveva accertato la responsabilità civile del Sig. e lo aveva condannava, insieme all'Ass.ne, al pagamento della Pt_1 somma di € 3.965,00, oltre interessi nella misura di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite, pari ad € 1.425,25 e accessori di legge.
pagina 2 di 9 Alla luce di questi fatti, parte appellante sostiene che la tardività dell'appello sarebbe dovuta alla mancata conoscenza del procedimento n.r.g. 4461/14 e della sentenza decisoria. Egli, infatti, afferma di non aver mai ricevuto l'atto di citazione con cui veniva convenuto in giudizio, ragion per la quale lamenta, nell'odierno giudizio, la nullità della notifica dello stesso.
2. Si è costituito il Sig. rassegnando le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis, Controparte_1 voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna: IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dei termini. IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare la nullità CP_ della notifica dell'atto di appello e, per l'effetto, - rimettere in termini il sig. ex art. 294 c.p.c. - ordinare a parte appellante, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale impresa designata per la gestione del Fondo delle Controparte_4
Vittime della Strada per la Regione Emilia Romagna, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione;
NEL MERITO: - rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, per i motivi tutti sopra esposti, per l'effetto, - confermare la sentenza n. 2387/16 resa in data 16.06.2016 dal Giudice di Pace di Bologna, Dott. Antonio Pederzoli, nel giudizio recante R.G. 4461/14 e, la ivi contenuta condanna nei confronti della quale impresa designata per la gestione Controparte_5
del Fondo delle Vittime della Strada per la Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. Parte_1
della complessiva somma di € 3.965,00, oltre interessi nella misura di legge e alla Parte_2 rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in primo grado in € 1.425,25. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Controparte_2
adito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, Controparte_4
conseguentemente, respingere qualsiasi domanda svolta nei suoi confronti, estromettendola dal presente giudizio, con vittoria di compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA,
CPA e spese vive”.
4. Con ordinanza del 10.08.2024, il Giudice ha concesso a parte appellante termine per la rinotifica dell'atto rettificato ad nella corretta qualità, di cui all'eccezione in atti. Si è quindi costituita CP_2
quale impresa designata per F.G.V.S., rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_2
al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, ove accerti la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio RG. 4461/2024 del Giudice di
pagina 3 di 9 Pace di Bologna, rimettere la causa al primo giudice per lo svolgimento del processo nel contraddittorio di tutte le parti. Con ogni ulteriore riserva e salvezza ai sensi di legge”.
5. All'udienza del 23.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
6. La domanda di parte appellante appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata per i motivi che seguono.
In primo luogo, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per decorrenza dei termini di impugnazione.
In particolare, il Sig. , contesta l'appello proposto dal Sig. lamentando Controparte_1 Parte_1 la tardività dello stesso, tardività giustificata dall'appellante sulla base della mancata conoscenza del procedimento a proprio carico innanzi al Giudice di Pace e della relativa sentenza definitoria, oggetto dell'odierna impugnazione, a causa della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il Sig. sostiene, infatti, di esser venuto a conoscenza della sentenza in esame solo in data Pt_1
CP_ 10.05.2023, in seguito al deposito della stessa da parte del Sig. nel corso del procedimento per revocazione pendente presso il Tribunale di Bologna, n.r.g. 6880/22, attivato da parte appellante stessa.
L'odierno appellato, invece, sottolinea che, in realtà, la conoscenza dell'esistenza del procedimento e della sentenza tardivamente appellata deve essere fatta risalire ad un periodo precedente a tale data, dal momento che la stessa sentenza era stata menzionata, nel procedimento per revocazione, già nella
CP_ costituzione del Sig. datata 01.03.2023.
In merito alla questione della tardività giova rammentare che l'art. 327 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che, indipendentemente dalla notificazione, non è consentito proporre appello, ricorso per cassazione e revocazione una volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Tuttavia, il secondo comma introduce una eccezione, preoccupandosi delle sorti del contumace involontario, ossia di colui che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione, per nullità della notificazione e per la nullità della notificazione degli atti che debbono obbligatoriamente essere notificati alla parte contumace ai sensi dell'art. 292 del c.p.c.
Infatti, è concesso al contumace involontario che riesca a fornire tale prova la possibilità di impugnare la sentenza che gli è sfavorevole senza subire alcun termine di decadenza, sempre che la sentenza non gli sia stata notificata ai sensi dell'art. 292, ultimo comma (in tal caso, infatti, decorrono a suo sfavore i termini brevi di impugnazione).
pagina 4 di 9 Al riguardo, la Cassazione evidenzia che: “Il contumace, per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo
a causa di detta nullità, senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto” (Cass. Civ. sentenza n. 532/2020).
Secondo la giurisprudenza il termine lungo di impugnazione inizia a decorrere per il contumace involontario dal giorno in cui egli ha avuto conoscenza della sentenza, purché si tratti di una conoscenza acquisita in modo diverso dalla notificazione, in quanto in caso di avvenuta notificazione decorre il termine breve.
7. Nel caso di specie il termine di impugnazione da considerare si ritiene essere quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza dal momento che, per quanto si dirà, la notificazione dell'atto introduttivo
è da considerarsi valida.
Infatti, dall'esame della documentazione in atti risulta che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto al n.r.g. 4461/2014, è stato notificato dal difensore del Sig. , Parte_2
mediante Ufficiale Giudiziario, in data 04.08.2014, presso la residenza del Sig. in Via Antonio Pt_1
Di Vincenzo n. 51, Bologna e consegnato copia a mani della Sig. “incaricata di ricevere Persona_1 la notifica” (doc. 1 di parte appellante).
Tuttavia, parte appellante sostiene di non aver mai ricevuto tale atto di citazione e ciò in conseguenza della nullità della notificazione dell'atto introduttivo stesso.
A riprova della nullità della notifica, il Sig. sostiene che la firma apposta sulla notifica fosse Pt_1
illeggibile e che, comunque, appartenesse ad un soggetto, non qualificato dall'Ufficiale Giudiziario, con lui non convivente, come certificato dallo stato di famiglia, che non conosceva e con cui non aveva intrattenuto alcun rapporto.
Quanto detto, tuttavia, non risulta sufficientemente provato dall'odierno appellante.
In primo luogo, si evidenzia come le norme di riferimento in materia di notificazione sono gli artt. 138
– 139 c.p.c.
In particolare, mentre l'art. 138 c.p.c. disciplina la notificazione a mani proprie effettuata dall'Ufficiale
Giudiziario, l'art. 139 c.p.c. fa riferimento al caso, come quello che viene in rilievo nell'odierno giudizio, in cui la notificazione avvenga, non nelle mani del destinatario, bensì nella residenza, nella dimora o nel domicilio dello stesso, anche a persona diversa.
pagina 5 di 9 Nel secondo comma di tale norma, infatti, si legge: “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Si sottolinea che alle persone di famiglia a cui la norma si riferisce devono intendersi equiparati gli affini.
L'art. 139 c.p.c., inoltre, non richiede necessariamente la sussistenza di un rapporto di convivenza tra la persona di famiglia ed il destinatario dell'atto, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario trova il familiare nell'abitazione del destinatario e questi accetti l'atto senza riserve, la validità della notifica si presume iuris tantum in conseguenza delle dichiarazioni rese al medesimo ufficiale giudiziario, mentre ciò non vale, con conseguente nullità della notifica, nel caso in cui la stessa venga eseguita presso la residenza del familiare, non coincidente con quella destinatario.
Infatti, la giurisprudenza evidenzia che: “La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso
l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare” (Cass. Civ., sent. n. 1802/2016).
La relazione (o relata) di notifica che l'Ufficiale Giudiziario è chiamato a redigere costituisce atto pubblico e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso.
Tale efficacia probatoria privilegiata, però, è relativa soltanto all'accertamento compiuto direttamente dall'Ufficiale Giudiziario, mentre non si estende a tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, ma solo di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri.
Nel caso di specie, pertanto, l'appellante può legittimamente contestare la validità della notifica senza necessità di proporre querela di falso, dal momento che non si ha a che fare con attestazioni frutto della diretta percezione dell'Ufficiale Giudiziario in qualità di pubblico ufficiale, ma con l'identificazione e la qualità del soggetto sottoscrivente, nonché con la completezza delle suddette attestanzioni.
La giurisprudenza, inoltre, ha affermato che la consegna dell'atto a persona di famiglia non richiede l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di sangue che giustifichi la presunzione di consegna dell'atto al destinatario stesso, sottolineando, altresì, che: “In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero l'occasionalità
pagina 6 di 9 della presenza dello stesso consegnatario” (Cass. Civ., sentenza n. 27587/2018; la stessa giurisprudenza di legittimità citata da parte appellante, Cass 28093/23, letta nella sua integralità, si pone in linea con i principi che precedono).
8. Nel caso di specie, il Sig. non ha assolto l'onere probatorio richiesto, ossia non ha fornito Pt_1
adeguata prova del fatto che la consegnataria dell'atto non fosse una persona di famiglia o che si trovasse solo occasionalmente nel luogo di residenza, limitandosi semplicemente ad affermare l'illegibilità della sottoscrizione, di non essere convivente, di non conoscere e di non aver alcun rapporto di parentela con la suddetta asseritamente non meglio identificata sottoscrivente, sostenendo l'emersione di quanto detto dal certificato di famiglia che, però, non è stato prodotto in atti.
La presenza di un legame familiare e della convivenza della Sig.ra consegnataria della Persona_1
notifica, nonché la leggibilità del nominativo, è stata, invece, confermata e provata da parte appellata che ha depositato stato di famiglia e certificati storici di residenza dell'odierno appellante e della predetta consegnataria (doc. nn. 3 -4 – 5 di parte appellata), da cui si evince che quest'ultima, peraltro, era moglie del fratello, dimostrando, così, non solo la sua identificabilità, ma anche che ella era, oltre che legata da un vincolo di parentela con l'odierno appellante, altresì convivente, alla data dell'avvenuta notifica, del Sig. nel luogo in cui la notifica è stata effettuata. Pt_1
9. Inoltre, parte appellata sostiene la nullità della notifica data la mancata indicazione, da parte del pubblico ufficiale, della qualifica a ricevere le notifiche del soggetto in mano del quale l'atto è stato notificato.
Tuttavia, al riguardo, si evidenzia come l'art. 139 c.p.c. nell'indicare le condizioni di validità della notificazione effettuata presso la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, non faccia alcun riferimento alla necessità di specificare la qualifica del consegnatario, affermando la sola esigenza che la persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda non sia minore di quattordici anni o palesemente incapace.
Inoltre, in giurisprudenza si sottolinea che: “Ai fini della validità della notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, sono essenziali la veridicità di quanto l'ufficiale giudiziario attesta di aver fatto personalmente o di quanto è accaduto in sua presenza (attestazione che fa fede fino a querela di falso) e l'idoneità dei fatti attestati a far ritenere, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che il destinatario della notifica abbia ricevuto l'atto; non è, invece, necessaria
l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, se è possibile accertare ex post, anche per presunzioni, la natura del rapporto con il notificando” (Cass. Civ., sentenza n. 32/1982).
pagina 7 di 9 Dalla relata di notifica depositata da parte appellante si ricava l'indicazione da parte dell'Ufficiale
Giudiziario, in prossimità della sottoscrizione del consegnatario, della qualifica di “incaricato a ricevere la notifica”, indicazione che si ritiene sufficiente per attestare la validità della notificazione.
A ciò si aggiunge che la natura del rapporto familiare e di convivenza della Sig. con il Sig. Per_1
è stata, come già sottolineato, sufficientemente provata da parte appellante, ragion per la Parte_1 quale si ritiene che la notifica dell'atto di citazione sia da considerare valida.
Infatti, nell'ordinamento giuridico, la notificazione costituisce lo strumento finalizzato a portare il contenuto di un atto nella legale conoscenza di uno o più soggetti determinati.
Si parla di “conoscenza legale” perché, ai fini della validità della notifica è necessario, e anche sufficiente, che vengano realizzate le formalità stabilite al riguardo dalla legge (vedi Cassazione, sentenza n. 24002/2019, ove si precisa che il rispetto della sequenza procedimentale fissata dal legislatore “costituisce idoneo elemento di garanzia che il destinatario dell'atto, pur non avendo ricevuto l'atto, sia posto nelle condizioni di averne conoscenza”).
Il perfezionamento dell'iter notificatorio si fonda, dunque, sulla ragionevole presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, mentre non è richiesta la conoscenza concreta ed effettiva dell'atto stesso, che di fatto si realizza soltanto nel caso di “notifica in mani proprie”.
In definitiva, lo scopo della notifica può dirsi raggiunto e la notifica è valida quando è garantita la conoscibilità, “intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando” (Cassazione,
SSUU, sentenza n. 10012/2021).
10. Alla luce della regolarità della notifica, si ritiene, pertanto, che l'appello sia inammissibile in quanto tardivamente proposto, non sussistendo, per le ragioni spora esposte, una ipotesi di contumacia involontaria.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza (da rinvenirsi in capo a e sono liquidate Parte_1
CP_ nella misura media per le quattro fasi di giudizio con aumento del 30% per parte e senza tale aumento per le altre parti (che, comunque, non sarebbero state citate in giudizio se il presente appello non fosse stato instaurato da parte appellante soccombente), ex DM 55/14 ss.mm., in base al valore della lite, come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'appello per intervenuta decorrenza dei termini e, per l'effetto, conferma in toto la Sentenza del Giudice di Pace di Bologna, n. 2387/2016; condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di , Parte_1 Controparte_1
in personale del l.r.p.t., nonché di quale Controparte_2 Controparte_3
impresa designata per F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., che liquida: a) quanto a parte in euro CP_1
3.317,60, oltre iva e cpa se ed in quanto dovute, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.;
b) quanto a in personale del l.r.p.t., nonché a Controparte_2 Controparte_3
quale impresa designata per F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., in euro 2.552,00, oltre iva e cpa se ed in quanto dovute, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm. ciascuna. condanna altresi l pagamento del doppio del contributo unificato Parte_1
Bologna, 05.05.2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
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