TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9104 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9471 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
, rappresentato e difeso dall' Avv. MAZZA CLOTILDE ,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 14.3.2025 e regolarmente notificato, Parte_1
[...
, premesso: di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario relativo all'invalidità del 100% ai fini dell'esenzione totale dal ticket sanitario, alla condizione ex art.3 c. 3 L.104/92, all'indennità di accompagnamento;
di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica per ciò che concerne l'indennità di accompagnamento, lamenta che il CT non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatore;
conclude: - “- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile in misura del 100% ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01, D.M.
279/01 relativi all'esenzione totale dal ticket sanitario e/o per il riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 1 Legge 18/80 ai fini della indennità di accompagnamento e/o per il
1 riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e dunque dello status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni in situazione di gravità con necessità di sostegno molto elevato, dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge;
In via subordinata: -RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento di un grado di invalidità pari al100%, percentuale utile ai fini dell'esenzione totale dal ticket sanitario e al riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e dunque dello status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni in situazione di gravità con necessità di sostegno molto elevato dalla data della domanda amministrativa così come indicato dal Ctu nella sua consulenza medico legale;
Conseguentemente: CP_
- CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge. In via istruttoria si chiede la nomina di CT medico legale”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha sollevato eccezioni preliminari e di merito e ha concluso:
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso proposto per CP_ quanto sopra argomentato, assolvendo l' da eventuali adempimenti con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come per legge, previa acquisizione di atti idonei a dimostrare il reddito IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede voler onerare parte ricorrente al deposito di documentazione idonea ad attestare il reddito, anche ai fini delle spese di lite;
si deposita in copia la CT resa in sede di ATP”.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento.
Preliminarmente deve rilevarsi che il CT della prima fase, dott. , a seguito di osservazione Per_1 oggettiva ed esame dei documenti, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al fine di riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Giova ricordare che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
inoltre, la Cassazione ha chiarito che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria
2 abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. (v. per tutte Cass.7273 del 30/03/2011).
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (v. Cass. Sentenza n. 1268 del 21/01/2005).
Nessuna di queste condizioni è emersa nel caso di specie e il CT della prima fase ha precisato che il ricorrente, pur essendo affetta da condizione invalidante, non si trova in condizioni che determinino la necessità di assistenza continua nella deambulazione o negli atti quotidiani della vita e che quindi non ricorrono le condizioni di cui all'art.1 legge 18/80.
Egli ha infatti osservato che, in considerazione dell'obiettività rilevata nel corso della visita peritale, non sono emersi elementi idonei per concludere per una non autosufficienza, che appare comunque conservata.
La condizione evidenziata dal CT è assai diversa da quella che costituisce presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la quale richiede la sussistenza di un bisogno di assistenza permanente e continua , non emendabile con cure appropriate, anche al fine di evitare danni a sé o ad altri.
Del resto, parte ricorrente non ha evidenziato alcuna censura in grado di mettere in discussione la valutazione del dott. essendosi limitata a richiamare considerazioni generali e Per_1 documentazione già esaminata dal CT , senza evidenziare elementi concreti in grado di contrastare la valutazione della condizione sanitaria della parte ricorrente e da condurre ad un giudizio di non autosufficienza.
Quanto esposto dal CT della prima fase nell'elaborato peritale appare pienamente condivisibile, formulato all'esito di indagini correttamente eseguite, coerente con il quadro patologico del ricorrente, e non fatto oggetto di censure specifiche.
Ne consegue che per questa parte il ricorso non può accogliersi.
D'altra parte, il CT ha però riconosciuto la sussistenza della condizione sanitaria ex art.3 c.3
L.104/92 e quella relativa all'invalidità del 100% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In ossequio agli insegnamento della S.C., deve ritenersi che , in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CT precludono
3 l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione. (v. per ultima
Cass. Ordinanza n. 13234 del 19/05/2025).
La S.C. ha infatti precisato: “Questa Corte ha già affermato, infatti, che l'unica statuizione giuridicamente rilevante - una volta introdotto il giudizio di opposizione ai sensi del comma 6 dell'articolo 445 bis cod.proc.civ. - è quella resa all'esito della opposizione, anche quando, errando, il giudice abbia adottato un provvedimento di omologa parziale e provveduto sulle spese della fase d'istruzione preventiva (cfr. Cass. n. 17090/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione proposto avverso la liquidazione delle spese effettuata nel decreto di omologa parziale)”.
Pertanto, deve provvedersi anche a ciò che non era stato oggetto di contestazione, come richiesto in ricorso.
Quanto alle spese, poiché per lo stesso principio deve provvedersi alla liquidazione dell'intera procedura, in base all'esito complessivo della lite, e poiché è stata accolta la domanda in relazione a due dei benefici richiesti, con decorrenza dalla domanda amministrativa, mentre non risultano sussistenti le condizioni per riconoscere l'indennità di accompagnamento, deve ritenersi CP_ soccombente l' per il 50% .
Le spese si liquidano quindi come in dispositivo, con compensazione nella misura del 50%.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta i motivi di opposizione;
- Dichiara sussistente la condizione sanitaria ex art.3 c.3 L.104/92 nonché la condizione di invalido civile nella misura del 100% ai fini della esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Dichiara compensate per metà le spese di lite e liquida per l'intero, in relazione all'esito CP_ dell'intera lite, la somma di E. 3.000,00; pone il 50% a carico dell' e in favore di parte CP_ opponente e condanna l' al pagamento della somma di E.1500,00, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge.
Roma 19.9.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4 5
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9471 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentato e difeso dall'avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
, rappresentato e difeso dall' Avv. MAZZA CLOTILDE ,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 14.3.2025 e regolarmente notificato, Parte_1
[...
, premesso: di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario relativo all'invalidità del 100% ai fini dell'esenzione totale dal ticket sanitario, alla condizione ex art.3 c. 3 L.104/92, all'indennità di accompagnamento;
di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica per ciò che concerne l'indennità di accompagnamento, lamenta che il CT non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatore;
conclude: - “- RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile in misura del 100% ex D.M. 20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01, D.M.
279/01 relativi all'esenzione totale dal ticket sanitario e/o per il riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 1 Legge 18/80 ai fini della indennità di accompagnamento e/o per il
1 riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e dunque dello status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni in situazione di gravità con necessità di sostegno molto elevato, dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge;
In via subordinata: -RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento di un grado di invalidità pari al100%, percentuale utile ai fini dell'esenzione totale dal ticket sanitario e al riconoscimento dello status di Handicap grave ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e dunque dello status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni in situazione di gravità con necessità di sostegno molto elevato dalla data della domanda amministrativa così come indicato dal Ctu nella sua consulenza medico legale;
Conseguentemente: CP_
- CONDANNARE l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge. In via istruttoria si chiede la nomina di CT medico legale”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha sollevato eccezioni preliminari e di merito e ha concluso:
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, dichiarare inammissibile il ricorso ex adverso proposto per CP_ quanto sopra argomentato, assolvendo l' da eventuali adempimenti con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come per legge, previa acquisizione di atti idonei a dimostrare il reddito IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede voler onerare parte ricorrente al deposito di documentazione idonea ad attestare il reddito, anche ai fini delle spese di lite;
si deposita in copia la CT resa in sede di ATP”.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento.
Preliminarmente deve rilevarsi che il CT della prima fase, dott. , a seguito di osservazione Per_1 oggettiva ed esame dei documenti, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al fine di riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Giova ricordare che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
inoltre, la Cassazione ha chiarito che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria
2 abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. (v. per tutte Cass.7273 del 30/03/2011).
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (v. Cass. Sentenza n. 1268 del 21/01/2005).
Nessuna di queste condizioni è emersa nel caso di specie e il CT della prima fase ha precisato che il ricorrente, pur essendo affetta da condizione invalidante, non si trova in condizioni che determinino la necessità di assistenza continua nella deambulazione o negli atti quotidiani della vita e che quindi non ricorrono le condizioni di cui all'art.1 legge 18/80.
Egli ha infatti osservato che, in considerazione dell'obiettività rilevata nel corso della visita peritale, non sono emersi elementi idonei per concludere per una non autosufficienza, che appare comunque conservata.
La condizione evidenziata dal CT è assai diversa da quella che costituisce presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la quale richiede la sussistenza di un bisogno di assistenza permanente e continua , non emendabile con cure appropriate, anche al fine di evitare danni a sé o ad altri.
Del resto, parte ricorrente non ha evidenziato alcuna censura in grado di mettere in discussione la valutazione del dott. essendosi limitata a richiamare considerazioni generali e Per_1 documentazione già esaminata dal CT , senza evidenziare elementi concreti in grado di contrastare la valutazione della condizione sanitaria della parte ricorrente e da condurre ad un giudizio di non autosufficienza.
Quanto esposto dal CT della prima fase nell'elaborato peritale appare pienamente condivisibile, formulato all'esito di indagini correttamente eseguite, coerente con il quadro patologico del ricorrente, e non fatto oggetto di censure specifiche.
Ne consegue che per questa parte il ricorso non può accogliersi.
D'altra parte, il CT ha però riconosciuto la sussistenza della condizione sanitaria ex art.3 c.3
L.104/92 e quella relativa all'invalidità del 100% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In ossequio agli insegnamento della S.C., deve ritenersi che , in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CT precludono
3 l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione. (v. per ultima
Cass. Ordinanza n. 13234 del 19/05/2025).
La S.C. ha infatti precisato: “Questa Corte ha già affermato, infatti, che l'unica statuizione giuridicamente rilevante - una volta introdotto il giudizio di opposizione ai sensi del comma 6 dell'articolo 445 bis cod.proc.civ. - è quella resa all'esito della opposizione, anche quando, errando, il giudice abbia adottato un provvedimento di omologa parziale e provveduto sulle spese della fase d'istruzione preventiva (cfr. Cass. n. 17090/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione proposto avverso la liquidazione delle spese effettuata nel decreto di omologa parziale)”.
Pertanto, deve provvedersi anche a ciò che non era stato oggetto di contestazione, come richiesto in ricorso.
Quanto alle spese, poiché per lo stesso principio deve provvedersi alla liquidazione dell'intera procedura, in base all'esito complessivo della lite, e poiché è stata accolta la domanda in relazione a due dei benefici richiesti, con decorrenza dalla domanda amministrativa, mentre non risultano sussistenti le condizioni per riconoscere l'indennità di accompagnamento, deve ritenersi CP_ soccombente l' per il 50% .
Le spese si liquidano quindi come in dispositivo, con compensazione nella misura del 50%.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta i motivi di opposizione;
- Dichiara sussistente la condizione sanitaria ex art.3 c.3 L.104/92 nonché la condizione di invalido civile nella misura del 100% ai fini della esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Dichiara compensate per metà le spese di lite e liquida per l'intero, in relazione all'esito CP_ dell'intera lite, la somma di E. 3.000,00; pone il 50% a carico dell' e in favore di parte CP_ opponente e condanna l' al pagamento della somma di E.1500,00, oltre spese generali, IVA e
CAP come per legge.
Roma 19.9.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4 5