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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 291 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Nicola Piluso) Parte_1 appellante
E
(avv. Pasquale Francesco Piraino) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Paola ha accolto in parte il ricorso che aveva Controparte_1 proposto il 25.6.2019 e ha perciò condannato la società a Parte_1 corrisponderle, a titolo di differenze retributive, la somma di 109.420,55 euro oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
2. La società appella la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
Pag. 1 di 6 3. Nella resistenza dell'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, il Collegio ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, acquisite le note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante addebita al tribunale di non aver delibato la sua eccezione di prescrizione dei crediti avversari.
5.1. L'addebito è manifestamente infondato perché il tribunale ha dato atto della tardiva costituzione in giudizio della società resistente che, in effetti, ha depositato la propria memoria di costituzione solo il 4.6.2021, ben oltre la prima udienza tenutasi nelle forme cartolari il 12.1.2021 e, quindi, senza il rispetto del termine che è previsto dall'art. 416 c.p.c. a pena di decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito.
5.2. Il mancato rispetto di detto termine comporta quindi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione che infondatamente, pertanto, la società resistente ripropone in appello.
6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di non aver delibato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che essa aveva sollevato obiettando che sino al 3.5.2010 la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di un'altra società: la Osso Estrattive s.r.l.
6.1. L'addebito è manifestamente infondato perché il differenziale retributivo rivendicato e riconosciuto alla ricorrente è quello maturato nel periodo dal 3.5.2010 al
5.2.2019, in cui è pacifico che essa abbia lavorato per l'odierna appellante.
6.2. Tanto è chiaramente dedotto nel ricorso (cfr. i paragrafi contrassegnati con le lettere b e g) e nelle sue conclusioni (che sono formulate con riguardo al “periodo compreso tra il 3.5.2010 sino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 5.2.2019”).
6.3. Altrettanto chiaramente è esposto nella consulenza tecnica di parte attrice che, per l'appunto, è stata redatta con riferimento al periodo “dal 3.5.2010”.
7. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di aver trascurato che le proprie contestazioni riguardavano non già l'an, “bensì il quantum della pretesa” creditoria azionata da controparte.
Pag. 2 di 6 7.1. Lamenta, in primo luogo, che la ricorrente non abbia assolto, “neppure in minima parte”, l'onere che grava sul lavoratore che “richieda la qualifica superiore”. La lamentela è manifestamente inconferente al caso in esame, in cui la ricorrente, assunta con la qualifica di impiegata d'ordine e inquadrata nella categoria E del contratto collettivo applicato in azienda, ha rivendicato il pagamento integrale degli importi che risultavano dalle sue buste paga, nelle quali è inquadrata proprio con la qualifica di
“impiegata” e con il livello retributivo “E”. Non ha dunque posto a base delle proprie rivendicazioni l'inquadramento in una qualifica professionale o in un livello retributivo superiori a quelli con i quali è stata assunta.
7.2. In secondo luogo, l'appellante richiama il principio secondo cui “nel caso di sottoscrizione della busta paga per ricevuta e quietanza, grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta” e sostiene che le buste paga, nel caso di specie, sono state predisposte “in ottemperanza” alla “qualifica” e alle “mansioni effettivamente svolte” dalla ricorrente. Sennonché, la deduzione è del tutto inconferente al caso di specie, in quanto: a) le buste paga (che peraltro sono state prodotte solo dalla lavoratrice) non recano alcuna sottoscrizione e non possono quindi considerarsi quietanzate;
b) il “lordo retributivo” considerato nei conteggi attorei è quello stesso indicato nelle buste paga e non già di importo superiore.
8. Con il quarto motivo di gravame, la società appellante addebita al tribunale di aver considerato non contestati i conteggi attorei, nonostante le puntuali eccezioni che essa aveva formulato rispetto agli stessi, chiedendo che fossero depurati delle somme non dovute e di quelle già riscosse dalla lavoratrice. In particolare, ribadisce che dai conteggi dovevano essere sottratti:
1) “i crediti antecedenti al 3.5.2010”. Ma si è già detto che i conteggi tengono conto solo delle retribuzioni maturate da quella stessa data;
2) gli “acconti” pagati alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro. Ma di tali acconti i conteggi attorei danno debito conto, giacché la “differenza” dovuta è stata quantifica proprio sottraendo dagli importi retributivi registrati nelle buste paga gli
“importi in acconto” che la ricorrente ha ammesso di aver ricevuto. Dal canto suo, invece, la società appellante non ha provato di averle corrisposto acconti di maggiore entità. Di tali pagamenti non ha invero offerto prova. E non avendo indicato specificamente le
Pag. 3 di 6 circostanze e le modalità degli stessi pagamenti, non può pretendere che il fatto estintivo così genericamente allegato sia da considerarsi incontestato e quindi espunto dal thema probandum1;
3) l'ulteriore “acconto” di due mila euro, pagato alla ricorrente il 27.11.2019. Ma di tale pagamento il tribunale ha tenuto conto, dando atto che di esso vi è prova (cfr. paragrafo 2.4. della sentenza);
4) della somma “di € 11.179,71 che l' corrispondeva alla ricorrente a titolo di CP_2
Tfr”. Ma anche di tale pagamento il tribunale ha tenuto conto, decurtando del relativo importo l'ammontare che ha riconosciuto alla ricorrente (cfr. il medesimo paragrafo 2.4.);
5) le “somme pretese a titolo di straordinario”. Ma il tribunale ha espressamente constatato che “i crediti rivendicati dall'istante non afferiscono a lavoro straordinario”.
Tale statuizione non è confutata dall'appellante e trova riscontro nei conteggi attorei, i quali, per l'appunto, del compenso per lavoro straordinario non fanno menzione;
6) le “indennità pretese per ferie”. Ma, alla stregua dei conteggi recepiti in sentenza,
l'indennità per ferie non godute non forma oggetto del differenziale rivendicato dalla ricorrente;
7) la quattordicesima mensilità, in quanto contrattualmente non prevista. Ma anche tale mensilità accessoria non è contemplata nei conteggi recepiti in sentenza.
9. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante denuncia il vizio di motivazione in cui è incorso il tribunale trascurando quanto i testimoni escussi hanno riferito in ordine all'orario di lavoro della ricorrente, alla sua effettiva presenza in ufficio, alla durata del suo rapporto di lavoro.
9.1. Il motivo è manifestamente inconferente perché la ricorrente, che non era stata assunta per lavorare a tempo parziale, si è limitata a rivendicare gli importi retributivi risultanti dalle sue buste paga e relativi all'orario normale di lavoro. Non ha dunque chiesto il pagamento di compensi per lavoro supplementare o straordinario, né indennità per ferie non godute.
Pag. 4 di 6 9.2. E non è utile all'appellante la disamina delle testimonianze raccolte in punto di durata del rapporto di lavoro che è oggetto di causa, poiché tra le parti è pacifico che il medesimo rapporto si è svolto dal 3.5.2010 al 6.2.2019 e, come si è già evidenziato, le pretese creditorie azionate afferiscono solo a quel segmento temporale.
10. Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese chiedendo che vengano regolate in base al “principio della soccombenza”. Ma è proprio in applicazione di tale principio che il tribunale le ha poste a suo carico, considerando l'esigua riduzione dell'importo che ha accordato alla ricorrente (€ 109.420,55) rispetto a quello da lei originariamente rivendicato (€ 127.952,78). Del resto, la sua domanda aveva ad oggetto anche la “maggiore o minor somma che dovesse essere accertata” e tanto basta a scongiurare gli effetti, in punto di regolamentazione delle spese, di una eventuale parziale soccombenza in suo danno2.
11. Ne consegue la conferma della gravata sentenza.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si distraggono in favore del richiedente difensore dell'appellata.
13. Stante l'esito del gravame, si dà atto delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 19.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola,
[...] giudice del lavoro, n. 137/2024, pubblicata in data 3.3.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che distrae a favore del suo difensore e liquida in otto mila euro, oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
Pag. 5 di 6
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a cario dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dottrina: “In presenza dell'allegazione di non essere stato pagato … se … il convenuto specifica le modalità di pagamento … il fatto estintivo allegato dal convenuto deve considerarsi non contestato e pertanto espunto dal thema probandum”. 2 Cass. 699/1970: “Nell'interpretare una domanda di condanna al pagamento di una somma determinata …
'o di quell'altra che risulti in corso di causa' non può ritenersi che quest'ultima locuzione, usata dall'attore, sia una mera espressione di stile, né che essa contenga la pretesa di una somma superiore a quella risultante dal calcolo fondato sui dati … indicati dallo stesso attore. A tale espressione deve invece attribuirsi un significato suo proprio, rilevante sul piano processuale, cioè quello di evitare all'attore - che ha formulato una domanda subordinata di ammontare non precisato, ma inferiore a quello espressamente richiesto - la sua parziale soccombenza, con eventuali effetti, per lui pregiudizievoli, sulla statuizione relativa alle spese di lite”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 291 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Nicola Piluso) Parte_1 appellante
E
(avv. Pasquale Francesco Piraino) Controparte_1 appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Paola ha accolto in parte il ricorso che aveva Controparte_1 proposto il 25.6.2019 e ha perciò condannato la società a Parte_1 corrisponderle, a titolo di differenze retributive, la somma di 109.420,55 euro oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
2. La società appella la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
Pag. 1 di 6 3. Nella resistenza dell'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, il Collegio ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, acquisite le note depositate dalle parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante addebita al tribunale di non aver delibato la sua eccezione di prescrizione dei crediti avversari.
5.1. L'addebito è manifestamente infondato perché il tribunale ha dato atto della tardiva costituzione in giudizio della società resistente che, in effetti, ha depositato la propria memoria di costituzione solo il 4.6.2021, ben oltre la prima udienza tenutasi nelle forme cartolari il 12.1.2021 e, quindi, senza il rispetto del termine che è previsto dall'art. 416 c.p.c. a pena di decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito.
5.2. Il mancato rispetto di detto termine comporta quindi l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione che infondatamente, pertanto, la società resistente ripropone in appello.
6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di non aver delibato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che essa aveva sollevato obiettando che sino al 3.5.2010 la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di un'altra società: la Osso Estrattive s.r.l.
6.1. L'addebito è manifestamente infondato perché il differenziale retributivo rivendicato e riconosciuto alla ricorrente è quello maturato nel periodo dal 3.5.2010 al
5.2.2019, in cui è pacifico che essa abbia lavorato per l'odierna appellante.
6.2. Tanto è chiaramente dedotto nel ricorso (cfr. i paragrafi contrassegnati con le lettere b e g) e nelle sue conclusioni (che sono formulate con riguardo al “periodo compreso tra il 3.5.2010 sino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 5.2.2019”).
6.3. Altrettanto chiaramente è esposto nella consulenza tecnica di parte attrice che, per l'appunto, è stata redatta con riferimento al periodo “dal 3.5.2010”.
7. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di aver trascurato che le proprie contestazioni riguardavano non già l'an, “bensì il quantum della pretesa” creditoria azionata da controparte.
Pag. 2 di 6 7.1. Lamenta, in primo luogo, che la ricorrente non abbia assolto, “neppure in minima parte”, l'onere che grava sul lavoratore che “richieda la qualifica superiore”. La lamentela è manifestamente inconferente al caso in esame, in cui la ricorrente, assunta con la qualifica di impiegata d'ordine e inquadrata nella categoria E del contratto collettivo applicato in azienda, ha rivendicato il pagamento integrale degli importi che risultavano dalle sue buste paga, nelle quali è inquadrata proprio con la qualifica di
“impiegata” e con il livello retributivo “E”. Non ha dunque posto a base delle proprie rivendicazioni l'inquadramento in una qualifica professionale o in un livello retributivo superiori a quelli con i quali è stata assunta.
7.2. In secondo luogo, l'appellante richiama il principio secondo cui “nel caso di sottoscrizione della busta paga per ricevuta e quietanza, grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta” e sostiene che le buste paga, nel caso di specie, sono state predisposte “in ottemperanza” alla “qualifica” e alle “mansioni effettivamente svolte” dalla ricorrente. Sennonché, la deduzione è del tutto inconferente al caso di specie, in quanto: a) le buste paga (che peraltro sono state prodotte solo dalla lavoratrice) non recano alcuna sottoscrizione e non possono quindi considerarsi quietanzate;
b) il “lordo retributivo” considerato nei conteggi attorei è quello stesso indicato nelle buste paga e non già di importo superiore.
8. Con il quarto motivo di gravame, la società appellante addebita al tribunale di aver considerato non contestati i conteggi attorei, nonostante le puntuali eccezioni che essa aveva formulato rispetto agli stessi, chiedendo che fossero depurati delle somme non dovute e di quelle già riscosse dalla lavoratrice. In particolare, ribadisce che dai conteggi dovevano essere sottratti:
1) “i crediti antecedenti al 3.5.2010”. Ma si è già detto che i conteggi tengono conto solo delle retribuzioni maturate da quella stessa data;
2) gli “acconti” pagati alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro. Ma di tali acconti i conteggi attorei danno debito conto, giacché la “differenza” dovuta è stata quantifica proprio sottraendo dagli importi retributivi registrati nelle buste paga gli
“importi in acconto” che la ricorrente ha ammesso di aver ricevuto. Dal canto suo, invece, la società appellante non ha provato di averle corrisposto acconti di maggiore entità. Di tali pagamenti non ha invero offerto prova. E non avendo indicato specificamente le
Pag. 3 di 6 circostanze e le modalità degli stessi pagamenti, non può pretendere che il fatto estintivo così genericamente allegato sia da considerarsi incontestato e quindi espunto dal thema probandum1;
3) l'ulteriore “acconto” di due mila euro, pagato alla ricorrente il 27.11.2019. Ma di tale pagamento il tribunale ha tenuto conto, dando atto che di esso vi è prova (cfr. paragrafo 2.4. della sentenza);
4) della somma “di € 11.179,71 che l' corrispondeva alla ricorrente a titolo di CP_2
Tfr”. Ma anche di tale pagamento il tribunale ha tenuto conto, decurtando del relativo importo l'ammontare che ha riconosciuto alla ricorrente (cfr. il medesimo paragrafo 2.4.);
5) le “somme pretese a titolo di straordinario”. Ma il tribunale ha espressamente constatato che “i crediti rivendicati dall'istante non afferiscono a lavoro straordinario”.
Tale statuizione non è confutata dall'appellante e trova riscontro nei conteggi attorei, i quali, per l'appunto, del compenso per lavoro straordinario non fanno menzione;
6) le “indennità pretese per ferie”. Ma, alla stregua dei conteggi recepiti in sentenza,
l'indennità per ferie non godute non forma oggetto del differenziale rivendicato dalla ricorrente;
7) la quattordicesima mensilità, in quanto contrattualmente non prevista. Ma anche tale mensilità accessoria non è contemplata nei conteggi recepiti in sentenza.
9. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante denuncia il vizio di motivazione in cui è incorso il tribunale trascurando quanto i testimoni escussi hanno riferito in ordine all'orario di lavoro della ricorrente, alla sua effettiva presenza in ufficio, alla durata del suo rapporto di lavoro.
9.1. Il motivo è manifestamente inconferente perché la ricorrente, che non era stata assunta per lavorare a tempo parziale, si è limitata a rivendicare gli importi retributivi risultanti dalle sue buste paga e relativi all'orario normale di lavoro. Non ha dunque chiesto il pagamento di compensi per lavoro supplementare o straordinario, né indennità per ferie non godute.
Pag. 4 di 6 9.2. E non è utile all'appellante la disamina delle testimonianze raccolte in punto di durata del rapporto di lavoro che è oggetto di causa, poiché tra le parti è pacifico che il medesimo rapporto si è svolto dal 3.5.2010 al 6.2.2019 e, come si è già evidenziato, le pretese creditorie azionate afferiscono solo a quel segmento temporale.
10. Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese chiedendo che vengano regolate in base al “principio della soccombenza”. Ma è proprio in applicazione di tale principio che il tribunale le ha poste a suo carico, considerando l'esigua riduzione dell'importo che ha accordato alla ricorrente (€ 109.420,55) rispetto a quello da lei originariamente rivendicato (€ 127.952,78). Del resto, la sua domanda aveva ad oggetto anche la “maggiore o minor somma che dovesse essere accertata” e tanto basta a scongiurare gli effetti, in punto di regolamentazione delle spese, di una eventuale parziale soccombenza in suo danno2.
11. Ne consegue la conferma della gravata sentenza.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si distraggono in favore del richiedente difensore dell'appellata.
13. Stante l'esito del gravame, si dà atto delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 19.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Paola,
[...] giudice del lavoro, n. 137/2024, pubblicata in data 3.3.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che distrae a favore del suo difensore e liquida in otto mila euro, oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
Pag. 5 di 6
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a cario dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 07/07/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 6 di 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dottrina: “In presenza dell'allegazione di non essere stato pagato … se … il convenuto specifica le modalità di pagamento … il fatto estintivo allegato dal convenuto deve considerarsi non contestato e pertanto espunto dal thema probandum”. 2 Cass. 699/1970: “Nell'interpretare una domanda di condanna al pagamento di una somma determinata …
'o di quell'altra che risulti in corso di causa' non può ritenersi che quest'ultima locuzione, usata dall'attore, sia una mera espressione di stile, né che essa contenga la pretesa di una somma superiore a quella risultante dal calcolo fondato sui dati … indicati dallo stesso attore. A tale espressione deve invece attribuirsi un significato suo proprio, rilevante sul piano processuale, cioè quello di evitare all'attore - che ha formulato una domanda subordinata di ammontare non precisato, ma inferiore a quello espressamente richiesto - la sua parziale soccombenza, con eventuali effetti, per lui pregiudizievoli, sulla statuizione relativa alle spese di lite”.