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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2292/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GORI ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO BRANCA ALESSANDRA e dall'Avv. ALVISI
LL
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 14/10/2025, così chiedendo:
“1) il sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile di euro 500,00, Controparte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, per il mantenimento della figlia maggiorenne
con versamento da effettuarsi, entro il giorno dieci di ogni mese, nel conto corrente intestato Per_1 alla figlia, ed inoltre si obbliga a concorrere, nella misura del 60%, al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia come da Protocollo del Tribunale di Vicenza. Nell'assegno di mantenimento dovranno ritenersi comprese le spese di affitto dell'alloggio a Trento, ove la figlia frequenta l'università;
2) il sig. si obbliga a corrispondere, per la durata di un anno dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, un assegno mensile di euro 200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, per il mantenimento del figlio maggiorenne con versamento da Per_2 effettuarsi, entro il giorno dieci di ogni mese, nel conto corrente intestato al figlio, oltre a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Vicenza;
3) nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie;
4) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Schio il 21/03/1998; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 in data 18/08/2000 e in data 16/02/2004; che con sentenza n. 1827/2024 Per_2 Persona_3 pubblicata in data 30/10/2024 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti stabilendo a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e della CP_1 moglie;
che la convivenza non era più ripresa. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
che il resistente venisse condannato a versare un assegno divorzile a favore della moglie di euro 400,00 mensili ed a contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 500,00 ciascuno, oltre al
60% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio, chiedendo, tuttavia, che venisse rigettata la domanda della sig.ra di Pt_1 condanna del sig. al versamento di un assegno divorzile;
che venisse revocato l'obbligo CP_1 del sig. di mantenimento del figlio in subordine, che venisse confermato il CP_1 Per_2 mantenimento nella misura indicata nella sentenza di separazione di euro 350,00; che venisse confermato il contributo al mantenimento di a carico del sig. di euro Persona_3 CP_1
350,00, previa verifica della permanenza della stessa nella condizione di studentessa non autosufficiente economicamente;
che le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia venissero ripartite al 50% tra i genitori, con esclusione delle spese di alloggio universitario a Trento. Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti: è, infatti, trascorso più di un anno tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con sentenza passata in giudicato;
le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a titolo di Per_1 contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 500,00 nonché di sostenere al 60% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le parti hanno, altresì, chiesto di porre a carico di l'obbligo corrispondere al Controparte_1 figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per la durata di un anno dalla Per_2 pubblicazione della sentenza di divorzio, la somma mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Schio (VI) in data 21/03/1998 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del suddetto Comune per l'anno 1998, parte II, serie A, numero 12, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 11.11.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2292/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GORI ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO BRANCA ALESSANDRA e dall'Avv. ALVISI
LL
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 14/10/2025, così chiedendo:
“1) il sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile di euro 500,00, Controparte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, per il mantenimento della figlia maggiorenne
con versamento da effettuarsi, entro il giorno dieci di ogni mese, nel conto corrente intestato Per_1 alla figlia, ed inoltre si obbliga a concorrere, nella misura del 60%, al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia come da Protocollo del Tribunale di Vicenza. Nell'assegno di mantenimento dovranno ritenersi comprese le spese di affitto dell'alloggio a Trento, ove la figlia frequenta l'università;
2) il sig. si obbliga a corrispondere, per la durata di un anno dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, un assegno mensile di euro 200,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, per il mantenimento del figlio maggiorenne con versamento da Per_2 effettuarsi, entro il giorno dieci di ogni mese, nel conto corrente intestato al figlio, oltre a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Vicenza;
3) nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie;
4) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2025 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Schio il 21/03/1998; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 in data 18/08/2000 e in data 16/02/2004; che con sentenza n. 1827/2024 Per_2 Persona_3 pubblicata in data 30/10/2024 il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti stabilendo a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli e della CP_1 moglie;
che la convivenza non era più ripresa. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
che il resistente venisse condannato a versare un assegno divorzile a favore della moglie di euro 400,00 mensili ed a contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di euro 500,00 ciascuno, oltre al
60% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio, chiedendo, tuttavia, che venisse rigettata la domanda della sig.ra di Pt_1 condanna del sig. al versamento di un assegno divorzile;
che venisse revocato l'obbligo CP_1 del sig. di mantenimento del figlio in subordine, che venisse confermato il CP_1 Per_2 mantenimento nella misura indicata nella sentenza di separazione di euro 350,00; che venisse confermato il contributo al mantenimento di a carico del sig. di euro Persona_3 CP_1
350,00, previa verifica della permanenza della stessa nella condizione di studentessa non autosufficiente economicamente;
che le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia venissero ripartite al 50% tra i genitori, con esclusione delle spese di alloggio universitario a Trento. Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti: è, infatti, trascorso più di un anno tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con sentenza passata in giudicato;
le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a titolo di Per_1 contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 500,00 nonché di sostenere al 60% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le parti hanno, altresì, chiesto di porre a carico di l'obbligo corrispondere al Controparte_1 figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per la durata di un anno dalla Per_2 pubblicazione della sentenza di divorzio, la somma mensile di euro 200,00 per il suo mantenimento nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Schio (VI) in data 21/03/1998 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del suddetto Comune per l'anno 1998, parte II, serie A, numero 12, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 11.11.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello