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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 520/2021+521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 520/2021 R.G. riunita a quella
n. 521/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GUIDOTTI MAURIZIO;
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
e (C.F. C.F._4 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. BIANCHINI C.F._5
ALESSIO;
CONVENUTI
Oggetto: azione di rivendicazione – distanze tra costruzioni – risarcimento del danno. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.07.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale del 15.06.2022.
Ciò chiarito, l'odierno attore ha agito dinanzi a questo Tribunale nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto,
[...]
accertate le violazioni alla normativa sulle distanze fra costruzioni, accertata l'occupazione illegittima di terreno altrui con opere costruttive e beni mobili, accertata l'illegittima modifica dello stato dei luoghi, accertata la presenza di ostacoli al libero passaggio, ordinare ai convenuti proprietari confinanti: -per quanto concerna la part. 502, il rilascio della porzione occupata con rimessione in pristino stato, l'arretramento della costruzione a cinque metri dal confine, la rimozione della recinzione metallica posta sul confine fra la part. 503 e la part.
502, la rimozione di ogni altro materiale dal terreno di proprietà -per quanto Pt_1
concerne la part. 503, il rilascio della porzione occupata con rimessione in pristino stato con ripristino della quota pregressa della part. 503 e della part. 360, la rimozione del muro di contenimento, l'arretramento della costruzione costituita dal piazzale in c. a. a distanza di metri 5.0 dal confine, la rimozione di ogni materiale;
-il risarcimento del danno in favore dell'attore per il mancato godimento dovuto all'abusiva occupazione della sua proprietà, dall'inizio dell'illecito al rilascio, secondo l'importo di giustizia”.
Si sono costituiti i convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
L'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dei motivi suesposti, con ogni e qualsiasi statuizione, rigettare le pretese attore in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate”.
Va rilevato che è stato riunito al procedimento n. 520/2021 R.G. anche quello n. 521/2021 R.G. In quest'ultimo procedimento, l'odierno attore ha convenuto CP_1
e , rassegnando le seguenti
[...] Controparte_3 Controparte_4
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, accertate le violazioni alla normativa sulle distanze fra costruzioni, accertata l'occupazione illegittima di terreno altrui con opere costruttive e beni mobili, accertata l'illegittima modifica dello stato dei luoghi, accertata la presenza di ostacoli al libero passaggio, ordinare ai convenuti proprietari confinanti: - il rilascio della porzione occupata della part. 501 con rimessione in pristino stato del terreno e della pendenza, la rimozione del muro di contenimento, l'arretramento della costruzione costituita dal piazzale in cemento armato a distanza di metri 5,0 dal confine, la rimozione della rete metallica posta sul confine fra la part. 501 e la part. 502; -il risarcimento del danno in favore dell'attore per il mancato godimento dovuto all'abusiva occupazione della sua proprietà, dall'inizio dell'illecito al rilascio, secondo l'importo di giustizia”.
Si sono costituiti e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'attore con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica ha proposto nuove allegazioni e proposto specifiche questioni non sollevate ritualmente entro i termini di decadenza previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n.
6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass. Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002). Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti.
Pertanto, ai fini della presente decisione, si valuteranno solo i fatti e le questioni ritualmente proposte dalle parti entro i termini di decadenza previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., al fine di mantenere integro il contraddittorio tra le parti.
Ciò posto, le domande proposte dall'attore sono plurime e vanno valutate separatamente.
Innanzi tutto, l'attore, deducendo di essere proprietario del terreno sito in
OS e censito al C.T. di detto Comune al foglio 29 p.lla 501, confinante con la particella n. 494 del medesimo foglio, appartenente a CP_1
e , ha allegato che questi
[...] Controparte_3 Controparte_4
ultimi hanno occupato una porzione della propria particella, pari a circa 110 mq, mediante lavori consistiti “nello sbancamento di circa i 2/3 della particella, in precedenza adibita a verde, per portarla a livello del piazzale in calcestruzzo armato posto a corredo del capannone della part. 494 (già part. 359) e realizzato su quest'ultima particella;
a sostegno della residua porzione di terra sovrastante è stato costruito un muro di contenimento in calcestruzzo armato;
è stata anche posta una rete metallica per impedire
l'ingresso dalla 502 alla 501. La zona sbancata è stata poi ricoperta con un pavimento in calcestruzzo armato abbassando l'indice di permeabilità fondiaria che, nel rispetto della
L.R.T. n. 65/2014 regolamento di attuazione 39/R/2018 art. 26 commi 2 e 3, deve essere almeno pari al 25%, nel lotto 494 (già part. 359) a 0 (zero). Approssimativamente, la zona è lunga ml. 22 e larga ml. 5, per cui il terreno abusivamente occupato è di circa mq
110; la differenza di livello fra la parte sbancata e quella rimasta a verde è di circa m.
1,50.” (citazione in atti). Inoltre, l'attore allega che, poiché il muro di contenimento e il piazzale, realizzati dai convenuti suddetti, sono costruzioni, sussiste la violazione della normativa in materia di distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 873 c.c., operando in merito il limite di cinque metri posto dal Regolamento
Urbanistico del Comune di OS;
ancora, i suddetti convenuti avrebbero illecitamente apposto una recinzione a delimitazione della particella n. 501 e di quella n. 502, parimenti quest'ultima di proprietà dell'attore.
In ragione delle suddette violazioni, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti suddetti al “rilascio della porzione occupata della part. 501 con rimessione in pristino stato del terreno e della pendenza, la rimozione del muro di contenimento,
l'arretramento della costruzione costituita dal piazzale in cemento armato a distanza di metri 5,0 dal confine, la rimozione della rete metallica posta sul confine fra la part. 501 e la part. 502” (citazione depositata nella causa n. 521/2021 R.G.).
Ciò posto, va osservato che l'azione proposta dall'attore e volta al rilascio della porzione del proprio terreno, occupata dai convenuti Controparte_1
e va qualificata come azione di Controparte_3 Controparte_4
rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c.
Secondo quest'ultimo articolo, “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in linea generale “l'attore è tenuto, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso” (Cass. Civ. n. 11521/1999; Cass. Civ. n. 1044/1995; Cass. Civ. n. 8798/2000; Cass.
Civ. n. 22783/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in particolare, che, per soddisfare il suddetto onere probatorio, l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione, fermo restando che, laddove il convenuto contesti anche il possesso della cosa allegato dall'attore, quest'ultimo non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione iuris tantum di possesso intermedio (cfr. Cass. Civ. n.
1925/1997).
Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi provata la proprietà del terreno oggetto di causa in capo all'attore.
Invero, risulta documentalmente che l'attore, con atto a rogito del Notaio del 07.03.2000, ha acquistato da la proprietà dei Per_1 Persona_2
terreni censiti al C.T. di OS al foglio 29 p.lle 65, 369 e 370 (cfr. all. 1 fasc. attore).
Come allegato dall'attore, i terreni costituenti le attuali particelle 501, 502 e
503 scaturiscono dal frazionamento della particella n. 65, oggetto del suddetto contratto, come si desume dalle visure catastali storiche in atti (cfr. all. 14 fasc. attore).
Inoltre, risulta che con atto a rogito del Notaio del 19.02.2018, Per_3
l'odierno attore ha ceduto gratuitamente al Comune di OS la proprietà dei terreni censiti al C.T. di detto Comune al foglio 29 p.lle 369 e 505 e al C.F. di detto Comune al foglio 29 p.lla 500 sub. 1 (cfr. all. 5 fasc. attore). Come si evince dalla planimetria allegata al suddetto atto, in cui le aree cedute al sono contrassegnate con il colore giallo, alla cessione gratuita sono CP_6
rimaste estranee le particelle 501, 502 e 503 oggetto di causa.
Va osservato che i convenuti non hanno contestato la proprietà della particella n. 501 in capo all'attore, né che lo stesso ne sia il possessore, avendo i convenuti solo contestato l'occupazione della porzione di terreno rivendicata dall'attore.
Alla luce di tali considerazioni, può ritenersi raggiunta la prova della proprietà della particella n. 501 in capo all'attore, posto che la stessa si fonda su un valido titolo negoziale, risalente a oltre il ventennio anteriore all'introduzione del presente giudizio, e non avendo i convenuti contestato il possesso del terreno in capo all'attore al momento del suo acquisto, né l'attualità del possesso del terreno in capo all'attore, né la titolarità della proprietà del terreno in capo all'attore, avendo i convenuti solamente escluso una qualsiasi occupazione della porzione di terreno affermata dall'attore, sicché è possibile ritenere accertato che l'attore sia titolare della proprietà rivendicata in base a un titolo negoziale e avendone avuto il possesso dalla data di acquisto per un periodo idoneo a fondare l'usucapione.
Va inoltre osservato che i convenuti suddetti non hanno contestato di essere proprietari dell'area censita al C.T. di OS al foglio 29 p.lla 494 (ex p.lla
359), acquistata con atto a rogito del Notaio del 13.08.2013, Per_1
circostanza confermata documentalmente (cfr. all. 3 fasc. attore).
Ciò posto, al fine di accertare l'effettiva occupazione della porzione di terreno appartenente all'attore ad opera dei convenuti, è stata espletata in corso di causa una consulenza tecnica, volta alla ricognizione del terreno e alla esatta individuazione della consistenza del terreno attoreo, così da valutare l'eventuale detenzione parziale di esso ad opera dei convenuti. Ebbene, il CTU, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, ha accertato che “L'attore è proprietario degli immobili censiti al foglio 29 particelle 501, 502 e della ex particella 503 che a seguito di tipo mappale del 29/06/2022 è stata soppressa e fusa alla particella 361, assumendo
l'identificativo 361 con maggiore consistenza. Si precisa che per le ragioni appena esposte la particella 503 indicata negli atti costitutivi e nelle memorie delle parti, verrà trattata nella presente perizia come ex particella 503 oggi 361. La particella 501 è un appezzamento di terreno privo di manufatti, in parte pavimentato a battuto di cemento ed in parte a terreno naturale, con andamento misto (parte pianeggiante e parte inclinato) e sul quale insistono alcuni muri di contenimento, oltre ad alberature di alto fusto. Tale bene confina ad est con la particella 494 di proprietà dei convenuti e a sud con la particella 502 di proprietà dell'attore”, che “La particella 494 è un lotto edificato ospitante un capannone prefabbricato con corte esterna avente andamento prevalentemente pianeggiante e pavimentazione in battuto di cemento. Tale bene confina ad ovest con la particella 501 ed in parte a sud con la particella 502, beni di proprietà di parte attrice”.
Inoltre, il CTU ha proceduto all'individuazione della consistenza della p.lla
501 rispetto a quella n. 494 dei convenuti attraverso l'atto di frazionamento n.
1089/1982, reperito presso il catasto e richiamato nel contratto di acquisto dell'attore, come chiarito dallo stesso CTU con le note del 09.03.2025.
Il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e della riconfinazione delle particelle delle parti, ha accertato l'effettiva occupazione di una porzione del terreno attoreo da parte dei convenuti, evidenziando che, come allegato da parte attrice, “la pavimentazione impermeabile in cemento, a servizio del capannone di proprietà convenuta, è stata in parte realizzata sulla particella 501, così come i muri di contenimento posti a nord e ad ovest. L'area occupata ha un'estensione di 110 mq ed i muri di contenimento, un'estensione di 35 metri lineari”; inoltre, il CTU ha rilevato che
“durante i sopralluoghi effettuati è stata rilevata la presenza di una recinzione in pali di legno e rete a maglia sciolta, posta tra le particelle 501 e 502”. L'esatta collocazione dei confini delle particelle n. 501 e 494 nonché della recinzione accertata dal CTU è rappresentata nell'allegato 4 della consulenza.
Va osservato che è irrilevante ai fini della individuazione dell'esatta consistenza della particella n. 501 e della sua delimitazione rispetto alla particella n. 494 dei convenuti la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
381/2014 richiamata da parte attrice, non afferendo tale sentenza all'area in questione (cfr. all. 4 fasc. attore).
Né assumono rilievo eventuali elementi naturalistici o situazioni di mero fatto nella individuazione dei confini, dovendosi rilevare come la recente giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, nell'individuazione dei confini tra fondi, assumono rilievo i titoli di acquisto e le risultanze catastali, essendo ininfluente il confine de facto esistente (cfr. Cass. Civ. n. 6876/2025).
Alla luce degli accertamenti offerti dal CTU, avverso cui la parte convenuta non ha formulato osservazioni critiche, deve ritenersi accertata l'occupazione parziale dell'area costituita dalla particella n. 501 appartenente all'attore ad opera dei convenuti e , risultando la porzione in CP_1 CP_3 CP_4
esame asservita al capannone industriale dei convenuti, essendo stata destinata a piazzale dello stesso, non avendo peraltro i convenuti contestato specificamente l'esecuzione delle opere di sbancamento e di pavimentazione sulla particella n. 494 dedotte dall'attore, opere confermate anche dai testi assunti nell'interesse dei convenuti (testi e Testi sentiti anche in Tes_1
controprova sui capitoli di parte attrice), essendosi limitati ad escludere l'invasione della particella attorea.
Ad ogni modo, l'oggettiva destinazione dell'area occupata al servizio del capannone dei convenuti costituisce elemento decisivo per desumere che l'occupazione sia avvenuta ad opera dei convenuti, essendo inverosimile che terzi abbiano proceduto alla suddetta occupazione, realizzando opere nell'interesse dei convenuti stessi. Inoltre, la destinazione del fondo occupato consente in ogni caso di ritenere lo stesso detenuto dai convenuti.
Risultando la porzione occupata detenuta dai convenuti titolari della limitrofa particella n. 494 e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
questi vanno condannati al rilascio immediato in favore dell'attore della porzione occupata, come individuata nella CTU in atti, con ripristino dello stato anteriore ai lavori eseguiti presso la particella n. 494 a mezzo dei quali è stata realizzata l'occupazione della porzione di terreno oggetto di causa.
Poiché la restituzione della porzione occupata importa la demolizione del muro di contenimento realizzato dai convenuti sul terreno dell'attore,
l'accoglimento dell'azione di rivendicazione proposta dall'attore importa l'assorbimento di quella volta al ripristino delle distanze legali tra il muro e il confine della proprietà attorea, risultando tale accertamento superfluo, come confermato dallo stesso CTU che, nell'accertamento della violazione delle distanze legali a mezzo del muro presente a delimitazione del piazzale presente nella particella n. 494, ha rilevato che “Per quanto attiene ai muri di contenimento si ritiene di non dover approfondire ulteriormente tale aspetto, in quanto la loro collocazione all'interno della proprietà attrice, determina uno sconfinamento degli stessi su area non di proprietà dei convenuti, con conseguente necessità di procedere alla loro rimozione, così come la porzione di pavimentazione impermeabile posto all'interno della proprietà dell'attore”.
Va rilevato che l'attore parimenti ha lamentato la violazione delle distanze legali ai sensi dell'art. 873 c.c. in relazione alla pavimentazione apposta dai convenuti sulla particella n. 494, sopra descritta dal CTU, allegando che “Il pavimento in calcestruzzo armato è da considerarsi “costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c., in quanto avente i caratteri della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo”.
La deduzione dell'attore non è condivisibile.
Fermo restando che le fonti secondarie non possono integrare o modificare la nozione di costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c. (cfr. Cass: Civ. n. 12203/2022; Cass. Civ. n. 23845/2018; Cass. Civ. n. 144/2016; Cass: Civ. n. 19530/2005), la giurisprudenza consolidata ha chiarito che “In tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 cod. civ., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di
"costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità,
o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà” (Cass. Civ. n. 23189/2012; Cass: Civ. n. 5753/2014; Cass. Civ. n.
15282/2005; Cass. Civ. n. 3199/2002; Cass: Civ. n. 5116/1998; di recente
Cass. Civ. n. 12203/2022; Cass. Civ. n. 345/2024 secondo cui è costruzione, ai fini dell'art. 873 c.c., “qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata”).
Ne consegue che la pavimentazione oggetto di causa non può costituire una costruzione, ai sensi dell'art. 873 c.c., non trattandosi di un'opera che è dotata di una solidità che emerge in modo sensibile dal suolo, né avendo attitudine a costituire un pericolo per la salubrità dei luoghi in ragione di possibili intercapedini pregiudizievoli, come risulta evidente dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza.
Né vale il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 7067/1992 effettuata dall'attore, trattandosi di pronuncia che ha ribadito la tesi consolidata della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la nozione di costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 C.C., comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo (nella specie: il chiosco dell'impianto di distribuzione)” (Cass. Civ. S.U. n.
7067/1992), non avendo peraltro la pronuncia valutato l'idoneità a costituire una costruzione di una pavimentazione, avendo invece avuto riguardo a un chiosco.
Dunque, la deduzione attorea secondo cui la pavimentazione apposta dai convenuti sulla particella n. 494 è una costruzione e viola l'art. 873 c.c. è infondata e la relativa domanda va respinta.
Circa la domanda attorea di eliminazione, a cura dei convenuti CP_1
e della recinzione esistente
[...] Controparte_3 Controparte_4
tra le particelle 501 e 502, va osservato che tale domanda non può qualificarsi come azione di rivendicazione, non essendo volta al recupero di un bene proprio detenuto da un altro soggetto, trovandosi la recinzione nella proprietà dell'attore, come accertato dal CTU.
Né l'azione attorea può qualificarsi come azione negatoria, ai sensi dell'art. 949
c.c., dovendosi escludere una siffatta azione, allorquando, come nel caso di specie, si allega una turbativa della proprietà ad opera di terzi non accompagnata dalla pretesa di questi di esercitare un diritto sulla cosa dell'attore (cfr. Cass. Civ. n. 7277/2001; Cass: Civ. n. 31382/2018).
Ne consegue che l'azione di parte attrice, mirando a rimuovere una cosa presente sul proprio terreno e che ne limita il godimento, senza che sussista la pretesa dei convenuti di esercitare un diritto sui terreni dell'attore, mira a ripristinare il pieno godimento del bene, sicché essa si qualifica come azione personale di reintegrazione in forma specifica del diritto di proprietà sui terreni costituiti dalle particelle n. 501 e 502, mediante la rimozione della cosa che ostacola il godimento degli stessi, rimozione che viene richiesta ai suddetti convenuti in quanto ad essi viene imputata l'apposizione della recinzione (cfr.
Cass. Civ. n. 884/2011: “La domanda diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della "negatoria servitutis" e può assumere la veste di azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale se è intesa al ristabilimento di un'attività esercitata sulla base del diritto di proprietà, in quanto l'azione si fonda sul diritto di credito conseguente alla lesione del diritto reale;
in tal caso, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare
l'azione personale in reale, poiché la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, né la semplice contestazione da parte del convenuto può porre a carico dell'attore il più gravoso onere della prova dell'azione di rivendicazione (c.d. "probatio diabolica")”; Cass. Civ. n. 4416/2007; Cass. Civ. n. 7984/1991).
Ne consegue che è possibile accogliere la domanda attorea solo se possa ritenersi provato che la recinzione sia stata apposta dai convenuti, ossia solo se possa imputarsi a questi l'illecito allegato dall'attore, venendo in rilievo una domanda di natura personale.
Alla luce delle considerazioni effettuate, la domanda attorea, volta alla condanna dei convenuti alla rimozione della rete esistente tra le particelle 501
e 502, va respinta.
Invero, sebbene sia stata accertata l'esistenza della rete tra le suddette particelle, non vi è prova che l'apposizione della stessa sia avvenuta ad opera dei convenuti, considerato che tale fatto è contestato da questi ultimi e che i documenti prodotti dall'attore non contengono elementi idonei per attribuire il fatto illecito dedotto dall'attore ai convenuti, né i testimoni assunti in corso di causa hanno riferito elementi rilevanti sull'autore della rete sussistente tra le particelle 501 e 502.
Né può presumersi l'apposizione della rete ad opera dei convenuti, atteso che la stessa si trova interamente nella proprietà dell'attore.
Per le ragioni enunciate, la domanda attorea di condanna dei convenuti e alla rimozione della rete sopra richiamata va CP_1 CP_3 CP_4
respinta, non essendo stato provato il compimento del fatto dannoso dedotto ad opera dei convenuti. Venendo alle domande proposte dall'attore nei confronti di tutti gli odierni convenuti, in relazione alle particelle 502 e 503, innanzi tutto, l'attore, rispetto alla particella n. 502, di cui afferma la titolarità della proprietà, allega che i convenuti “hanno realizzato ( nel periodo di costruzione del fabbricato principale) una costruzione semi-interrata di forma irregolare - dimensioni lato nord ml 6,09, lato est ml
530, lato sud ml 6,20, lato ovest ml 5,30 - ( da progetto dichiarata cisterna per accumulo di acqua piovana e trasformata in locale abitabile e come tale usato anche utilizzando la terrazza di copertura, delimitata, alla bisogna, da una ringhiera in ferro). La costruzione
(salvi migliori controlli) occupa una porzione della part. 502 e non rispetta la distanza minima di 5 metri dal confine. La costruzione presenta anche una finestra, in violazione del limite di distanza delle vedute su proprietà altrui. Fra la part. 503 e la part. 502 è stata posta dai convenuti una rete metallica al fine di impedire il passaggio”.
Alla luce di tali allegazioni, l'attore chiede la condanna di tutti i convenuti al
“rilascio della porzione occupata con rimessione in pristino stato, l'arretramento della costruzione a cinque metri dal confine, la rimozione della recinzione metallica posta sul confine fra la part. 503 e la part. 502, la rimozione di ogni altro materiale dal terreno di proprietà . Pt_1
Ciò posto, la domanda di rilascio della porzione della particella n. 502, proposta dall'attore, in quanto fondata sull'affermazione della proprietà di tale particella in capo all'attore, va qualificata come azione di rivendicazione, essendo volta al recupero del bene asseritamente detenuto illecitamente dai convenuti.
Sul punto, va rilevato in modo assorbente, prima di ogni altra considerazione, che il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e della ricostruzione dell'esatta consistenza ed estensione della particella n. 502, ha accertato che tale area “è un appezzamento di terreno privo di manufatti, avente andamento prevalentemente pianeggiante, con terreno naturale privo di pavimentazioni e sul quale insistono alberature di alto fusto. Tale bene confina ad est con la particella 360 e a nord con la particella 494, beni di proprietà dei convenuti;
mentre a sud confina con la particella 361 di proprietà dell'attore”.
Inoltre, il CTU, all'esito dell'esatta individuazione dei confini tra la particella
494 e 360, pacificamente appartenenti ai convenuti, e la particella n. 502, appartenente all'attore, come evidenziato in precedenza, ha escluso che la costruzione seminterrata, facente parte del più ampio complesso industriale dei convenuti, insistente sulle particelle 494 e 360, occupi una porzione della particella n. 502 dell'attore, come si evince con chiarezza dalla planimetria allegata alla CTU in cui risulta evidente che la costruzione ricade interamente nelle particelle di proprietà dei convenuti.
Ciò importa l'infondatezza dell'azione di rivendicazione proposta dall'attore, in relazione alla particella n. 502, restando assorbita ogni altra questione per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ.
14039/2021).
In ordine all'azione attorea volta alla condanna dei convenuti alla rimozione della rete metallica che questi ultimi avrebbero apposto tra le particelle n. 502
e 503, la stessa va qualificata, per le ragioni enunciate in precedenza, come un'azione personale di reintegrazione in forma specifica, non avendo l'attore allegato un preteso diritto affermato dai convenuti sulle particelle su cui insisterebbe la rete.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata, in quanto il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi, non ha rinvenuto alcuna rete metallica tra la particella n. 502 e quella n. 503, sicché l'illecito ascritto dall'attore ai convenuti non sussiste sul piano oggettivo.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va pertanto respinta.
Circa la domanda attorea di condanna dei convenuti alla rimozione di ogni altro materiale presente sulla particella n. 502, la stessa va respinta, in quanto infondata, essendo la domanda radicalmente generica, non essendo specificato quali siano i materiali, asseritamente rilasciati dai convenuti, che sarebbero presenti sul terreno dell'attore.
In ordine alle altre domande proposte dall'attore in relazione alla particella n.
502, deve rilevarsi che l'attore ha domandato l'arretramento della costruzione seminterrata, in quanto realizzata in violazione della normativa in materia di distanze, come integrata dal Regolamento Urbanistico di OS.
Deve precisarsi che l'attore in citazione ha altresì allegato l'esistenza di una apertura nel fabbricato dei convenuti che violerebbe la disciplina delle distanze tra vedute.
Ebbene, in ordine all'asserita violazione della normativa in materia di vedute, prevista dagli artt. 905 e ss. c.c., va rilevato, in modo assorbente, che l'attore nelle conclusioni non ha chiesto la chiusura dell'apertura contestata, né ha formulato specifiche domande aventi ad oggetto l'apertura contestata.
Ad ogni modo, va osservato che il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e della misurazione della distanza dell'apertura presente sul fabbricato seminterrato dei convenuti, ha accertato che la stessa si trova a 1,55 metri dal confine con la particella n. 502, sicché non sussiste alcuna violazione della distanza legale di 1,5 metri sancita dall'art. 905 c.c.
Dunque, la contestazione di parte attrice sul punto va respinta, in quanto infondata.
Circa la violazione della normativa sulla distanza tra costruzioni, la domanda attorea è fondata.
Ai sensi dell'art. 873 c.c., “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, ha chiarito che “In tema di distanze legali, le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e ss. cod. civ., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e non tra contrapposti edifici. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che condannava il convenuto ad arretrare il proprio edificio dal fabbricato attoreo, sino al rispetto della distanza prevista quale minima dal confine dal piano regolatore generale del
Comune)” (Cass. Civ. S.U. n. 20107/2014; Cass. Civ. n. 9264/2022; Cass. Civ.
n. 22054/2018; Cass. Civ. n. 6401/2005; Cass. Civ. n. 17390/2004; Cass. Civ.
n. 4267/2001: “In tema di distanze tra costruzioni, il rinvio contenuto nell'art. 873 c.c. alle norme dei regolamenti edilizi comunali si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e, conseguentemente, anche a quelle disposizioni che, nello stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivano, contestualmente, particolari modalità circa la misurazione della distanza medesima, assumendo come termine di riferimento eventualmente il confine, ovvero disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un determinato distacco rispetto al confine stesso. Ne consegue che le diverse (e più gravi) limitazioni così dettate, risultando pur sempre funzionali al rispetto delle distanze tra costruzioni, vanno considerate anch'esse integrative di quelle stabilite dal codice civile e la loro inosservanza legittima il proprietario frontista non soltanto all'azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino”).
Dunque, la distanza legale, rilevante ai fini dell'art. 873 c.c., non è solo quella tra costruzioni, ma anche quella stabilita dai regolamenti locali tra la costruzione e il confine del proprietario vicino.
Inoltre, va osservato che, qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, il proprietario danneggiato può ottenere la riduzione in pristino a carico del proprietario che ha posto in essere la violazione (art. 872 c.c.; Cass.
Civ. n. 13624/2021; Cass: Civ. n. 7384/2001) ed è preclusa al giudice ogni indagine sull'idoneità dell'intercapedine ad arrecare il pregiudizio per l'igiene e la salubrità dell'ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene (cfr. Cass. Civ. n. 8935/2015; Cass. Civ. n. 15367/2001).
Ciò posto, innanzi tutto, va ritenuta provata la proprietà dell'attore sul terreno costituente la particella n. 502 del foglio 29 del C.T. di OS.
Come evidenziato in precedenza, tale particella è scaturita dal frazionamento della particella 65 del foglio 29 del C.T. di OS, quest'ultima acquistata dall'attore da con atto a rogito del Notaio del Persona_2 Per_1
07.03.2000, dovendosi precisare nuovamente che la particella n. 502 è rimasta estranea alla cessione gratuita di terreni effettuata dall'attore in favore del di OS con il richiamato atto a rogito del Notaio del CP_6 Per_3
19.02.2018.
Ciò chiarito, venendo all'accertamento della violazione dedotta dall'attore, alla luce della documentazione fotografica allegata alla CTU (all. 1 della CTU) e della descrizione dei luoghi operata dal consulente, deve ritenersi che la costruzione seminterrata contestata dall'attore, facente parte del più ampio fabbricato industriale dei convenuti, costituisce una costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c., alla luce della definizione giurisprudenziale fornita in precedenza.
Come accertato dal CTU, la costruzione in esame è “un locale seminterrato adibito
a magazzino, sporgente dal terreno per un'altezza di 1,00 m circa, avente altezza interna di
2,80 m, e dotato di due finestrature, una orientata a sud e l'altra ad ovest, di larghezza
1,00 m, altezza 0,55 m e poste dal piano di campagna ad un'altezza compresa tra i 0,10 ed i 0,20 m e dal piano di calpestio interno al locale seminterrato ad un'altezza di 2,25 m.
Al di sopra della copertura piana di tale manufatto, è presente un lastrico solare, delimitato da ringhiera in ferro ed accessibile sia dal capannone principale, sia dalla corte privata (foto da 6 a 8)”. Dunque, il manufatto oggetto di causa costituisce una costruzione, ai fini della normativa in materia di distanze, in quanto è un'opera edilizia non totalmente interrata, rispetto al livello del fondo attoreo, e che ha certamente i caratteri della solidità e della stabilità, essendo una porzione di un più ampio capannone industriale appartenente ai convenuti.
Ciò posto, il CTU ha accertato altresì che il manufatto dei convenuti si colloca a distanza di 1,55 metri dal confine con la particella n. 502 di parte attrice, ossia a una distanza inferiore a quella di 5 metri dal confine tra i fondi privati, prescritta dalle NTA del Regolamento Urbanistico di OS a carico del proprietario che realizzi per primo una costruzione sul proprio fondo, come accaduto nel caso di specie tra i fondi delle odierne parti, accertamento avverso cui i convenuti non hanno mosso alcuna osservazione critica.
Pertanto, deve ritenersi accertata la violazione della normativa prevista dall'art. 873 c.c. ad opera dei convenuti, avendo gli stessi realizzato il manufatto seminterrato, sopra descritto, in violazione delle distanze minime dai confini prescritte dalle norme locali del Comune di OS.
Né rileva lo stato dei luoghi anteriore alla costruzione del manufatto ad opera dei convenuti, assumendo rilievo nella normativa sulle distanze esclusivamente il dato costituito dalla realizzazione di una costruzione a una misura inferiore a quella della distanza legale.
La domanda attorea è pertanto fondata e va accolta, con conseguente condanna dei convenuti ad arretrare il fabbricato seminterrato sopra descritto in modo da rispettare la distanza minima dal confine della particella n. 502 di parte attrice prescritta dalle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di
OS, come accertato dalla CTU in atti, con riempimento mediante terreno dell'area liberata, come indicato dal CTU.
Venendo alle domande proposte dall'attore rispetto alla particella n. 503, lo stesso allega la realizzazione ad opera di tutti i convenuti di un muro di contenimento interamente compreso nella particella in esame, nonché la realizzazione ad opera dei convenuti di una pavimentazione in cemento nella particella n. 360, appartenente ai convenuti, la qualificazione del muro e della pavimentazione come costruzioni ai fini dell'art. 873 c.c., con conseguente violazione della disciplina in materia di distanze.
In ragione di tali allegazioni, l'attore chiede la condanna dei convenuti “al rilascio della porzione occupata con rimessione in pristino stato con ripristino della quota pregressa della part. 503 e della part. 360, la rimozione del muro di contenimento,
l'arretramento della costruzione costituita dal piazzale in c. a. a distanza di metri 5.0 dal confine, la rimozione di ogni materiale”.
Le domande proposte dall'attore sono infondate e vanno respinte.
In ordine alla domanda di rilascio della porzione della particella n. 503 asseritamente occupata dai convenuti, la stessa va qualificata come domanda di rivendicazione della proprietà, in quanto finalizzata al recupero di un bene che si assume proprio e che sarebbe detenuto senza titolo dai convenuti.
Ciò chiarito, la domanda attorea va respinta per il motivo assorbente che non risulta accertata l'occupazione del terreno allegata dall'attore.
Invero, il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e ricostruita l'estensione della particella 503 e dei confini di questa rispetto alla particella n. 360 dei convenuti, ha accertato che tale particella “a seguito di tipo mappale del
29/06/2022 è stata soppressa e fusa alla particella 361, assumendo l'identificativo 361 con maggiore consistenza”, che “originariamente era una striscia di terreno che avrebbe dovuto avere funzione di strada, così come indicato dall'attore nella propria memoria e che successivamente ha perso tale scopo, venendo poi accorpata alla particella 361. Quest'ultima
è un lotto edificato ospitante un fabbricato ad uso abitativo con circostante corte avente andamento prevalentemente pianeggiate su più livelli (terrazzamenti), pavimentazione prevalentemente a verde, con minori porzioni a ghiaia e battuto di cemento ed ospitante alcuni mure di contenimento aventi funzione di sostegno dei suddetti terrazzamenti. Tale bene confina a nord con la particella 360 di proprietà dei convenuti”, che “La particella
360 è un lotto edificato ospitante un capannone prefabbricato con corte esterna avente andamento pianeggiante su più livelli (terrazzamenti), pavimentazione nella parte a quota più bassa a bitume e nella parte a quota più alta a verde ed ospitante alcuni muri di contenimento. Tale bene confina a sud con la particella 361 e ad ovest con la particella 502, beni di proprietà di parte attrice”.
Come avvenuto anche per le altre particelle di parte attrice oggetto di causa, anche il confine tra la particella n. 503 e quella n. 360 dei convenuti è stato individuato con certezza dal CTU mediante l'atto di frazionamento n.
1089/1982, reperito presso il catasto e richiamato nel contratto di acquisto dell'attore, come chiarito dallo stesso CTU con le note del 09.03.2025.
A questo punto, va osservato che non è accoglibile la tesi attorea volta a individuare il confine tra le suddette particelle mediante il contenuto della sentenza n. 381/2014 del Tribunale di Grosseto (cfr. all. 4 fasc. attore), che secondo l'attore avrebbe accertato il confine tra le particelle con effetti vincolanti tra le parti.
Invero, va in primo luogo rilevato che la sentenza in esame ha deciso una domanda di ripristino delle distanze legali tra costruzioni proposta da e nei confronti dell'odierno attore, con Controparte_1 Controparte_3
chiamata in causa del terzo sicché la sentenza è intervenuta in Controparte_7
un giudizio che non ha coinvolto tutte le parti del presente giudizio, sicché la stessa non può avere alcuna efficacia di giudicato in questo processo.
Inoltre, la sentenza non ha deciso una controversia in tema di rivendicazione della proprietà della particella n. 503 dell'odierno attore ovvero una lite in tema di accertamento di confini tra le particelle sopra richiamate, sicché la stessa non contiene alcuna statuizione sul confine tra la particella n. 503 e quella n. 360 che possa avere una qualsiasi efficacia vincolante in questo giudizio, dovendosi di contro ritenere che ogni eventuale accertamento sul confine tra i fondi è stato meramente accidentale, in quanto funzionale alla definizione della domanda di ripristino della distanza legale proposta dai suddetti attori.
Pertanto, tale sentenza non può assumere alcun rilievo nel presente giudizio per l'accertamento dell'estensione e dei confini della particella n. 503, al fine di decidere le domande proposte dall'attore.
Tale conclusione è stata affermata condivisibilmente anche dal CTU in sede di replica alle osservazioni di parte attrice, in cui è stata evidenziata la diversità degli accertamenti operati nell'ambito del processo culminato con la suddetta sentenza rispetto a quelli funzionali alla decisione dell'odierno giudizio.
Ciò chiarito, ritenute ampiamente motivate le valutazioni offerte dal CTU e le fonti del convincimento espresso dallo stesso in relazione all'individuazione del confine tra la particella n. 503 e quella n. 360, va osservato che il consulente, ricostruiti i confini tra le particelle predette (cfr. all.ti 3 e 4 della
CTU), ha accertato che “il muro di contenimento posto sui luoghi di causa ricade interamente all'interno della particella 360, senza interessare porzioni della ex particella
503 oggi 361. Allo stesso modo, l'area sbancata è interamente interna alla particella 360 e non interessa in alcun modo la ex particella 503 oggi 361”, che “l'area oggetto di sbancamento non ha interessato porzioni di proprietà dell'attore” e che “Per quanto attiene al piazzale impermeabile, lo stesso ricade interamente sulla proprietà dei convenuti”.
Alla luce delle valutazioni espresse dal CTU, che appaiono prive di profili di manifesta irragionevolezza, deve escludersi che i convenuti detengano porzioni della particella n. 503, come allegato dall'attore, sicché l'azione di rivendicazione dallo stesso proposta è infondata.
Né assume rilievo la circostanza dedotta dall'attore, in sede di esame della
CTU, secondo cui l'area su cui sorge il muro di contenimento sarebbe oggetto proprietà pubblica, in quanto oggetto di vincolo a verde pubblico, come da strumenti urbanistici vigenti, sicché il muro realizzato dai convenuti sottrarrebbe illegittimamente le porzioni individuate dal al suddetto CP_6
vincolo pubblicistico (verbale dell'udienza del 15.04.2025).
Sul punto, va osservato, che, affinché un terreno sia acquisito al patrimonio comunale, in quanto destinato a verde pubblico, occorre una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene (Cass. Civ. n. 17427/2023; Cass. Civ. n. 26990/2020:
“L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità”;
Cass. Civ. S.U. n. 24563/2010; Cass. Civ. n. 26402/2009).
Dunque, la mera previsione urbanistica di destinazione di un'area a verde pubblico, senza che tale destinazione abbia avuto concreta attuazione, non comporta l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, sicché è infondato quanto dedotto dalla parte attrice in sede di esame della CTU.
Inoltre, l'attore non ha prodotto alcun titolo negoziale che possa fondare in altro modo la proprietà comunale sulla striscia di terreno per cui è causa.
Né vale l'atto di cessione gratuita di aree operata dall'attore in favore del
Comune di OS in data 19.02.2018, non concernendo tale atto le particelle oggetto di causa, come evidenziato in precedenza.
Peraltro, va rilevato che lo stesso attore in citazione ha allegato che il CP_6
di OS ha lasciato all'attore “la striscia di terreno, originariamente prevista come strada, che corre sul confine fra le partt. 360 e 361; la strada, all'epoca censita come part.
65, è oggi stata accorpata catastalmente alla part. 503”. Dunque, lo stesso attore esclude che la striscia di terreno in questione appartenga al Comune di OS.
Né assume rilievo la prima richiamata sentenza n. 381/2014 al riguardo, per le stesse ragioni enunciate in precedenza.
Inoltre, deve osservarsi che non rileva, ai fini di un'azione di rivendicazione o, più in generale, di un'azione volta alla tutela della proprietà, eventuali violazioni di normative amministrativistiche, posto che la tutela civilistica di un bene è ottenibile solo in caso di violazione delle normative in materia di distanze nei rapporti di vicinato, dovendosi ottenere ogni altra tutela in sede amministrativistica, come statuito dall'art. 872 c.c., secondo cui “Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”.
Né gli atti amministrativi assumono rilievo per individuare i confini tra due fondi, occorrendo a tale scopo esclusivamente i titoli di acquisto e le risultanze catastali, essendo altresì ininfluente il confine de facto esistente (cfr. Cass. Civ.
n. 6876/2025).
L'esclusione della proprietà pubblica sulla striscia di terreno dove si trova il muro di contenimento oggetto di causa e l'assenza altresì di qualsiasi incidenza degli strumenti urbanistici vigenti sull'individuazione dei confini tra i fondi delle parti è stata affermata in modo condivisibile dal CTU anche in sede di chiarimenti all'udienza del 13.05.2025.
In definitiva, tenuto conto delle considerazioni svolte, l'azione di rivendicazione proposta dall'attore è infondata e va respinta, restando assorbita ogni altra questione inerente a tale azione per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. 14039/2021). Venendo alle domande attoree volte a ottenere la riduzione in pristino dei luoghi, per violazione della normativa in materia di distanze, relativamente alla pavimentazione presente sulla particella n. 360 dei convenuti e al muro di contenimento ivi presente, va innanzi tutto affermata la titolarità in capo all'attore della proprietà della particella n. 503.
Come evidenziato in precedenza, tale particella è scaturita dal frazionamento della particella 65 del foglio 29 del C.T. di OS, quest'ultima acquistata dall'attore da con atto a rogito del Notaio del Persona_2 Per_1
07.03.2000, dovendosi precisare nuovamente che la particella n. 503 è rimasta estranea alla cessione gratuita di terreni effettuata dall'attore in favore del di OS con il richiamato atto a rogito del Notaio del CP_6 Per_3
19.02.2018.
Ciò posto, va affermata, innanzi tutto, l'infondatezza della domanda di riduzione in pristino in relazione alla pavimentazione del cortile presente nella particella in esame.
Ribadita l'impossibilità di ricostruire la nozione di costruzione ai fini dell'art. 873 c.c. mediante le disposizioni urbanistiche o regolamentari adottate dai
Comuni per le ragioni enunciate in precedenza e richiamata la nozione di costruzione offerta dall'elaborazione giurisprudenziale maturata sull'art. 873
c.c., in precedenza illustrata, deve escludersi che una pavimentazione sia una costruzione, non consistendo in un manufatto avente una solidità tale da emergere in modo sensibile dal suolo, né avendo attitudine a costituire un pericolo per la salubrità dei luoghi in ragione di possibili intercapedini pregiudizievoli, come risulta evidente dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza.
La domanda attorea è dunque infondata in relazione alla pavimentazione della particella n. 360 dei convenuti. Va ritenuta infondata altresì la domanda di riduzione in pristino delle distanze legali in relazione al muro di contenimento presente sulla particella n. 360, dovendosi escludere che lo stesso costituisca una costruzione ai fini dell'art. 873 c.c.
Il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e con argomentazioni ben motivate e supportate dalla documentazione allegata alla relazione peritale, ha rilevato che
“trattasi di muro di contenimento avente altezza variabile a seconda della quota del terreno
a monte, il quale è posto totalmente all'interno della particella 360 di proprietà convenuta e partendo dalla strada pubblica si sviluppa parallelamente al confine tra le particelle 360 ed ex 503 ed arrivato sulla perpendicolare dello spigolo del capannone posto sulla particella
360, piega e prosegue fino a tale spigolo. Nel primo tratto rappresentato dalla porzione parallela al confine tra le particelle 360 ed ex 503, è posto a sostegno del terreno ricadente all'interno della ex particella 503 oggi 361 il quale possiede un andamento pianeggiante
(foto 20), mentre nel secondo tratto (quello che termina sullo spigolo del fabbricato della particella 360) è posto a sostegno del terreno ricadente all'interno della particella 360, anch'esso con andamento pianeggiante (foto 9 e 10). Tale muro, nella porzione posta frontalmente al fabbricato abitativo di parte attrice, è posto ad una distanza di 5,10 m dallo spigolo est e a 5,20 m dallo spigolo ovest di detto fabbricato”.
Inoltre, il CTU ha accertato che il muro, “Lungo tutto il suo sviluppo, possiede un'altezza sempre pari all'altezza del terreno che deve sostenere e ricopre esclusiva funzione di contenimento, in quanto al di sopra di esso non è impiantata recinzione di alcun tipo. Si rileva la presenza di una recinzione in maglie metalliche e picchetti, la quale tuttavia è posta in adiacenza a tale muro ed infissa nel terreno”, che “Osservando la documentazione fotografica depositata in atti da parte attrice, si ritiene che tale contributo non chiarisca univocamente quali siano state le variazioni dell'andamento del terreno che sono avvenute negli anni e se il muro oggetto di causa (nella porzione più alta) abbia subito modifiche, in quanto nelle fotografie non sono presenti elementi che possano essere presi a chiaro riferimento (parte del fabbricato abitativo ripreso nelle foto è stato demolito ed oggi non più esistente ed il capannone posto sulla particella 360 non era ancora stato costruito), inoltre molte delle inquadrature riprendono il muro da molto lontano”.
Ancora, il CTU ha rilevato che “Per quanto attiene alla valutazione sul naturale andamento del terreno posto a monte del muro, si deve precisare che tale manufatto è posto tra due lotti di terreno edificati, collocati internamente ad una lottizzazione iniziata circa
40 anni fa, la quale ha sicuramente comportato consistenti variazioni al naturale andamento del terreno, pertanto in tale contesto non si può più parlare sicuramente di un naturale andamento del terreno nel senso più stretto del termine. Si può tuttavia affermare che, per quanto riguarda il primo tratto di muro (quello più basso che entrambe le parti concordano sia stato realizzato durante la costruzione del capannone) lo stesso è posto a sostegno di un terreno (corte del fabbricato abitativo posta nella particella 361) che non hasubito modifiche di quota a monte tra prima e dopo la realizzazione del muro stesso;
ciò è desumibile in quanto su tale terreno è posto il fabbricato abitativo ed una modifica della quota della corte avrebbe comportato la creazione di un dislivello tra la quota della corte stessa e la quota del piano terreno del fabbricato, dislivello non esistente. Per quanto invece attiene al tratto di muro avente altezza maggiore, entrambe le parti concordano sul fatto che la quota del terreno a monte di tale muro non è stata modificata in occasione dei lavori di costruzione del capannone, così come dichiarato nel verbale del 08/11/2024. Per quanto invece attiene alla quota del terreno posto a valle del muro di contenimento (quota della corte impermeabile a bitume della particella 360), non vi sono sufficienti elementi per poter valutare se tale quota abbia subito modifiche durante i lavori di costruzione del capannone e le parti in merito danno risposte contrastanti. Unica zona sicuramente interessata da una modifica della quota a valle è quella dove è presente la rampa di raccordo tra il piazzale e la pubblica via, rampa realizzata durante i lavori di costruzione del capannone”.
Alla luce delle suddette considerazioni, il CTU ha concluso che “Considerato che tale muro ha esclusiva funzione di contenimento, ha altezza pari al terreno che deve sorreggere e non è classificabile come fabbricato, si ritiene che non debba rispettare la distanza dal confine di 5,00 m prescritta dal regolamento del Comune di OS e perciò non debba essere oggetto di demolizione, anche se posto a meno di 5,00 m dal confine. Si ribadisce inoltre che le parti concordano sul fatto che le quote del terreno posto a monte del muro di contenimento (pur non potendosi classificare come “andamento naturale del terreno” in senso stretto, per le motivazioni già esposte), non hanno subito modifiche in occasione dei lavori di costruzione del capannone posto sulla particella 360, mentre per quanto attiene alla quota a valle, non vi sono sufficienti elementi per poter affermare che la stessa sia stata modificata”.
Va osservato che il CTU, in sede di chiarimenti, ha evidenziato che “quando nella CTU si fa riferimento alla “parte a monte” si intende riferirsi a quella parte di terreno posto a quota più alta e perciò alla parte di terreno che è sostenuta dal muro di contenimento, che nel presente caso corrisponde alla parte di terreno posto internamente alla particella 361. Allo stesso modo quando si fa riferimento alla “parte a valle” si intende riferirsi alla parte di terreno posto alla quota inferiore e perciò alla parte di terreno sulla quale è appoggiata la fondazione del muro di contenimento, che nel presente caso corrisponde alla parte di terreno posto internamente alla particella 360”.
Sollecitato altresì a chiarimenti sulla natura del dislivello esistente trai fondi delle parti, il CTU ha affermato che “il muro posto a confine tra le particelle 360 e
361 serve a sostenere il terreno posto all'interno della particella 361 e possiede esclusiva funzione di muro di contenimento, in quanto non presenta porzioni eccedenti aventi funzioni diverse. Alla luce delle numerose mutazioni che l'area oggetto di causa ha subito, a seguito degli interventi di lottizzazione, non è possibile accertare con estrema certezza se il dislivello sostenuto dal muro di contenimento sia di tipo totalmente naturale. Osservando l'andamento del terreno e dei lotti circostanti è tuttavia possibile affermare che il terreno posto all'interno della particella 361 è sempre stato posto ad una quota superiore rispetto al terreno posto all'interno della particella 360 e che perciò il muro posto a confine tra le particelle 360 e
361 sostiene un terreno prevalentemente naturale e che le modifiche eseguite dall'uomo abbiano avuto principalmente scopo di livellamento”. Le considerazioni svolte dal CTU appaiono ragionevoli, prive di profili di manifesta irragionevolezza e coerenti con la documentazione fotografica rappresentante i luoghi, sicché può ritenersi accertato che il muro presente nella particella n. 360 dei convenuti e posto vicino alla particella n. 361 dell'attore è volto a contenere il terreno presente nella particella attorea, non eccede il livello del terreno presente nella particella attorea e che presenta un dislivello essenzialmente naturale, non essendo emersi elementi sufficienti per reputarlo frutto di un alterazione artificiale dei luoghi, come chiarito dal CTU.
Ciò chiarito, in diritto, deve osservarsi che, ai fini della riconducibilità di un muro di contenimento alla nozione di costruzione, ai fini dell'art. 873 c.c., sono emersi plurimi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, sicché alcune pronunce hanno ritenuto che il muro di contenimento possa considerarsi costruzione solo se idoneo a produrre intercapedini dannose (cfr.
Cass. Civ. n. 15972/2011; Cass. Civ. n. 27399/2014; Cass. Civ. n.
23856/2018); altre pronunce hanno escluso che costituisca una costruzione un muro volto a prevenire frane e smottamenti di terreno (cfr. Cass. Civ. n.
12239/2002; Cass. Civ. n. 4511/1997); un altro orientamento ritiene tout court costruzione anche il muro di contenimento (cfr. Cass. Civ. n. 24473/2017;
Cass. Civ. n. 8144/2001); un altro orientamento esclude radicalmente che il muro di contenimento, entro i limiti in cui assolva a tale funzione, possa considerarsi costruzione (cfr. Cass. Civ. n. 14710/2019); il consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale esclude che il muro di contenimento sia una costruzione solo se volto a sostenere un dislivello naturale, ma non un dislivello artificiale (cfr. Cass. Civ. n. 16975/2023; Cass.
Civ. n. 23843/2018; Cass. Civ. n. 10512/2018; Cass. Civ. n. 6766/2018; Cass.
Civ. n. 1217/2010; Cass. Civ. n. 145/2006: “In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 cod. civ. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia
l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento;
la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente”; Cass. Civ. n.
21107/2004; Cass. Civ. n. 16925/2003; Cass. Civ. n. 8144/2001; Cass. Civ. n.
4824/2000; Cass. Civ. n. 8393/2000; Cass. Civ. n. 4511/1997; Cass. Civ. n.
7594/1995 Cass. Civ. n. 243/1992).
In aderenza al consolidato e dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che appare coerente con la ratio propria della disciplina in materia di distanze legali, deve ritenersi che il muro oggetto di causa, in quanto volto a contenere un dislivello di terreno naturale e non frutto dell'opera dell'uomo, non può considerarsi una costruzione, ai fini dell'art. 873 c.c., sicché lo stesso non soggiace alla rispetto delle distanze legali tra costruzioni.
Inoltre, non rileva lo stato dei luoghi anteriore alla costruzione del muro, assumendo rilievo nella normativa sulle distanze esclusivamente il dato costituito dalla realizzazione di una costruzione a una misura inferiore a quella della distanza legale.
Ciò rende infondata la domanda attorea volta alla rimozione del muro, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 873 c.c., sicché la stessa va respinta.
Circa la domanda attorea di condanna dei convenuti alla rimozione di ogni materiale presente sulla particella n. 503, la stessa va respinta, in quanto infondata, essendo la domanda radicalmente generica, non essendo specificato quali siano i materiali, asseritamente rilasciati dai convenuti nel terreno attoreo. Infine, l'attore, in relazione alle violazioni accertate, chiede la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per “il mancato godimento dovuto all'abusiva occupazione della sua proprietà, dall'inizio dell'illecito al rilascio”.
Le domande risarcitorie vanno respinte.
Va osservato che il proprietario che domanda il risarcimento del danno da occupazione della proprietà è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), non essendo ammissibile alcun automatismo risarcitorio (cfr. Cass.
Civ. S.U. n. 33645/2022).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore si è limitato a formulare la domanda risarcitoria nelle conclusioni delle citazioni, senza addurre alcuna argomentazione a sostegno della domanda, né fornendo alcuna allegazione sulla concreta possibilità di godimento perduta in ragione del fatto dei convenuti o sulle occasioni di guadagno perdute, né ha fornito alcuna allegazione idonea a consentire di apprezzare il pregiudizio risarcibile.
In ragione della radicale genericità delle domande risarcitorie formulate dall'attore, le stesse vanno respinte, in quanto infondate.
Infine, va rilevato che l'attore ha lamentato anche l'alterazione dell'Indice di
Permeabilità fondiaria in conseguenza delle opere realizzate dai convenuti, senza formulare specifiche richieste conseguenti a tale deduzione.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, come già rilevato in precedenza, la mera violazione di normative amministrativistiche, che non si traducano in violazione delle normative in materia di distanze legali, non assumono alcun rilievo ai fini dell'ottenimento della tutela civilistica della riduzione in pristino o del risarcimento del danno (art. 872 c.c.).
Dunque, su tale deduzione attorea non occorre adottare alcuna valutazione. In conclusione, in accoglimento parziale delle domande proposte dall'attore, accertata la proprietà di questo sul terreno censito al C.T. di OS al foglio 29 p.lla 501, condanna i convenuti Controparte_1 CP_3
e al rilascio in favore dell'attore della porzione di tale
[...] Controparte_4
terreno da essi occupata, come individuata nella CTU depositata nel fascicolo di causa, con ripristino dello stato anteriore della porzione occupata rispetto alla realizzazione delle opere descritte dal CTU;
condanna tutti i convenuti ad arretrare il locale seminterrato meglio descritto nella CTU e individuato nelle planimetrie a questa allegate, in modo da rispettare la distanza di 5 metri prescritta dal Regolamento Urbanistico e relative NTA del Comune di
OS rispetto al confine con il terreno di parte attrice censito al C.T. di
OS al foglio 29 p.lla 502, con successivo riempimento mediante terreno dell'area liberata, come indicato dal CTU.
Tutte le altre domande proposte da parte attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le ragioni della decisione rendono superflua la valutazione delle prove orali assunte in corso di causa, in quanto le stesse non condurrebbero a una diversa valutazione delle domande di parte attrice.
In ragione della completezza degli accertamenti e della esaustività delle repliche formulate alle osservazioni critiche delle parti, deve respingersi la richiesta di parte attrice per un supplemento di CTU.
Inoltre, la natura documentale delle questioni attinenti alla proprietà e la natura tecnica degli accertamenti funzionali alla decisione importano la conferma delle determinazioni istruttorie assunte in corso di causa.
Da ultimo, in relazione alle reiterate critiche alla CTU effettuate da parte attrice in corso di causa e su cui si è insistito in sede conclusionale, è opportuno rilevare che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ. n. 12195/2024; Cass.
Civ. n. 15804/2024; Cass. Civ. n. 33742/2022; Cass. Civ. n. 1815/2015; Cass.
Civ. n. 282/2009).
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali nonché la ripartizione tra l'attore e i convenuti delle spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, da porsi a carico dell'attore in ragione della metà e dei convenuti in ragione della residua metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 520/2021, riunita a quella n. 521/2021 R.G., e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta in capo all'attore la proprietà del terreno censito al C.T. di OS al foglio Parte_1
29 p.lla 501 e condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_3
al rilascio in favore dell'attore della porzione di tale terreno Controparte_4
da essi occupata, come individuata nella CTU depositata nel fascicolo di causa, con ripristino dello stato anteriore della stessa rispetto alla realizzazione delle opere descritte dal CTU e che hanno interessato l'area, previo ottenimento di ogni necessario titolo autorizzativo dai competenti enti pubblici e nel rispetto delle normative di settore, anche inerenti alla tutela della pubblica incolumità;
2) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e ad arretrare il locale seminterrato meglio
[...] Controparte_2 descritto nella CTU e individuato nelle planimetrie a questa allegate, in modo da rispettare la distanza di 5 metri prescritta dal Regolamento Urbanistico e relative NTA del Comune di OS rispetto al confine con il terreno di parte attrice censito al C.T. di OS al foglio 29 p.lla 502, con successivo riempimento mediante terreno dell'area liberata, come indicato dal CTU, previo ottenimento di ogni necessario titolo autorizzativo dai competenti enti pubblici e nel rispetto delle normative di settore, anche inerenti alla tutela della pubblica incolumità;
3) respinge tutte le altre domande proposte da parte attrice;
4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dell'attore per la quota del 50% e dei convenuti per la residua quota del 50%;
5) compensa le spese processuali.
Grosseto, 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 520/2021 R.G. riunita a quella
n. 521/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GUIDOTTI MAURIZIO;
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
e (C.F. C.F._4 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. BIANCHINI C.F._5
ALESSIO;
CONVENUTI
Oggetto: azione di rivendicazione – distanze tra costruzioni – risarcimento del danno. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.07.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice con decreto presidenziale del 15.06.2022.
Ciò chiarito, l'odierno attore ha agito dinanzi a questo Tribunale nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto,
[...]
accertate le violazioni alla normativa sulle distanze fra costruzioni, accertata l'occupazione illegittima di terreno altrui con opere costruttive e beni mobili, accertata l'illegittima modifica dello stato dei luoghi, accertata la presenza di ostacoli al libero passaggio, ordinare ai convenuti proprietari confinanti: -per quanto concerna la part. 502, il rilascio della porzione occupata con rimessione in pristino stato, l'arretramento della costruzione a cinque metri dal confine, la rimozione della recinzione metallica posta sul confine fra la part. 503 e la part.
502, la rimozione di ogni altro materiale dal terreno di proprietà -per quanto Pt_1
concerne la part. 503, il rilascio della porzione occupata con rimessione in pristino stato con ripristino della quota pregressa della part. 503 e della part. 360, la rimozione del muro di contenimento, l'arretramento della costruzione costituita dal piazzale in c. a. a distanza di metri 5.0 dal confine, la rimozione di ogni materiale;
-il risarcimento del danno in favore dell'attore per il mancato godimento dovuto all'abusiva occupazione della sua proprietà, dall'inizio dell'illecito al rilascio, secondo l'importo di giustizia”.
Si sono costituiti i convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
L'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dei motivi suesposti, con ogni e qualsiasi statuizione, rigettare le pretese attore in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate”.
Va rilevato che è stato riunito al procedimento n. 520/2021 R.G. anche quello n. 521/2021 R.G. In quest'ultimo procedimento, l'odierno attore ha convenuto CP_1
e , rassegnando le seguenti
[...] Controparte_3 Controparte_4
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, accertate le violazioni alla normativa sulle distanze fra costruzioni, accertata l'occupazione illegittima di terreno altrui con opere costruttive e beni mobili, accertata l'illegittima modifica dello stato dei luoghi, accertata la presenza di ostacoli al libero passaggio, ordinare ai convenuti proprietari confinanti: - il rilascio della porzione occupata della part. 501 con rimessione in pristino stato del terreno e della pendenza, la rimozione del muro di contenimento, l'arretramento della costruzione costituita dal piazzale in cemento armato a distanza di metri 5,0 dal confine, la rimozione della rete metallica posta sul confine fra la part. 501 e la part. 502; -il risarcimento del danno in favore dell'attore per il mancato godimento dovuto all'abusiva occupazione della sua proprietà, dall'inizio dell'illecito al rilascio, secondo l'importo di giustizia”.
Si sono costituiti e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'attore con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica ha proposto nuove allegazioni e proposto specifiche questioni non sollevate ritualmente entro i termini di decadenza previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n.
6850/2004: “La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”; Cass. Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n. 11175/2002). Pertanto, con la comparsa conclusionale la parte non può allegare fatti nuovi, rilevare questioni o eccezioni nuove, né proporre domande nuove, sulle quali il Giudice non deve pronunciarsi, anche in quanto gravemente lesive del contraddittorio tra le parti.
Pertanto, ai fini della presente decisione, si valuteranno solo i fatti e le questioni ritualmente proposte dalle parti entro i termini di decadenza previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., al fine di mantenere integro il contraddittorio tra le parti.
Ciò posto, le domande proposte dall'attore sono plurime e vanno valutate separatamente.
Innanzi tutto, l'attore, deducendo di essere proprietario del terreno sito in
OS e censito al C.T. di detto Comune al foglio 29 p.lla 501, confinante con la particella n. 494 del medesimo foglio, appartenente a CP_1
e , ha allegato che questi
[...] Controparte_3 Controparte_4
ultimi hanno occupato una porzione della propria particella, pari a circa 110 mq, mediante lavori consistiti “nello sbancamento di circa i 2/3 della particella, in precedenza adibita a verde, per portarla a livello del piazzale in calcestruzzo armato posto a corredo del capannone della part. 494 (già part. 359) e realizzato su quest'ultima particella;
a sostegno della residua porzione di terra sovrastante è stato costruito un muro di contenimento in calcestruzzo armato;
è stata anche posta una rete metallica per impedire
l'ingresso dalla 502 alla 501. La zona sbancata è stata poi ricoperta con un pavimento in calcestruzzo armato abbassando l'indice di permeabilità fondiaria che, nel rispetto della
L.R.T. n. 65/2014 regolamento di attuazione 39/R/2018 art. 26 commi 2 e 3, deve essere almeno pari al 25%, nel lotto 494 (già part. 359) a 0 (zero). Approssimativamente, la zona è lunga ml. 22 e larga ml. 5, per cui il terreno abusivamente occupato è di circa mq
110; la differenza di livello fra la parte sbancata e quella rimasta a verde è di circa m.
1,50.” (citazione in atti). Inoltre, l'attore allega che, poiché il muro di contenimento e il piazzale, realizzati dai convenuti suddetti, sono costruzioni, sussiste la violazione della normativa in materia di distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 873 c.c., operando in merito il limite di cinque metri posto dal Regolamento
Urbanistico del Comune di OS;
ancora, i suddetti convenuti avrebbero illecitamente apposto una recinzione a delimitazione della particella n. 501 e di quella n. 502, parimenti quest'ultima di proprietà dell'attore.
In ragione delle suddette violazioni, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti suddetti al “rilascio della porzione occupata della part. 501 con rimessione in pristino stato del terreno e della pendenza, la rimozione del muro di contenimento,
l'arretramento della costruzione costituita dal piazzale in cemento armato a distanza di metri 5,0 dal confine, la rimozione della rete metallica posta sul confine fra la part. 501 e la part. 502” (citazione depositata nella causa n. 521/2021 R.G.).
Ciò posto, va osservato che l'azione proposta dall'attore e volta al rilascio della porzione del proprio terreno, occupata dai convenuti Controparte_1
e va qualificata come azione di Controparte_3 Controparte_4
rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c.
Secondo quest'ultimo articolo, “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno”.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in linea generale “l'attore è tenuto, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, anche in virtù di eventuale successione nel possesso” (Cass. Civ. n. 11521/1999; Cass. Civ. n. 1044/1995; Cass. Civ. n. 8798/2000; Cass.
Civ. n. 22783/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in particolare, che, per soddisfare il suddetto onere probatorio, l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione, fermo restando che, laddove il convenuto contesti anche il possesso della cosa allegato dall'attore, quest'ultimo non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione iuris tantum di possesso intermedio (cfr. Cass. Civ. n.
1925/1997).
Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi provata la proprietà del terreno oggetto di causa in capo all'attore.
Invero, risulta documentalmente che l'attore, con atto a rogito del Notaio del 07.03.2000, ha acquistato da la proprietà dei Per_1 Persona_2
terreni censiti al C.T. di OS al foglio 29 p.lle 65, 369 e 370 (cfr. all. 1 fasc. attore).
Come allegato dall'attore, i terreni costituenti le attuali particelle 501, 502 e
503 scaturiscono dal frazionamento della particella n. 65, oggetto del suddetto contratto, come si desume dalle visure catastali storiche in atti (cfr. all. 14 fasc. attore).
Inoltre, risulta che con atto a rogito del Notaio del 19.02.2018, Per_3
l'odierno attore ha ceduto gratuitamente al Comune di OS la proprietà dei terreni censiti al C.T. di detto Comune al foglio 29 p.lle 369 e 505 e al C.F. di detto Comune al foglio 29 p.lla 500 sub. 1 (cfr. all. 5 fasc. attore). Come si evince dalla planimetria allegata al suddetto atto, in cui le aree cedute al sono contrassegnate con il colore giallo, alla cessione gratuita sono CP_6
rimaste estranee le particelle 501, 502 e 503 oggetto di causa.
Va osservato che i convenuti non hanno contestato la proprietà della particella n. 501 in capo all'attore, né che lo stesso ne sia il possessore, avendo i convenuti solo contestato l'occupazione della porzione di terreno rivendicata dall'attore.
Alla luce di tali considerazioni, può ritenersi raggiunta la prova della proprietà della particella n. 501 in capo all'attore, posto che la stessa si fonda su un valido titolo negoziale, risalente a oltre il ventennio anteriore all'introduzione del presente giudizio, e non avendo i convenuti contestato il possesso del terreno in capo all'attore al momento del suo acquisto, né l'attualità del possesso del terreno in capo all'attore, né la titolarità della proprietà del terreno in capo all'attore, avendo i convenuti solamente escluso una qualsiasi occupazione della porzione di terreno affermata dall'attore, sicché è possibile ritenere accertato che l'attore sia titolare della proprietà rivendicata in base a un titolo negoziale e avendone avuto il possesso dalla data di acquisto per un periodo idoneo a fondare l'usucapione.
Va inoltre osservato che i convenuti suddetti non hanno contestato di essere proprietari dell'area censita al C.T. di OS al foglio 29 p.lla 494 (ex p.lla
359), acquistata con atto a rogito del Notaio del 13.08.2013, Per_1
circostanza confermata documentalmente (cfr. all. 3 fasc. attore).
Ciò posto, al fine di accertare l'effettiva occupazione della porzione di terreno appartenente all'attore ad opera dei convenuti, è stata espletata in corso di causa una consulenza tecnica, volta alla ricognizione del terreno e alla esatta individuazione della consistenza del terreno attoreo, così da valutare l'eventuale detenzione parziale di esso ad opera dei convenuti. Ebbene, il CTU, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, ha accertato che “L'attore è proprietario degli immobili censiti al foglio 29 particelle 501, 502 e della ex particella 503 che a seguito di tipo mappale del 29/06/2022 è stata soppressa e fusa alla particella 361, assumendo
l'identificativo 361 con maggiore consistenza. Si precisa che per le ragioni appena esposte la particella 503 indicata negli atti costitutivi e nelle memorie delle parti, verrà trattata nella presente perizia come ex particella 503 oggi 361. La particella 501 è un appezzamento di terreno privo di manufatti, in parte pavimentato a battuto di cemento ed in parte a terreno naturale, con andamento misto (parte pianeggiante e parte inclinato) e sul quale insistono alcuni muri di contenimento, oltre ad alberature di alto fusto. Tale bene confina ad est con la particella 494 di proprietà dei convenuti e a sud con la particella 502 di proprietà dell'attore”, che “La particella 494 è un lotto edificato ospitante un capannone prefabbricato con corte esterna avente andamento prevalentemente pianeggiante e pavimentazione in battuto di cemento. Tale bene confina ad ovest con la particella 501 ed in parte a sud con la particella 502, beni di proprietà di parte attrice”.
Inoltre, il CTU ha proceduto all'individuazione della consistenza della p.lla
501 rispetto a quella n. 494 dei convenuti attraverso l'atto di frazionamento n.
1089/1982, reperito presso il catasto e richiamato nel contratto di acquisto dell'attore, come chiarito dallo stesso CTU con le note del 09.03.2025.
Il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e della riconfinazione delle particelle delle parti, ha accertato l'effettiva occupazione di una porzione del terreno attoreo da parte dei convenuti, evidenziando che, come allegato da parte attrice, “la pavimentazione impermeabile in cemento, a servizio del capannone di proprietà convenuta, è stata in parte realizzata sulla particella 501, così come i muri di contenimento posti a nord e ad ovest. L'area occupata ha un'estensione di 110 mq ed i muri di contenimento, un'estensione di 35 metri lineari”; inoltre, il CTU ha rilevato che
“durante i sopralluoghi effettuati è stata rilevata la presenza di una recinzione in pali di legno e rete a maglia sciolta, posta tra le particelle 501 e 502”. L'esatta collocazione dei confini delle particelle n. 501 e 494 nonché della recinzione accertata dal CTU è rappresentata nell'allegato 4 della consulenza.
Va osservato che è irrilevante ai fini della individuazione dell'esatta consistenza della particella n. 501 e della sua delimitazione rispetto alla particella n. 494 dei convenuti la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
381/2014 richiamata da parte attrice, non afferendo tale sentenza all'area in questione (cfr. all. 4 fasc. attore).
Né assumono rilievo eventuali elementi naturalistici o situazioni di mero fatto nella individuazione dei confini, dovendosi rilevare come la recente giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che, nell'individuazione dei confini tra fondi, assumono rilievo i titoli di acquisto e le risultanze catastali, essendo ininfluente il confine de facto esistente (cfr. Cass. Civ. n. 6876/2025).
Alla luce degli accertamenti offerti dal CTU, avverso cui la parte convenuta non ha formulato osservazioni critiche, deve ritenersi accertata l'occupazione parziale dell'area costituita dalla particella n. 501 appartenente all'attore ad opera dei convenuti e , risultando la porzione in CP_1 CP_3 CP_4
esame asservita al capannone industriale dei convenuti, essendo stata destinata a piazzale dello stesso, non avendo peraltro i convenuti contestato specificamente l'esecuzione delle opere di sbancamento e di pavimentazione sulla particella n. 494 dedotte dall'attore, opere confermate anche dai testi assunti nell'interesse dei convenuti (testi e Testi sentiti anche in Tes_1
controprova sui capitoli di parte attrice), essendosi limitati ad escludere l'invasione della particella attorea.
Ad ogni modo, l'oggettiva destinazione dell'area occupata al servizio del capannone dei convenuti costituisce elemento decisivo per desumere che l'occupazione sia avvenuta ad opera dei convenuti, essendo inverosimile che terzi abbiano proceduto alla suddetta occupazione, realizzando opere nell'interesse dei convenuti stessi. Inoltre, la destinazione del fondo occupato consente in ogni caso di ritenere lo stesso detenuto dai convenuti.
Risultando la porzione occupata detenuta dai convenuti titolari della limitrofa particella n. 494 e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
questi vanno condannati al rilascio immediato in favore dell'attore della porzione occupata, come individuata nella CTU in atti, con ripristino dello stato anteriore ai lavori eseguiti presso la particella n. 494 a mezzo dei quali è stata realizzata l'occupazione della porzione di terreno oggetto di causa.
Poiché la restituzione della porzione occupata importa la demolizione del muro di contenimento realizzato dai convenuti sul terreno dell'attore,
l'accoglimento dell'azione di rivendicazione proposta dall'attore importa l'assorbimento di quella volta al ripristino delle distanze legali tra il muro e il confine della proprietà attorea, risultando tale accertamento superfluo, come confermato dallo stesso CTU che, nell'accertamento della violazione delle distanze legali a mezzo del muro presente a delimitazione del piazzale presente nella particella n. 494, ha rilevato che “Per quanto attiene ai muri di contenimento si ritiene di non dover approfondire ulteriormente tale aspetto, in quanto la loro collocazione all'interno della proprietà attrice, determina uno sconfinamento degli stessi su area non di proprietà dei convenuti, con conseguente necessità di procedere alla loro rimozione, così come la porzione di pavimentazione impermeabile posto all'interno della proprietà dell'attore”.
Va rilevato che l'attore parimenti ha lamentato la violazione delle distanze legali ai sensi dell'art. 873 c.c. in relazione alla pavimentazione apposta dai convenuti sulla particella n. 494, sopra descritta dal CTU, allegando che “Il pavimento in calcestruzzo armato è da considerarsi “costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c., in quanto avente i caratteri della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo”.
La deduzione dell'attore non è condivisibile.
Fermo restando che le fonti secondarie non possono integrare o modificare la nozione di costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c. (cfr. Cass: Civ. n. 12203/2022; Cass. Civ. n. 23845/2018; Cass. Civ. n. 144/2016; Cass: Civ. n. 19530/2005), la giurisprudenza consolidata ha chiarito che “In tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 cod. civ., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di
"costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità,
o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà” (Cass. Civ. n. 23189/2012; Cass: Civ. n. 5753/2014; Cass. Civ. n.
15282/2005; Cass. Civ. n. 3199/2002; Cass: Civ. n. 5116/1998; di recente
Cass. Civ. n. 12203/2022; Cass. Civ. n. 345/2024 secondo cui è costruzione, ai fini dell'art. 873 c.c., “qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata”).
Ne consegue che la pavimentazione oggetto di causa non può costituire una costruzione, ai sensi dell'art. 873 c.c., non trattandosi di un'opera che è dotata di una solidità che emerge in modo sensibile dal suolo, né avendo attitudine a costituire un pericolo per la salubrità dei luoghi in ragione di possibili intercapedini pregiudizievoli, come risulta evidente dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza.
Né vale il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 7067/1992 effettuata dall'attore, trattandosi di pronuncia che ha ribadito la tesi consolidata della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la nozione di costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 873 C.C., comprende qualunque opera non completamente interrata avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo (nella specie: il chiosco dell'impianto di distribuzione)” (Cass. Civ. S.U. n.
7067/1992), non avendo peraltro la pronuncia valutato l'idoneità a costituire una costruzione di una pavimentazione, avendo invece avuto riguardo a un chiosco.
Dunque, la deduzione attorea secondo cui la pavimentazione apposta dai convenuti sulla particella n. 494 è una costruzione e viola l'art. 873 c.c. è infondata e la relativa domanda va respinta.
Circa la domanda attorea di eliminazione, a cura dei convenuti CP_1
e della recinzione esistente
[...] Controparte_3 Controparte_4
tra le particelle 501 e 502, va osservato che tale domanda non può qualificarsi come azione di rivendicazione, non essendo volta al recupero di un bene proprio detenuto da un altro soggetto, trovandosi la recinzione nella proprietà dell'attore, come accertato dal CTU.
Né l'azione attorea può qualificarsi come azione negatoria, ai sensi dell'art. 949
c.c., dovendosi escludere una siffatta azione, allorquando, come nel caso di specie, si allega una turbativa della proprietà ad opera di terzi non accompagnata dalla pretesa di questi di esercitare un diritto sulla cosa dell'attore (cfr. Cass. Civ. n. 7277/2001; Cass: Civ. n. 31382/2018).
Ne consegue che l'azione di parte attrice, mirando a rimuovere una cosa presente sul proprio terreno e che ne limita il godimento, senza che sussista la pretesa dei convenuti di esercitare un diritto sui terreni dell'attore, mira a ripristinare il pieno godimento del bene, sicché essa si qualifica come azione personale di reintegrazione in forma specifica del diritto di proprietà sui terreni costituiti dalle particelle n. 501 e 502, mediante la rimozione della cosa che ostacola il godimento degli stessi, rimozione che viene richiesta ai suddetti convenuti in quanto ad essi viene imputata l'apposizione della recinzione (cfr.
Cass. Civ. n. 884/2011: “La domanda diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della "negatoria servitutis" e può assumere la veste di azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale se è intesa al ristabilimento di un'attività esercitata sulla base del diritto di proprietà, in quanto l'azione si fonda sul diritto di credito conseguente alla lesione del diritto reale;
in tal caso, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare
l'azione personale in reale, poiché la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, né la semplice contestazione da parte del convenuto può porre a carico dell'attore il più gravoso onere della prova dell'azione di rivendicazione (c.d. "probatio diabolica")”; Cass. Civ. n. 4416/2007; Cass. Civ. n. 7984/1991).
Ne consegue che è possibile accogliere la domanda attorea solo se possa ritenersi provato che la recinzione sia stata apposta dai convenuti, ossia solo se possa imputarsi a questi l'illecito allegato dall'attore, venendo in rilievo una domanda di natura personale.
Alla luce delle considerazioni effettuate, la domanda attorea, volta alla condanna dei convenuti alla rimozione della rete esistente tra le particelle 501
e 502, va respinta.
Invero, sebbene sia stata accertata l'esistenza della rete tra le suddette particelle, non vi è prova che l'apposizione della stessa sia avvenuta ad opera dei convenuti, considerato che tale fatto è contestato da questi ultimi e che i documenti prodotti dall'attore non contengono elementi idonei per attribuire il fatto illecito dedotto dall'attore ai convenuti, né i testimoni assunti in corso di causa hanno riferito elementi rilevanti sull'autore della rete sussistente tra le particelle 501 e 502.
Né può presumersi l'apposizione della rete ad opera dei convenuti, atteso che la stessa si trova interamente nella proprietà dell'attore.
Per le ragioni enunciate, la domanda attorea di condanna dei convenuti e alla rimozione della rete sopra richiamata va CP_1 CP_3 CP_4
respinta, non essendo stato provato il compimento del fatto dannoso dedotto ad opera dei convenuti. Venendo alle domande proposte dall'attore nei confronti di tutti gli odierni convenuti, in relazione alle particelle 502 e 503, innanzi tutto, l'attore, rispetto alla particella n. 502, di cui afferma la titolarità della proprietà, allega che i convenuti “hanno realizzato ( nel periodo di costruzione del fabbricato principale) una costruzione semi-interrata di forma irregolare - dimensioni lato nord ml 6,09, lato est ml
530, lato sud ml 6,20, lato ovest ml 5,30 - ( da progetto dichiarata cisterna per accumulo di acqua piovana e trasformata in locale abitabile e come tale usato anche utilizzando la terrazza di copertura, delimitata, alla bisogna, da una ringhiera in ferro). La costruzione
(salvi migliori controlli) occupa una porzione della part. 502 e non rispetta la distanza minima di 5 metri dal confine. La costruzione presenta anche una finestra, in violazione del limite di distanza delle vedute su proprietà altrui. Fra la part. 503 e la part. 502 è stata posta dai convenuti una rete metallica al fine di impedire il passaggio”.
Alla luce di tali allegazioni, l'attore chiede la condanna di tutti i convenuti al
“rilascio della porzione occupata con rimessione in pristino stato, l'arretramento della costruzione a cinque metri dal confine, la rimozione della recinzione metallica posta sul confine fra la part. 503 e la part. 502, la rimozione di ogni altro materiale dal terreno di proprietà . Pt_1
Ciò posto, la domanda di rilascio della porzione della particella n. 502, proposta dall'attore, in quanto fondata sull'affermazione della proprietà di tale particella in capo all'attore, va qualificata come azione di rivendicazione, essendo volta al recupero del bene asseritamente detenuto illecitamente dai convenuti.
Sul punto, va rilevato in modo assorbente, prima di ogni altra considerazione, che il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e della ricostruzione dell'esatta consistenza ed estensione della particella n. 502, ha accertato che tale area “è un appezzamento di terreno privo di manufatti, avente andamento prevalentemente pianeggiante, con terreno naturale privo di pavimentazioni e sul quale insistono alberature di alto fusto. Tale bene confina ad est con la particella 360 e a nord con la particella 494, beni di proprietà dei convenuti;
mentre a sud confina con la particella 361 di proprietà dell'attore”.
Inoltre, il CTU, all'esito dell'esatta individuazione dei confini tra la particella
494 e 360, pacificamente appartenenti ai convenuti, e la particella n. 502, appartenente all'attore, come evidenziato in precedenza, ha escluso che la costruzione seminterrata, facente parte del più ampio complesso industriale dei convenuti, insistente sulle particelle 494 e 360, occupi una porzione della particella n. 502 dell'attore, come si evince con chiarezza dalla planimetria allegata alla CTU in cui risulta evidente che la costruzione ricade interamente nelle particelle di proprietà dei convenuti.
Ciò importa l'infondatezza dell'azione di rivendicazione proposta dall'attore, in relazione alla particella n. 502, restando assorbita ogni altra questione per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ.
14039/2021).
In ordine all'azione attorea volta alla condanna dei convenuti alla rimozione della rete metallica che questi ultimi avrebbero apposto tra le particelle n. 502
e 503, la stessa va qualificata, per le ragioni enunciate in precedenza, come un'azione personale di reintegrazione in forma specifica, non avendo l'attore allegato un preteso diritto affermato dai convenuti sulle particelle su cui insisterebbe la rete.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata, in quanto il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi, non ha rinvenuto alcuna rete metallica tra la particella n. 502 e quella n. 503, sicché l'illecito ascritto dall'attore ai convenuti non sussiste sul piano oggettivo.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va pertanto respinta.
Circa la domanda attorea di condanna dei convenuti alla rimozione di ogni altro materiale presente sulla particella n. 502, la stessa va respinta, in quanto infondata, essendo la domanda radicalmente generica, non essendo specificato quali siano i materiali, asseritamente rilasciati dai convenuti, che sarebbero presenti sul terreno dell'attore.
In ordine alle altre domande proposte dall'attore in relazione alla particella n.
502, deve rilevarsi che l'attore ha domandato l'arretramento della costruzione seminterrata, in quanto realizzata in violazione della normativa in materia di distanze, come integrata dal Regolamento Urbanistico di OS.
Deve precisarsi che l'attore in citazione ha altresì allegato l'esistenza di una apertura nel fabbricato dei convenuti che violerebbe la disciplina delle distanze tra vedute.
Ebbene, in ordine all'asserita violazione della normativa in materia di vedute, prevista dagli artt. 905 e ss. c.c., va rilevato, in modo assorbente, che l'attore nelle conclusioni non ha chiesto la chiusura dell'apertura contestata, né ha formulato specifiche domande aventi ad oggetto l'apertura contestata.
Ad ogni modo, va osservato che il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e della misurazione della distanza dell'apertura presente sul fabbricato seminterrato dei convenuti, ha accertato che la stessa si trova a 1,55 metri dal confine con la particella n. 502, sicché non sussiste alcuna violazione della distanza legale di 1,5 metri sancita dall'art. 905 c.c.
Dunque, la contestazione di parte attrice sul punto va respinta, in quanto infondata.
Circa la violazione della normativa sulla distanza tra costruzioni, la domanda attorea è fondata.
Ai sensi dell'art. 873 c.c., “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, ha chiarito che “In tema di distanze legali, le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e ss. cod. civ., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e non tra contrapposti edifici. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che condannava il convenuto ad arretrare il proprio edificio dal fabbricato attoreo, sino al rispetto della distanza prevista quale minima dal confine dal piano regolatore generale del
Comune)” (Cass. Civ. S.U. n. 20107/2014; Cass. Civ. n. 9264/2022; Cass. Civ.
n. 22054/2018; Cass. Civ. n. 6401/2005; Cass. Civ. n. 17390/2004; Cass. Civ.
n. 4267/2001: “In tema di distanze tra costruzioni, il rinvio contenuto nell'art. 873 c.c. alle norme dei regolamenti edilizi comunali si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e, conseguentemente, anche a quelle disposizioni che, nello stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivano, contestualmente, particolari modalità circa la misurazione della distanza medesima, assumendo come termine di riferimento eventualmente il confine, ovvero disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un determinato distacco rispetto al confine stesso. Ne consegue che le diverse (e più gravi) limitazioni così dettate, risultando pur sempre funzionali al rispetto delle distanze tra costruzioni, vanno considerate anch'esse integrative di quelle stabilite dal codice civile e la loro inosservanza legittima il proprietario frontista non soltanto all'azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino”).
Dunque, la distanza legale, rilevante ai fini dell'art. 873 c.c., non è solo quella tra costruzioni, ma anche quella stabilita dai regolamenti locali tra la costruzione e il confine del proprietario vicino.
Inoltre, va osservato che, qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, il proprietario danneggiato può ottenere la riduzione in pristino a carico del proprietario che ha posto in essere la violazione (art. 872 c.c.; Cass.
Civ. n. 13624/2021; Cass: Civ. n. 7384/2001) ed è preclusa al giudice ogni indagine sull'idoneità dell'intercapedine ad arrecare il pregiudizio per l'igiene e la salubrità dell'ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene (cfr. Cass. Civ. n. 8935/2015; Cass. Civ. n. 15367/2001).
Ciò posto, innanzi tutto, va ritenuta provata la proprietà dell'attore sul terreno costituente la particella n. 502 del foglio 29 del C.T. di OS.
Come evidenziato in precedenza, tale particella è scaturita dal frazionamento della particella 65 del foglio 29 del C.T. di OS, quest'ultima acquistata dall'attore da con atto a rogito del Notaio del Persona_2 Per_1
07.03.2000, dovendosi precisare nuovamente che la particella n. 502 è rimasta estranea alla cessione gratuita di terreni effettuata dall'attore in favore del di OS con il richiamato atto a rogito del Notaio del CP_6 Per_3
19.02.2018.
Ciò chiarito, venendo all'accertamento della violazione dedotta dall'attore, alla luce della documentazione fotografica allegata alla CTU (all. 1 della CTU) e della descrizione dei luoghi operata dal consulente, deve ritenersi che la costruzione seminterrata contestata dall'attore, facente parte del più ampio fabbricato industriale dei convenuti, costituisce una costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c., alla luce della definizione giurisprudenziale fornita in precedenza.
Come accertato dal CTU, la costruzione in esame è “un locale seminterrato adibito
a magazzino, sporgente dal terreno per un'altezza di 1,00 m circa, avente altezza interna di
2,80 m, e dotato di due finestrature, una orientata a sud e l'altra ad ovest, di larghezza
1,00 m, altezza 0,55 m e poste dal piano di campagna ad un'altezza compresa tra i 0,10 ed i 0,20 m e dal piano di calpestio interno al locale seminterrato ad un'altezza di 2,25 m.
Al di sopra della copertura piana di tale manufatto, è presente un lastrico solare, delimitato da ringhiera in ferro ed accessibile sia dal capannone principale, sia dalla corte privata (foto da 6 a 8)”. Dunque, il manufatto oggetto di causa costituisce una costruzione, ai fini della normativa in materia di distanze, in quanto è un'opera edilizia non totalmente interrata, rispetto al livello del fondo attoreo, e che ha certamente i caratteri della solidità e della stabilità, essendo una porzione di un più ampio capannone industriale appartenente ai convenuti.
Ciò posto, il CTU ha accertato altresì che il manufatto dei convenuti si colloca a distanza di 1,55 metri dal confine con la particella n. 502 di parte attrice, ossia a una distanza inferiore a quella di 5 metri dal confine tra i fondi privati, prescritta dalle NTA del Regolamento Urbanistico di OS a carico del proprietario che realizzi per primo una costruzione sul proprio fondo, come accaduto nel caso di specie tra i fondi delle odierne parti, accertamento avverso cui i convenuti non hanno mosso alcuna osservazione critica.
Pertanto, deve ritenersi accertata la violazione della normativa prevista dall'art. 873 c.c. ad opera dei convenuti, avendo gli stessi realizzato il manufatto seminterrato, sopra descritto, in violazione delle distanze minime dai confini prescritte dalle norme locali del Comune di OS.
Né rileva lo stato dei luoghi anteriore alla costruzione del manufatto ad opera dei convenuti, assumendo rilievo nella normativa sulle distanze esclusivamente il dato costituito dalla realizzazione di una costruzione a una misura inferiore a quella della distanza legale.
La domanda attorea è pertanto fondata e va accolta, con conseguente condanna dei convenuti ad arretrare il fabbricato seminterrato sopra descritto in modo da rispettare la distanza minima dal confine della particella n. 502 di parte attrice prescritta dalle NTA del Regolamento Urbanistico del Comune di
OS, come accertato dalla CTU in atti, con riempimento mediante terreno dell'area liberata, come indicato dal CTU.
Venendo alle domande proposte dall'attore rispetto alla particella n. 503, lo stesso allega la realizzazione ad opera di tutti i convenuti di un muro di contenimento interamente compreso nella particella in esame, nonché la realizzazione ad opera dei convenuti di una pavimentazione in cemento nella particella n. 360, appartenente ai convenuti, la qualificazione del muro e della pavimentazione come costruzioni ai fini dell'art. 873 c.c., con conseguente violazione della disciplina in materia di distanze.
In ragione di tali allegazioni, l'attore chiede la condanna dei convenuti “al rilascio della porzione occupata con rimessione in pristino stato con ripristino della quota pregressa della part. 503 e della part. 360, la rimozione del muro di contenimento,
l'arretramento della costruzione costituita dal piazzale in c. a. a distanza di metri 5.0 dal confine, la rimozione di ogni materiale”.
Le domande proposte dall'attore sono infondate e vanno respinte.
In ordine alla domanda di rilascio della porzione della particella n. 503 asseritamente occupata dai convenuti, la stessa va qualificata come domanda di rivendicazione della proprietà, in quanto finalizzata al recupero di un bene che si assume proprio e che sarebbe detenuto senza titolo dai convenuti.
Ciò chiarito, la domanda attorea va respinta per il motivo assorbente che non risulta accertata l'occupazione del terreno allegata dall'attore.
Invero, il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e ricostruita l'estensione della particella 503 e dei confini di questa rispetto alla particella n. 360 dei convenuti, ha accertato che tale particella “a seguito di tipo mappale del
29/06/2022 è stata soppressa e fusa alla particella 361, assumendo l'identificativo 361 con maggiore consistenza”, che “originariamente era una striscia di terreno che avrebbe dovuto avere funzione di strada, così come indicato dall'attore nella propria memoria e che successivamente ha perso tale scopo, venendo poi accorpata alla particella 361. Quest'ultima
è un lotto edificato ospitante un fabbricato ad uso abitativo con circostante corte avente andamento prevalentemente pianeggiate su più livelli (terrazzamenti), pavimentazione prevalentemente a verde, con minori porzioni a ghiaia e battuto di cemento ed ospitante alcuni mure di contenimento aventi funzione di sostegno dei suddetti terrazzamenti. Tale bene confina a nord con la particella 360 di proprietà dei convenuti”, che “La particella
360 è un lotto edificato ospitante un capannone prefabbricato con corte esterna avente andamento pianeggiante su più livelli (terrazzamenti), pavimentazione nella parte a quota più bassa a bitume e nella parte a quota più alta a verde ed ospitante alcuni muri di contenimento. Tale bene confina a sud con la particella 361 e ad ovest con la particella 502, beni di proprietà di parte attrice”.
Come avvenuto anche per le altre particelle di parte attrice oggetto di causa, anche il confine tra la particella n. 503 e quella n. 360 dei convenuti è stato individuato con certezza dal CTU mediante l'atto di frazionamento n.
1089/1982, reperito presso il catasto e richiamato nel contratto di acquisto dell'attore, come chiarito dallo stesso CTU con le note del 09.03.2025.
A questo punto, va osservato che non è accoglibile la tesi attorea volta a individuare il confine tra le suddette particelle mediante il contenuto della sentenza n. 381/2014 del Tribunale di Grosseto (cfr. all. 4 fasc. attore), che secondo l'attore avrebbe accertato il confine tra le particelle con effetti vincolanti tra le parti.
Invero, va in primo luogo rilevato che la sentenza in esame ha deciso una domanda di ripristino delle distanze legali tra costruzioni proposta da e nei confronti dell'odierno attore, con Controparte_1 Controparte_3
chiamata in causa del terzo sicché la sentenza è intervenuta in Controparte_7
un giudizio che non ha coinvolto tutte le parti del presente giudizio, sicché la stessa non può avere alcuna efficacia di giudicato in questo processo.
Inoltre, la sentenza non ha deciso una controversia in tema di rivendicazione della proprietà della particella n. 503 dell'odierno attore ovvero una lite in tema di accertamento di confini tra le particelle sopra richiamate, sicché la stessa non contiene alcuna statuizione sul confine tra la particella n. 503 e quella n. 360 che possa avere una qualsiasi efficacia vincolante in questo giudizio, dovendosi di contro ritenere che ogni eventuale accertamento sul confine tra i fondi è stato meramente accidentale, in quanto funzionale alla definizione della domanda di ripristino della distanza legale proposta dai suddetti attori.
Pertanto, tale sentenza non può assumere alcun rilievo nel presente giudizio per l'accertamento dell'estensione e dei confini della particella n. 503, al fine di decidere le domande proposte dall'attore.
Tale conclusione è stata affermata condivisibilmente anche dal CTU in sede di replica alle osservazioni di parte attrice, in cui è stata evidenziata la diversità degli accertamenti operati nell'ambito del processo culminato con la suddetta sentenza rispetto a quelli funzionali alla decisione dell'odierno giudizio.
Ciò chiarito, ritenute ampiamente motivate le valutazioni offerte dal CTU e le fonti del convincimento espresso dallo stesso in relazione all'individuazione del confine tra la particella n. 503 e quella n. 360, va osservato che il consulente, ricostruiti i confini tra le particelle predette (cfr. all.ti 3 e 4 della
CTU), ha accertato che “il muro di contenimento posto sui luoghi di causa ricade interamente all'interno della particella 360, senza interessare porzioni della ex particella
503 oggi 361. Allo stesso modo, l'area sbancata è interamente interna alla particella 360 e non interessa in alcun modo la ex particella 503 oggi 361”, che “l'area oggetto di sbancamento non ha interessato porzioni di proprietà dell'attore” e che “Per quanto attiene al piazzale impermeabile, lo stesso ricade interamente sulla proprietà dei convenuti”.
Alla luce delle valutazioni espresse dal CTU, che appaiono prive di profili di manifesta irragionevolezza, deve escludersi che i convenuti detengano porzioni della particella n. 503, come allegato dall'attore, sicché l'azione di rivendicazione dallo stesso proposta è infondata.
Né assume rilievo la circostanza dedotta dall'attore, in sede di esame della
CTU, secondo cui l'area su cui sorge il muro di contenimento sarebbe oggetto proprietà pubblica, in quanto oggetto di vincolo a verde pubblico, come da strumenti urbanistici vigenti, sicché il muro realizzato dai convenuti sottrarrebbe illegittimamente le porzioni individuate dal al suddetto CP_6
vincolo pubblicistico (verbale dell'udienza del 15.04.2025).
Sul punto, va osservato, che, affinché un terreno sia acquisito al patrimonio comunale, in quanto destinato a verde pubblico, occorre una concreta ed effettiva utilizzazione del bene allo scopo destinato, non essendo sufficiente la mera previsione urbanistica, che di per sé esprime solo un'intenzione che, ancorché contenuta in un atto amministrativo, non muta l'oggettiva caratteristica del bene (Cass. Civ. n. 17427/2023; Cass. Civ. n. 26990/2020:
“L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità”;
Cass. Civ. S.U. n. 24563/2010; Cass. Civ. n. 26402/2009).
Dunque, la mera previsione urbanistica di destinazione di un'area a verde pubblico, senza che tale destinazione abbia avuto concreta attuazione, non comporta l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, sicché è infondato quanto dedotto dalla parte attrice in sede di esame della CTU.
Inoltre, l'attore non ha prodotto alcun titolo negoziale che possa fondare in altro modo la proprietà comunale sulla striscia di terreno per cui è causa.
Né vale l'atto di cessione gratuita di aree operata dall'attore in favore del
Comune di OS in data 19.02.2018, non concernendo tale atto le particelle oggetto di causa, come evidenziato in precedenza.
Peraltro, va rilevato che lo stesso attore in citazione ha allegato che il CP_6
di OS ha lasciato all'attore “la striscia di terreno, originariamente prevista come strada, che corre sul confine fra le partt. 360 e 361; la strada, all'epoca censita come part.
65, è oggi stata accorpata catastalmente alla part. 503”. Dunque, lo stesso attore esclude che la striscia di terreno in questione appartenga al Comune di OS.
Né assume rilievo la prima richiamata sentenza n. 381/2014 al riguardo, per le stesse ragioni enunciate in precedenza.
Inoltre, deve osservarsi che non rileva, ai fini di un'azione di rivendicazione o, più in generale, di un'azione volta alla tutela della proprietà, eventuali violazioni di normative amministrativistiche, posto che la tutela civilistica di un bene è ottenibile solo in caso di violazione delle normative in materia di distanze nei rapporti di vicinato, dovendosi ottenere ogni altra tutela in sede amministrativistica, come statuito dall'art. 872 c.c., secondo cui “Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”.
Né gli atti amministrativi assumono rilievo per individuare i confini tra due fondi, occorrendo a tale scopo esclusivamente i titoli di acquisto e le risultanze catastali, essendo altresì ininfluente il confine de facto esistente (cfr. Cass. Civ.
n. 6876/2025).
L'esclusione della proprietà pubblica sulla striscia di terreno dove si trova il muro di contenimento oggetto di causa e l'assenza altresì di qualsiasi incidenza degli strumenti urbanistici vigenti sull'individuazione dei confini tra i fondi delle parti è stata affermata in modo condivisibile dal CTU anche in sede di chiarimenti all'udienza del 13.05.2025.
In definitiva, tenuto conto delle considerazioni svolte, l'azione di rivendicazione proposta dall'attore è infondata e va respinta, restando assorbita ogni altra questione inerente a tale azione per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. 14039/2021). Venendo alle domande attoree volte a ottenere la riduzione in pristino dei luoghi, per violazione della normativa in materia di distanze, relativamente alla pavimentazione presente sulla particella n. 360 dei convenuti e al muro di contenimento ivi presente, va innanzi tutto affermata la titolarità in capo all'attore della proprietà della particella n. 503.
Come evidenziato in precedenza, tale particella è scaturita dal frazionamento della particella 65 del foglio 29 del C.T. di OS, quest'ultima acquistata dall'attore da con atto a rogito del Notaio del Persona_2 Per_1
07.03.2000, dovendosi precisare nuovamente che la particella n. 503 è rimasta estranea alla cessione gratuita di terreni effettuata dall'attore in favore del di OS con il richiamato atto a rogito del Notaio del CP_6 Per_3
19.02.2018.
Ciò posto, va affermata, innanzi tutto, l'infondatezza della domanda di riduzione in pristino in relazione alla pavimentazione del cortile presente nella particella in esame.
Ribadita l'impossibilità di ricostruire la nozione di costruzione ai fini dell'art. 873 c.c. mediante le disposizioni urbanistiche o regolamentari adottate dai
Comuni per le ragioni enunciate in precedenza e richiamata la nozione di costruzione offerta dall'elaborazione giurisprudenziale maturata sull'art. 873
c.c., in precedenza illustrata, deve escludersi che una pavimentazione sia una costruzione, non consistendo in un manufatto avente una solidità tale da emergere in modo sensibile dal suolo, né avendo attitudine a costituire un pericolo per la salubrità dei luoghi in ragione di possibili intercapedini pregiudizievoli, come risulta evidente dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza.
La domanda attorea è dunque infondata in relazione alla pavimentazione della particella n. 360 dei convenuti. Va ritenuta infondata altresì la domanda di riduzione in pristino delle distanze legali in relazione al muro di contenimento presente sulla particella n. 360, dovendosi escludere che lo stesso costituisca una costruzione ai fini dell'art. 873 c.c.
Il CTU, all'esito dell'ispezione dei luoghi e con argomentazioni ben motivate e supportate dalla documentazione allegata alla relazione peritale, ha rilevato che
“trattasi di muro di contenimento avente altezza variabile a seconda della quota del terreno
a monte, il quale è posto totalmente all'interno della particella 360 di proprietà convenuta e partendo dalla strada pubblica si sviluppa parallelamente al confine tra le particelle 360 ed ex 503 ed arrivato sulla perpendicolare dello spigolo del capannone posto sulla particella
360, piega e prosegue fino a tale spigolo. Nel primo tratto rappresentato dalla porzione parallela al confine tra le particelle 360 ed ex 503, è posto a sostegno del terreno ricadente all'interno della ex particella 503 oggi 361 il quale possiede un andamento pianeggiante
(foto 20), mentre nel secondo tratto (quello che termina sullo spigolo del fabbricato della particella 360) è posto a sostegno del terreno ricadente all'interno della particella 360, anch'esso con andamento pianeggiante (foto 9 e 10). Tale muro, nella porzione posta frontalmente al fabbricato abitativo di parte attrice, è posto ad una distanza di 5,10 m dallo spigolo est e a 5,20 m dallo spigolo ovest di detto fabbricato”.
Inoltre, il CTU ha accertato che il muro, “Lungo tutto il suo sviluppo, possiede un'altezza sempre pari all'altezza del terreno che deve sostenere e ricopre esclusiva funzione di contenimento, in quanto al di sopra di esso non è impiantata recinzione di alcun tipo. Si rileva la presenza di una recinzione in maglie metalliche e picchetti, la quale tuttavia è posta in adiacenza a tale muro ed infissa nel terreno”, che “Osservando la documentazione fotografica depositata in atti da parte attrice, si ritiene che tale contributo non chiarisca univocamente quali siano state le variazioni dell'andamento del terreno che sono avvenute negli anni e se il muro oggetto di causa (nella porzione più alta) abbia subito modifiche, in quanto nelle fotografie non sono presenti elementi che possano essere presi a chiaro riferimento (parte del fabbricato abitativo ripreso nelle foto è stato demolito ed oggi non più esistente ed il capannone posto sulla particella 360 non era ancora stato costruito), inoltre molte delle inquadrature riprendono il muro da molto lontano”.
Ancora, il CTU ha rilevato che “Per quanto attiene alla valutazione sul naturale andamento del terreno posto a monte del muro, si deve precisare che tale manufatto è posto tra due lotti di terreno edificati, collocati internamente ad una lottizzazione iniziata circa
40 anni fa, la quale ha sicuramente comportato consistenti variazioni al naturale andamento del terreno, pertanto in tale contesto non si può più parlare sicuramente di un naturale andamento del terreno nel senso più stretto del termine. Si può tuttavia affermare che, per quanto riguarda il primo tratto di muro (quello più basso che entrambe le parti concordano sia stato realizzato durante la costruzione del capannone) lo stesso è posto a sostegno di un terreno (corte del fabbricato abitativo posta nella particella 361) che non hasubito modifiche di quota a monte tra prima e dopo la realizzazione del muro stesso;
ciò è desumibile in quanto su tale terreno è posto il fabbricato abitativo ed una modifica della quota della corte avrebbe comportato la creazione di un dislivello tra la quota della corte stessa e la quota del piano terreno del fabbricato, dislivello non esistente. Per quanto invece attiene al tratto di muro avente altezza maggiore, entrambe le parti concordano sul fatto che la quota del terreno a monte di tale muro non è stata modificata in occasione dei lavori di costruzione del capannone, così come dichiarato nel verbale del 08/11/2024. Per quanto invece attiene alla quota del terreno posto a valle del muro di contenimento (quota della corte impermeabile a bitume della particella 360), non vi sono sufficienti elementi per poter valutare se tale quota abbia subito modifiche durante i lavori di costruzione del capannone e le parti in merito danno risposte contrastanti. Unica zona sicuramente interessata da una modifica della quota a valle è quella dove è presente la rampa di raccordo tra il piazzale e la pubblica via, rampa realizzata durante i lavori di costruzione del capannone”.
Alla luce delle suddette considerazioni, il CTU ha concluso che “Considerato che tale muro ha esclusiva funzione di contenimento, ha altezza pari al terreno che deve sorreggere e non è classificabile come fabbricato, si ritiene che non debba rispettare la distanza dal confine di 5,00 m prescritta dal regolamento del Comune di OS e perciò non debba essere oggetto di demolizione, anche se posto a meno di 5,00 m dal confine. Si ribadisce inoltre che le parti concordano sul fatto che le quote del terreno posto a monte del muro di contenimento (pur non potendosi classificare come “andamento naturale del terreno” in senso stretto, per le motivazioni già esposte), non hanno subito modifiche in occasione dei lavori di costruzione del capannone posto sulla particella 360, mentre per quanto attiene alla quota a valle, non vi sono sufficienti elementi per poter affermare che la stessa sia stata modificata”.
Va osservato che il CTU, in sede di chiarimenti, ha evidenziato che “quando nella CTU si fa riferimento alla “parte a monte” si intende riferirsi a quella parte di terreno posto a quota più alta e perciò alla parte di terreno che è sostenuta dal muro di contenimento, che nel presente caso corrisponde alla parte di terreno posto internamente alla particella 361. Allo stesso modo quando si fa riferimento alla “parte a valle” si intende riferirsi alla parte di terreno posto alla quota inferiore e perciò alla parte di terreno sulla quale è appoggiata la fondazione del muro di contenimento, che nel presente caso corrisponde alla parte di terreno posto internamente alla particella 360”.
Sollecitato altresì a chiarimenti sulla natura del dislivello esistente trai fondi delle parti, il CTU ha affermato che “il muro posto a confine tra le particelle 360 e
361 serve a sostenere il terreno posto all'interno della particella 361 e possiede esclusiva funzione di muro di contenimento, in quanto non presenta porzioni eccedenti aventi funzioni diverse. Alla luce delle numerose mutazioni che l'area oggetto di causa ha subito, a seguito degli interventi di lottizzazione, non è possibile accertare con estrema certezza se il dislivello sostenuto dal muro di contenimento sia di tipo totalmente naturale. Osservando l'andamento del terreno e dei lotti circostanti è tuttavia possibile affermare che il terreno posto all'interno della particella 361 è sempre stato posto ad una quota superiore rispetto al terreno posto all'interno della particella 360 e che perciò il muro posto a confine tra le particelle 360 e
361 sostiene un terreno prevalentemente naturale e che le modifiche eseguite dall'uomo abbiano avuto principalmente scopo di livellamento”. Le considerazioni svolte dal CTU appaiono ragionevoli, prive di profili di manifesta irragionevolezza e coerenti con la documentazione fotografica rappresentante i luoghi, sicché può ritenersi accertato che il muro presente nella particella n. 360 dei convenuti e posto vicino alla particella n. 361 dell'attore è volto a contenere il terreno presente nella particella attorea, non eccede il livello del terreno presente nella particella attorea e che presenta un dislivello essenzialmente naturale, non essendo emersi elementi sufficienti per reputarlo frutto di un alterazione artificiale dei luoghi, come chiarito dal CTU.
Ciò chiarito, in diritto, deve osservarsi che, ai fini della riconducibilità di un muro di contenimento alla nozione di costruzione, ai fini dell'art. 873 c.c., sono emersi plurimi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, sicché alcune pronunce hanno ritenuto che il muro di contenimento possa considerarsi costruzione solo se idoneo a produrre intercapedini dannose (cfr.
Cass. Civ. n. 15972/2011; Cass. Civ. n. 27399/2014; Cass. Civ. n.
23856/2018); altre pronunce hanno escluso che costituisca una costruzione un muro volto a prevenire frane e smottamenti di terreno (cfr. Cass. Civ. n.
12239/2002; Cass. Civ. n. 4511/1997); un altro orientamento ritiene tout court costruzione anche il muro di contenimento (cfr. Cass. Civ. n. 24473/2017;
Cass. Civ. n. 8144/2001); un altro orientamento esclude radicalmente che il muro di contenimento, entro i limiti in cui assolva a tale funzione, possa considerarsi costruzione (cfr. Cass. Civ. n. 14710/2019); il consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale esclude che il muro di contenimento sia una costruzione solo se volto a sostenere un dislivello naturale, ma non un dislivello artificiale (cfr. Cass. Civ. n. 16975/2023; Cass.
Civ. n. 23843/2018; Cass. Civ. n. 10512/2018; Cass. Civ. n. 6766/2018; Cass.
Civ. n. 1217/2010; Cass. Civ. n. 145/2006: “In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 cod. civ. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia
l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento;
la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente”; Cass. Civ. n.
21107/2004; Cass. Civ. n. 16925/2003; Cass. Civ. n. 8144/2001; Cass. Civ. n.
4824/2000; Cass. Civ. n. 8393/2000; Cass. Civ. n. 4511/1997; Cass. Civ. n.
7594/1995 Cass. Civ. n. 243/1992).
In aderenza al consolidato e dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che appare coerente con la ratio propria della disciplina in materia di distanze legali, deve ritenersi che il muro oggetto di causa, in quanto volto a contenere un dislivello di terreno naturale e non frutto dell'opera dell'uomo, non può considerarsi una costruzione, ai fini dell'art. 873 c.c., sicché lo stesso non soggiace alla rispetto delle distanze legali tra costruzioni.
Inoltre, non rileva lo stato dei luoghi anteriore alla costruzione del muro, assumendo rilievo nella normativa sulle distanze esclusivamente il dato costituito dalla realizzazione di una costruzione a una misura inferiore a quella della distanza legale.
Ciò rende infondata la domanda attorea volta alla rimozione del muro, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 873 c.c., sicché la stessa va respinta.
Circa la domanda attorea di condanna dei convenuti alla rimozione di ogni materiale presente sulla particella n. 503, la stessa va respinta, in quanto infondata, essendo la domanda radicalmente generica, non essendo specificato quali siano i materiali, asseritamente rilasciati dai convenuti nel terreno attoreo. Infine, l'attore, in relazione alle violazioni accertate, chiede la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per “il mancato godimento dovuto all'abusiva occupazione della sua proprietà, dall'inizio dell'illecito al rilascio”.
Le domande risarcitorie vanno respinte.
Va osservato che il proprietario che domanda il risarcimento del danno da occupazione della proprietà è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), non essendo ammissibile alcun automatismo risarcitorio (cfr. Cass.
Civ. S.U. n. 33645/2022).
Ebbene, nel caso di specie, l'attore si è limitato a formulare la domanda risarcitoria nelle conclusioni delle citazioni, senza addurre alcuna argomentazione a sostegno della domanda, né fornendo alcuna allegazione sulla concreta possibilità di godimento perduta in ragione del fatto dei convenuti o sulle occasioni di guadagno perdute, né ha fornito alcuna allegazione idonea a consentire di apprezzare il pregiudizio risarcibile.
In ragione della radicale genericità delle domande risarcitorie formulate dall'attore, le stesse vanno respinte, in quanto infondate.
Infine, va rilevato che l'attore ha lamentato anche l'alterazione dell'Indice di
Permeabilità fondiaria in conseguenza delle opere realizzate dai convenuti, senza formulare specifiche richieste conseguenti a tale deduzione.
Ad ogni modo, deve osservarsi che, come già rilevato in precedenza, la mera violazione di normative amministrativistiche, che non si traducano in violazione delle normative in materia di distanze legali, non assumono alcun rilievo ai fini dell'ottenimento della tutela civilistica della riduzione in pristino o del risarcimento del danno (art. 872 c.c.).
Dunque, su tale deduzione attorea non occorre adottare alcuna valutazione. In conclusione, in accoglimento parziale delle domande proposte dall'attore, accertata la proprietà di questo sul terreno censito al C.T. di OS al foglio 29 p.lla 501, condanna i convenuti Controparte_1 CP_3
e al rilascio in favore dell'attore della porzione di tale
[...] Controparte_4
terreno da essi occupata, come individuata nella CTU depositata nel fascicolo di causa, con ripristino dello stato anteriore della porzione occupata rispetto alla realizzazione delle opere descritte dal CTU;
condanna tutti i convenuti ad arretrare il locale seminterrato meglio descritto nella CTU e individuato nelle planimetrie a questa allegate, in modo da rispettare la distanza di 5 metri prescritta dal Regolamento Urbanistico e relative NTA del Comune di
OS rispetto al confine con il terreno di parte attrice censito al C.T. di
OS al foglio 29 p.lla 502, con successivo riempimento mediante terreno dell'area liberata, come indicato dal CTU.
Tutte le altre domande proposte da parte attrice vanno respinte in quanto infondate.
Le ragioni della decisione rendono superflua la valutazione delle prove orali assunte in corso di causa, in quanto le stesse non condurrebbero a una diversa valutazione delle domande di parte attrice.
In ragione della completezza degli accertamenti e della esaustività delle repliche formulate alle osservazioni critiche delle parti, deve respingersi la richiesta di parte attrice per un supplemento di CTU.
Inoltre, la natura documentale delle questioni attinenti alla proprietà e la natura tecnica degli accertamenti funzionali alla decisione importano la conferma delle determinazioni istruttorie assunte in corso di causa.
Da ultimo, in relazione alle reiterate critiche alla CTU effettuate da parte attrice in corso di causa e su cui si è insistito in sede conclusionale, è opportuno rilevare che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. Civ. n. 12195/2024; Cass.
Civ. n. 15804/2024; Cass. Civ. n. 33742/2022; Cass. Civ. n. 1815/2015; Cass.
Civ. n. 282/2009).
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali nonché la ripartizione tra l'attore e i convenuti delle spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, da porsi a carico dell'attore in ragione della metà e dei convenuti in ragione della residua metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 520/2021, riunita a quella n. 521/2021 R.G., e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta in capo all'attore la proprietà del terreno censito al C.T. di OS al foglio Parte_1
29 p.lla 501 e condanna i convenuti e Controparte_1 Controparte_3
al rilascio in favore dell'attore della porzione di tale terreno Controparte_4
da essi occupata, come individuata nella CTU depositata nel fascicolo di causa, con ripristino dello stato anteriore della stessa rispetto alla realizzazione delle opere descritte dal CTU e che hanno interessato l'area, previo ottenimento di ogni necessario titolo autorizzativo dai competenti enti pubblici e nel rispetto delle normative di settore, anche inerenti alla tutela della pubblica incolumità;
2) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_3 CP_4
e ad arretrare il locale seminterrato meglio
[...] Controparte_2 descritto nella CTU e individuato nelle planimetrie a questa allegate, in modo da rispettare la distanza di 5 metri prescritta dal Regolamento Urbanistico e relative NTA del Comune di OS rispetto al confine con il terreno di parte attrice censito al C.T. di OS al foglio 29 p.lla 502, con successivo riempimento mediante terreno dell'area liberata, come indicato dal CTU, previo ottenimento di ogni necessario titolo autorizzativo dai competenti enti pubblici e nel rispetto delle normative di settore, anche inerenti alla tutela della pubblica incolumità;
3) respinge tutte le altre domande proposte da parte attrice;
4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico dell'attore per la quota del 50% e dei convenuti per la residua quota del 50%;
5) compensa le spese processuali.
Grosseto, 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia