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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/09/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.770/2023 promossa in grado di appello da
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo.
APPELLANTE Contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Randazzo. CP_1
APPELLATA Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza dell'11.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. IN FATTO Con ricorso depositato il 4.01.2022 aveva evocato in giudizio CP_1 innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l' contestando le note del 15.01.2021 Pt_1
e del 22.01.2021 con la quale l' le aveva chiesto la restituzione Pt_1 dell'importo di euro 27.843,19 indebitamente erogato dall'1.08.2013 al 28.02.2021 sulla pensione cat. INVCIV n.07132329.
Con sentenza n.236/2023, pubblicata il 26.01.2022, l'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato irripetibili le somme richieste dall' e condannato quest'ultimo alla Pt_1 refusione delle spese di lite.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure aveva rilevato l'inosservanza delle regole procedurali dettate dal combinato disposto dell'art.80 comma 3 D.L. n.112/2008 (“Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora Pt_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della Pt_1 sospensione medesima”) e della Circolare n.127/2016 (“In caso di assenza a Pt_1 vista di revisione del disabile grave, in base all'esito della spedizione postale della convocazione, saranno posti in essere i seguenti adempimenti … b) in caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”,
“indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione”), per avere l'Istituto previdenziale - riscontrata la mancata consegna alla del CP_1 provvedimento di convocazione alla visita dell'11.10.2018 per irreperibilità della destinataria - provveduto “all'immediata revoca della prestazione” omettendo, “previa verifica dell'esattezza dell'indirizzo o del nuovo domicilio”, di procedere “ad una seconda convocazione dell'interessata” o, comunque, di sospendere l'elargizione della prestazione.
Aveva, inoltre, evidenziato il decidente, “con riferimento alle somme percepite indebitamente nel periodo 2013/2018”, la “assoluta assenza di ogni forma di dolo della ricorrente”, come desumibile dalle stesse dichiarazioni dell' , Pt_1 per il quale il debito in questione deriverebbe da un errore imputabile al medesimo ente legato ad “una discrasia tra il primo verbale sanitario e il provvedimento di prima liquidazione … in quanto il verbale sanitario contiene un doppio giudizio”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 25.07.2023, l' lamentando la falsa applicazione dell'art.80, comma 3 D.L. Pt_1
n.112/2008, per non avere l' mai affermato nella memoria difensiva di Pt_1 prime cure che l'indebito controverso fosse ascrivibile alla mancata presentazione alla visita del 11 10 2018 e che per l'effetto fosse stata sospesa e poi revocata la prestazione assistenziale in godimento, deducendo, piuttosto la ripetibilità dell'indebito controverso perché determinato dalla percezione di prestazione invalidità civile “che presupponeva l'invalidità al 100% invero insussistente, per essere stata controparte riconosciuta invalida al 75% dal 12 07 2013
… circostanza questa nota a controparte, alla quale l aveva inviato il verbale Pt_1 sanitario del 26 11 2013 ricevuto il 20 12 2013 ed il verbale del 31 03 2015 ricevuto il 23 04 2015” così da escludere “ogni legittimo affidamento meritevole di tutela”.
Con memoria del 7.8.2025 ha resistito in giudizio , insistendo per CP_1 la conferma della sentenza oggetto di gravame per non avere l' dimostrato Pt_1 la corretta notificazione della convocazione a visita di revisione e stante l'insussistenza di elementi da cui inferire un comportamento colposo della percipiente.
In assenza di attività istruttoria la causa, all'udienza dell'11.9.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
Il primo giudice non ha correttamente interpretato il contenuto della memoria difensiva di primo grado dell' in quanto univocamente preordinata a Pt_1 legittimare l'azione di ripetizione dell'indebito perché fondata sulla mancata titolarità in capo alla dei requisiti sanitari per potere usufruire ab CP_1 origine della pensione di invalidità civile illegittimamente corrispostale sin dal 2013.
Basti a tal fine riprendere alcuni passaggi della memoria di costituzione del 3.5.2022:
- “la ripetibilità dell'indebito, ascrivibile alla percezione di prestazione inv. civ. che presupponeva l'invalidità al 100% invero insussistente, per essere stata controparte riconosciuta invalida al 75% dal 12 07 2013 (cfr. pag. 2 verbale sanitario del 31 03 2015 ricevuto il 23 04 2015 ove è espresso il parere rilevante e prevalente della CM ) e al 74% dal 25 07 2014 (cfr. verbale del 26 11 2013 ricevuto il 20 12 2013)”;
- “Circostanza questa nota a controparte, alla quale l' aveva inviato il Pt_1 verbale sanitario del 26 11 2013 ricevuto il 20 12 2013 ed il verbale del 31 03 2015 ricevuto il 23 04 2015”;
- “Evenienza questa che esclude ogni legittimo affidamento meritevole di tutela”. Gli impugnati provvedimenti di ripetizione dell'indebito (datati 15.01.2021 e 22.01.2021) non trovano, dunque, la loro fonte nella mancata presentazione della alla visita di revisione dell'11.10.2018 (circostanza che rende CP_1 superflua ogni verifica circa la regolarità della convocazione a tale visita ovvero in merito all'obbligo di sospensione dell'elargizione della prestazione in assenza di una nuova convocazione) ma unicamente, lo si ribadisce, nell'assenza, sin dalla prima domanda amministrativa dei requisiti sanitari richiesti dalla L.118/71.
Tanto premesso, attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio (pensione di invalidità civile) privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. – rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale
- è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.”
È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004).
Trasferendo tali principi nell'odierna vicenda processuale deve, dunque, escludersi ogni ipotesi di legittimo affidamento in capo all'appellata circa la debenza della mensilità della pensione di invalidità civile, avendo ella pacificamente ricevuto i verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, del 26.11.2013 (originato dalla domanda della presentata il 12/7/2013) e del CP_1
31.03.2015 (domanda amministrativa del 25.07.2014), nei quali si legge, rispettivamente, “La Commissione Medica Superiore riconosce l'interessato: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale: 75 %. Data decorrenza: 12/7/20132” e
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88). Percentuale: 74 %. Data decorrenza: 25/7/2014”.
Ella avrebbe dovuto configurarsi, secondo canoni di logicità metodologica, la possibilità che un più accurata verifica amministrativa avrebbe potuto condurre ad una revoca della prestazione previdenziale in godimento per difetto del prescritto requisito sanitario (come è in effetti avvenuto).
Né tale affidamento può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, in accordo con il consolidato orientamento secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005).
Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie l'appellata non abbia dimostrato la sussistenza di un affidamento incolpevole e che dunque nulla osti alla ripetizione delle somme indebitamente erogatele sin dall'agosto 2013.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . CP_1
Alla soccombenza non segue la condanna della parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, risultando adeguatamente formulata la dichiarazione di esonero richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.236/2023, pronunciata il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Palermo G.L., rigetta il ricorso di primo grado proposto da . CP_1
Dichiara la parte appellata non tenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.770/2023 promossa in grado di appello da
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo.
APPELLANTE Contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Randazzo. CP_1
APPELLATA Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza dell'11.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. IN FATTO Con ricorso depositato il 4.01.2022 aveva evocato in giudizio CP_1 innanzi al Tribunale di Palermo G.L. l' contestando le note del 15.01.2021 Pt_1
e del 22.01.2021 con la quale l' le aveva chiesto la restituzione Pt_1 dell'importo di euro 27.843,19 indebitamente erogato dall'1.08.2013 al 28.02.2021 sulla pensione cat. INVCIV n.07132329.
Con sentenza n.236/2023, pubblicata il 26.01.2022, l'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato irripetibili le somme richieste dall' e condannato quest'ultimo alla Pt_1 refusione delle spese di lite.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure aveva rilevato l'inosservanza delle regole procedurali dettate dal combinato disposto dell'art.80 comma 3 D.L. n.112/2008 (“Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora Pt_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della Pt_1 sospensione medesima”) e della Circolare n.127/2016 (“In caso di assenza a Pt_1 vista di revisione del disabile grave, in base all'esito della spedizione postale della convocazione, saranno posti in essere i seguenti adempimenti … b) in caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”, “trasferito”,
“indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione”), per avere l'Istituto previdenziale - riscontrata la mancata consegna alla del CP_1 provvedimento di convocazione alla visita dell'11.10.2018 per irreperibilità della destinataria - provveduto “all'immediata revoca della prestazione” omettendo, “previa verifica dell'esattezza dell'indirizzo o del nuovo domicilio”, di procedere “ad una seconda convocazione dell'interessata” o, comunque, di sospendere l'elargizione della prestazione.
Aveva, inoltre, evidenziato il decidente, “con riferimento alle somme percepite indebitamente nel periodo 2013/2018”, la “assoluta assenza di ogni forma di dolo della ricorrente”, come desumibile dalle stesse dichiarazioni dell' , Pt_1 per il quale il debito in questione deriverebbe da un errore imputabile al medesimo ente legato ad “una discrasia tra il primo verbale sanitario e il provvedimento di prima liquidazione … in quanto il verbale sanitario contiene un doppio giudizio”.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 25.07.2023, l' lamentando la falsa applicazione dell'art.80, comma 3 D.L. Pt_1
n.112/2008, per non avere l' mai affermato nella memoria difensiva di Pt_1 prime cure che l'indebito controverso fosse ascrivibile alla mancata presentazione alla visita del 11 10 2018 e che per l'effetto fosse stata sospesa e poi revocata la prestazione assistenziale in godimento, deducendo, piuttosto la ripetibilità dell'indebito controverso perché determinato dalla percezione di prestazione invalidità civile “che presupponeva l'invalidità al 100% invero insussistente, per essere stata controparte riconosciuta invalida al 75% dal 12 07 2013
… circostanza questa nota a controparte, alla quale l aveva inviato il verbale Pt_1 sanitario del 26 11 2013 ricevuto il 20 12 2013 ed il verbale del 31 03 2015 ricevuto il 23 04 2015” così da escludere “ogni legittimo affidamento meritevole di tutela”.
Con memoria del 7.8.2025 ha resistito in giudizio , insistendo per CP_1 la conferma della sentenza oggetto di gravame per non avere l' dimostrato Pt_1 la corretta notificazione della convocazione a visita di revisione e stante l'insussistenza di elementi da cui inferire un comportamento colposo della percipiente.
In assenza di attività istruttoria la causa, all'udienza dell'11.9.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
Il primo giudice non ha correttamente interpretato il contenuto della memoria difensiva di primo grado dell' in quanto univocamente preordinata a Pt_1 legittimare l'azione di ripetizione dell'indebito perché fondata sulla mancata titolarità in capo alla dei requisiti sanitari per potere usufruire ab CP_1 origine della pensione di invalidità civile illegittimamente corrispostale sin dal 2013.
Basti a tal fine riprendere alcuni passaggi della memoria di costituzione del 3.5.2022:
- “la ripetibilità dell'indebito, ascrivibile alla percezione di prestazione inv. civ. che presupponeva l'invalidità al 100% invero insussistente, per essere stata controparte riconosciuta invalida al 75% dal 12 07 2013 (cfr. pag. 2 verbale sanitario del 31 03 2015 ricevuto il 23 04 2015 ove è espresso il parere rilevante e prevalente della CM ) e al 74% dal 25 07 2014 (cfr. verbale del 26 11 2013 ricevuto il 20 12 2013)”;
- “Circostanza questa nota a controparte, alla quale l' aveva inviato il Pt_1 verbale sanitario del 26 11 2013 ricevuto il 20 12 2013 ed il verbale del 31 03 2015 ricevuto il 23 04 2015”;
- “Evenienza questa che esclude ogni legittimo affidamento meritevole di tutela”. Gli impugnati provvedimenti di ripetizione dell'indebito (datati 15.01.2021 e 22.01.2021) non trovano, dunque, la loro fonte nella mancata presentazione della alla visita di revisione dell'11.10.2018 (circostanza che rende CP_1 superflua ogni verifica circa la regolarità della convocazione a tale visita ovvero in merito all'obbligo di sospensione dell'elargizione della prestazione in assenza di una nuova convocazione) ma unicamente, lo si ribadisce, nell'assenza, sin dalla prima domanda amministrativa dei requisiti sanitari richiesti dalla L.118/71.
Tanto premesso, attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, trattandosi di un beneficio (pensione di invalidità civile) privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. – rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale
- è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.”
È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004).
Trasferendo tali principi nell'odierna vicenda processuale deve, dunque, escludersi ogni ipotesi di legittimo affidamento in capo all'appellata circa la debenza della mensilità della pensione di invalidità civile, avendo ella pacificamente ricevuto i verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, del 26.11.2013 (originato dalla domanda della presentata il 12/7/2013) e del CP_1
31.03.2015 (domanda amministrativa del 25.07.2014), nei quali si legge, rispettivamente, “La Commissione Medica Superiore riconosce l'interessato: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale: 75 %. Data decorrenza: 12/7/20132” e
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88). Percentuale: 74 %. Data decorrenza: 25/7/2014”.
Ella avrebbe dovuto configurarsi, secondo canoni di logicità metodologica, la possibilità che un più accurata verifica amministrativa avrebbe potuto condurre ad una revoca della prestazione previdenziale in godimento per difetto del prescritto requisito sanitario (come è in effetti avvenuto).
Né tale affidamento può essere insorto dalla mera prosecuzione dell'erogazione della prestazione, in accordo con il consolidato orientamento secondo cui “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2056 del 04/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 6610 del 29/03/2005).
Si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie l'appellata non abbia dimostrato la sussistenza di un affidamento incolpevole e che dunque nulla osti alla ripetizione delle somme indebitamente erogatele sin dall'agosto 2013.
Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . CP_1
Alla soccombenza non segue la condanna della parte appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, risultando adeguatamente formulata la dichiarazione di esonero richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.236/2023, pronunciata il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Palermo G.L., rigetta il ricorso di primo grado proposto da . CP_1
Dichiara la parte appellata non tenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo l'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo