Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 15/04/2026, n. 6795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6795 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06795/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03380/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3380 del 2026, proposto da
ON NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato ON Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Ministero Dell’Università e della Ricerca (Mur), non costituiti in giudizio;
Ingv Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PE GI RN, ND RS, non costituiti in giudizio;
IC RO LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Togna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto INGV n. 3037 del 29.12.2025 di approvazione della graduatoria della procedura selettiva interna per n. 45 posti di Primo Ricercatore – II livello, con richiesta di annullamento previa sospensione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IC RO LI e di Ingv Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. LE CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in oggetto nella parte in cui attribuivano al ricorrente il punteggio di 43,50 per i titoli e lo colloca al 58° posto.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva interna bandita per la copertura di 45 posizioni di primo ricercatore II livello retributivo, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 7 aprile 2006. Contestava sul punto il punteggio dei propri titoli e quindi la posizione in graduatoria riservata allo stesso.
Come da costante orientamento della sezione, la controversia in questione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
-Si deve al riguardo rilevare che la questione è stata affrontata dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (che si sono occupate della previsione di cui al CCNL ASI stipulato il 29 novembre 2007, ma con ampi e diffusi richiami all’analoga previsione del CCNL del 7 aprile 2006 per gli Enti di ricerca), le quali hanno statuito – per quanto d’interesse – nei termini che seguono: «[la questione va risolta] sulla base agli indirizzi giurisprudenziali più volte affermati da questa Corte secondo cui:
a) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto;
b) a questa regola generale fanno eccezione le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 dello stesso art. 63 e le altre contemplate nel comma 1 cit. (di recente: Cass., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27197 e Cass., Sez. un., 13 dicembre 2017, n. 29915);
c) in base al medesimo comma 4 "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" ("nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi");
d) per "procedure concorsuali di assunzione" - attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione - si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in "aree" funzionali o categorie più elevate, con "novazione oggettiva" dei rapporti di lavoro (Cass., Sez. un., 26 marzo 2014, n. 7171; Cass., Sez. un., 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass., Sez. un., 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425);
e) infatti, ove sia identificabile una suddivisione in "aree" delle qualifiche in cui è suddiviso il personale delle PA - perché prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in "fasce", e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cit. - la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. "interni") per l'attribuzione ai dipendenti della qualifica superiore che comporti il passaggio da un'area ad un'altra ha una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l'assunzione", e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al citato art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, dando luogo ad un'ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze, che corrisponde ad un passaggio da un'"area" ad un'altra nel sistema classificatorio del personale (ex plurimis: Cass., Sez. un., 20 aprile 2006, n. 9164; Cass., Sez. un., 29 maggio 2012, n. 8522; Cass., Sez. un., 25 maggio 2010, n. 12764);
f) restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), perché esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, dello stesso d.lgs.; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25839; Cass., Sez. un., 9 giugno 2011, n. 12543; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26270 cit.).
[…] Deve essere ulteriormente precisato che all'inclusione nell'area di devoluzione alla giurisdizione amministrativa anche delle procedure concorsuali interne, finalizzate a progressioni verticali (consistenti nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare "una novazione oggettiva" del rapporto di lavoro), questa Corte è pervenuta in seguito al mutamento di indirizzo cui si fa riferimento nella sentenza qui impugnata - inaugurato da Cass., Sez. un., 15 ottobre 2003, n. 15403 e poi costantemente seguito - dovuto all'esigenza di uniformarsi all'elaborazione che andava compiendo la Corte costituzionale nell'interpretazione e applicazione delle regole dettate dall'art. 97 Cost.
Per effetto di tale elaborazione, infatti, il Giudice delle leggi ha stabilito che anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (Corte cost., sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 37 del 2015, n. 217 del 2012, n. 108 e 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002, n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 320 del 1997 e n. 478 del 1995).
Ma la Corte ha altresì considerato la necessità di trovare "un ragionevole punto di equilibrio fra il suddetto principio e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative" (Corte cost. sentenze n. 407 e n. 159 del 2005, n. 34 e n. 205 del 2004).
[…] Tale evoluzione ha portato queste Sezioni unite - con la citata Cass., Sez. un., n. 15403 del 2003 cit. - a rettificare il proprio originario indirizzo relativo alle controversie in materia di concorsi c.d. interni - in un primo momento attribuite nella loro totalità alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base della qualificazione di tali concorsi, senza distinzioni, come procedimenti negoziali di esercizio dello jus variandi della PA, come rientranti tra gli atti gestionali o di micro-organizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - nel senso di riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie in materia di procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro pubblico ma anche quelle riguardanti le prove selettive - e le relative graduatorie - dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni (vedi: Corte cost. sentenza n. 2 del 2001).
All'esito di tale complessa vicenda si è pervenuti all'orientamento attuale e ormai consolidato in base al quale i concorsi riservati ai dipendenti "interni" si considerano rivolti alla "assunzione" - e, pertanto, le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo - se risultano finalizzati a "progressioni verticali" consistenti nel passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, che sia tale da comportare "una novazione oggettiva del rapporto di lavoro", mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le procedure per lo "scorrimento orizzontale" da una posizione ad un'altra all'interno della stessa area funzionale (vedi sentenze citate sub punto 3, lett. f, cui adde: Cass., Sez. un., 8 maggio 2006, n. 10419).
[…] Ne deriva che, per effetto del suddetto indirizzo - assurto al rango di "diritto vivente" e basato sulla lettura estensiva, nei sensi sopra precisati, del vocabolo "assunzione" - il riparto della giurisdizione dipende dall'esito della verifica sulla qualificazione della procedura selettiva "interna" come attività autoritativa oppure negoziale, da effettuare sulla base dell'interpretazione delle fonti che regolano, di volta in volta, la procedura esaminata, ma tenendo conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in armonia con la giurisprudenza costituzionale secondo cui:
a) per "progressione verticale" in senso proprio si intende soltanto quella che si traduce in un mutamento dello status professionale, con tutto ciò che ne consegue;
b) non rientrano tra le progressioni verticali suindicate né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.
[…] L'indicata partizione non era ipotizzabile nel sistema antecedente la privatizzazione del pubblico impiego che prevedeva, per il personale non dirigenziale, progressioni verticali rette da moduli pubblicistici tra qualifiche, profili o livelli professionali (variamente denominati) ciascuno dei quali normativamente individuati (Cass., Sez. un., 8 maggio 2006, n. 10419; Cass., Sez. un., 13 giugno 2011, n. 12900; Cass. 10 gennaio 2007, n. 220).
Nel suddetto sistema si inseriva, come già affermato da questa Corte, anche l'allegato I del mansionario di cui al d.P.R. n. 171 del 1991 - richiamato nella sentenza impugnata, per affermare la netta distinzione delle mansioni e della professionalità afferenti al II e al III livello professionale di Tecnologo - le cui disposizioni era previsto (art. 1) che si applicassero "ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168".
[…] Solo con la riforma c.d. di "privatizzazione" del lavoro pubblico, attuata dalle norme generali raccolte nel d.lgs. n. 165 del 2001, è stata introdotta la nozione di area in senso tecnico, quale insieme di posizioni professionali associato a plurime qualifiche, anche di diverso livello, ma connotate da elementi di omogeneità (Cass., Sez. un., 7 febbraio 2007, n. 2693; Cass., Sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21559; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26272; Cass., Sez. un., 6 giugno 2017, n. 13981).
Alcune aree sono direttamente definite dalle norme di legge (area della dirigenza e dei professionisti: art. 40, comma 2; area della vice-dirigenza: art. 17-bis, del d.lgs. cit.), mentre per il restante personale contrattualizzato, il disegno di delegificazione è stato attuato affidando alla contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi Corte cost. sentenze n. 199 del 2003; n. 308 del 2006) anche la materia degli inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione di cui all'art. 40, comma 1).
[…] Dunque, per il personale dei Comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del d.lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato e integrato, fa riferimento (vedi: art. 30, comma 2-bis, quanto alla disciplina della mobilità; art. 34-bis, comma 1, quanto ai concorsi per l'assunzione).
Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che:
a) la disciplina legale della classificazione dei lavoratori pubblici c.d. contrattualizzati ha carattere speciale rispetto a quella prevista in materia di categorie e qualifiche per il settore privato dettata dal codice civile (art. 2095 c.c.) e il sistema di inquadramento per aree ha sostituito quello per categorie (Cass. 5 luglio 2005, n. 14193);
b) il maggiore elemento di specialità si rinviene nel sistema delle fonti e si trasduce nella riconosciuta possibilità per la contrattazione collettiva, contemplata nell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, di intervenire senza incontrare il limite dell'inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato quale emerge dal complesso normativo del d.lgs. n. 165 stesso;
c) tale ultimo decreto - che ora costituisce lo "statuto" del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato - ai fini della classificazione del personale, stabilisce regole peculiari solo per i dirigenti e per i vice-dirigenti, mentre per gli altri dipendenti attribuisce delega piena alla contrattazione collettiva, prevedendo anche eventuali distinte discipline dei contratti collettivi per peculiari posizioni lavorative (vedi, per tutte: Cass., Sez. un., 9 febbraio 2009, n. 3051);
d) ne deriva che le previsioni della contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti pubblici sono equiparate agli atti normativi dal d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 47, comma 8, art. 63, comma 5, e art. 64) e quindi la disapplicazione, da parte del giudice, di una clausola di un contratto collettivo nazionale presuppone l'accertamento della nullità della stessa per contrarietà con norme imperative positivamente individuate, atteso il principio di insindacabilità in giudizio dell'autonomia collettiva anche alla luce dell'art. 39 Cost. (arg. ex Cass. 1° agosto 2016, n. 15981; Cass. 26 aprile 2012, n. 6502);
e) in particolare, le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale (Cass., Sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038; Cass. 14 febbraio 2008, n. 3758; Cass. 2 settembre 2010, n. 19007; Cass. 22 febbraio 2011, n. 4273; Cass. 20 maggio 2011, n. 11149; Cass. 27 ottobre 2011, n. 29234; Cass. 20 marzo 2012, n. 4420; Cass. 18 giugno 2015, n. 12637);
f) resta il potere del giudice di verificare se dal CCNL risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppur differenziati in livelli, siano riconducibili ad un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono, sicché il passaggio da un'area all'altra, al di là delle parole adoperate dagli stipulanti, configuri una vera e propria progressione verticale o meno, facendo principale riferimento all'acquisizione di un diverso grado di autonomia e responsabilità da parte del dipendente (Cass., Sez. un., 9 febbraio 2009, n. 3051; Cass., Sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21558).
[…]
Questa Corte […] ha affermato che l'art. 15 del [CCNL del 7 aprile 2006 per gli Enti di ricerca] ha introdotto per la prima volta l'unicità dell'organico dei ricercatori prevedendo una disciplina conforme ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 165 del 2001, rispetto alla quale è da considerare incompatibile quella di cui al d.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (alla quale facevano riferimento tutti i precedenti contratti del Comparto), il cui art. 13 contemplava tre livelli di ricercatori (III, II e I livello: ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca), ciascuno dei quali era configurato come una distinta area, accessibile attraverso un concorso pubblico nazionale (Cass., Sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21558; Cass., Sez. un., 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425: Cass. 13 giugno 2011, n. 12900) » (Cass. civ., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8985).
Questo indirizzo ermeneutico è stato più recentemente ribadito, con specifico riferimento al CCNL in rilievo, a Sezione semplice (Cass. civ., Sez. lav., ord. 10 novembre 2023, n. 31293) e vi si è altresì uniformata la prevalente giurisprudenza di questo plesso giurisdizionale (cfr., anche per i precedenti richiamati, TAR Lazio, Sez. III-ter, 14 giugno 2024, n. 12184);
-la presente controversia verte quindi sulla procedura selettiva per il passaggio da una posizione ad un’altra all’interno della stessa area funzionale e come tale compete alla giurisdizione ordinaria.
La predetta chiusura in rito (ferma la possibilità di riproposizione, in applicazione dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, essendone fornito il Giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CI, Presidente FF, Estensore
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE CI |
IL SEGRETARIO