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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3347/2023 promossa da:
C.F. ) E PER ESSA, QUALE MANDATARIA, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI DAVIDE, elettivamente domiciliato Parte_2 presso l'indirizzo digitale del difensore avv. Email_1 COMPAGNI DAVIDE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI Controparte_1 C.F._1 PIERPAOLO, elettivamente domiciliato digitalmente presso l'indirizzo p.e.c. del difensore avv. LELLI PIERPAOLO Email_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._2 RAFFAELE RANIERI, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore avv. RAFFAELE RANIERI all'indirizzo pec: ) Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE Parte_3 C.F._3 RANIERI, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore avv. RAFFAELE RANIERI all'indirizzo pec: ) Email_3 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIANNA POLLINI, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LONGIANO (FC), VIA GIOVANNI XXIII, N. 23/A, presso lo studio del difensore avv. ARIANNA POLLINI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di trattenimento della causa in decisione e discussione orale ex art. 281 terdecies c.p.c. del 1 ottobre 2025, svoltasi in presenza, ed in particolare:
- parte ricorrente ha concluso come da prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 25.11.2024, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, premesse le declaratorie necessarie ed opportune, in accoglimento del suesteso ricorso, - dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cod. civ. l'inefficacia nei confronti di in Parte_1 pagina 1 di 17 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'atto di compravendita per scrittura privata con sottoscrizione autenticata a rogiti del notaio dott. di Clemente in data 16.02.2021, n. Persona_1 23136 di Repertorio e n. 13188 di Raccolta, trascritto in data 19.02.2021 al n. 2928 RG e n. 2099 RP, con cui le GG.re , nata a [...] il [...], RT residente in [...], Codice Fiscale , CodiceFiscale_4 Parte_3
pensionata, nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] Pascoli, Via Rimini 2066, Codice Fiscale , , CodiceFiscale_5 Controparte_1 pensionata, nata a [...] il [...], residente in [...], Codice Fiscale , hanno alienato, ciascuna per la propria quota pari ad C.F._1 1/3 di piena proprietà, alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in San Mauro Pascoli, Via dell'Artigianato 28, Codice Fiscale , un P.IVA_2 fabbricato urbano con relativa corte di pertinenza, avente accesso dalla Via dell'Artigianato 20, costituito da: appartamento sviluppantesi su due livelli di un vano ed accessori al piano terra, quattro vani ed accessori al piano primo, con annesso proservizio in corpo staccato, posto sulla corte;
vano autorimessa al piano terra, porzione di immobile allo stato di rudere, al piano terra, corte scoperta di pertinenza esclusiva così catastalmente identificato al NCEU del Comune di San Mauro Pascoli (FC) Via dell'Artigianato n. 202, ➢ Foglio 7, particella 14, subalterno 1, Categoria A3, Classe 5, vani 10, Superficie catastale 232 mq., RC € 981,27; ➢ Foglio 7, subalterno 2, Categoria C6, Classe 2, mq. 31, Superficie catastale 31 mq, RC € 76,85; ➢ Foglio 7, subalterno 5, Categoria F2, unità collabenti;
➢ Foglio 7, subalterno 4, Bene Comune Non Censibile (corte) comune ai subalterni 1, 2 e 5; quantomeno limitatamente alla quota di pertinenza della SI.ra , pensionata, nata a [...] il [...], residente in [...], Codice Fiscale . - rigettare le avverse domande perché infondate in fatto, immotivate in C.F._1 diritto e non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”;
- parte resistente ha concluso come da prima memoria istruttoria ex art. 281 Controparte_1 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 26.11.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis: a) accertare l'inesistenza e/o comunque la mancanza di prova dell'esistenza nella fattispecie dei presupposti dell'azione revocatoria promossa ex art. 2901 cod. civ. dalla nei confronti della SI.ra per tutte le Parte_1 Controparte_1 causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare, il rigetto di tutte le domande avversarie avanzate nei confronti della SI.ra Con vittoria delle spese del presente giudizio, Controparte_1 da quantificarsi nei valori medi ai sensi del D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre accessori di legge, ovvero in quella misura che il Giudice Unico riterrà di liquidare». IN VIA ISTRUTTORIA I. PROVE COSTITUENDE In ottemperanza altresì al termine fissato a norma dell'art. 281 duodecies c.p.c., senza che ciò comporti in alcun modo accettazione dell'inversione dell'onere della prova che grava su parte ricorrente né una qualche acquiescenza rispetto alla mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge dell'azione revocatoria ex adverso inopinatamente proposta, posto che questa difesa non intende supplire in alcun modo alle plurime e manifeste carenze probatorie avversarie, si chiede ammettersi PRO VA PER TESTI Sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che la proposta di acquisto della
venne predisposta e recapitata presso la residenza della SI.ra Controparte_3 [...] senza alcun preventivo incontro e/o accordo con la SI.ra 2) RT Controparte_1 Vero che la SI.ra anche per conto delle sorelle, chiese che il corrispettivo RT offerto nella suddetta proposta venisse aumentato? 3) Vero che la Proponente, per il tramite del SI.
, aumentò il corrispettivo inizialmente offerto? 4) Vero che la proposta con corrispettivo Tes_1 aumentato venne accettata? 5) Vero che al suddetto fine il SI. si interfacciò con la Parte_4 SI.ra senza incontrare e/o accordarsi preventivamente con la SI.ra RT
6) Vero che la SI.ra incontrò il legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_1 Proponente ed il SI. per la prima volta in sede di stipula della compravendita? 7) Parte_4 Vero che la SI.ra al contrario delle sorelle, non incassò l'assegno circolare da € Controparte_1 pagina 2 di 17 30.000,00 consegnatole a titolo di caparra? 8) Vero che la SI.ra ricevette l'intero Controparte_1 importo di Sua spettanza solo in sede di stipula della compravendit ? 9) Vero che la gestione delle risorse economiche della SI.ra è affidata al marito da quando Controparte_1 Controparte_4 Lei è diventata invalida? 10) Vero che la SI.ra è titolare unicamente di una carta Controparte_1 di credito prepagata accesa presso UNICREDIT SpA? 11) Vero che la suddetta carta di credito prepagata ha un massimale di movimentazione di € 50.000,00 (cinquantamila)? 12) Vero che la SI.ra convive unicamente con il marito ? Con riserva di integrazione del CP_1 Controparte_4 capitolato e di indicazione di altri testi anche a prova contraria, si indicano a testi sui suddetti capitoli ed a prova contraria sui capitoli della Ricorrente che dovessero risultare ammessi, i SI.ri Parte_4
, residente in [...]; residente in [...]
[...] Controparte_4 Pascoli (FC), p.zza Zvanì n. 8; residente in [...] 14 ed residente in [...], salvo altri.”; Controparte_6
- parte resistente, e precisa le proprie Parte_3 RT conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 19.09.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis: I. In via pregiudiziale - in merito: a) accertare che le sig.re e non sono (e non sono mai state) debitrici nei confronti RT Parte_3
b) accertare, di conseguenza, il difetto di legittimazione passiva delle Parte_1 sig.re e rispetto all'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
RT Parte_3 promossa, anche nei loro confronti, dalla per tutte le causali esposte Parte_1 in narrativa;
c) per l'effetto, dichiarare il rigetto di tutte le domande avversarie nei confronti delle sig.re e II. In via principale - nel merito: a) accertare l'assenza,
RT Parte_3 in capo alle sig.re e dei presupposti dell'azione revocatoria ex
RT Parte_3 art. 2901 cod. civ. promossa, anche nei loro confronti, dalla per tutte Parte_1 le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare, il rigetto di tutte le domande avversarie nei confronti delle sig.re e III. In ogni caso: a) condannare la
RT Parte_3 controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere le spese del presente giudizio, determinato ai sensi del D.M. Giustizia n. 147/2022 (valori medi), oltre accessori di legge, ovvero in quella misura che il Giudice Unico riterrà di liquidare”;
- parte resistente precisa le proprie conclusioni come da note conclusive Controparte_3 autorizzate depositate in data 19.09.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - accertare l'inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc nei confronti della società , e per l'effetto rigettare la domanda di parte Controparte_3 ricorrente, essendo la stessa infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali in misura del 15% oltre CPA come per Legge. IN VIA ISTRUTTORIA Senza voler invertire oneri probatori gravanti su controparte, si rinnova la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già avanzate in deputate memorie, con prova per testi sui seguenti capitoli, premessa agli stessi la locuzione “vero che”: 1) la società aveva manifestato il suo interesse alla Controparte_3 proprietà del sig. sita in San Mauro Pascoli, Via dell'Artigianato n. 20 quando Parte_5 questi era ancora in vita;
2) ha gestito lei la trattativa per la compravendita dell'immobile delle sorelle sito in San Mauro Pascoli, Via dell'Artigianato n. 20; 3) l'amministratore delegato della CP_1 società ha incontrato le signore personalmente solo in data 16/02/2021 Controparte_3 CP_1 davanti al Notaio Dott. al momento della stipula del contratto di compravendita;
4) Persona_2 il prezzo della compravendita di € 485.000,00= era congruo rispetto al valore di stima dell'immobile compravenduto;
5) il Notaio comunicava solo in data 13/02/2021 le modalità di Persona_2 intestazione degli assegni da consegnarsi alle venditrici il giorno 16/02/2021, come da documento che le si rammostra (doc. 5). 6) lo studio notarile di Clemente ha effettuato le visure ipocatastali sul Per_2 bene oggetto di compravendita. 7) lo studio notarile di Clemente ha verificato la regolarità delle Per_2 pratiche successorie relative all'immobile oggetto di compravendita. 8) dica se è prassi dello studio pagina 3 di 17 effettuare verifiche sulla condizione patrimoniale e sulla solvibilità delle parti venditrici. 9) vero che la scrittura privata autenticata del 16/02/2021 che le si mostra (doc. 7 fascicolo resistente) è stata predisposta dallo studio notarile di Clemente. Si indicano a testi i signori , Per_2 Parte_4 residente a [...] (sui cap. da 1 a 4, 6 e 7), presso Testimone_2
, via dell'Artigianato n. 28 (sui cap. 1, 3 e 4), residente in San Controparte_3 Testimone_3 Mauro Pascoli, Via Cagnona (sul cap. 1), l'Avv. Lucia Capotondi, presso , Via Controparte_3 dell'Artigianato n. 28 (sui cap. 1, da 3 a 7 e 9) e il Notaio di Clemente di Cesena (sui Persona_1 cap. da 5 a 9). Si chiede sin d'ora che i propri testi siano ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 19.12.2023, Parte_1 e per essa, quale mandataria, (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale e anche Parte_2 solo cessionario o creditore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (in Controparte_1 seguito anche solo debitore disponente o garante), nonché e Parte_3 RT
, sorelle di quest'ultima, (di seguito anche solo comproprietarie) e (di
[...] Controparte_3 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo terzo beneficiario oppure compratore), al fine di ottenere, per le ragioni meglio descritte nel ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi e qui solo sinteticamente riportate, la declaratoria di inefficacia relativa della scrittura privata con sottoscrizione autenticata, a rogito del Notaio dott. di Clemente, in data 16.02.2021, con Persona_1 cui le tre sorelle ciascuna per la propria quota pari ad 1/3 di piena proprietà, hanno venduto il CP_1 fabbricato urbano con relativa corte di pertinenza, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, alla società verso pagamento del prezzo pattuito in euro 485.000,00, in Controparte_3 accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. In particolare, parte ricorrente dava atto a) di essere cessionario del credito vantato originariamente da nei confronti di , già socia e garante di Costruzioni Valle del Controparte_7 Controparte_1 Savio s.r.l. per la complessiva somma di euro 1.311.982,86, oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 01.08.2017 al saldo effettivo, ed oltre spese di lite del procedimento monitorio, in forza del decreto ingiuntivo n. 1334/2019, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 22.07.2020; b) che la soddisfazione del proprio diritto di credito diveniva difficile, a causa dell'alienazione da parte del debitore disponente, unitamente alle comproprietarie pro quota, dell'immobile di proprietà pervenuto in forza della successione testamentaria del padre
[...]
, deceduto in data 9.08.2020, in favore della società per il tramite Parte_5 Controparte_3 dell'attività del mediatore;
c) che il prezzo convenuto per la cessione dell'immobile Parte_4 è stato pagato dal compratore alle comproprietarie venditrice e con specifico riferimento alla disponente , il versamento della relativa somma è avvenuta direttamente in favore Controparte_1 del marito di quest'ultima, . Persona_3 Alla luce di tali ricostruzioni fattuali, il creditore deduceva la sussistenza di tutti i Parte_1 presupposti giustificativi dell'azione revocatoria in relazione all'atto di compravendita immobiliare revocando, non risultando che il debitore disponente abbia altri beni in grado di essere sottoposti utilmente ad esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito ed evidenziando la consapevolezza nel debitore di nuocere alle ragioni del creditore, avendo posto in essere l'atto dispositivo successivamente al sorgere del credito derivante dalla garanzia personale prestata anni prima ed in considerazione dell'evoluzione temporale degli avvenimenti. Quanto all'elemento soggettivo del terzo non debitore, parte ricorrente evidenziava come il trasferimento dell'immobile fosse avvenuto in favore di una società e con l'ausilio di un mediatore, con conseguente onere di effettuare verifiche e controlli sulle parti venditrici, anche tenuto conto della richiesta di effettuare il pagamento del prezzo spettante a in favore di un soggetto terzo. Controparte_1 pagina 4 di 17 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2024, si costituiva CP_1
che contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto e deduceva l'insussistenza dei
[...] presupposti necessari per l'accoglimento della domanda attorea, eccependo innanzitutto l'inesistenza del preteso credito in capo al garante, in ragione dell'intervenuta insinuazione in via privilegia ipotecaria al passivo del ad opera della banca. Inoltre, Controparte_8 precisava di non aver più ricevuto alcuna notizia in relazione alla fideiussione Controparte_1 prestata dal 2007 al 21 marzo 2023. In particolare, parte convenuta precisava, quanto all'atto di compravendita immobiliare, che l'immobile era pervenuto in proprietà alle sorelle per successione dello zio NO e siccome le stesse erano già in possesso di proprie abitazioni familiari, si decidevano a vendere, avendo ricevuto dalla
[...]
per il tramite dell'agente immobiliare Gambettola, una proposta irrevocabile P_ Parte_6 di acquisto e, quanto al pagamento del prezzo, che la quota di spettanza di fu Controparte_1 interamente pagata in sede di rogito notarile per il tramite di un unico assegno circolare di euro 161.667,00 intestato al marito, essendo l'odierna parte resistente da anni invalida totale e necessitando di assistenza continua. Quanto all'elemento soggettivo della consapevolezza in capo al debitore disponente di ledere le ragioni dei creditori, parte resistente ribadendo le precarie condizioni economiche e di salute in cui versa
, evidenziava come il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo azionato Controparte_1 dal creditore fosse avvenuto in data a 2.11.2019 per compiuta giacenza e senza alcuna preventiva comunicazione nei confronti del garante. In ultima analisi, parte resistente contestava fermamente la ricostruzione avversaria circa un eventuale e preteso accordo in frode ai creditori con il compratore non sussistendo idonea prova nemmeno presuntiva di un coinvolgimento Controparte_3 consapevole del terzo beneficiario in relazione al concreto svolgimento dei fatti per cui è causa. Per tali ragioni, domandava la reiezione dell'avversa domanda revocatoria in quanto Parte_7 infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.04.2024, si costituivano Parte_3
e che preliminarmente eccepivano la propria carenza di
[...] RT legittimazione passiva, in quanto non litisconsorti necessarie, essendo intervenute all'atto di compravendita immobiliare revocando unicamente in relazione alle rispettive quote di comproprietà ed essendo all'oscuro della eventuale posizione debitoria della sorella . Controparte_1 In via subordinata, inoltre, anche tale parte resistente nel merito eccepiva in ogni caso l'inesistenza dei presupposti tanto oggettivi dell'azione revocatoria, stante la congruità del prezzo pattuito di compravendita e l'assenza di trascrizioni sull'immobile compravenduto, quanto soggettivi, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già evidenziate da parte resistente . Controparte_1
Con ordinanza del 8.06.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice dichiarava l'inesistenza della notifica telematica del ricorso introduttivo nei confronti della parte resistente, non costituita, e ne ordinava la rinnovazione a parte ricorrente Controparte_3 [...]
, assegnando termine perentorio fino al 15.07.2024. Parte_1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.09.2024, si costituiva parte resistente che domandava l'integrale rigetto dell'azione revocatoria proposta. Controparte_3 Quanto al merito, il terzo beneficiario dell'atto dispositivo ricostruiva le vicende sottostanti all'atto di compravendita immobiliare concluso in data 16.02.2021, precisando che l'immobile sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20 era stato sin dall'anno 2001 di interesse, per la sua posizione strategica, della società che aveva più volte manifestato negli anni al proprietario Controparte_3
il proprio interesse all'acquisto e che venuto a conoscenza della morte di Parte_5 [...]
si rivolgeva all'agente immobiliare affinché si informasse della Parte_5 Parte_4 situazione e delle intenzioni degli eredi. Parte resistente deduceva, poi, di non aver mai conosciuto ed incontrato personalmente le comproprietarie venditrici prima della stipulazione dell'atto di compravendita immobiliare avvenuto in pagina 5 di 17 data 16.02.2021 e documentava di aver formulato preventivamente proposta irrevocabile di acquisto in data 22.01.2021, accettata dalle comproprietarie venditrici, all'epoca pensionate e di aver corrisposto già in quella sede alle stesse tre assegni intestati alle tre sorelle dell'importo di euro 30.000,00 ciascuno a titolo di caparra confirmatoria. In aggiunta, precisava di aver ricevuto in data 13.02.2021 comunicazione mail da parte dello studio notarile relativa alla necessità di intestare direttamente gli assegni relativi alla parte di prezzo spettante alla venditrice comproprietaria , al Controparte_1 marito della stessa e alla conseguente riconsegna dell'assegno dato a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla conclusione dell'atto definitivo di compravendita immobiliare. Inoltre, parte resistente eccepiva la mancanza di prova della propria scientia damni, con conseguente assoluta insussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda attorea.
All'udienza del 6.11.2024, il giudice assegnava alle parti, su loro richiesta congiunta, i termini istruttori di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 12.12.2024, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza svoltasi in pari data, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento della causa in decisione e discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza in presenza del 1.10.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di eventuali e brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza e dando atto del protrarsi dell'impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, come da decreti di assegnazione a tempo parziale del Presidente del Tribunale n. 42 del 29.12.2022 e n. 17 del 20.04.2023, nonché della necessità di definire in via prioritaria i fascicoli recanti numero di iscrizione al ruolo più risalente.
All'udienza del 1.10.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la discussione orale;
all'esito, il giudice tratteneva in decisione la causa sulle conclusioni precisate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
***
La domanda revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte ricorrente
[...]
avente ad oggetto la scrittura privata con sottoscrizione autenticata, a rogito del Notaio Parte_1 dott. con cui, in data 16.02.2021, le parti resistente , Persona_1 Persona_2 Controparte_1
e , ciascuna per la propria quota pari ad 1/3 di piena Parte_3 RT proprietà, hanno venduto il fabbricato urbano con relativa corte di pertinenza, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, alla società è fondata e va, dunque, accolta nei Controparte_3 limiti e per le seguenti ragioni. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie le seguenti considerazioni. Innanzitutto, in ragione della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo alle resistenti e dalle stesse sollevata in sede di RT Parte_3 costituzione in giudizio, ci si limita a ricordare che, in effetti, le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto, come nel caso di specie, contratti di compravendita immobiliare, sono il creditore, il debitore e il terzo a cui è stato trasferito l'immobile a titolo oneroso o gratuito e, più in generale, comunque destinatario dell'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni credito (cfr. ex multis Cass. n. 23068 del 7.11.2011). Nel caso di specie, pertanto, si rileva che tutti i soggetti coinvolti nella incontestata scrittura privata di compravendita immobiliare a titolo oneroso, con sottoscrizione autenticata, a rogito del Notaio dott. di Clemente, in data 16.02.2021 (cfr. doc. n. 5 parte ricorrente, doc. n. 9 Persona_1 parte resistente , doc. n. 1 parte resistente e Controparte_1 RT CP_1
pagina 6 di 17 e doc. n. 7 parte resistente sono stati ritualmente convenuti e sono Parte_3 Controparte_3 costituiti nel presente procedimento;
quindi, la presente decisione è senza dubbio loro opponibile. Parimenti opponibile, nei limiti dei generali principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché del giudicato in senso formale e sostanziale, è la presente decisione anche nei confronti delle ulteriori parti convenute in giudizio, e RT Parte_3
, che senza dubbio non rivestono la qualifica di litisconsorti necessari, in quanto
[...] comproprietarie pro quota dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita immobiliare revocando a cui pacificamente hanno partecipato unitamente alla sorella , con posizione Controparte_1 autonoma e scindibile;
dunque, portatrici quantomeno dell'interesse di conoscere o quantomeno di essere messe in condizione di conoscere direttamente le successive vicende relative ad un tale atto di disposizione patrimoniale, al fine di tutelare compiutamente i propri diritti dallo stesso eventualmente nascenti. In particolare, si deve porre in evidenza la clausola contrattuale di cui all'art. 5 – di cui meglio si dirà nel proseguo – per cui “la parte alienante garantisce”, assumendosi un obbligazione, a tale specifico fine, unitaria nei confronti della controparte contrattuale, fatti salvi ovviamente poi i rapporti interni tra le stesse tre comproprietarie venditrici del bene ricevuto pro quota in successione, “(…) di trovarsi in un normale stato di adempimento delle proprie obbligazioni, di non aver subito protesti, sequestri, pignoramenti, di non essere sottoposta a procedure esecutive o concorsuali (salvo quanto in contrario espressamente risulti da quest'atto) e di non trovarsi in condizioni tali da far legittimamente ritenere la sua assoggettabilità a dette procedure (…)”. Legittima è, pertanto, in via astratta la partecipazione al presente giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore della sorella / comproprietaria dell'immobile, CP_1
, anche delle altre comproprietarie venditrici in forza del comune ed unitario contratto di
[...] compravendita immobiliare stipulato con il compratore Parimenti legittima è in Controparte_3 concreto la notifica del ricorso introduttivo, per mera conoscenza come dimostra il fatto che nessuna domanda è stata avanzata nei loro confronti, effettuata da parte ricorrente verso RT
e , parti dell'atto dispositivo revocando.
[...] Parte_3 Quanto, poi, alle difese in concreto svolte da tale parte resistente – eventuale -, costituitesi comunque in giudizio in data 29.04.2024, si deve rilevare quanto segue. Sotto un primo profilo di analisi, in ragione della già richiamata assenza di puntuali e formali domande proposte da parte ricorrente nei loro confronti, l'eccezione dalle stesse sollevata in termini di carenza di legittimazione passiva risulta ex se priva di pregio. Sotto un secondo profilo di analisi, poi, si deve sin d'ora evidenziare come una tale parte resistente, scegliendo liberamente di costituirsi in giudizio, ma effettivamente svolto anche difese attinenti al merito, sostanzialmente aderenti alla posizione processuale della sorella , Controparte_1 convenuta in giudizio in qualità di garante della società inadempiente Costruzioni Valle del Savio s.r.l. e, quindi, come debitore che ha disposto dei propri beni in frode ai creditori. In ultima analisi e per completezza espositiva, va certamente rilevata ex officio la piena legittimazione processuale e sostanziale in capo al cessionario del credito posto a fondamento della actio pauliana in esame. In via di ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019), infatti, si deve evidenziare l'attuale titolarità sostanziale attiva del specifico credito derivante dalla fideiussione specifica rilasciata da a garanzia dell'adempimento della società Controparte_1 Costruzioni Valle del Savio s.r.l. in favore della banca mutuante in capo al Controparte_7 cessionario che agisce nella presente sede giudiziale per mezzo della mandataria Controparte_9 costituisce circostanza fattuale che non è stata oggetto di specifica contestazione ad Parte_2 opera delle controparti e ai sensi dell'art. 115 c.p.c. deve essere posta a fondamento della presente decisione (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014 e ancora di recente Cass. n. 17944 del 22.06.2023 e Cass. n. 3405 del 6.02.2024). Pertanto e in sintesi, l'actio pauliana proposta ex art. 2901 c.c. dal creditore
[...]
è senza dubbio valutabile nel merito. Parte_1
pagina 7 di 17 2. Passando, dunque, all'esame delle questioni di merito controverse tra le parti, innanzitutto, si deve rilevare che, come noto, il campo di applicazione della disciplina codicistica posta a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. è delineato dalla sussistenza di alcuni presupposti oggettivi e soggettivi di legge ed in particolare, l'azione di cui all'art. 2901 c.c. può essere esperita dal creditore “anche nell'ipotesi in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine o condizione”, quando il debitore abbia compiuto un atto dispositivo del proprio patrimonio che arrechi pregiudizio alle ragioni del credito, in maniera consapevole o con dolosa preordinazione. Inoltre, per quanto di specifico interesse, si ritiene necessario sin d'ora ricordare il generale principio giuridico ricavabile dall'ordinamento per cui, nel particolare caso in cui il credito dedotto dal creditore agente in un giudizio revocatorio sia di natura litigiosa ovvero trovi la propria fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato, ciò non è di per sé ostativo all'accoglimento della specifica domanda giudiziale proposta. Ciò risulta, infatti, avallato dai consolidati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Da un lato e con specifico riferimento ad ipotesi di crediti cd. litigiosi e contestati in un separato giudizio, contemporaneamente pendente, condivisibile è l'affermazione per cui il giudizio revocatorio, sul piano processuale, non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (cfr. Cass. n. 3369 del 05.02.2019). Infatti, un tale autonomo accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace in via relativa l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. Dall'altro lato e sempre in forza della sostanziale diversità degli oggetti che caratterizzano l'actio pauliana dall'azione di vero e proprio accertamento del credito, si deve rilevare in via assorbente come l'azione revocatoria, proprio avendo la funzione di conservare la garanzia generica patrimoniale del debitore disponente con efficacia relativa a vantaggio dello specifico creditore agente e non già perseguendo finalità restitutorie, ammette una legittimazione e un interesse ad agire più ampio in capo alla parte che agisce in giudizio, venendo in rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa (cfr. Cass. n. 8019 del 22.03.2021, nonché di recente anche Cass. n. 33704 del 20.12.2024 con riferimento al differente e specifico caso di intervenuto pagamento integrale del credito). Di conseguenza, in un tale specifico contesto processuale, anche il credito contestato è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un autonomo e separato giudizio di accertamento del medesimo credito oppure della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi del diritto di credito azionato. Alla luce dell'analisi della complessiva documentazione presente in atti, nonché delle allegazioni poste in essere dalle parti, non vi è dubbio che l'atto di trasferimento della propria quota di proprietà, pari ad un terzo, dell'immobile, ricevuto per successione dello zio NO
[...]
, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, posto in essere da parte resistente Parte_5
in data 16.02.2021 in favore del terzo beneficiario costituisca un atto di Controparte_1 disposizione patrimoniale a titolo oneroso in frode ai creditori e vada dichiarato inefficacie in relazione alla pretesa creditoria vantata dal cessionario , che ha provato nel presente giudizio Parte_1 in maniera adeguata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge. 2.1 Quanto alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell'azione revocatoria ordinaria proposta da , in primo luogo, è certamente provato in via documentale l'atto dispositivo del Parte_1 patrimonio del debitore revocando. Il presente giudizio, infatti, trae origine dalla circostanza fattuale pacifica tra tutte le parti, che hanno offerto in comunicazione copia del contratto di compravendita immobiliare, avente ad oggetto l'atto di disposizione patrimoniale costituito dall'atto notarile, a rogito del Notaio dott. di Persona_1
pagina 8 di 17 Clemente, con cui in data 16.02.2021 l'odierna parte resistente ha ceduto, verso pagamento del corrispettivo prezzo, la quota indivisa di proprietà pari ad un terzo del fabbricato urbano con relativa corte di pertinenza, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, alla società Controparte_3 Nell'ambito di una tale scrittura privata autenticata, le parti contraenti dichiarano, per un verso, “che per la cessione in oggetto si sono avvalse dell'attività: = del mediatore ” e, Parte_4 per altro verso, che “quanto in oggetto le è pervenuto in virtù della successione testamentaria di
, nato a [...] il [...], deceduto in data 9 agosto Parte_5 2020, (denuncia di successione n. 472056, volume 88888, registrata a Cesena il 22 dicembre 2020 e trascritta a Forlì il 15 gennaio 2021 all'articolo 601), giusta testamento olografo del 2 ottobre 2008, pubblicato con verbale del notaio di Savignano sul Rubicone del 15 ottobre 2020 (…), Per_4 portante anche accettazione espressa di eredità, trascritta a Forlì il 26 ottobre 2020 all'articolo 10572”. In aggiunta e per quanto di specifico interesse, si rende necessario sin d'ora richiamare testualmente le pattuizioni ivi contenute in relazione al prezzo pattuito, per cui “Le parti dichiarano che il prezzo (…) è stato convenuto in Euro 485.000 (quattrocentottantacinquemila), somma che le alienanti riconoscono di aver già ricevuto dalla parte acquirente prima d'ora, per cui gliene rilasciano quietanza liberatoria, (salvo buon fine degli assegni bancari, di seguito citati), rinunziando all'ipoteca legale ed esonerando la parte acquirente da ogni responsabilità circa la ripartizione del prezzo tra loro” e ancora che
“ASSEGNI BANCARI NON TRASFERIBILI, così distinti: (…) n. 0241 219085 03, di Euro 161.667, all'ordine, per espressa disposizione della parte alienante, di;
(…) tratti il 16 Controparte_4 febbraio 2021 sulla Banca BPER Banca S.p.A.”. 2.2 In secondo luogo, parimenti risulta debitamente documentata in atti, ai fini in esame, l'attuale esistenza di una pretesa creditoria in capo all'odierna parte ricorrente che agisce in giudizio, in qualità di cessionario, nei confronti dell'autore dell'atto dispositivo da revocarsi. A tale specifico proposito e come in parte già anticipato, occorre, infatti, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, pertanto, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale. Se è dunque imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza ormai pacifica sul punto, che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile. Per completezza espositiva, si ricorda che un tale accertamento, in quanto relativo ad un presupposto indefettibile dell'azione giudiziale, deve essere condotto dal giudice anche d'ufficio. In via interpretativa è certamente legittimato anche il titolare di un credito solo eventuale (cfr. ex multis Cass. n. 5619 del 22.03.2016 e Cass. n. 6702 del 19.03.2018). Elemento ineludibile è però che il dedotto credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo, ad esempio, oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile è, dunque, l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di crediti di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del 18.05.2004 e di recente Cass. n. 11121 del 10.06.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023). Nel caso di specie, è dimostrato documentalmente che il cessionario ha Parte_1 agito in revocatoria nei confronti del garante a tutela di un proprio credito, certo, Controparte_1 liquido ed esigibile, per l'ammontare complessivo di oltre 1.000.000,00 di euro, accertato con efficacia di giudicato, a seguito dell'ottenimento da parte del creditore del decreto ingiuntivo n. 1334/2019 emesso dal Tribunale di Forlì in data 23.09.2019 e poi dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi pagina 9 di 17 dell'art. 647 c.p.c., in ragione di mancata opposizione da parte del debitore ingiunto (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente ). Controparte_1 Un tale credito trova la propria fonte contrattuale nell'ambito del rapporto di mutuo ipotecario concesso dalla banca mutuante in data 6.09.2007 per l'importo di euro 2.000.000,00 alla Controparte_7 società mutuataria Costruzioni Valle del Savio s.r.l., contestualmente garantita da fideiussione specifica sottoscritta in pari data 6.09.2007 anche dall'odierna parte resistente , all'epoca Controparte_1 socia della stessa società garantita (cfr. doc. nn. da 2 a 4, 14 e 16 parte ricorrente e doc. nn. 1, 2, 3, 5 e 16 parte resistente ). Controparte_1 In aggiunta, in considerazione di un tale documentato accertamento che fa stato nei confronti del debitore ingiunto, che non ha proposto opposizione, , le doglianze sollevate da Controparte_1 quest'ultima in merito all'inesistenza del credito, stante la mancata ricezione di comunicazioni da parte della banca prima della notifica del predetto decreto ingiuntivo e il proprio intervenuto stato critico di salute, non possono trovare accoglimento nell'ambito del presente giudizio. Così come, alla luce della documentazione in atti, risulta smentita la peraltro generica doglianza sollevata dal debitore disponente in merito alla pretesa soddisfazione del creditore, insinuatosi nello stato passivo del Fallimento della società garantita, avendo parte ricorrente dimostrato l'attuale persistenza ancora di un ingente credito, a seguito sì dell'esperimento di procedura esecutiva immobiliare - non risultando, peraltro, la società Costruzioni Valle del Savio s.r.l. mai dichiarata fallita, ma con incasso in base al relativo piano di riparto per complessivi euro 49.587,82 (cfr. doc. nn. 16, 17 e 18 parte ricorrente). Peraltro, lo stesso creditore ha altresì documentato l'inoltro di successivi atti di precetto anche nei confronti dell'odierna parte resistente, in forza di un tale ancora esistente titolo esecutivo, nonché di atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. nn. 19, 20 e 21 parte ricorrente). Non vi è dubbio, pertanto, in merito alla qualità di creditore in capo a Parte_1 anche al momento della proposizione della presente domanda giudiziale, in relazione ad un credito peraltro non soltanto sorto anteriormente rispetto all'atto dispositivo revocando, ma che è stato anche oggetto di definitivo accertato giudiziale in un momento antecedente al medesimo.
2.3 In terzo luogo e sempre sul piano di integrazione oggettiva della fattispecie codicistica di cui all'art. 2901 c.c., parimenti sussistente e provato in atti è, altresì, l'ulteriore presupposto oggettivo richiesto in termini di pregiudizio che dall'atto di disposizione patrimoniale revocando posto in essere dal debitore disponente può derivare alle ragioni del creditore che agisce in giudizio. In relazione a tale specifico elemento costitutivo della domanda, è necessario ricordare che, al fine di valutare la sussistenza dell'eventus damni, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno effettiva ed attuale, ma è sufficiente che in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo attuale e concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti risulti infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464 del 15.07.2009). Inoltre, sempre in una prospettiva sostanzialmente estensiva, anche sotto questo profilo oggettivo, non è necessario solo un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e/o una totale compromissione della sua consistenza economica, ma l'eventus damni, della cui prova è onerato il creditore che agisce in revocatoria, può pacificamente consistere anche solo in una maggiore difficoltà, incertezza e/o dispendiosità per lo stesso creditore nella realizzazione di quanto dovutogli. Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dalla scrivente, nel ritenere che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale
pagina 10 di 17 da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015). Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Ci si limita altresì a richiamare la relativa massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr. Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Tutto ciò premesso in diritto, alla luce della documentazione presente in atti, nel caso di specie, da un lato, vi è idonea prova di una intervenuta e complessivamente importante modificazione dell'assetto della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente relativa al Controparte_1 patrimonio immobiliare esclusivo dello stesso, derivante dall'intervenuta integrale cessione del proprio ed unico diritto pro quota (pari ad un terzo) di proprietà dell'immobile ricevuto iure hereditatis a seguito del decesso dello zio NO avvenuto in data 9.08.2020 e Parte_5 dell'accettazione espressa di eredità, trascritta in data 26.10.2020, in favore della società P_ in data 16.02.2021, con sede legale sempre in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20.
[...]
Dall'altro, per converso, la stessa parte resistente non ha invece fornito idonea e concreta prova della capacità economica del medesimo debitore disponente, con il proprio residuo patrimonio, di soddisfare comunque e senza particolari complicazioni per i creditori la summenzionata ingente pretesa creditoria di . Anzi, costituendosi in giudizio, parte resistente ha posto Parte_1 Controparte_1 alla base delle difese svolte proprio le circostanze fattuali relative al proprio critico stato di salute, con invalidità totale e permanente inabilità lavorativa, ampiamente dimostrate dalla parte, nonché alle proprie precarie condizioni economiche (cfr. pagg. 5 e 8 comparsa di costituzione e risposta). La scrittura privata autenticata in esame ha, infatti, ad oggetto l'unico documentato diritto di proprietà indivisa, pro quota, su di un bene immobile – peraltro libero da gravami e da poco entrato a far parte del patrimonio personale del debitore - ed integra, senza dubbio, un atto di disposizione patrimoniale che altera in maniera consistente e determinante l'assetto della garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 c.c., comportando un evidente pericolo di danno con riferimento alla qualità e quantità dei beni che ne formano oggetto. E' indubbio che un tale trasferimento immobiliare - fatta salva la finalizzazione che le parti resistenti ritengono meritevole di tutela giuridica e che verrà meglio approfondita nel successivo paragrafo di motivazione relativo alla la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore - impedisce però ai creditori personali del debitore disponente il diritto di espropriare direttamente un Controparte_1 tale bene immobile, nei limiti della quota di proprietà pari ad un terzo dalla stessa alienata a terzi in data 16.02.2021 - creando una evidente ed importante lesione della garanzia patrimoniale generica ex
pagina 11 di 17 art. 2740 c.c., con conseguenti e senza dubbio differenti prospettive di recupero in concreto del proprio complessivo credito da parte del creditore che nella specie agisce in revocatoria. In ogni caso, in ragione dell'alienazione e del trasferimento del diritto pro quota di proprietà sull'immobile ricevuto per successione ereditaria alla morte dello zio NO ed in assenza di altri documentati diritti esclusivi di proprietà su differenti beni immobili e/o altre disponibilità economiche idonee, è indubbio che, non solo la quantità, ma anche la qualità della garanzia patrimoniale generica sia stata pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili (quali il denaro) non altrettanto aggredibili dai creditori personali (cfr. Cass. n. 1896 del 9.02.2012, nonché già Cass. n. 1700/1982 e Cass. n. 4578/1998). Pertanto e in sintesi, non risulta condivisibile l'eccezione sollevata sul punto anche dalla parte resistente quale terzo beneficiario dell'atto di disposizione a titolo oneroso. Controparte_3 3. Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni. Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al debitore disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito – come avvenuto nella specie, in cui la data di rilascio della garanzia personale – e, quindi la conoscenza dell'esistenza del debito principale e non già la sua esigibilità (cfr. Cass. n. 7250 del 22.03.2013 e Cass. n. 3676 del 15.02.2011), è antecedente rispetto all'atto notarile di compravendita immobiliare revocando -, è necessaria la prova anche in via presuntiva della sussistenza di rappresentazione e volontà di recare pregiudizio ai creditori (dolo generico) in capo al debitore disponente. Come noto, è infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e anche Cass. n. 6702 del 19.03.2018). A tal proposito, inoltre, ci si limita ad evidenziare nuovamente che il condivisibile orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. n. 22161 del 05.09.2019) e, dunque, per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario in generale fare riferimento, ad esempio, alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella del compimento dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito o da reato (cfr. Cass. n. 11121 del 10.06.2020). In ultima analisi, si deve poi precisare che, quando l'atto di disposizione patrimoniale è successivo al sorgere del credito, ove si tratti di atto a titolo oneroso, oltre alla condizione soggettiva per cui il debitore fosse effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, vista la riduzione della consistenza per quantità e per qualità del proprio patrimonio – requisito comune anche in caso di atto a titolo gratuito – al fine dell'accoglimento dell'azione revocatoria, occorre altresì che di tale intento frodatorio fosse consapevole anche il terzo, la cui posizione, in relazione ai presupposti soggettivi, è sostanzialmente analoga a quella del debitore (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e Cass. n. 27546 del 30.12.2014).
pagina 12 di 17 In tal senso ed in ragione delle specifiche contestazioni sollevate sul punto da parte resistente P_
ci si limita a riportare la massima giurisprudenziale applicabile al caso di specie per cui “ai fini
[...] dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr. Cass. n. 28423 del 15.10.2021). In sintesi, lo specifico oggetto di accertamento, in tal senso necessario e sufficiente, attiene all'esistenza di elementi probatori gravi, precisi e concordanti circa la semplice conoscibilità in capo al terzo (cfr. Cass. n. 11763 del 22.03.2006) che, in conseguenza dell'atto dispositivo a cui partecipa, vengano sottratte le garanzie spettanti ai creditori in via generale. Dagli atti del presente giudizio ordinario di cognizione emerge, altresì, chiaramente sufficiente prova in ordine alla scientia damni in capo tanto al debitore disponente, quanto alla società compratrice beneficiaria dell'atto di trasferimento del diritto di proprietà immobiliare pro quota, per cui è causa. 3.1 Alla luce della già richiamata ed analizzata documentazione presente in atti e facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici, applicabili al caso di specie, non vi è dubbio che, innanzitutto, il debitore disponente – che, nonostante la propria difficile Controparte_1 condizione di salute, ha comunque liberamente e con piena capacità di intendere, ha pacificamente partecipato alla conclusione del contratto di compravendita immobiliare -, fosse effettivamente a conoscenza della valida ed efficace fideiussione specifica rilasciata in favore della banca finanziatrice in data 6.09.2007 a garanzia dell'adempimento della società garantita Controparte_7 Costruzioni Valle del Savio s.r.l., di cui è stata anche socia, in relazione al contratto di mutuo ipotecario imprese con incontestata erogazione di euro 2.000.000,00 (cfr. doc. nn. da 2 a 4, 14 e 16 parte ricorrente e doc. nn. 1, 2, 3, 5 e 16 parte resistente ). In aggiunta, sempre in relazione Controparte_1 ad un tale impegno di garanzia personale, parte ricorrente ha offerto in comunicazione atto di precetto notificato e ricevuto a mani da parte resistente in data 6.08.2020 (cfr. doc. n. 19), nonché successivi atti di precetto e di pignoramento intervenuti nell'anno 2023 (cfr. doc. nn. 20 e 21). Inoltre, si deve anche valorizzare il dato temporale in cui si sono verificati gli eventi e la circostanza fattuale documentata in atti per cui, a seguito del decesso dello zio NO , in Parte_5 qualità di erede testamentaria, nel mese di ottobre 2020 accettava l'eredità e diveniva proprietaria della quota di un terzo del bene immobile de quo, ponendo in essere tutte le conseguenti trascrizioni sui pubblici registri (cfr. doc. nn.
6-9 parte ricorrente) e nel successivo mese di febbraio 2021 la vendeva (cfr. doc. nn. 5 e 10 parte ricorrente), unitamente alle due sorelle, comproprietarie, al terzo P_
incassando il corrispettivo prezzo pari ad euro 161.667,00, nemmeno in parte offerto al proprio
[...] creditore ad estinzione parziale del proprio ingente debito esistente nei confronti del creditore. Nella specie, poi, l'atto di disposizione patrimoniale oggetto dell'actio pauliana – certamente stipulato in conformità alla legge e ampiamente successivo al sorgere del credito di - è Parte_1 senza dubbio stato caratterizzato da una pacifica e significativa, sul piano soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica dei propri creditori personali, condotta posta in essere dalla sola comproprietaria venditrice ovvero il Controparte_1 mancato incasso, a differenza delle altre due sorelle comproprietarie, dell'assegno di euro 30.000,00 emesso all'ordine della medesima e tratto su BPER Banca s.p.a., a titolo di caparra Controparte_1 confirmatoria e cauzione relativa alla proposta di acquisto dell'immobile formulata dal compratore in data 21.01.2021 (cfr. doc. n. 4 parte resistente;
nonché la Controparte_3 Controparte_3 richiesta di pagamento dell'intero pagamento del prezzo alla stessa spettante pro quota, con assegno intestato al marito e contestuale restituzione dell'assegno relativo all'acconto non Persona_3 incassato, tramite comunicazione mail inoltrata in data 13.02.2021 dallo studio notarile alla società compratrice (cf. doc. n. 5 parte resistente . Controparte_3
pagina 13 di 17 Ciò è avvenuto senza peraltro fornire alcuna specifica giustificazione causale espressa di una tale diversa modalità di pagamento del prezzo in favore di un terzo del tutto estraneo all'atto di compravendita immobiliare concluso con il compratore in data 16.02.2021. Controparte_3 In un tale complessivo contesto fattuale, pertanto, le generiche giustificazioni di una tale delegazione di pagamento impartita dal debitore disponente fornite solo a posteriori nell'ambito del presente giudizio di revocatoria ordinaria, non appaiono in grado di smentire le prove documentali ex adverso fornite e soprattutto non sono idonee a dimostrare un ragionevole rapporto di valuta tra il debitore delegante e il marito , quale proprio supposto creditore all'epoca dell'operazione di pagamento in Persona_3 esame e/o altra idonea causa giustificatrice di una tale sopravvenuta richiesta di pagamento secondo modalità alternative da parte di una sola delle tre comproprietarie. In ogni caso ed in via assorbente, si deve evidenziare come la cessione della quota di proprietà dell'immobile, di recente ricevuto in successione e libero da gravami, verso prezzo in denaro, peraltro non direttamente incassato dalla comproprietaria venditrice e con obbligazione di garanzia personale rilasciata in favore della banca mutuante, che ha poi ceduto il credito all'odierna parte ricorrente, comporti comunque per i creditori personali del debitore disponente una maggior difficoltà nel recuperare il proprio credito, su di un bene fungibile e più facilmente occultabile quale il denaro contante, rispetto ad un bene immobile. 3.2 Ribadita la non necessità sul piano probatorio di dimostrare la fattiva collusione tra debitore disponente e terzo beneficiario circa la diminuzione garanzia generica in frode ai creditori personali del primo e ferma la natura di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso successivo al sorgere del credito - già evidenziata nei precedenti paragrafi di motivazione -, non vi è dubbio che anche il terzo beneficiario dell'atto di disposizione patrimoniale, al momento della formale Controparte_3 conclusione dell'atto di trasferimento in proprio favore del diritto di proprietà immobiliare per un terzo da parte dell'odierna resistente AI ER (16.02.2021), in base ai generali principi di correttezza e buona fede, nonché di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.p.c., trattandosi di compratore professionista e alle già accertate evidenze del caso di specie, potesse rendersi conto del danno alle ragioni creditorie dell'operazione immobiliare che stava ponendo in essere. Alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie di parte, sono emersi plurimi, gravi e convergenti indizi probatori, che portano a ritenere sul piano soggettivo che il terzo beneficiario, nel caso di specie, seppur genericamente, fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere da fosse in grado di produrre ad eventuali Controparte_1 creditori personali della stessa. Se infatti l'evidente e costante interesse, documentato (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 parte resistente P_
, dalla società compratrice all'acquisto del fabbricato urbano con relativa
[...] Controparte_3 corte di pertinenza, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, confinante con la propria attività imprenditoriale, sarebbe certamente di per sé idoneo a ritenere insussistente un accordo frodatorio tra le parti finalizzato a sottrarre un bene immobile ai creditori personali del disponente, una tale circostanza fattuale non può considerarsi dirimente ai fini di escludere sul piano soggettivo il profilo della consapevolezza del terzo beneficiario, quantomeno in termini di semplice possibilità di rendersi conto che la comproprietaria venditrice con il proprio atto di disposizione patrimoniale stava modificando la consistenza e la composizione del proprio patrimonio. Un tale accertamento giudiziale, che prescinde dalla specifica conoscenza del credito per cui l'azione revocatoria in oggetto viene proposta, deve basarsi sui seguenti plurimi, gravi e convergenti indizi probatori circa la sussistenza di scientia damni del terzo. Sul piano soggettivo, si deve ribadire come il terzo beneficiario dell'atto dispositivo, posto in essere da
, non sia un semplice privato che agisce per scopi estranei alla propria attività Controparte_1 commerciale ed imprenditoriale, bensì un imprenditore, sottoforma di società per azioni, che opera comunque sul mercato economico tanto nazionale quanto internazionale, seppur nel proprio specifico pagina 14 di 17 settore merceologico di riferimento (calzature). Soggetto giuridico a cui, dunque, è richiedibile un onere di diligenza e di prudenza qualificato nell'ambito della conclusione di attività negoziale. Sul piano oggettivo, si devono poi richiamare anche a tale proposito, le plurime e concordanti circostanze fattuali in precedenza già evidenziate, che, senza dubbio note alla società compratrice, è improbabile che non abbiano destato nella stessa quantomeno un ragionevole dubbio, meritevole di essere approfondito, prima di concludere il contratto di compravendita immobiliare in esame. In tal senso, risultano certamente dirimenti in relazione alla prova presuntiva della scientia damni tanto il mancato incasso, da parte della sola venditrice dell'assegno emesso per euro Controparte_1 30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione della propria proposta irrevocabile di acquisto accettata da tutte e tre le comproprietarie venditrici (cfr. doc. n. 4 parte resistente , quanto la successiva richiesta, anche se pervenuta tramite lo studio Controparte_3 notarile interessato, di emettere un unico assegno a titolo di saldo prezzo della quota di proprietà immobiliare ceduta dalla venditrice , intestato al marito della stessa Controparte_1 Per_3
, da consegnare direttamente al rogito notarile, con contestuale restituzione del precedente
[...] assegno all'ordine della venditrice comproprietaria e dalla stessa non incassato. Una tale atipica, per non dire illogica – vista l'assenza di espresse ragioni a giustificazione di un tale cambio di intendimento circa le modalità di pagamento del prezzo pattuito - operazione economica avrebbe dovuto destare in capo alla controparte negoziale, se non proprio un dubbio circa la possibile situazione di difficoltà economica della comproprietaria venditrice, quantomeno una doverosa richiesta di chiarimenti e/o un approfondimento su tale rilevante questione contrattuale e sulla situazione economica della controparte contrattuale. Ciò a maggior ragione tenuto conto della già richiamata clausola contrattuale in forza della quale la parte venditrice garantiva espressamente “(…) di trovarsi in un normale stato di adempimento delle proprie obbligazioni, di non aver subito protesti, sequestri, pignoramenti, di non essere sottoposta a procedure esecutive o concorsuali (salvo quanto in contrario espressamente risulti da quest'atto) (…)”, nonché della partecipazione e dell'assistenza prestata nell'operazione immobiliare dall'agente immobiliare professionista , che ha Parte_4 intermediato l'affare, come indicato nella stessa scrittura privata autenticata. Alla luce di tali evidenze oggettive e della modifica dell'accordo contrattuale tra le parti poco prima della conclusione dell'atto definitivo di compravendita (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte resistente P_
, non possono, quindi, essere trascurate né tali incongruenze documentali, né tantomeno le
[...] carenze probatorie che caratterizzano la ricostruzione alternativa dei fatti fornita congiuntamente dalle parti resistenti, anche attraverso le proprie produzioni documentali. Tali oggettive e documentate circostanze fattuali, unitamente alla già evidenziata alla stretta progressione delle tempistiche di verificazione degli eventi per cui è causa, non possono che denotare, per un verso, una sostanziale volontà del debitore disponente di mettere al riparo un'importante e non pregiudicata parte del proprio patrimonio personale da pretese creditorie, da parte del cessionario del credito vantato in forza della fideiussione specifica rilasciata nel 2007 e cristallizzatosi nel decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., prodotto da parte ricorrente e, per altro verso, risultando del tutto improbabile che il compratore in ragione Controparte_3 dell'evoluzione delle trattative precontrattuali e della conclusione dell'accordo contrattuale non potesse essere ragionevolmente in alcun modo consapevole della oggettiva modificazione in peius del patrimonio della comproprietaria venditrice e della possibilità che con il proprio Controparte_1 atto di disposizione patrimoniale la stessa pregiudicare la garanzia generica a favore dei propri eventuali creditori personali. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione alle fasi introduttiva e di studio, mentre nei valori minimi nella fase di trattazione / istruttoria, che non ha comportato alcuna particolare ed ulteriore attività istruttoria diversa rispetto al deposito delle memorie scritte nei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. e nella fase decisoria, che si è svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. La pagina 15 di 17 liquidazione viene posta in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di entrambe le parti resistenti litisconsorti necessarie, e nei confronti di parte Controparte_1 Controparte_3 ricorrente , come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. Parte_1 Inoltre, deve considerarsi parimenti soccombente parte resistente, e RT
, che seppur destinatarie della notifica del ricorso introduttivo, al mero scopo di litis Parte_3 denuntiatio, hanno comunque sollevato eccezioni preliminari di merito e anche di merito, sostanzialmente adesive alle difese svolte dalle altre parti resistenti, che sono state rigettate. Nei fatti anche una tale parte resistente costituita non è rimasta indifferente all'esito della azione revocatoria ordinaria proposta nei soli confronti della sorella, comproprietaria per la quota di un terzo dell'immobile compravenduto a terzi, in frode dei propri creditori personali ed, in aggiunta, non si ravvisa nel caso di specie nemmeno alcuno dei presupposti legali per procedere ad una eventuale compensazione delle spese di lite in un tale specifico rapporto processuale. In ultima analisi, nel caso di specie, deve essere riconosciuto a favore della parte vittoriosa l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 10.03.2014, in ragione della necessità di svolgere difese parzialmente distinte contro più soggetti convenuti nel medesimo giudizio;
in ogni caso nei limiti della nota spese depositata dalla parte in data 19.09.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3347/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.ACCOGLIE la domanda attorea proposta ex art. 2901 c.c. dal creditore / cessionario
[...] e per essa, quale mandataria, nei confronti delle parti resistenti Parte_1 Parte_2
e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1 Controparte_3
2. ACCERTA E DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte ricorrente e per essa, quale mandataria, dell'atto di disposizione Parte_1 Parte_2 patrimoniale con cui il debitore ha ceduto a titolo oneroso al terzo beneficiario il Controparte_1 proprio diritto pro quota (pari ad un terzo) di proprietà dell'immobile ricevuto per successione ereditaria dallo zio NO e sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, Parte_5 meglio individuato nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata, a rogito del Notaio dott.
, conclusa tra le parti contraenti in data 16.02.2021 e trascritta nei pubblici Persona_5 registri immobiliari in data 19.02.2021.
3. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente ovvero all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì – Ufficio Provinciale Territorio di voler eseguire la trascrizione della presente sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonché l'annotazione della stessa a margine dell'atto di disposizione patrimoniale di cui è stata dichiarata l'inefficacia relativa al precedente punto del dispositivo.
4. CONDANNA le parti resistenti , , Controparte_1 Parte_3 RT e in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_3 [...] e per essa, quale mandataria, delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 Parte_2 euro 18.421,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.302,30 per contributo unificato ed pagina 16 di 17 anticipazione forfettaria, nonché per spese di notifica;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3347/2023 promossa da:
C.F. ) E PER ESSA, QUALE MANDATARIA, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI DAVIDE, elettivamente domiciliato Parte_2 presso l'indirizzo digitale del difensore avv. Email_1 COMPAGNI DAVIDE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LELLI Controparte_1 C.F._1 PIERPAOLO, elettivamente domiciliato digitalmente presso l'indirizzo p.e.c. del difensore avv. LELLI PIERPAOLO Email_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RT C.F._2 RAFFAELE RANIERI, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore avv. RAFFAELE RANIERI all'indirizzo pec: ) Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE Parte_3 C.F._3 RANIERI, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore avv. RAFFAELE RANIERI all'indirizzo pec: ) Email_3 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIANNA POLLINI, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LONGIANO (FC), VIA GIOVANNI XXIII, N. 23/A, presso lo studio del difensore avv. ARIANNA POLLINI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza di trattenimento della causa in decisione e discussione orale ex art. 281 terdecies c.p.c. del 1 ottobre 2025, svoltasi in presenza, ed in particolare:
- parte ricorrente ha concluso come da prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 25.11.2024, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, premesse le declaratorie necessarie ed opportune, in accoglimento del suesteso ricorso, - dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cod. civ. l'inefficacia nei confronti di in Parte_1 pagina 1 di 17 persona del legale rappresentante pro tempore, dell'atto di compravendita per scrittura privata con sottoscrizione autenticata a rogiti del notaio dott. di Clemente in data 16.02.2021, n. Persona_1 23136 di Repertorio e n. 13188 di Raccolta, trascritto in data 19.02.2021 al n. 2928 RG e n. 2099 RP, con cui le GG.re , nata a [...] il [...], RT residente in [...], Codice Fiscale , CodiceFiscale_4 Parte_3
pensionata, nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] Pascoli, Via Rimini 2066, Codice Fiscale , , CodiceFiscale_5 Controparte_1 pensionata, nata a [...] il [...], residente in [...], Codice Fiscale , hanno alienato, ciascuna per la propria quota pari ad C.F._1 1/3 di piena proprietà, alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in San Mauro Pascoli, Via dell'Artigianato 28, Codice Fiscale , un P.IVA_2 fabbricato urbano con relativa corte di pertinenza, avente accesso dalla Via dell'Artigianato 20, costituito da: appartamento sviluppantesi su due livelli di un vano ed accessori al piano terra, quattro vani ed accessori al piano primo, con annesso proservizio in corpo staccato, posto sulla corte;
vano autorimessa al piano terra, porzione di immobile allo stato di rudere, al piano terra, corte scoperta di pertinenza esclusiva così catastalmente identificato al NCEU del Comune di San Mauro Pascoli (FC) Via dell'Artigianato n. 202, ➢ Foglio 7, particella 14, subalterno 1, Categoria A3, Classe 5, vani 10, Superficie catastale 232 mq., RC € 981,27; ➢ Foglio 7, subalterno 2, Categoria C6, Classe 2, mq. 31, Superficie catastale 31 mq, RC € 76,85; ➢ Foglio 7, subalterno 5, Categoria F2, unità collabenti;
➢ Foglio 7, subalterno 4, Bene Comune Non Censibile (corte) comune ai subalterni 1, 2 e 5; quantomeno limitatamente alla quota di pertinenza della SI.ra , pensionata, nata a [...] il [...], residente in [...], Codice Fiscale . - rigettare le avverse domande perché infondate in fatto, immotivate in C.F._1 diritto e non provate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”;
- parte resistente ha concluso come da prima memoria istruttoria ex art. 281 Controparte_1 duodecies, comma 4, c.p.c. depositata in data 26.11.2024, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis: a) accertare l'inesistenza e/o comunque la mancanza di prova dell'esistenza nella fattispecie dei presupposti dell'azione revocatoria promossa ex art. 2901 cod. civ. dalla nei confronti della SI.ra per tutte le Parte_1 Controparte_1 causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare, il rigetto di tutte le domande avversarie avanzate nei confronti della SI.ra Con vittoria delle spese del presente giudizio, Controparte_1 da quantificarsi nei valori medi ai sensi del D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre accessori di legge, ovvero in quella misura che il Giudice Unico riterrà di liquidare». IN VIA ISTRUTTORIA I. PROVE COSTITUENDE In ottemperanza altresì al termine fissato a norma dell'art. 281 duodecies c.p.c., senza che ciò comporti in alcun modo accettazione dell'inversione dell'onere della prova che grava su parte ricorrente né una qualche acquiescenza rispetto alla mancanza dei requisiti e dei presupposti di legge dell'azione revocatoria ex adverso inopinatamente proposta, posto che questa difesa non intende supplire in alcun modo alle plurime e manifeste carenze probatorie avversarie, si chiede ammettersi PRO VA PER TESTI Sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che la proposta di acquisto della
venne predisposta e recapitata presso la residenza della SI.ra Controparte_3 [...] senza alcun preventivo incontro e/o accordo con la SI.ra 2) RT Controparte_1 Vero che la SI.ra anche per conto delle sorelle, chiese che il corrispettivo RT offerto nella suddetta proposta venisse aumentato? 3) Vero che la Proponente, per il tramite del SI.
, aumentò il corrispettivo inizialmente offerto? 4) Vero che la proposta con corrispettivo Tes_1 aumentato venne accettata? 5) Vero che al suddetto fine il SI. si interfacciò con la Parte_4 SI.ra senza incontrare e/o accordarsi preventivamente con la SI.ra RT
6) Vero che la SI.ra incontrò il legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_1 Proponente ed il SI. per la prima volta in sede di stipula della compravendita? 7) Parte_4 Vero che la SI.ra al contrario delle sorelle, non incassò l'assegno circolare da € Controparte_1 pagina 2 di 17 30.000,00 consegnatole a titolo di caparra? 8) Vero che la SI.ra ricevette l'intero Controparte_1 importo di Sua spettanza solo in sede di stipula della compravendit ? 9) Vero che la gestione delle risorse economiche della SI.ra è affidata al marito da quando Controparte_1 Controparte_4 Lei è diventata invalida? 10) Vero che la SI.ra è titolare unicamente di una carta Controparte_1 di credito prepagata accesa presso UNICREDIT SpA? 11) Vero che la suddetta carta di credito prepagata ha un massimale di movimentazione di € 50.000,00 (cinquantamila)? 12) Vero che la SI.ra convive unicamente con il marito ? Con riserva di integrazione del CP_1 Controparte_4 capitolato e di indicazione di altri testi anche a prova contraria, si indicano a testi sui suddetti capitoli ed a prova contraria sui capitoli della Ricorrente che dovessero risultare ammessi, i SI.ri Parte_4
, residente in [...]; residente in [...]
[...] Controparte_4 Pascoli (FC), p.zza Zvanì n. 8; residente in [...] 14 ed residente in [...], salvo altri.”; Controparte_6
- parte resistente, e precisa le proprie Parte_3 RT conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 19.09.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì, contrariis rejectis: I. In via pregiudiziale - in merito: a) accertare che le sig.re e non sono (e non sono mai state) debitrici nei confronti RT Parte_3
b) accertare, di conseguenza, il difetto di legittimazione passiva delle Parte_1 sig.re e rispetto all'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
RT Parte_3 promossa, anche nei loro confronti, dalla per tutte le causali esposte Parte_1 in narrativa;
c) per l'effetto, dichiarare il rigetto di tutte le domande avversarie nei confronti delle sig.re e II. In via principale - nel merito: a) accertare l'assenza,
RT Parte_3 in capo alle sig.re e dei presupposti dell'azione revocatoria ex
RT Parte_3 art. 2901 cod. civ. promossa, anche nei loro confronti, dalla per tutte Parte_1 le causali esposte in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare, il rigetto di tutte le domande avversarie nei confronti delle sig.re e III. In ogni caso: a) condannare la
RT Parte_3 controparte, ex art. 91 cod. proc. civ., a rifondere le spese del presente giudizio, determinato ai sensi del D.M. Giustizia n. 147/2022 (valori medi), oltre accessori di legge, ovvero in quella misura che il Giudice Unico riterrà di liquidare”;
- parte resistente precisa le proprie conclusioni come da note conclusive Controparte_3 autorizzate depositate in data 19.09.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, - accertare l'inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 cc nei confronti della società , e per l'effetto rigettare la domanda di parte Controparte_3 ricorrente, essendo la stessa infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali in misura del 15% oltre CPA come per Legge. IN VIA ISTRUTTORIA Senza voler invertire oneri probatori gravanti su controparte, si rinnova la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già avanzate in deputate memorie, con prova per testi sui seguenti capitoli, premessa agli stessi la locuzione “vero che”: 1) la società aveva manifestato il suo interesse alla Controparte_3 proprietà del sig. sita in San Mauro Pascoli, Via dell'Artigianato n. 20 quando Parte_5 questi era ancora in vita;
2) ha gestito lei la trattativa per la compravendita dell'immobile delle sorelle sito in San Mauro Pascoli, Via dell'Artigianato n. 20; 3) l'amministratore delegato della CP_1 società ha incontrato le signore personalmente solo in data 16/02/2021 Controparte_3 CP_1 davanti al Notaio Dott. al momento della stipula del contratto di compravendita;
4) Persona_2 il prezzo della compravendita di € 485.000,00= era congruo rispetto al valore di stima dell'immobile compravenduto;
5) il Notaio comunicava solo in data 13/02/2021 le modalità di Persona_2 intestazione degli assegni da consegnarsi alle venditrici il giorno 16/02/2021, come da documento che le si rammostra (doc. 5). 6) lo studio notarile di Clemente ha effettuato le visure ipocatastali sul Per_2 bene oggetto di compravendita. 7) lo studio notarile di Clemente ha verificato la regolarità delle Per_2 pratiche successorie relative all'immobile oggetto di compravendita. 8) dica se è prassi dello studio pagina 3 di 17 effettuare verifiche sulla condizione patrimoniale e sulla solvibilità delle parti venditrici. 9) vero che la scrittura privata autenticata del 16/02/2021 che le si mostra (doc. 7 fascicolo resistente) è stata predisposta dallo studio notarile di Clemente. Si indicano a testi i signori , Per_2 Parte_4 residente a [...] (sui cap. da 1 a 4, 6 e 7), presso Testimone_2
, via dell'Artigianato n. 28 (sui cap. 1, 3 e 4), residente in San Controparte_3 Testimone_3 Mauro Pascoli, Via Cagnona (sul cap. 1), l'Avv. Lucia Capotondi, presso , Via Controparte_3 dell'Artigianato n. 28 (sui cap. 1, da 3 a 7 e 9) e il Notaio di Clemente di Cesena (sui Persona_1 cap. da 5 a 9). Si chiede sin d'ora che i propri testi siano ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 19.12.2023, Parte_1 e per essa, quale mandataria, (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale e anche Parte_2 solo cessionario o creditore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (in Controparte_1 seguito anche solo debitore disponente o garante), nonché e Parte_3 RT
, sorelle di quest'ultima, (di seguito anche solo comproprietarie) e (di
[...] Controparte_3 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo terzo beneficiario oppure compratore), al fine di ottenere, per le ragioni meglio descritte nel ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi e qui solo sinteticamente riportate, la declaratoria di inefficacia relativa della scrittura privata con sottoscrizione autenticata, a rogito del Notaio dott. di Clemente, in data 16.02.2021, con Persona_1 cui le tre sorelle ciascuna per la propria quota pari ad 1/3 di piena proprietà, hanno venduto il CP_1 fabbricato urbano con relativa corte di pertinenza, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, alla società verso pagamento del prezzo pattuito in euro 485.000,00, in Controparte_3 accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. In particolare, parte ricorrente dava atto a) di essere cessionario del credito vantato originariamente da nei confronti di , già socia e garante di Costruzioni Valle del Controparte_7 Controparte_1 Savio s.r.l. per la complessiva somma di euro 1.311.982,86, oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 01.08.2017 al saldo effettivo, ed oltre spese di lite del procedimento monitorio, in forza del decreto ingiuntivo n. 1334/2019, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 22.07.2020; b) che la soddisfazione del proprio diritto di credito diveniva difficile, a causa dell'alienazione da parte del debitore disponente, unitamente alle comproprietarie pro quota, dell'immobile di proprietà pervenuto in forza della successione testamentaria del padre
[...]
, deceduto in data 9.08.2020, in favore della società per il tramite Parte_5 Controparte_3 dell'attività del mediatore;
c) che il prezzo convenuto per la cessione dell'immobile Parte_4 è stato pagato dal compratore alle comproprietarie venditrice e con specifico riferimento alla disponente , il versamento della relativa somma è avvenuta direttamente in favore Controparte_1 del marito di quest'ultima, . Persona_3 Alla luce di tali ricostruzioni fattuali, il creditore deduceva la sussistenza di tutti i Parte_1 presupposti giustificativi dell'azione revocatoria in relazione all'atto di compravendita immobiliare revocando, non risultando che il debitore disponente abbia altri beni in grado di essere sottoposti utilmente ad esecuzione forzata per la soddisfazione del proprio credito ed evidenziando la consapevolezza nel debitore di nuocere alle ragioni del creditore, avendo posto in essere l'atto dispositivo successivamente al sorgere del credito derivante dalla garanzia personale prestata anni prima ed in considerazione dell'evoluzione temporale degli avvenimenti. Quanto all'elemento soggettivo del terzo non debitore, parte ricorrente evidenziava come il trasferimento dell'immobile fosse avvenuto in favore di una società e con l'ausilio di un mediatore, con conseguente onere di effettuare verifiche e controlli sulle parti venditrici, anche tenuto conto della richiesta di effettuare il pagamento del prezzo spettante a in favore di un soggetto terzo. Controparte_1 pagina 4 di 17 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2024, si costituiva CP_1
che contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto e deduceva l'insussistenza dei
[...] presupposti necessari per l'accoglimento della domanda attorea, eccependo innanzitutto l'inesistenza del preteso credito in capo al garante, in ragione dell'intervenuta insinuazione in via privilegia ipotecaria al passivo del ad opera della banca. Inoltre, Controparte_8 precisava di non aver più ricevuto alcuna notizia in relazione alla fideiussione Controparte_1 prestata dal 2007 al 21 marzo 2023. In particolare, parte convenuta precisava, quanto all'atto di compravendita immobiliare, che l'immobile era pervenuto in proprietà alle sorelle per successione dello zio NO e siccome le stesse erano già in possesso di proprie abitazioni familiari, si decidevano a vendere, avendo ricevuto dalla
[...]
per il tramite dell'agente immobiliare Gambettola, una proposta irrevocabile P_ Parte_6 di acquisto e, quanto al pagamento del prezzo, che la quota di spettanza di fu Controparte_1 interamente pagata in sede di rogito notarile per il tramite di un unico assegno circolare di euro 161.667,00 intestato al marito, essendo l'odierna parte resistente da anni invalida totale e necessitando di assistenza continua. Quanto all'elemento soggettivo della consapevolezza in capo al debitore disponente di ledere le ragioni dei creditori, parte resistente ribadendo le precarie condizioni economiche e di salute in cui versa
, evidenziava come il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo azionato Controparte_1 dal creditore fosse avvenuto in data a 2.11.2019 per compiuta giacenza e senza alcuna preventiva comunicazione nei confronti del garante. In ultima analisi, parte resistente contestava fermamente la ricostruzione avversaria circa un eventuale e preteso accordo in frode ai creditori con il compratore non sussistendo idonea prova nemmeno presuntiva di un coinvolgimento Controparte_3 consapevole del terzo beneficiario in relazione al concreto svolgimento dei fatti per cui è causa. Per tali ragioni, domandava la reiezione dell'avversa domanda revocatoria in quanto Parte_7 infondata in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.04.2024, si costituivano Parte_3
e che preliminarmente eccepivano la propria carenza di
[...] RT legittimazione passiva, in quanto non litisconsorti necessarie, essendo intervenute all'atto di compravendita immobiliare revocando unicamente in relazione alle rispettive quote di comproprietà ed essendo all'oscuro della eventuale posizione debitoria della sorella . Controparte_1 In via subordinata, inoltre, anche tale parte resistente nel merito eccepiva in ogni caso l'inesistenza dei presupposti tanto oggettivi dell'azione revocatoria, stante la congruità del prezzo pattuito di compravendita e l'assenza di trascrizioni sull'immobile compravenduto, quanto soggettivi, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già evidenziate da parte resistente . Controparte_1
Con ordinanza del 8.06.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice dichiarava l'inesistenza della notifica telematica del ricorso introduttivo nei confronti della parte resistente, non costituita, e ne ordinava la rinnovazione a parte ricorrente Controparte_3 [...]
, assegnando termine perentorio fino al 15.07.2024. Parte_1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.09.2024, si costituiva parte resistente che domandava l'integrale rigetto dell'azione revocatoria proposta. Controparte_3 Quanto al merito, il terzo beneficiario dell'atto dispositivo ricostruiva le vicende sottostanti all'atto di compravendita immobiliare concluso in data 16.02.2021, precisando che l'immobile sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20 era stato sin dall'anno 2001 di interesse, per la sua posizione strategica, della società che aveva più volte manifestato negli anni al proprietario Controparte_3
il proprio interesse all'acquisto e che venuto a conoscenza della morte di Parte_5 [...]
si rivolgeva all'agente immobiliare affinché si informasse della Parte_5 Parte_4 situazione e delle intenzioni degli eredi. Parte resistente deduceva, poi, di non aver mai conosciuto ed incontrato personalmente le comproprietarie venditrici prima della stipulazione dell'atto di compravendita immobiliare avvenuto in pagina 5 di 17 data 16.02.2021 e documentava di aver formulato preventivamente proposta irrevocabile di acquisto in data 22.01.2021, accettata dalle comproprietarie venditrici, all'epoca pensionate e di aver corrisposto già in quella sede alle stesse tre assegni intestati alle tre sorelle dell'importo di euro 30.000,00 ciascuno a titolo di caparra confirmatoria. In aggiunta, precisava di aver ricevuto in data 13.02.2021 comunicazione mail da parte dello studio notarile relativa alla necessità di intestare direttamente gli assegni relativi alla parte di prezzo spettante alla venditrice comproprietaria , al Controparte_1 marito della stessa e alla conseguente riconsegna dell'assegno dato a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla conclusione dell'atto definitivo di compravendita immobiliare. Inoltre, parte resistente eccepiva la mancanza di prova della propria scientia damni, con conseguente assoluta insussistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda attorea.
All'udienza del 6.11.2024, il giudice assegnava alle parti, su loro richiesta congiunta, i termini istruttori di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 12.12.2024, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza svoltasi in pari data, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento della causa in decisione e discussione orale della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza in presenza del 1.10.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di eventuali e brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza e dando atto del protrarsi dell'impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio, come da decreti di assegnazione a tempo parziale del Presidente del Tribunale n. 42 del 29.12.2022 e n. 17 del 20.04.2023, nonché della necessità di definire in via prioritaria i fascicoli recanti numero di iscrizione al ruolo più risalente.
All'udienza del 1.10.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la discussione orale;
all'esito, il giudice tratteneva in decisione la causa sulle conclusioni precisate dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
***
La domanda revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da parte ricorrente
[...]
avente ad oggetto la scrittura privata con sottoscrizione autenticata, a rogito del Notaio Parte_1 dott. con cui, in data 16.02.2021, le parti resistente , Persona_1 Persona_2 Controparte_1
e , ciascuna per la propria quota pari ad 1/3 di piena Parte_3 RT proprietà, hanno venduto il fabbricato urbano con relativa corte di pertinenza, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, alla società è fondata e va, dunque, accolta nei Controparte_3 limiti e per le seguenti ragioni. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie le seguenti considerazioni. Innanzitutto, in ragione della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva in capo alle resistenti e dalle stesse sollevata in sede di RT Parte_3 costituzione in giudizio, ci si limita a ricordare che, in effetti, le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto, come nel caso di specie, contratti di compravendita immobiliare, sono il creditore, il debitore e il terzo a cui è stato trasferito l'immobile a titolo oneroso o gratuito e, più in generale, comunque destinatario dell'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni credito (cfr. ex multis Cass. n. 23068 del 7.11.2011). Nel caso di specie, pertanto, si rileva che tutti i soggetti coinvolti nella incontestata scrittura privata di compravendita immobiliare a titolo oneroso, con sottoscrizione autenticata, a rogito del Notaio dott. di Clemente, in data 16.02.2021 (cfr. doc. n. 5 parte ricorrente, doc. n. 9 Persona_1 parte resistente , doc. n. 1 parte resistente e Controparte_1 RT CP_1
pagina 6 di 17 e doc. n. 7 parte resistente sono stati ritualmente convenuti e sono Parte_3 Controparte_3 costituiti nel presente procedimento;
quindi, la presente decisione è senza dubbio loro opponibile. Parimenti opponibile, nei limiti dei generali principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché del giudicato in senso formale e sostanziale, è la presente decisione anche nei confronti delle ulteriori parti convenute in giudizio, e RT Parte_3
, che senza dubbio non rivestono la qualifica di litisconsorti necessari, in quanto
[...] comproprietarie pro quota dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita immobiliare revocando a cui pacificamente hanno partecipato unitamente alla sorella , con posizione Controparte_1 autonoma e scindibile;
dunque, portatrici quantomeno dell'interesse di conoscere o quantomeno di essere messe in condizione di conoscere direttamente le successive vicende relative ad un tale atto di disposizione patrimoniale, al fine di tutelare compiutamente i propri diritti dallo stesso eventualmente nascenti. In particolare, si deve porre in evidenza la clausola contrattuale di cui all'art. 5 – di cui meglio si dirà nel proseguo – per cui “la parte alienante garantisce”, assumendosi un obbligazione, a tale specifico fine, unitaria nei confronti della controparte contrattuale, fatti salvi ovviamente poi i rapporti interni tra le stesse tre comproprietarie venditrici del bene ricevuto pro quota in successione, “(…) di trovarsi in un normale stato di adempimento delle proprie obbligazioni, di non aver subito protesti, sequestri, pignoramenti, di non essere sottoposta a procedure esecutive o concorsuali (salvo quanto in contrario espressamente risulti da quest'atto) e di non trovarsi in condizioni tali da far legittimamente ritenere la sua assoggettabilità a dette procedure (…)”. Legittima è, pertanto, in via astratta la partecipazione al presente giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore della sorella / comproprietaria dell'immobile, CP_1
, anche delle altre comproprietarie venditrici in forza del comune ed unitario contratto di
[...] compravendita immobiliare stipulato con il compratore Parimenti legittima è in Controparte_3 concreto la notifica del ricorso introduttivo, per mera conoscenza come dimostra il fatto che nessuna domanda è stata avanzata nei loro confronti, effettuata da parte ricorrente verso RT
e , parti dell'atto dispositivo revocando.
[...] Parte_3 Quanto, poi, alle difese in concreto svolte da tale parte resistente – eventuale -, costituitesi comunque in giudizio in data 29.04.2024, si deve rilevare quanto segue. Sotto un primo profilo di analisi, in ragione della già richiamata assenza di puntuali e formali domande proposte da parte ricorrente nei loro confronti, l'eccezione dalle stesse sollevata in termini di carenza di legittimazione passiva risulta ex se priva di pregio. Sotto un secondo profilo di analisi, poi, si deve sin d'ora evidenziare come una tale parte resistente, scegliendo liberamente di costituirsi in giudizio, ma effettivamente svolto anche difese attinenti al merito, sostanzialmente aderenti alla posizione processuale della sorella , Controparte_1 convenuta in giudizio in qualità di garante della società inadempiente Costruzioni Valle del Savio s.r.l. e, quindi, come debitore che ha disposto dei propri beni in frode ai creditori. In ultima analisi e per completezza espositiva, va certamente rilevata ex officio la piena legittimazione processuale e sostanziale in capo al cessionario del credito posto a fondamento della actio pauliana in esame. In via di ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019), infatti, si deve evidenziare l'attuale titolarità sostanziale attiva del specifico credito derivante dalla fideiussione specifica rilasciata da a garanzia dell'adempimento della società Controparte_1 Costruzioni Valle del Savio s.r.l. in favore della banca mutuante in capo al Controparte_7 cessionario che agisce nella presente sede giudiziale per mezzo della mandataria Controparte_9 costituisce circostanza fattuale che non è stata oggetto di specifica contestazione ad Parte_2 opera delle controparti e ai sensi dell'art. 115 c.p.c. deve essere posta a fondamento della presente decisione (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014 e ancora di recente Cass. n. 17944 del 22.06.2023 e Cass. n. 3405 del 6.02.2024). Pertanto e in sintesi, l'actio pauliana proposta ex art. 2901 c.c. dal creditore
[...]
è senza dubbio valutabile nel merito. Parte_1
pagina 7 di 17 2. Passando, dunque, all'esame delle questioni di merito controverse tra le parti, innanzitutto, si deve rilevare che, come noto, il campo di applicazione della disciplina codicistica posta a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. è delineato dalla sussistenza di alcuni presupposti oggettivi e soggettivi di legge ed in particolare, l'azione di cui all'art. 2901 c.c. può essere esperita dal creditore “anche nell'ipotesi in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine o condizione”, quando il debitore abbia compiuto un atto dispositivo del proprio patrimonio che arrechi pregiudizio alle ragioni del credito, in maniera consapevole o con dolosa preordinazione. Inoltre, per quanto di specifico interesse, si ritiene necessario sin d'ora ricordare il generale principio giuridico ricavabile dall'ordinamento per cui, nel particolare caso in cui il credito dedotto dal creditore agente in un giudizio revocatorio sia di natura litigiosa ovvero trovi la propria fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato, ciò non è di per sé ostativo all'accoglimento della specifica domanda giudiziale proposta. Ciò risulta, infatti, avallato dai consolidati approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Da un lato e con specifico riferimento ad ipotesi di crediti cd. litigiosi e contestati in un separato giudizio, contemporaneamente pendente, condivisibile è l'affermazione per cui il giudizio revocatorio, sul piano processuale, non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria (cfr. Cass. n. 3369 del 05.02.2019). Infatti, un tale autonomo accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace in via relativa l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. Dall'altro lato e sempre in forza della sostanziale diversità degli oggetti che caratterizzano l'actio pauliana dall'azione di vero e proprio accertamento del credito, si deve rilevare in via assorbente come l'azione revocatoria, proprio avendo la funzione di conservare la garanzia generica patrimoniale del debitore disponente con efficacia relativa a vantaggio dello specifico creditore agente e non già perseguendo finalità restitutorie, ammette una legittimazione e un interesse ad agire più ampio in capo alla parte che agisce in giudizio, venendo in rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa (cfr. Cass. n. 8019 del 22.03.2021, nonché di recente anche Cass. n. 33704 del 20.12.2024 con riferimento al differente e specifico caso di intervenuto pagamento integrale del credito). Di conseguenza, in un tale specifico contesto processuale, anche il credito contestato è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un autonomo e separato giudizio di accertamento del medesimo credito oppure della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi del diritto di credito azionato. Alla luce dell'analisi della complessiva documentazione presente in atti, nonché delle allegazioni poste in essere dalle parti, non vi è dubbio che l'atto di trasferimento della propria quota di proprietà, pari ad un terzo, dell'immobile, ricevuto per successione dello zio NO
[...]
, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, posto in essere da parte resistente Parte_5
in data 16.02.2021 in favore del terzo beneficiario costituisca un atto di Controparte_1 disposizione patrimoniale a titolo oneroso in frode ai creditori e vada dichiarato inefficacie in relazione alla pretesa creditoria vantata dal cessionario , che ha provato nel presente giudizio Parte_1 in maniera adeguata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge. 2.1 Quanto alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell'azione revocatoria ordinaria proposta da , in primo luogo, è certamente provato in via documentale l'atto dispositivo del Parte_1 patrimonio del debitore revocando. Il presente giudizio, infatti, trae origine dalla circostanza fattuale pacifica tra tutte le parti, che hanno offerto in comunicazione copia del contratto di compravendita immobiliare, avente ad oggetto l'atto di disposizione patrimoniale costituito dall'atto notarile, a rogito del Notaio dott. di Persona_1
pagina 8 di 17 Clemente, con cui in data 16.02.2021 l'odierna parte resistente ha ceduto, verso pagamento del corrispettivo prezzo, la quota indivisa di proprietà pari ad un terzo del fabbricato urbano con relativa corte di pertinenza, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, alla società Controparte_3 Nell'ambito di una tale scrittura privata autenticata, le parti contraenti dichiarano, per un verso, “che per la cessione in oggetto si sono avvalse dell'attività: = del mediatore ” e, Parte_4 per altro verso, che “quanto in oggetto le è pervenuto in virtù della successione testamentaria di
, nato a [...] il [...], deceduto in data 9 agosto Parte_5 2020, (denuncia di successione n. 472056, volume 88888, registrata a Cesena il 22 dicembre 2020 e trascritta a Forlì il 15 gennaio 2021 all'articolo 601), giusta testamento olografo del 2 ottobre 2008, pubblicato con verbale del notaio di Savignano sul Rubicone del 15 ottobre 2020 (…), Per_4 portante anche accettazione espressa di eredità, trascritta a Forlì il 26 ottobre 2020 all'articolo 10572”. In aggiunta e per quanto di specifico interesse, si rende necessario sin d'ora richiamare testualmente le pattuizioni ivi contenute in relazione al prezzo pattuito, per cui “Le parti dichiarano che il prezzo (…) è stato convenuto in Euro 485.000 (quattrocentottantacinquemila), somma che le alienanti riconoscono di aver già ricevuto dalla parte acquirente prima d'ora, per cui gliene rilasciano quietanza liberatoria, (salvo buon fine degli assegni bancari, di seguito citati), rinunziando all'ipoteca legale ed esonerando la parte acquirente da ogni responsabilità circa la ripartizione del prezzo tra loro” e ancora che
“ASSEGNI BANCARI NON TRASFERIBILI, così distinti: (…) n. 0241 219085 03, di Euro 161.667, all'ordine, per espressa disposizione della parte alienante, di;
(…) tratti il 16 Controparte_4 febbraio 2021 sulla Banca BPER Banca S.p.A.”. 2.2 In secondo luogo, parimenti risulta debitamente documentata in atti, ai fini in esame, l'attuale esistenza di una pretesa creditoria in capo all'odierna parte ricorrente che agisce in giudizio, in qualità di cessionario, nei confronti dell'autore dell'atto dispositivo da revocarsi. A tale specifico proposito e come in parte già anticipato, occorre, infatti, che chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo ovvero alleghi e provi la propria qualità di creditore nei confronti del debitore convenuto. Legittimato all'azione è, pertanto, il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione giudiziale. Se è dunque imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza ormai pacifica sul punto, che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile. Per completezza espositiva, si ricorda che un tale accertamento, in quanto relativo ad un presupposto indefettibile dell'azione giudiziale, deve essere condotto dal giudice anche d'ufficio. In via interpretativa è certamente legittimato anche il titolare di un credito solo eventuale (cfr. ex multis Cass. n. 5619 del 22.03.2016 e Cass. n. 6702 del 19.03.2018). Elemento ineludibile è però che il dedotto credito possa valutarsi almeno in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo, ad esempio, oggetto di contestazione in separato giudizio. Pertanto, senza dubbio ammissibile è, dunque, l'esperimento dell'actio pauliana con riguardo ai cd. crediti litigiosi ovvero a quei crediti il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di crediti di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del 18.05.2004 e di recente Cass. n. 11121 del 10.06.2020, nonché Cass. n. 15275 del 30.05.2023). Nel caso di specie, è dimostrato documentalmente che il cessionario ha Parte_1 agito in revocatoria nei confronti del garante a tutela di un proprio credito, certo, Controparte_1 liquido ed esigibile, per l'ammontare complessivo di oltre 1.000.000,00 di euro, accertato con efficacia di giudicato, a seguito dell'ottenimento da parte del creditore del decreto ingiuntivo n. 1334/2019 emesso dal Tribunale di Forlì in data 23.09.2019 e poi dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi pagina 9 di 17 dell'art. 647 c.p.c., in ragione di mancata opposizione da parte del debitore ingiunto (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente ). Controparte_1 Un tale credito trova la propria fonte contrattuale nell'ambito del rapporto di mutuo ipotecario concesso dalla banca mutuante in data 6.09.2007 per l'importo di euro 2.000.000,00 alla Controparte_7 società mutuataria Costruzioni Valle del Savio s.r.l., contestualmente garantita da fideiussione specifica sottoscritta in pari data 6.09.2007 anche dall'odierna parte resistente , all'epoca Controparte_1 socia della stessa società garantita (cfr. doc. nn. da 2 a 4, 14 e 16 parte ricorrente e doc. nn. 1, 2, 3, 5 e 16 parte resistente ). Controparte_1 In aggiunta, in considerazione di un tale documentato accertamento che fa stato nei confronti del debitore ingiunto, che non ha proposto opposizione, , le doglianze sollevate da Controparte_1 quest'ultima in merito all'inesistenza del credito, stante la mancata ricezione di comunicazioni da parte della banca prima della notifica del predetto decreto ingiuntivo e il proprio intervenuto stato critico di salute, non possono trovare accoglimento nell'ambito del presente giudizio. Così come, alla luce della documentazione in atti, risulta smentita la peraltro generica doglianza sollevata dal debitore disponente in merito alla pretesa soddisfazione del creditore, insinuatosi nello stato passivo del Fallimento della società garantita, avendo parte ricorrente dimostrato l'attuale persistenza ancora di un ingente credito, a seguito sì dell'esperimento di procedura esecutiva immobiliare - non risultando, peraltro, la società Costruzioni Valle del Savio s.r.l. mai dichiarata fallita, ma con incasso in base al relativo piano di riparto per complessivi euro 49.587,82 (cfr. doc. nn. 16, 17 e 18 parte ricorrente). Peraltro, lo stesso creditore ha altresì documentato l'inoltro di successivi atti di precetto anche nei confronti dell'odierna parte resistente, in forza di un tale ancora esistente titolo esecutivo, nonché di atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. nn. 19, 20 e 21 parte ricorrente). Non vi è dubbio, pertanto, in merito alla qualità di creditore in capo a Parte_1 anche al momento della proposizione della presente domanda giudiziale, in relazione ad un credito peraltro non soltanto sorto anteriormente rispetto all'atto dispositivo revocando, ma che è stato anche oggetto di definitivo accertato giudiziale in un momento antecedente al medesimo.
2.3 In terzo luogo e sempre sul piano di integrazione oggettiva della fattispecie codicistica di cui all'art. 2901 c.c., parimenti sussistente e provato in atti è, altresì, l'ulteriore presupposto oggettivo richiesto in termini di pregiudizio che dall'atto di disposizione patrimoniale revocando posto in essere dal debitore disponente può derivare alle ragioni del creditore che agisce in giudizio. In relazione a tale specifico elemento costitutivo della domanda, è necessario ricordare che, al fine di valutare la sussistenza dell'eventus damni, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno effettiva ed attuale, ma è sufficiente che in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo attuale e concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti risulti infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464 del 15.07.2009). Inoltre, sempre in una prospettiva sostanzialmente estensiva, anche sotto questo profilo oggettivo, non è necessario solo un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e/o una totale compromissione della sua consistenza economica, ma l'eventus damni, della cui prova è onerato il creditore che agisce in revocatoria, può pacificamente consistere anche solo in una maggiore difficoltà, incertezza e/o dispendiosità per lo stesso creditore nella realizzazione di quanto dovutogli. Come noto, infatti, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche dalla scrivente, nel ritenere che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale
pagina 10 di 17 da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019, nonché Cass. n. 13172/2017 e di recente anche Cass. n. 20232 del 14.07.2023). In sintesi, dunque, l'onere della prova in capo al creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione di una variazione – non unicamente quantitativa, bensì anche solo qualitativa - rilevante del patrimonio del debitore disponente, mentre sarà quest'ultimo a dover dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione patrimoniale impugnato e ritenuto pregiudizievole dai creditori, non sussiste un apprezzabile rischio di più incerta e/o difficile realizzazione del credito, documentando la natura e l'entità del proprio residuo patrimonio, quale garanzia patrimoniale generica per tutti i propri creditori (cfr. ex multis Cass. n. 8345 del 2018 e Cass. n. 21808 del 2015). Quanto, poi, al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un effettivo pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio ex ante ovvero al tempo dell'atto di disposizione patrimoniale e deve permanere al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Ci si limita altresì a richiamare la relativa massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (cfr. Cass. n. 3538 del 06.02.2019, nonché Cass. n. 23743 del 14.11.2011). Tutto ciò premesso in diritto, alla luce della documentazione presente in atti, nel caso di specie, da un lato, vi è idonea prova di una intervenuta e complessivamente importante modificazione dell'assetto della garanzia patrimoniale generica del debitore disponente relativa al Controparte_1 patrimonio immobiliare esclusivo dello stesso, derivante dall'intervenuta integrale cessione del proprio ed unico diritto pro quota (pari ad un terzo) di proprietà dell'immobile ricevuto iure hereditatis a seguito del decesso dello zio NO avvenuto in data 9.08.2020 e Parte_5 dell'accettazione espressa di eredità, trascritta in data 26.10.2020, in favore della società P_ in data 16.02.2021, con sede legale sempre in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20.
[...]
Dall'altro, per converso, la stessa parte resistente non ha invece fornito idonea e concreta prova della capacità economica del medesimo debitore disponente, con il proprio residuo patrimonio, di soddisfare comunque e senza particolari complicazioni per i creditori la summenzionata ingente pretesa creditoria di . Anzi, costituendosi in giudizio, parte resistente ha posto Parte_1 Controparte_1 alla base delle difese svolte proprio le circostanze fattuali relative al proprio critico stato di salute, con invalidità totale e permanente inabilità lavorativa, ampiamente dimostrate dalla parte, nonché alle proprie precarie condizioni economiche (cfr. pagg. 5 e 8 comparsa di costituzione e risposta). La scrittura privata autenticata in esame ha, infatti, ad oggetto l'unico documentato diritto di proprietà indivisa, pro quota, su di un bene immobile – peraltro libero da gravami e da poco entrato a far parte del patrimonio personale del debitore - ed integra, senza dubbio, un atto di disposizione patrimoniale che altera in maniera consistente e determinante l'assetto della garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 c.c., comportando un evidente pericolo di danno con riferimento alla qualità e quantità dei beni che ne formano oggetto. E' indubbio che un tale trasferimento immobiliare - fatta salva la finalizzazione che le parti resistenti ritengono meritevole di tutela giuridica e che verrà meglio approfondita nel successivo paragrafo di motivazione relativo alla la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore - impedisce però ai creditori personali del debitore disponente il diritto di espropriare direttamente un Controparte_1 tale bene immobile, nei limiti della quota di proprietà pari ad un terzo dalla stessa alienata a terzi in data 16.02.2021 - creando una evidente ed importante lesione della garanzia patrimoniale generica ex
pagina 11 di 17 art. 2740 c.c., con conseguenti e senza dubbio differenti prospettive di recupero in concreto del proprio complessivo credito da parte del creditore che nella specie agisce in revocatoria. In ogni caso, in ragione dell'alienazione e del trasferimento del diritto pro quota di proprietà sull'immobile ricevuto per successione ereditaria alla morte dello zio NO ed in assenza di altri documentati diritti esclusivi di proprietà su differenti beni immobili e/o altre disponibilità economiche idonee, è indubbio che, non solo la quantità, ma anche la qualità della garanzia patrimoniale generica sia stata pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili (quali il denaro) non altrettanto aggredibili dai creditori personali (cfr. Cass. n. 1896 del 9.02.2012, nonché già Cass. n. 1700/1982 e Cass. n. 4578/1998). Pertanto e in sintesi, non risulta condivisibile l'eccezione sollevata sul punto anche dalla parte resistente quale terzo beneficiario dell'atto di disposizione a titolo oneroso. Controparte_3 3. Accanto all'esistenza di adeguata prova dei predetti elementi oggettivi, ai fini dell'accoglibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni. Si deve, innanzitutto, evidenziare per quanto di specifico interesse e con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al debitore disponente, che nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito – come avvenuto nella specie, in cui la data di rilascio della garanzia personale – e, quindi la conoscenza dell'esistenza del debito principale e non già la sua esigibilità (cfr. Cass. n. 7250 del 22.03.2013 e Cass. n. 3676 del 15.02.2011), è antecedente rispetto all'atto notarile di compravendita immobiliare revocando -, è necessaria la prova anche in via presuntiva della sussistenza di rappresentazione e volontà di recare pregiudizio ai creditori (dolo generico) in capo al debitore disponente. Come noto, è infatti pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e anche Cass. n. 6702 del 19.03.2018). A tal proposito, inoltre, ci si limita ad evidenziare nuovamente che il condivisibile orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. n. 22161 del 05.09.2019) e, dunque, per stabilire se il credito sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario in generale fare riferimento, ad esempio, alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella del compimento dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito o da reato (cfr. Cass. n. 11121 del 10.06.2020). In ultima analisi, si deve poi precisare che, quando l'atto di disposizione patrimoniale è successivo al sorgere del credito, ove si tratti di atto a titolo oneroso, oltre alla condizione soggettiva per cui il debitore fosse effettivamente consapevole del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, vista la riduzione della consistenza per quantità e per qualità del proprio patrimonio – requisito comune anche in caso di atto a titolo gratuito – al fine dell'accoglimento dell'azione revocatoria, occorre altresì che di tale intento frodatorio fosse consapevole anche il terzo, la cui posizione, in relazione ai presupposti soggettivi, è sostanzialmente analoga a quella del debitore (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019 e Cass. n. 27546 del 30.12.2014).
pagina 12 di 17 In tal senso ed in ragione delle specifiche contestazioni sollevate sul punto da parte resistente P_
ci si limita a riportare la massima giurisprudenziale applicabile al caso di specie per cui “ai fini
[...] dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr. Cass. n. 28423 del 15.10.2021). In sintesi, lo specifico oggetto di accertamento, in tal senso necessario e sufficiente, attiene all'esistenza di elementi probatori gravi, precisi e concordanti circa la semplice conoscibilità in capo al terzo (cfr. Cass. n. 11763 del 22.03.2006) che, in conseguenza dell'atto dispositivo a cui partecipa, vengano sottratte le garanzie spettanti ai creditori in via generale. Dagli atti del presente giudizio ordinario di cognizione emerge, altresì, chiaramente sufficiente prova in ordine alla scientia damni in capo tanto al debitore disponente, quanto alla società compratrice beneficiaria dell'atto di trasferimento del diritto di proprietà immobiliare pro quota, per cui è causa. 3.1 Alla luce della già richiamata ed analizzata documentazione presente in atti e facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici, applicabili al caso di specie, non vi è dubbio che, innanzitutto, il debitore disponente – che, nonostante la propria difficile Controparte_1 condizione di salute, ha comunque liberamente e con piena capacità di intendere, ha pacificamente partecipato alla conclusione del contratto di compravendita immobiliare -, fosse effettivamente a conoscenza della valida ed efficace fideiussione specifica rilasciata in favore della banca finanziatrice in data 6.09.2007 a garanzia dell'adempimento della società garantita Controparte_7 Costruzioni Valle del Savio s.r.l., di cui è stata anche socia, in relazione al contratto di mutuo ipotecario imprese con incontestata erogazione di euro 2.000.000,00 (cfr. doc. nn. da 2 a 4, 14 e 16 parte ricorrente e doc. nn. 1, 2, 3, 5 e 16 parte resistente ). In aggiunta, sempre in relazione Controparte_1 ad un tale impegno di garanzia personale, parte ricorrente ha offerto in comunicazione atto di precetto notificato e ricevuto a mani da parte resistente in data 6.08.2020 (cfr. doc. n. 19), nonché successivi atti di precetto e di pignoramento intervenuti nell'anno 2023 (cfr. doc. nn. 20 e 21). Inoltre, si deve anche valorizzare il dato temporale in cui si sono verificati gli eventi e la circostanza fattuale documentata in atti per cui, a seguito del decesso dello zio NO , in Parte_5 qualità di erede testamentaria, nel mese di ottobre 2020 accettava l'eredità e diveniva proprietaria della quota di un terzo del bene immobile de quo, ponendo in essere tutte le conseguenti trascrizioni sui pubblici registri (cfr. doc. nn.
6-9 parte ricorrente) e nel successivo mese di febbraio 2021 la vendeva (cfr. doc. nn. 5 e 10 parte ricorrente), unitamente alle due sorelle, comproprietarie, al terzo P_
incassando il corrispettivo prezzo pari ad euro 161.667,00, nemmeno in parte offerto al proprio
[...] creditore ad estinzione parziale del proprio ingente debito esistente nei confronti del creditore. Nella specie, poi, l'atto di disposizione patrimoniale oggetto dell'actio pauliana – certamente stipulato in conformità alla legge e ampiamente successivo al sorgere del credito di - è Parte_1 senza dubbio stato caratterizzato da una pacifica e significativa, sul piano soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica dei propri creditori personali, condotta posta in essere dalla sola comproprietaria venditrice ovvero il Controparte_1 mancato incasso, a differenza delle altre due sorelle comproprietarie, dell'assegno di euro 30.000,00 emesso all'ordine della medesima e tratto su BPER Banca s.p.a., a titolo di caparra Controparte_1 confirmatoria e cauzione relativa alla proposta di acquisto dell'immobile formulata dal compratore in data 21.01.2021 (cfr. doc. n. 4 parte resistente;
nonché la Controparte_3 Controparte_3 richiesta di pagamento dell'intero pagamento del prezzo alla stessa spettante pro quota, con assegno intestato al marito e contestuale restituzione dell'assegno relativo all'acconto non Persona_3 incassato, tramite comunicazione mail inoltrata in data 13.02.2021 dallo studio notarile alla società compratrice (cf. doc. n. 5 parte resistente . Controparte_3
pagina 13 di 17 Ciò è avvenuto senza peraltro fornire alcuna specifica giustificazione causale espressa di una tale diversa modalità di pagamento del prezzo in favore di un terzo del tutto estraneo all'atto di compravendita immobiliare concluso con il compratore in data 16.02.2021. Controparte_3 In un tale complessivo contesto fattuale, pertanto, le generiche giustificazioni di una tale delegazione di pagamento impartita dal debitore disponente fornite solo a posteriori nell'ambito del presente giudizio di revocatoria ordinaria, non appaiono in grado di smentire le prove documentali ex adverso fornite e soprattutto non sono idonee a dimostrare un ragionevole rapporto di valuta tra il debitore delegante e il marito , quale proprio supposto creditore all'epoca dell'operazione di pagamento in Persona_3 esame e/o altra idonea causa giustificatrice di una tale sopravvenuta richiesta di pagamento secondo modalità alternative da parte di una sola delle tre comproprietarie. In ogni caso ed in via assorbente, si deve evidenziare come la cessione della quota di proprietà dell'immobile, di recente ricevuto in successione e libero da gravami, verso prezzo in denaro, peraltro non direttamente incassato dalla comproprietaria venditrice e con obbligazione di garanzia personale rilasciata in favore della banca mutuante, che ha poi ceduto il credito all'odierna parte ricorrente, comporti comunque per i creditori personali del debitore disponente una maggior difficoltà nel recuperare il proprio credito, su di un bene fungibile e più facilmente occultabile quale il denaro contante, rispetto ad un bene immobile. 3.2 Ribadita la non necessità sul piano probatorio di dimostrare la fattiva collusione tra debitore disponente e terzo beneficiario circa la diminuzione garanzia generica in frode ai creditori personali del primo e ferma la natura di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso successivo al sorgere del credito - già evidenziata nei precedenti paragrafi di motivazione -, non vi è dubbio che anche il terzo beneficiario dell'atto di disposizione patrimoniale, al momento della formale Controparte_3 conclusione dell'atto di trasferimento in proprio favore del diritto di proprietà immobiliare per un terzo da parte dell'odierna resistente AI ER (16.02.2021), in base ai generali principi di correttezza e buona fede, nonché di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.p.c., trattandosi di compratore professionista e alle già accertate evidenze del caso di specie, potesse rendersi conto del danno alle ragioni creditorie dell'operazione immobiliare che stava ponendo in essere. Alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie di parte, sono emersi plurimi, gravi e convergenti indizi probatori, che portano a ritenere sul piano soggettivo che il terzo beneficiario, nel caso di specie, seppur genericamente, fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere da fosse in grado di produrre ad eventuali Controparte_1 creditori personali della stessa. Se infatti l'evidente e costante interesse, documentato (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 parte resistente P_
, dalla società compratrice all'acquisto del fabbricato urbano con relativa
[...] Controparte_3 corte di pertinenza, sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, confinante con la propria attività imprenditoriale, sarebbe certamente di per sé idoneo a ritenere insussistente un accordo frodatorio tra le parti finalizzato a sottrarre un bene immobile ai creditori personali del disponente, una tale circostanza fattuale non può considerarsi dirimente ai fini di escludere sul piano soggettivo il profilo della consapevolezza del terzo beneficiario, quantomeno in termini di semplice possibilità di rendersi conto che la comproprietaria venditrice con il proprio atto di disposizione patrimoniale stava modificando la consistenza e la composizione del proprio patrimonio. Un tale accertamento giudiziale, che prescinde dalla specifica conoscenza del credito per cui l'azione revocatoria in oggetto viene proposta, deve basarsi sui seguenti plurimi, gravi e convergenti indizi probatori circa la sussistenza di scientia damni del terzo. Sul piano soggettivo, si deve ribadire come il terzo beneficiario dell'atto dispositivo, posto in essere da
, non sia un semplice privato che agisce per scopi estranei alla propria attività Controparte_1 commerciale ed imprenditoriale, bensì un imprenditore, sottoforma di società per azioni, che opera comunque sul mercato economico tanto nazionale quanto internazionale, seppur nel proprio specifico pagina 14 di 17 settore merceologico di riferimento (calzature). Soggetto giuridico a cui, dunque, è richiedibile un onere di diligenza e di prudenza qualificato nell'ambito della conclusione di attività negoziale. Sul piano oggettivo, si devono poi richiamare anche a tale proposito, le plurime e concordanti circostanze fattuali in precedenza già evidenziate, che, senza dubbio note alla società compratrice, è improbabile che non abbiano destato nella stessa quantomeno un ragionevole dubbio, meritevole di essere approfondito, prima di concludere il contratto di compravendita immobiliare in esame. In tal senso, risultano certamente dirimenti in relazione alla prova presuntiva della scientia damni tanto il mancato incasso, da parte della sola venditrice dell'assegno emesso per euro Controparte_1 30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione della propria proposta irrevocabile di acquisto accettata da tutte e tre le comproprietarie venditrici (cfr. doc. n. 4 parte resistente , quanto la successiva richiesta, anche se pervenuta tramite lo studio Controparte_3 notarile interessato, di emettere un unico assegno a titolo di saldo prezzo della quota di proprietà immobiliare ceduta dalla venditrice , intestato al marito della stessa Controparte_1 Per_3
, da consegnare direttamente al rogito notarile, con contestuale restituzione del precedente
[...] assegno all'ordine della venditrice comproprietaria e dalla stessa non incassato. Una tale atipica, per non dire illogica – vista l'assenza di espresse ragioni a giustificazione di un tale cambio di intendimento circa le modalità di pagamento del prezzo pattuito - operazione economica avrebbe dovuto destare in capo alla controparte negoziale, se non proprio un dubbio circa la possibile situazione di difficoltà economica della comproprietaria venditrice, quantomeno una doverosa richiesta di chiarimenti e/o un approfondimento su tale rilevante questione contrattuale e sulla situazione economica della controparte contrattuale. Ciò a maggior ragione tenuto conto della già richiamata clausola contrattuale in forza della quale la parte venditrice garantiva espressamente “(…) di trovarsi in un normale stato di adempimento delle proprie obbligazioni, di non aver subito protesti, sequestri, pignoramenti, di non essere sottoposta a procedure esecutive o concorsuali (salvo quanto in contrario espressamente risulti da quest'atto) (…)”, nonché della partecipazione e dell'assistenza prestata nell'operazione immobiliare dall'agente immobiliare professionista , che ha Parte_4 intermediato l'affare, come indicato nella stessa scrittura privata autenticata. Alla luce di tali evidenze oggettive e della modifica dell'accordo contrattuale tra le parti poco prima della conclusione dell'atto definitivo di compravendita (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte resistente P_
, non possono, quindi, essere trascurate né tali incongruenze documentali, né tantomeno le
[...] carenze probatorie che caratterizzano la ricostruzione alternativa dei fatti fornita congiuntamente dalle parti resistenti, anche attraverso le proprie produzioni documentali. Tali oggettive e documentate circostanze fattuali, unitamente alla già evidenziata alla stretta progressione delle tempistiche di verificazione degli eventi per cui è causa, non possono che denotare, per un verso, una sostanziale volontà del debitore disponente di mettere al riparo un'importante e non pregiudicata parte del proprio patrimonio personale da pretese creditorie, da parte del cessionario del credito vantato in forza della fideiussione specifica rilasciata nel 2007 e cristallizzatosi nel decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., prodotto da parte ricorrente e, per altro verso, risultando del tutto improbabile che il compratore in ragione Controparte_3 dell'evoluzione delle trattative precontrattuali e della conclusione dell'accordo contrattuale non potesse essere ragionevolmente in alcun modo consapevole della oggettiva modificazione in peius del patrimonio della comproprietaria venditrice e della possibilità che con il proprio Controparte_1 atto di disposizione patrimoniale la stessa pregiudicare la garanzia generica a favore dei propri eventuali creditori personali. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in relazione alle fasi introduttiva e di studio, mentre nei valori minimi nella fase di trattazione / istruttoria, che non ha comportato alcuna particolare ed ulteriore attività istruttoria diversa rispetto al deposito delle memorie scritte nei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. e nella fase decisoria, che si è svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. La pagina 15 di 17 liquidazione viene posta in base al valore della controversia (domanda), ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di entrambe le parti resistenti litisconsorti necessarie, e nei confronti di parte Controparte_1 Controparte_3 ricorrente , come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. Parte_1 Inoltre, deve considerarsi parimenti soccombente parte resistente, e RT
, che seppur destinatarie della notifica del ricorso introduttivo, al mero scopo di litis Parte_3 denuntiatio, hanno comunque sollevato eccezioni preliminari di merito e anche di merito, sostanzialmente adesive alle difese svolte dalle altre parti resistenti, che sono state rigettate. Nei fatti anche una tale parte resistente costituita non è rimasta indifferente all'esito della azione revocatoria ordinaria proposta nei soli confronti della sorella, comproprietaria per la quota di un terzo dell'immobile compravenduto a terzi, in frode dei propri creditori personali ed, in aggiunta, non si ravvisa nel caso di specie nemmeno alcuno dei presupposti legali per procedere ad una eventuale compensazione delle spese di lite in un tale specifico rapporto processuale. In ultima analisi, nel caso di specie, deve essere riconosciuto a favore della parte vittoriosa l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 10.03.2014, in ragione della necessità di svolgere difese parzialmente distinte contro più soggetti convenuti nel medesimo giudizio;
in ogni caso nei limiti della nota spese depositata dalla parte in data 19.09.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3347/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.ACCOGLIE la domanda attorea proposta ex art. 2901 c.c. dal creditore / cessionario
[...] e per essa, quale mandataria, nei confronti delle parti resistenti Parte_1 Parte_2
e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1 Controparte_3
2. ACCERTA E DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte ricorrente e per essa, quale mandataria, dell'atto di disposizione Parte_1 Parte_2 patrimoniale con cui il debitore ha ceduto a titolo oneroso al terzo beneficiario il Controparte_1 proprio diritto pro quota (pari ad un terzo) di proprietà dell'immobile ricevuto per successione ereditaria dallo zio NO e sito in San Mauro Pascoli, via dell'Artigianato n. 20, Parte_5 meglio individuato nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata, a rogito del Notaio dott.
, conclusa tra le parti contraenti in data 16.02.2021 e trascritta nei pubblici Persona_5 registri immobiliari in data 19.02.2021.
3. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente ovvero all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Forlì – Ufficio Provinciale Territorio di voler eseguire la trascrizione della presente sentenza di accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., nonché l'annotazione della stessa a margine dell'atto di disposizione patrimoniale di cui è stata dichiarata l'inefficacia relativa al precedente punto del dispositivo.
4. CONDANNA le parti resistenti , , Controparte_1 Parte_3 RT e in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente Controparte_3 [...] e per essa, quale mandataria, delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 Parte_2 euro 18.421,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.302,30 per contributo unificato ed pagina 16 di 17 anticipazione forfettaria, nonché per spese di notifica;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
Forlì, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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