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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/10/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3723/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA AG Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3723/2025 promossa da:
(C.F. ), nata TO SA NI (MI) il 07/08/1974, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PARISI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (TA) il 16/07/1968 RESISTENTE Contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cinisello Balsamo (MI), tra i Sigg.ri e in data 29/08/2000, Parte_1 Controparte_1 trascritto al n. 131, Parte II, Serie A, anno 2000, con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) di procedere alle annotazioni di sua competenza e con tutti i consequenziali provvedimenti di legge;
2) La minore , nata a [...] il [...] (C.F. , verrà Persona_1 C.F._3 affidata, in via super esclusiva alla madre Sig.ra con cui continuerà a vivere presso Parte_1 l'unità abitativa sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Sempione n. 23, interno 16, stante il totale disinteresse del Sig. nei confronti delle vicende di vita della minore , sia dal punto CP_1 Per_1 di vista materiale che spirituale, come ampiamente descritto in parte narrativa;
pagina 1 di 8 3) La previsione di affidamento super esclusivo della minore alla madre Persona_1 autorizzerà la Sig.ra a richiedere e ottenere, presso i competenti uffici, il rilascio dei Parte_1 documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore e ciò senza il preventivo e necessario consenso del Sig. ; CP_1 3) Il padre potrà esercitare il suo diritto/dovere di visita nei confronti della figlia minore , solo Per_1 previo accordo con la madre e la minore stessa, compatibilmente con le esigenze di vita e i bisogni della minore nonché con i suoi impegni, scolastici e non;
-) In parziale modifica di quanto disposto in sede di convenzione di negoziazione assistita, stante il significativo divario delle condizioni economico/patrimoniali delle parti, il Sig. Controparte_1
verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
[...] Parte_1
, in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 Per_1 (diconsiquattrocento/00) sulla PostaPay intestata alla Sig.ra n. Parte_1 [...], importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà stabilita in corso di causa. Nel mantenimento sono ricomprese, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza: “vitto e mensa scolastica, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, farmaci da banco, abbigliamento comprese le spese per il cambio stagione, contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi), materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, frequenza del c.d. tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola”;
-) Il Sig. verserà altresì il 50% delle occorrende spese straordinarie legate alla figlia minore CP_1
, per le quali la ricorrente si riporta integralmente al contenuto del Protocollo in uso presso il Per_1 Tribunale di Monza, che dichiara di conoscere e che produce agli atti in copia fotostatica a segno di recepimento del suo integrale contenuto, unitamente al prescritto modulo ISTAT (docc. 7 e 8);
-) Disporre che l'assegno unico erogato dall' in relazione alla figlia minore venga CP_2 Per_1 percepito, in misura integrale, dalla madre Sig.ra con cui la minore convive stabilmente Parte_1 e in modo continuativo, stante la formale rinuncia, da parte del Sig. , del Controparte_1 suo 50% di competenza al medesimo spettante per legge, già effettuata in sede di convenzione di negoziazione assistita;
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cinisello Balsamo e che tra loro è intervenuto un accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita autorizzato il 17.03.23 dal Pubblico Ministero. Non è poi contestato che dalla data di tale accordo non vi sia mai stata riconciliazione. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti è nata il [...] la figlia , convivente con la madre. Per_1
La ricorrente ha chiesto che, differentemente dall'accordo separativo nel quale era stato previsto l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, venga invece previsto l'affidamento esclusivo rafforzato della minore. A sostegno di tale richiesta ha allegato che il padre ha interrotto completamente i rapporti con la figlia e si disinteressa anche economicamente delle esigenze della medesima, omettendo di versare il contributo previsto. All'udienza del 22 ottobre 2025 ove il resistente non è comparso ed è stato dichiarato contumace la ricorrente ha affermato che il padre non era mai stato molto presente nella vita della figlia già nel corso del matrimonio, delegando ogni incombente alla ricorrente;
che dopo la separazione i rapporti erano stati sporadici inizialmente e da circa due anni si si erano completamente interrotti, salvo qualche scambio di messaggi. Ex art. 337 quater c.c., nel caso di specie, va disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia , ancora minore, stante il completo disinteresse del padre per Per_1 le esigenze della propria figlia. Inoltre, per evitare che il disinteresse del resistente nei confronti della figlia impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio documenti validi per l'espatrio), va rimesso alla ricorrente, quale genitore affidatario, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle citate questioni fondamentali, con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della prole. Stante l'età della minore, i rapporti di frequentazione padre-figlia avverranno secondo modalità liberamente concordate. III. Quanto alla misura del concorso al mantenimento della figlia, stabilito concordemente in separazione in € 300,00 mensili, viene confermato nel medesimo importo, in assenza di nuovi elementi sulla capacità lavorativa e reddituale del soggetto obbligato. La ricorrente ha invero dichiarato che dopo la chiusura della tabaccheria gestita insieme, l'ex coniuge aveva reperito un'occupazione presso un'impresa edile per la quale effettuava attività di consegna materiali con un furgone. Il resistente dovrà inoltre pagare il 50% delle spese di carattere straordinario, come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale.
pagina 3 di 8 Alla ricorrente, genitore affidatario in via esclusiva della figlia minore, con lei convivente, spetterà l'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole che rappresenta la sua unica entrata fissa. IV. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e alla non opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Pt_1 I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Cinisello Balsamo il 27.08.2000 e trascritto nei registri dello Controparte_1 Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (atti di matrimonio anno 2000, Parte II, serie A n.131); II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre che eserciterà in via la responsabilità Per_1 genitoriale sulla figlia e potrà assumere autonomamente, senza necessità dell'assenso dell'altro genitore, le decisioni di maggiore importanza relative alla minore (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale e rilascio documenti validi per l'espatrio); IV. Dispone che i rapporti padre-figlia avvengano con modalità liberamente concordate;
pagina 4 di 8 V. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di Euro 300,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico di Controparte_1
il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da
[...] concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio SAitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il pagina 5 di 8 mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
pagina 6 di 8 VI. Dispone che l'assegno unico e universale per la prole venga erogato interamente in favore di quale genitore affidatario esclusivo della figlia. Parte_1
pagina 7 di 8 VII. dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025 Il Presidente est.
RA AG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA AG Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3723/2025 promossa da:
(C.F. ), nata TO SA NI (MI) il 07/08/1974, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PARISI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (TA) il 16/07/1968 RESISTENTE Contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cinisello Balsamo (MI), tra i Sigg.ri e in data 29/08/2000, Parte_1 Controparte_1 trascritto al n. 131, Parte II, Serie A, anno 2000, con l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) di procedere alle annotazioni di sua competenza e con tutti i consequenziali provvedimenti di legge;
2) La minore , nata a [...] il [...] (C.F. , verrà Persona_1 C.F._3 affidata, in via super esclusiva alla madre Sig.ra con cui continuerà a vivere presso Parte_1 l'unità abitativa sita in Cinisello Balsamo (MI), Via Sempione n. 23, interno 16, stante il totale disinteresse del Sig. nei confronti delle vicende di vita della minore , sia dal punto CP_1 Per_1 di vista materiale che spirituale, come ampiamente descritto in parte narrativa;
pagina 1 di 8 3) La previsione di affidamento super esclusivo della minore alla madre Persona_1 autorizzerà la Sig.ra a richiedere e ottenere, presso i competenti uffici, il rilascio dei Parte_1 documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore e ciò senza il preventivo e necessario consenso del Sig. ; CP_1 3) Il padre potrà esercitare il suo diritto/dovere di visita nei confronti della figlia minore , solo Per_1 previo accordo con la madre e la minore stessa, compatibilmente con le esigenze di vita e i bisogni della minore nonché con i suoi impegni, scolastici e non;
-) In parziale modifica di quanto disposto in sede di convenzione di negoziazione assistita, stante il significativo divario delle condizioni economico/patrimoniali delle parti, il Sig. Controparte_1
verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
[...] Parte_1
, in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 Per_1 (diconsiquattrocento/00) sulla PostaPay intestata alla Sig.ra n. Parte_1 [...], importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà stabilita in corso di causa. Nel mantenimento sono ricomprese, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza: “vitto e mensa scolastica, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione, farmaci da banco, abbigliamento comprese le spese per il cambio stagione, contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi), materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno, frequenza del c.d. tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola”;
-) Il Sig. verserà altresì il 50% delle occorrende spese straordinarie legate alla figlia minore CP_1
, per le quali la ricorrente si riporta integralmente al contenuto del Protocollo in uso presso il Per_1 Tribunale di Monza, che dichiara di conoscere e che produce agli atti in copia fotostatica a segno di recepimento del suo integrale contenuto, unitamente al prescritto modulo ISTAT (docc. 7 e 8);
-) Disporre che l'assegno unico erogato dall' in relazione alla figlia minore venga CP_2 Per_1 percepito, in misura integrale, dalla madre Sig.ra con cui la minore convive stabilmente Parte_1 e in modo continuativo, stante la formale rinuncia, da parte del Sig. , del Controparte_1 suo 50% di competenza al medesimo spettante per legge, già effettuata in sede di convenzione di negoziazione assistita;
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cinisello Balsamo e che tra loro è intervenuto un accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita autorizzato il 17.03.23 dal Pubblico Ministero. Non è poi contestato che dalla data di tale accordo non vi sia mai stata riconciliazione. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti è nata il [...] la figlia , convivente con la madre. Per_1
La ricorrente ha chiesto che, differentemente dall'accordo separativo nel quale era stato previsto l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, venga invece previsto l'affidamento esclusivo rafforzato della minore. A sostegno di tale richiesta ha allegato che il padre ha interrotto completamente i rapporti con la figlia e si disinteressa anche economicamente delle esigenze della medesima, omettendo di versare il contributo previsto. All'udienza del 22 ottobre 2025 ove il resistente non è comparso ed è stato dichiarato contumace la ricorrente ha affermato che il padre non era mai stato molto presente nella vita della figlia già nel corso del matrimonio, delegando ogni incombente alla ricorrente;
che dopo la separazione i rapporti erano stati sporadici inizialmente e da circa due anni si si erano completamente interrotti, salvo qualche scambio di messaggi. Ex art. 337 quater c.c., nel caso di specie, va disposto l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia , ancora minore, stante il completo disinteresse del padre per Per_1 le esigenze della propria figlia. Inoltre, per evitare che il disinteresse del resistente nei confronti della figlia impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio documenti validi per l'espatrio), va rimesso alla ricorrente, quale genitore affidatario, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle citate questioni fondamentali, con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della prole. Stante l'età della minore, i rapporti di frequentazione padre-figlia avverranno secondo modalità liberamente concordate. III. Quanto alla misura del concorso al mantenimento della figlia, stabilito concordemente in separazione in € 300,00 mensili, viene confermato nel medesimo importo, in assenza di nuovi elementi sulla capacità lavorativa e reddituale del soggetto obbligato. La ricorrente ha invero dichiarato che dopo la chiusura della tabaccheria gestita insieme, l'ex coniuge aveva reperito un'occupazione presso un'impresa edile per la quale effettuava attività di consegna materiali con un furgone. Il resistente dovrà inoltre pagare il 50% delle spese di carattere straordinario, come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale.
pagina 3 di 8 Alla ricorrente, genitore affidatario in via esclusiva della figlia minore, con lei convivente, spetterà l'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole che rappresenta la sua unica entrata fissa. IV. Le spese di lite, avuto riguardo all'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di divorzio e alla non opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Pt_1 I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Cinisello Balsamo il 27.08.2000 e trascritto nei registri dello Controparte_1 Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (atti di matrimonio anno 2000, Parte II, serie A n.131); II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre che eserciterà in via la responsabilità Per_1 genitoriale sulla figlia e potrà assumere autonomamente, senza necessità dell'assenso dell'altro genitore, le decisioni di maggiore importanza relative alla minore (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale e rilascio documenti validi per l'espatrio); IV. Dispone che i rapporti padre-figlia avvengano con modalità liberamente concordate;
pagina 4 di 8 V. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di Euro 300,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico di Controparte_1
il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da
[...] concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio SAitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il pagina 5 di 8 mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
pagina 6 di 8 VI. Dispone che l'assegno unico e universale per la prole venga erogato interamente in favore di quale genitore affidatario esclusivo della figlia. Parte_1
pagina 7 di 8 VII. dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025 Il Presidente est.
RA AG
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