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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice rel. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5066/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Ghezzi, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Garzia, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 25.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Parte_1 e lo CP_1 contraevano matrimonio in data 29.12.1997, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di GE (Le) - atto n. 44 parte II Serie A Anno 1997, dal quale nascevano tre figli, rispettivamente in data 19.5.2000, in data 30.8.2003 e in data 21.7.2011.
All'udienza del 25.11.2025, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati e al rilascio reciproco del passaporto e di tutti i documenti validi per l'espatrio.
2) Affidamento della figlia minore AS NO, nata a [...] il [...], ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la madre
AN MI, mentre la figlia maggiorenne KA, che è in procinto di entrare nel mondo del lavoro, convivrà con il padre.
3) La casa coniugale, di esclusiva proprietà dello AS NI, resta assegnata a quest'ultimo, che convivrà con la figlia KA;
la HI MI rinuncia alla assegnazione della casa coniugale in quanto essa è contigua con l'abitazione dei suoceri,
che occupano il piano terra. La AN MI provvederà a trovare collocazione presso un immobile da locare, entro il mese di marzo 2026. AS NI si impegna e obbliga unitamente alla AN a trovare l'immobile nei termini indicati in favore della AN;
inoltre, si obbliga a contribuire al versamento del canone di locazione per un importo non superiore a euro 300,00 (trecento/00) mensili. Nel caso in cui il canone sarà superiore dovrà provvedere per la differenza la AN. Lo AS NI
sarà obbligato a contribuire al versamento del canone di locazione, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia NO.
Laddove la sig.ra non dovesse reperire un immobile da locare, farà rientro nell'abitazione coniugale e CP insieme alla figlia maggiorenne si trasferirà nel piano sottostante, presso l'abitazione dei genitori lo del medesimo. 4) Il padre incontrerà e terrà con sé la figlia NO ogni pomeriggio dalle ore 16:15 alle ore 18:30 e, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10:00 (ovvero all'uscita da scuola)
alla domenica alle ore 20:00; durante le vacanze estive, nel periodo che entrambi i coniugi concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, il padre avrà diritto ad avere con sé la figlia per 20 giorni consecutivi oppure frazionati. Durante le festività natalizie,
la figlia trascorrerà otto giorni (dal 23.12 al 30.12) con un genitore e sette giorni (dal
31.12 al 06.01) con l'altro, alternativamente. Durante le festività pasquali, i genitori avranno diritto ad avere con sé la figlia per tre giorni a testa, trascorrendo
alternativamente, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi dell'Angelo.
Entrambi i genitori hanno diritto di trascorrere le giornate del compleanno dei figli con loro.
5) Stas: NI dovrà versare alla moglie AN MI la son a mensile di €
150,00 (euro centocinquanta/00) per la figlia NO, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat.
6) L'intero importo dell'assegno unico familiare spettante per la figlia AS NO
verrà interamente percepito dalla madre AN MI per cui quest'ultima è
autorizzata a presentare regolare richiesta all'Istituto/Ente erogatore.
7) Le spese straordinarie per la figlia NO vengono poste a carico di entrambi i coniugi al 50%, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce
e le locali Associazioni Forensi di settore (Ami, Aiaf, Camera minorile) in data
21.05.2018.
8) Nei periodi invernali in cui per motivi di lavoro la Sig.ra AN dovrà spostarsi dalla residenza di GE il padre ospiterà la figlia minore NO nella sua casa,
provvedendo ad ogni sua necessità, non sarà tenuto per quel periodo al versamento dell'assegno di mantenimento. Restano le spese straordinarie al 50%.
9) Le parti dichiarano di aver regolarizzato ogni rapporto economico e patrimoniale tra di loro, in particolare l'autovettura Fiat Freemont resta assegnata in proprietà allo AS
NI, mentre il mobilio della casa coniugale verrà diviso di comune accordo.
,10) Con riferimento allo stazionamento fuori regione della Parte_1 che lo stesso si protragga di solito per l'intera stagione invernale, e che nei mesi di tal permanenza l'importo dell'assegno unico spetterà al padre L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 29.12.1997 in
GE (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 44 parte II Serie A anno 1997, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 15.12.25
La Presidente Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - PresidenteDott.ssa
Francesca Caputo - Giudice rel. Dott.ssa
Alessandro Carra - Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5066/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Ghezzi, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Garzia, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 25.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Parte_1 e lo CP_1 contraevano matrimonio in data 29.12.1997, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di GE (Le) - atto n. 44 parte II Serie A Anno 1997, dal quale nascevano tre figli, rispettivamente in data 19.5.2000, in data 30.8.2003 e in data 21.7.2011.
All'udienza del 25.11.2025, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione. Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non vi è ragione di discostarsene:
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati e al rilascio reciproco del passaporto e di tutti i documenti validi per l'espatrio.
2) Affidamento della figlia minore AS NO, nata a [...] il [...], ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la madre
AN MI, mentre la figlia maggiorenne KA, che è in procinto di entrare nel mondo del lavoro, convivrà con il padre.
3) La casa coniugale, di esclusiva proprietà dello AS NI, resta assegnata a quest'ultimo, che convivrà con la figlia KA;
la HI MI rinuncia alla assegnazione della casa coniugale in quanto essa è contigua con l'abitazione dei suoceri,
che occupano il piano terra. La AN MI provvederà a trovare collocazione presso un immobile da locare, entro il mese di marzo 2026. AS NI si impegna e obbliga unitamente alla AN a trovare l'immobile nei termini indicati in favore della AN;
inoltre, si obbliga a contribuire al versamento del canone di locazione per un importo non superiore a euro 300,00 (trecento/00) mensili. Nel caso in cui il canone sarà superiore dovrà provvedere per la differenza la AN. Lo AS NI
sarà obbligato a contribuire al versamento del canone di locazione, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia NO.
Laddove la sig.ra non dovesse reperire un immobile da locare, farà rientro nell'abitazione coniugale e CP insieme alla figlia maggiorenne si trasferirà nel piano sottostante, presso l'abitazione dei genitori lo del medesimo. 4) Il padre incontrerà e terrà con sé la figlia NO ogni pomeriggio dalle ore 16:15 alle ore 18:30 e, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10:00 (ovvero all'uscita da scuola)
alla domenica alle ore 20:00; durante le vacanze estive, nel periodo che entrambi i coniugi concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno, il padre avrà diritto ad avere con sé la figlia per 20 giorni consecutivi oppure frazionati. Durante le festività natalizie,
la figlia trascorrerà otto giorni (dal 23.12 al 30.12) con un genitore e sette giorni (dal
31.12 al 06.01) con l'altro, alternativamente. Durante le festività pasquali, i genitori avranno diritto ad avere con sé la figlia per tre giorni a testa, trascorrendo
alternativamente, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi dell'Angelo.
Entrambi i genitori hanno diritto di trascorrere le giornate del compleanno dei figli con loro.
5) Stas: NI dovrà versare alla moglie AN MI la son a mensile di €
150,00 (euro centocinquanta/00) per la figlia NO, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat.
6) L'intero importo dell'assegno unico familiare spettante per la figlia AS NO
verrà interamente percepito dalla madre AN MI per cui quest'ultima è
autorizzata a presentare regolare richiesta all'Istituto/Ente erogatore.
7) Le spese straordinarie per la figlia NO vengono poste a carico di entrambi i coniugi al 50%, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce
e le locali Associazioni Forensi di settore (Ami, Aiaf, Camera minorile) in data
21.05.2018.
8) Nei periodi invernali in cui per motivi di lavoro la Sig.ra AN dovrà spostarsi dalla residenza di GE il padre ospiterà la figlia minore NO nella sua casa,
provvedendo ad ogni sua necessità, non sarà tenuto per quel periodo al versamento dell'assegno di mantenimento. Restano le spese straordinarie al 50%.
9) Le parti dichiarano di aver regolarizzato ogni rapporto economico e patrimoniale tra di loro, in particolare l'autovettura Fiat Freemont resta assegnata in proprietà allo AS
NI, mentre il mobilio della casa coniugale verrà diviso di comune accordo.
,10) Con riferimento allo stazionamento fuori regione della Parte_1 che lo stesso si protragga di solito per l'intera stagione invernale, e che nei mesi di tal permanenza l'importo dell'assegno unico spetterà al padre L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 29.12.1997 in
GE (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 44 parte II Serie A anno 1997, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 15.12.25
La Presidente Il Giudice relatore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)