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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4042 / 2021, cui è riunito il N. R.G. n. 4135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. BIANCO FRANCESCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. FERRATO UMBERTO, AVV. AVENA GILDA ( C.F. 1 )
PIAZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2021, parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione (nei quaranta giorni ai sensi dell'art. 24 comma 5 D. lgs.
n. 46/1999) avverso l'avviso di addebito n. 33420210000422231000, notificato in data 17.10.2021, intimante il pagamento della somma complessiva di €
24.918,94 a titolo di contributi previdenziali in favore della Gestione Agricola -
Lavoratori Autonomi ed Associati per gli anni dal 2014 al 2019 e somme aggiuntive, lamentando preliminarmente, la decadenza ex art 25 d.lgs. 46/1999,
e l'illegittimità della iscrizione alla gestione agricola lavoratori autonomi e associati per l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Tanto premesso, ha chiamato in causa CP_1, chiedendo la cancellazione dalla
Gestione Coltivatori Diretti CP 1 a decorrere dal 2014 e il contestuale annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'CP_1, si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente conferma dell'atto opposto.
Alla presente causa è stato riunito il procedimento RG n. 4135/2025, instaurato dalla ricorrente per l'opposizione all' intimazione di pagamento n.
addebitocontenente l'avviso di n.03420259005616414000
334202200034320730000, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 4.557,47 a titolo di contributi previdenziali in favore della medesima
Gestione Agricola per gli anni 2020 e 2021.
Le controversie sono state istruite mediante acquisizione documentale.
§§§§
I ricorsi sono parzialmente fondati per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto riguarda l'opposizionel'opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420259005616414000 con riferimento all'avviso di addebito n. l'intimazione impugnata. In particolare, la stessa ricorrente dichiara che tale avviso è stato notificato in data 19.12.2022.
Ora, è evidente che la presente opposizione è stata depositata il 20.8.2025 e quindi è decorso il termine di decadenza disciplinato dall'art. 24 co.5 Dlgs. 46/99
(40 giorni) per l'esercizio dell'azione giudiziaria.
La ricorrente, quindi, avrebbe dovuto far valere le eccezioni inerenti alla pretesa contributiva indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio nell'opposizione ex art. 24 d.lgs. N. 46/1999 da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in questione. L'opposizione citata, infatti, costituisce l'unico strumento processuale previsto dall'ordinamento per proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo. Non avendo la ricorrente proposto opposizione avverso detti avvisi di addebito nell'indicato termine di 40 giorni, l'avviso medesimo è divenuto definitivo, sicchè il credito iscritto a ruolo dall' CP_1 non è più suscettibile di contestazione.
È utile, a tal fine, ribadire l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, fondato su una rigorosa interpretazione del dato normativo, secondo cui:
"qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella".
Passando all'esame dell'avviso di addebito n. 33420210000422231000, esso risulta opposto nel termine di 40 giorni dalla notifica (avvenuta in data
17.10.2021).
Nel merito, tale avviso è pacificamente basato sulla circostanza per cui l'odierna ricorrente è stata iscritta nella gestione agricola come coltivatore diretto, a seguito del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018017685 del
22.1.2019.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
A tal fine, è opportuno riportare il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e
3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati."(Cass. Sez. U., sentenza n. 616/1999).
Ciò chiarito, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito. Nel caso di specie, deve ritenersi illegittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione coltivatori diretti, in quanto CP_1 non ha fornito la prova della sussistenza e della persistenza dei requisiti descritti, nonostante vi fosse tenuto.
L CP_2 ha fondato la sua pretesa non su un accertamento condotto in concreto sull'attività svolta dalla ricorrente, ma su meri elementi documentali, -quali i dati catastali per definire la consistenza dei terreni e i parametri Ha/coltura della
Regione Calabria per la determinazione del fabbisogno annuo di manodopera agricola- e sulle dichiarazioni rese dall'opponente in sede ispettiva.
Ed invero, dalla lettura del verbale ispettivo sembra che l'iscrizione della ricorrente, quale coltivatrice diretta, sia avvenuta principalmente in esito alle proprie dichiarazioni, piuttosto che da una attenta disamina circa la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la realizzazione di siffatta iscrizione d'ufficio.
L'Istituto previdenziale, infatti, ha attribuito a dette dichiarazioni natura confessoria e ha supportato le conclusioni cui è giunto mediante le stime astratte suindicate.
Al riguardo, non può ritenersi condivisibile la deduzione del resistente alla luce dell'arresto giurisprudenziale in materia per cui: "(...) gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti anche in senso processuale gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (Cass., 2 aprile 1996, n. 3055). Pertanto, la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli che l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge il funzionario, esclude la configurabilità dell'animus confitendi in capo al dichiarante. Tale dichiarazione fornisce tuttavia una prova liberamente apprezzabile" (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 17702 del 2015). Circoscritta la valenza probatoria del dato dichiarativo, non risulta che, nell'ipotesi che occupa, sia stata espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli al fine di ricostruire le colture esistenti con le rispettive caratteristiche, di verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera, né risultano delineate in concreto la natura e la consistenza dell'attività aziendale sulla base dei dati documentali disponibili, onde dedurne la reale funzionalità descrittiva.
In mancanza di prova che la parte resistente aveva l'onere di fornire di tutti i requisiti e presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate nell'avviso di addebito n. 33420210000422231000, la domanda deve essere accolta in parte qua.
In ragione del parziale accoglimento le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento n. con riferimento all'avviso di addebito n.03420259005616414000
334202200034320730000;
- accoglie l'opposizione all'avviso di addebito n. 33420210000422231000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall'Istituto nell'avviso opposto;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
IS ZI - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
334202200034320730000 si osserva, preliminarmente, che la parte istante non contesta di avere avuto la notifica dell'avviso di addebito sottostante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. BIANCO FRANCESCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. FERRATO UMBERTO, AVV. AVENA GILDA ( C.F. 1 )
PIAZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.2021, parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione (nei quaranta giorni ai sensi dell'art. 24 comma 5 D. lgs.
n. 46/1999) avverso l'avviso di addebito n. 33420210000422231000, notificato in data 17.10.2021, intimante il pagamento della somma complessiva di €
24.918,94 a titolo di contributi previdenziali in favore della Gestione Agricola -
Lavoratori Autonomi ed Associati per gli anni dal 2014 al 2019 e somme aggiuntive, lamentando preliminarmente, la decadenza ex art 25 d.lgs. 46/1999,
e l'illegittimità della iscrizione alla gestione agricola lavoratori autonomi e associati per l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Tanto premesso, ha chiamato in causa CP_1, chiedendo la cancellazione dalla
Gestione Coltivatori Diretti CP 1 a decorrere dal 2014 e il contestuale annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'CP_1, si è costituito deducendo l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente conferma dell'atto opposto.
Alla presente causa è stato riunito il procedimento RG n. 4135/2025, instaurato dalla ricorrente per l'opposizione all' intimazione di pagamento n.
addebitocontenente l'avviso di n.03420259005616414000
334202200034320730000, con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 4.557,47 a titolo di contributi previdenziali in favore della medesima
Gestione Agricola per gli anni 2020 e 2021.
Le controversie sono state istruite mediante acquisizione documentale.
§§§§
I ricorsi sono parzialmente fondati per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto riguarda l'opposizionel'opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420259005616414000 con riferimento all'avviso di addebito n. l'intimazione impugnata. In particolare, la stessa ricorrente dichiara che tale avviso è stato notificato in data 19.12.2022.
Ora, è evidente che la presente opposizione è stata depositata il 20.8.2025 e quindi è decorso il termine di decadenza disciplinato dall'art. 24 co.5 Dlgs. 46/99
(40 giorni) per l'esercizio dell'azione giudiziaria.
La ricorrente, quindi, avrebbe dovuto far valere le eccezioni inerenti alla pretesa contributiva indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio nell'opposizione ex art. 24 d.lgs. N. 46/1999 da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in questione. L'opposizione citata, infatti, costituisce l'unico strumento processuale previsto dall'ordinamento per proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo. Non avendo la ricorrente proposto opposizione avverso detti avvisi di addebito nell'indicato termine di 40 giorni, l'avviso medesimo è divenuto definitivo, sicchè il credito iscritto a ruolo dall' CP_1 non è più suscettibile di contestazione.
È utile, a tal fine, ribadire l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, fondato su una rigorosa interpretazione del dato normativo, secondo cui:
"qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella".
Passando all'esame dell'avviso di addebito n. 33420210000422231000, esso risulta opposto nel termine di 40 giorni dalla notifica (avvenuta in data
17.10.2021).
Nel merito, tale avviso è pacificamente basato sulla circostanza per cui l'odierna ricorrente è stata iscritta nella gestione agricola come coltivatore diretto, a seguito del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018017685 del
22.1.2019.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
A tal fine, è opportuno riportare il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e
3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati."(Cass. Sez. U., sentenza n. 616/1999).
Ciò chiarito, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito. Nel caso di specie, deve ritenersi illegittima l'iscrizione della ricorrente alla gestione coltivatori diretti, in quanto CP_1 non ha fornito la prova della sussistenza e della persistenza dei requisiti descritti, nonostante vi fosse tenuto.
L CP_2 ha fondato la sua pretesa non su un accertamento condotto in concreto sull'attività svolta dalla ricorrente, ma su meri elementi documentali, -quali i dati catastali per definire la consistenza dei terreni e i parametri Ha/coltura della
Regione Calabria per la determinazione del fabbisogno annuo di manodopera agricola- e sulle dichiarazioni rese dall'opponente in sede ispettiva.
Ed invero, dalla lettura del verbale ispettivo sembra che l'iscrizione della ricorrente, quale coltivatrice diretta, sia avvenuta principalmente in esito alle proprie dichiarazioni, piuttosto che da una attenta disamina circa la sussistenza o meno dei presupposti di legge per la realizzazione di siffatta iscrizione d'ufficio.
L'Istituto previdenziale, infatti, ha attribuito a dette dichiarazioni natura confessoria e ha supportato le conclusioni cui è giunto mediante le stime astratte suindicate.
Al riguardo, non può ritenersi condivisibile la deduzione del resistente alla luce dell'arresto giurisprudenziale in materia per cui: "(...) gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti anche in senso processuale gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (Cass., 2 aprile 1996, n. 3055). Pertanto, la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli che l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge il funzionario, esclude la configurabilità dell'animus confitendi in capo al dichiarante. Tale dichiarazione fornisce tuttavia una prova liberamente apprezzabile" (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 17702 del 2015). Circoscritta la valenza probatoria del dato dichiarativo, non risulta che, nell'ipotesi che occupa, sia stata espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli al fine di ricostruire le colture esistenti con le rispettive caratteristiche, di verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera, né risultano delineate in concreto la natura e la consistenza dell'attività aziendale sulla base dei dati documentali disponibili, onde dedurne la reale funzionalità descrittiva.
In mancanza di prova che la parte resistente aveva l'onere di fornire di tutti i requisiti e presupposti legittimanti le pretese previdenziali azionate nell'avviso di addebito n. 33420210000422231000, la domanda deve essere accolta in parte qua.
In ragione del parziale accoglimento le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento n. con riferimento all'avviso di addebito n.03420259005616414000
334202200034320730000;
- accoglie l'opposizione all'avviso di addebito n. 33420210000422231000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall'Istituto nell'avviso opposto;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
IS ZI - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
334202200034320730000 si osserva, preliminarmente, che la parte istante non contesta di avere avuto la notifica dell'avviso di addebito sottostante