Trib. Cosenza, sentenza 26/12/2025, n. 1971
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Sentenza 26 dicembre 2025

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  • Altro
    Sospensione delibera assembleare

    La richiesta di sospensione è stata assorbita dalla successiva revoca della delibera e dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Illegittimità della delibera per mancato raggiungimento quorum

    Le doglianze attoree riguardano presunte irregolarità nella formazione della volontà assembleare, quali la presenza di più comproprietari per la stessa unità, deleghe incomplete o non allegate, e mancata indicazione del voto del delegato speciale. Tali vizi non determinano nullità ma, al più, annullabilità e solo se incidono sul raggiungimento dei quorum o sull'esito della votazione. Non è stata fornita prova che le irregolarità dedotte abbiano inciso sul raggiungimento dei quorum o sull'esito della deliberazione.

  • Altro
    Illegittimità della delibera per riparto spese idriche

    La revoca della delibera del 24.05.2023 ha determinato la cessazione della materia del contendere limitatamente al primo punto dell'ordine del giorno, che riguardava la ripartizione delle spese idriche.

  • Rigettato
    Illegittimità della delibera per discussione argomenti non all'ordine del giorno

    La censura relativa alla trattazione, nelle “varie ed eventuali”, dell'installazione di contatori a lettura facilitata è infondata, poiché dal verbale impugnato non emerge alcuna deliberazione sul punto, ma solo una comunicazione e un invito privo di carattere vincolante. Pertanto, non si configura alcun vizio invalidante.

  • Rigettato
    Domanda di condanna alle spese

    Le spese di lite sono state compensate.

  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse ad agire

    La revoca della delibera del 24.05.2023 ha eliminato la ragione di contrasto tra le parti, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito su quel capo. Pertanto, in applicazione dei principi richiamati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al primo punto dell'ordine del giorno della delibera del 24.05.2023.

  • Accolto
    Legittimità della delibera e correttezza del riparto

    Le doglianze attoree relative ai vizi di formazione della volontà assembleare non sono state provate e non incidono sul raggiungimento dei quorum o sull'esito della deliberazione. La censura relativa alla discussione di argomenti non all'ordine del giorno è infondata. Pertanto, la delibera deve ritenersi valida e la domanda di annullamento va rigettata.

  • Rigettato
    Lite temeraria

    Nonostante il rigetto delle domande attoree, non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 26/12/2025, n. 1971
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 1971
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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