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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/12/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3039/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Cosenza, Piazza G. Impastato n. 3, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. ANNALISA TROTTA (C.F. ), che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore pro tempore Rag. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via del Tembien n. 18, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. ROSSANA COPPOLINO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare del 24.05.2023
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori , usufruttuario, e Parte_1
, nuda proprietaria, hanno convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, deducendo l'illegittimità Controparte_1
pagina 1 di 5 della delibera assembleare assunta in data 24.05.2023.
Gli attori hanno rappresentato che l'assemblea non era validamente costituita, poiché le presenze indicate nel verbale erano superiori a quelle effettive, con conseguente mancato raggiungimento dei quorum richiesti. Hanno inoltre contestato la scelta di ripartire le spese idriche in base ai millesimi anziché ai consumi effettivi, nonostante la presenza di contatori individuali, e hanno messo in dubbio la veridicità del verbale, ritenendo impossibile lo svolgimento degli adempimenti nel tempo indicato. Hanno infine censurato la discussione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.
Gli attori hanno concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata e, nel merito, la declaratoria di nullità e/o annullabilità della stessa, con condanna del convenuto alle spese di lite e al rimborso delle spese di mediazione.
Con comparsa del 13.11.2023 si è costituito il , il quale ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, sostenendo la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c., atteso il valore dichiarato della causa (€ 4.248,20). Ha inoltre dedotto la carenza di interesse ad agire degli attori, rilevando che la delibera impugnata era stata successivamente revocata con nuova deliberazione del
27.09.2023. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, affermando la legittimità della delibera e la correttezza del riparto secondo millesimi in assenza di letture dei contatori per gli anni precedenti, con richiesta di condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 01.02.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26.01.2024, ha ritenuto non necessaria la prova testimoniale e ha rimesso la causa in decisione.
La causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 10.12.2025.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto. CP_1
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per Controparte_1 valore del Tribunale di Cosenza, sostenendo che, in base alla riforma del processo civile, le cause di valore inferiore a 10.000 euro dovrebbero essere trattate dal Giudice di Pace.
Poiché gli attori hanno indicato nell'atto di citazione un valore pari a euro 4.248,20, il ritiene che il presente giudizio non rientri nella competenza del Tribunale. CP_1
pagina 2 di 5 L'eccezione non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 5 c.p.c., che recepisce il principio di perpetuatio iurisdictionis, la competenza si determina con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda, ossia alla data di notifica dell'atto di citazione che, nel caso di specie, è avvenuta in data 22.09.2023, come da documentazione allegata in atti.
A quella data la delibera del 24.05.2023 era ancora efficace e, al primo punto dell'ordine del giorno, revocava la precedente delibera del 04.05.2023 e approvava la ripartizione tra i condomini di somme per € 34.348,00 secondo i millesimi di proprietà, derivanti dal decreto ingiuntivo notificato al . CP_1
Pertanto, il Tribunale è competente sia per materia ai sensi dell'art. 1137 c.c., sia per valore, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che commisura il valore all'intero ammontare della delibera impugnata e non alla quota del singolo condomino. (Cass. civ., Sez. 2, ord. n. 36013/2023; Cass. Civ., sez. 2, Sent. n. 25721/2023).
Nel caso di specie, tale ammontare, pari a € 34.348,00, corrisponde alla somma oggetto del decreto ingiuntivo richiamato nel primo punto della delibera impugnata.
La successiva revoca della delibera, intervenuta il 27.09.2023, non incide sulla competenza, che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., va pertanto confermata in capo all'intestato Tribunale.
Definita la competenza del Tribunale, occorre affrontare la questione dell'interesse ad agire sollevata da parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire deve essere concreto, attuale e persistere per tutta la durata del processo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sua carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 19268/2016).
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la cessazione della materia del contendere, che si verifica quando fatti sopravvenuti eliminano le ragioni di contrasto tra le parti (Cass. civ.,Sez. 2, ord. n. 30251/2023).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato dal verbale dell'assemblea straordinaria del 27.09.2023 che l'assemblea ha deliberato la revoca della ripartizione delle somme di cui al decreto ingiuntivo, già oggetto del primo punto della delibera del 24.05.2023 (“conseguente
pagina 3 di 5 revoca ripartizione somme di cui al d.i. suddetto discusso al punto all'odg dell'assemblea del
24 maggio 2023”).
Tale revoca ha eliminato la ragione di contrasto tra le parti, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito su quel capo.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al primo punto dell'ordine del giorno della delibera del 24.05.2023.
Gli ulteriori vizi dedotti dagli attori riguardano la presunta mancanza dei quorum costitutivi e deliberativi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regola generale in materia di invalidità delle delibere condominiali è l'annullabilità ex art. 1137 c.c., mentre la nullità è riservata a ipotesi eccezionali e residuali, quali la mancanza degli elementi essenziali, l'oggetto illecito o impossibile, o le deliberazioni che incidono sui diritti individuali dei condomini sulle parti comuni o sulle proprietà esclusive (Cass. SS.UU., sent. n. 9839/2021).
Tutti gli altri vizi, come quelli relativi alla convocazione, alla regolare costituzione dell'assemblea, alle maggioranze e alle deleghe, rientrano nell'area dell'annullabilità e devono essere fatti valere nei termini e con le modalità di cui all'art. 1137 c.c.
Nel caso in esame, le doglianze attoree riguardano presunte irregolarità nella formazione della volontà assembleare: presenza di più comproprietari per la stessa unità, deleghe incomplete o non allegate, e mancata indicazione del voto del delegato speciale.
Si tratta di vizi che, secondo costante giurisprudenza, non determinano nullità ma, al più, annullabilità, e solo se incidono sul raggiungimento dei quorum o sull'esito della votazione.
Quanto alla presenza di più comproprietari, l'art. 67, comma 2, disp. att. c.c. stabilisce che, quando un'unità appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, designato dai comproprietari a norma dell'art. 1106 c.c.
La ratio della norma è quella di evitare che conflitti interni tra comunisti siano portati all'interno dell'assemblea, garantendo che vi sia soltanto una “voce” per ciascuna proprietà. Gli eventuali contrasti tra comproprietari vanno risolti all'interno della comunione e non possono ripercuotersi sul condominio, che non deve tener conto di dissidi interni. (Tribunale di Roma sent. del 26 ottobre 2021, n. 16749)
pagina 4 di 5 Pertanto, la presenza di più comproprietari non altera il calcolo dei quorum.
Le doglianze sulla mancata allegazione delle deleghe e sull'omessa indicazione del voto di un delegato attengono a mere lacune di verbalizzazione che non incidono sulla validità della delibera, poiché il verbale consente comunque di ricostruire il risultato della votazione e il raggiungimento delle maggioranze richieste (Cass. civ., sez. 2, n. 28763/2017).
In conclusione, non è stata fornita prova che le irregolarità dedotte abbiano inciso sul raggiungimento dei quorum o sull'esito della deliberazione.
Pertanto, la delibera deve ritenersi valida sotto tale profilo e la domanda di annullamento va rigettata.
Quanto alla censura relativa alla trattazione, nelle “varie ed eventuali”, dell'installazione di contatori a lettura facilitata, essa è infondata.
Dal verbale impugnato non emerge alcuna deliberazione sul punto, ma solo una comunicazione e un invito privo di carattere vincolante.
Pertanto, non si configura alcun vizio invalidante.
Tali contestazioni vanno dunque rigettate, rimanendo assorbita ogni altra questione, anche nel merito.
Le spese, stante l'esito del giudizio anche in relazione alle eccezioni sollevate dal CP_1 convenuto e non accolte, possono ritenersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente al primo punto della delibera del 24 maggio 2023;
-Rigetta le ulteriori domande attoree;
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3039/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Cosenza, Piazza G. Impastato n. 3, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. ANNALISA TROTTA (C.F. ), che li C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore pro tempore Rag. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via del Tembien n. 18, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. ROSSANA COPPOLINO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare del 24.05.2023
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori , usufruttuario, e Parte_1
, nuda proprietaria, hanno convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, deducendo l'illegittimità Controparte_1
pagina 1 di 5 della delibera assembleare assunta in data 24.05.2023.
Gli attori hanno rappresentato che l'assemblea non era validamente costituita, poiché le presenze indicate nel verbale erano superiori a quelle effettive, con conseguente mancato raggiungimento dei quorum richiesti. Hanno inoltre contestato la scelta di ripartire le spese idriche in base ai millesimi anziché ai consumi effettivi, nonostante la presenza di contatori individuali, e hanno messo in dubbio la veridicità del verbale, ritenendo impossibile lo svolgimento degli adempimenti nel tempo indicato. Hanno infine censurato la discussione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.
Gli attori hanno concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata e, nel merito, la declaratoria di nullità e/o annullabilità della stessa, con condanna del convenuto alle spese di lite e al rimborso delle spese di mediazione.
Con comparsa del 13.11.2023 si è costituito il , il quale ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale adito, sostenendo la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c., atteso il valore dichiarato della causa (€ 4.248,20). Ha inoltre dedotto la carenza di interesse ad agire degli attori, rilevando che la delibera impugnata era stata successivamente revocata con nuova deliberazione del
27.09.2023. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, affermando la legittimità della delibera e la correttezza del riparto secondo millesimi in assenza di letture dei contatori per gli anni precedenti, con richiesta di condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 01.02.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26.01.2024, ha ritenuto non necessaria la prova testimoniale e ha rimesso la causa in decisione.
La causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 10.12.2025.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal convenuto. CP_1
Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per Controparte_1 valore del Tribunale di Cosenza, sostenendo che, in base alla riforma del processo civile, le cause di valore inferiore a 10.000 euro dovrebbero essere trattate dal Giudice di Pace.
Poiché gli attori hanno indicato nell'atto di citazione un valore pari a euro 4.248,20, il ritiene che il presente giudizio non rientri nella competenza del Tribunale. CP_1
pagina 2 di 5 L'eccezione non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 5 c.p.c., che recepisce il principio di perpetuatio iurisdictionis, la competenza si determina con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda, ossia alla data di notifica dell'atto di citazione che, nel caso di specie, è avvenuta in data 22.09.2023, come da documentazione allegata in atti.
A quella data la delibera del 24.05.2023 era ancora efficace e, al primo punto dell'ordine del giorno, revocava la precedente delibera del 04.05.2023 e approvava la ripartizione tra i condomini di somme per € 34.348,00 secondo i millesimi di proprietà, derivanti dal decreto ingiuntivo notificato al . CP_1
Pertanto, il Tribunale è competente sia per materia ai sensi dell'art. 1137 c.c., sia per valore, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che commisura il valore all'intero ammontare della delibera impugnata e non alla quota del singolo condomino. (Cass. civ., Sez. 2, ord. n. 36013/2023; Cass. Civ., sez. 2, Sent. n. 25721/2023).
Nel caso di specie, tale ammontare, pari a € 34.348,00, corrisponde alla somma oggetto del decreto ingiuntivo richiamato nel primo punto della delibera impugnata.
La successiva revoca della delibera, intervenuta il 27.09.2023, non incide sulla competenza, che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., va pertanto confermata in capo all'intestato Tribunale.
Definita la competenza del Tribunale, occorre affrontare la questione dell'interesse ad agire sollevata da parte convenuta.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire deve essere concreto, attuale e persistere per tutta la durata del processo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sua carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 19268/2016).
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la cessazione della materia del contendere, che si verifica quando fatti sopravvenuti eliminano le ragioni di contrasto tra le parti (Cass. civ.,Sez. 2, ord. n. 30251/2023).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato dal verbale dell'assemblea straordinaria del 27.09.2023 che l'assemblea ha deliberato la revoca della ripartizione delle somme di cui al decreto ingiuntivo, già oggetto del primo punto della delibera del 24.05.2023 (“conseguente
pagina 3 di 5 revoca ripartizione somme di cui al d.i. suddetto discusso al punto all'odg dell'assemblea del
24 maggio 2023”).
Tale revoca ha eliminato la ragione di contrasto tra le parti, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito su quel capo.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al primo punto dell'ordine del giorno della delibera del 24.05.2023.
Gli ulteriori vizi dedotti dagli attori riguardano la presunta mancanza dei quorum costitutivi e deliberativi.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regola generale in materia di invalidità delle delibere condominiali è l'annullabilità ex art. 1137 c.c., mentre la nullità è riservata a ipotesi eccezionali e residuali, quali la mancanza degli elementi essenziali, l'oggetto illecito o impossibile, o le deliberazioni che incidono sui diritti individuali dei condomini sulle parti comuni o sulle proprietà esclusive (Cass. SS.UU., sent. n. 9839/2021).
Tutti gli altri vizi, come quelli relativi alla convocazione, alla regolare costituzione dell'assemblea, alle maggioranze e alle deleghe, rientrano nell'area dell'annullabilità e devono essere fatti valere nei termini e con le modalità di cui all'art. 1137 c.c.
Nel caso in esame, le doglianze attoree riguardano presunte irregolarità nella formazione della volontà assembleare: presenza di più comproprietari per la stessa unità, deleghe incomplete o non allegate, e mancata indicazione del voto del delegato speciale.
Si tratta di vizi che, secondo costante giurisprudenza, non determinano nullità ma, al più, annullabilità, e solo se incidono sul raggiungimento dei quorum o sull'esito della votazione.
Quanto alla presenza di più comproprietari, l'art. 67, comma 2, disp. att. c.c. stabilisce che, quando un'unità appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, designato dai comproprietari a norma dell'art. 1106 c.c.
La ratio della norma è quella di evitare che conflitti interni tra comunisti siano portati all'interno dell'assemblea, garantendo che vi sia soltanto una “voce” per ciascuna proprietà. Gli eventuali contrasti tra comproprietari vanno risolti all'interno della comunione e non possono ripercuotersi sul condominio, che non deve tener conto di dissidi interni. (Tribunale di Roma sent. del 26 ottobre 2021, n. 16749)
pagina 4 di 5 Pertanto, la presenza di più comproprietari non altera il calcolo dei quorum.
Le doglianze sulla mancata allegazione delle deleghe e sull'omessa indicazione del voto di un delegato attengono a mere lacune di verbalizzazione che non incidono sulla validità della delibera, poiché il verbale consente comunque di ricostruire il risultato della votazione e il raggiungimento delle maggioranze richieste (Cass. civ., sez. 2, n. 28763/2017).
In conclusione, non è stata fornita prova che le irregolarità dedotte abbiano inciso sul raggiungimento dei quorum o sull'esito della deliberazione.
Pertanto, la delibera deve ritenersi valida sotto tale profilo e la domanda di annullamento va rigettata.
Quanto alla censura relativa alla trattazione, nelle “varie ed eventuali”, dell'installazione di contatori a lettura facilitata, essa è infondata.
Dal verbale impugnato non emerge alcuna deliberazione sul punto, ma solo una comunicazione e un invito privo di carattere vincolante.
Pertanto, non si configura alcun vizio invalidante.
Tali contestazioni vanno dunque rigettate, rimanendo assorbita ogni altra questione, anche nel merito.
Le spese, stante l'esito del giudizio anche in relazione alle eccezioni sollevate dal CP_1 convenuto e non accolte, possono ritenersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente al primo punto della delibera del 24 maggio 2023;
-Rigetta le ulteriori domande attoree;
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
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