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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 313/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, piazza Chopin,13 presso lo studio dell'avvocato Claudia Spotorno che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. - Sede di Palermo - in persona del suo Regionale per
[...] P.IVA_1 CP_2
la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_1
Cacioppo giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo -Rep. 711, Racc. n. 551- Persona_1
registrata in Palermo il 18.12.2018, Repertorio n° 711, Raccolta n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie 1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente
Oggetto: Indennizzo da malattia professionale
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 21.02.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone le spese della difesa del ricorrente a carico dell'Erario, attesa l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, e le liquida con separato decreto;
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 08.01.2024, , conveniva in giudizio l' affinchè Parte_1 CP_1
venisse accertato che egli è “affetto, dalla data della domanda amministrativa, da interstiziopatia professionale contratta a causa della esposizione a IPA, gas di scarico dei motori diesel, amianto, polveri di cemento, polveri di silicio e sostanze nocive tipiche del settore lavorativo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente superiore a 6 punti. Per l'effetto condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale (od alla rendita), in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche
a seguito di CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che verrà ritenuta di giustizia”.
A sostegno della domanda, deduceva di avere contratto la a causa dell'attività di trasportatore Pt_2
di materiali edili, cementizi e di materiale combustibile fossile svolte dall'01.01.1979 al 03.09.2016 per ditte e società operanti nell'indotto ITALCEMENTI S.P.A. di Isola delle Femmine e quindi a causa del costante e ripetuto contatto con polveri di cemento, di amianto, di silicio e dei gas.
Aggiungeva di avere sporto denunzia di malattia professionale a mezzo PEC in data 04.05.2022 che era stata respinta per “assenza della malattia denunciata”. Avverso detto provvedimento era stata fatta opposizione ma l' aveva rigettato il ricorso confermando il primo diniego con CP_1
provvedimento definitivo del 14.9.2022.
Citato in giudizio, l' chiedeva ancora una volta il rigetto della pretesa, atteso che non vi è CP_1
alcuna certificazione di esposizione a rischio né è stata mai presentata denuncia di malattia professionale.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può essere accolto.
Ed invero, come dedotto dall' , non vi è prova della malattia professionale. CP_1
“In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, la presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene pure tabellate;
pertanto se da una parte il lavoratore assicurato è esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia dalla sua attività professionale, deve però provare, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., sia che la malattia rientri tra le specifiche tecnopatie previste dalle tabelle delle malattie professionali, sia l'avvenuta esposizione a rischio, sia infine che la malattia stessa abbia in sè quelle caratteristiche peculiari che la distinguono, per la sua eziologia, da altre di natura comune dello stesso genere, legate all'azione di quei particolari fattori morbigeni presi in considerazione ai fini assicurativi” (Cass. 22/01/1987 n° 617).
Ed ancora: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea CP_1
a vincere tale presunzione” ( Cass. 4/02/2020 n° 2523).
Nel caso in esame la testimonianza della figlia del lavoratore non ha consentito di provare le mansioni asseritamente svolte e soprattutto l'esposizione qualificata al rischio morbigeno ed in particolare all'inalazione delle fibre di amianto aerodisperse, con tendenziale continuità.
Il ricorrente si è limitato a depositare certificati medici e cartelle cliniche dai quali si evince la presenza di carcinoma al colon ed ai polmoni senza tuttavia dare prova della riconducibilità di dette patologie all'attività lavorativa. Il fatto notorio relativo all'esposizione all'amianto dei lavoratori della risultante da sentenze penali, non prodotte agli atti, è inammissibile, perché è evidente che l'esposizione a fibre di amianto aerodisperse presenta margini di variabilità in relazione alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori ed al contesto ambientale specifico in cui essi operano, nell'ambito aziendale, circostanze da dimostrare con una puntuale e rigorosa attività probatoria e la cui valutazione esige particolari cognizioni tecniche.
Invero, “il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione
d'analoghe controversie” ( v. Cass. n. 25218 dell'11 ottobre 2018).
Alla luce di ciò, il ricorso va respinto.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese di difesa di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a carico dello Stato, che si liquidano come da separato decreto.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, addì 21.02.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 313/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, piazza Chopin,13 presso lo studio dell'avvocato Claudia Spotorno che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- C.F. - Sede di Palermo - in persona del suo Regionale per
[...] P.IVA_1 CP_2
la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore CP_1
Cacioppo giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo -Rep. 711, Racc. n. 551- Persona_1
registrata in Palermo il 18.12.2018, Repertorio n° 711, Raccolta n° 551 Registrata il 19.12.2018, al n.ro 16336 Serie 1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 28.12.2018 con il n° 1/2018
Resistente
Oggetto: Indennizzo da malattia professionale
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 21.02.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone le spese della difesa del ricorrente a carico dell'Erario, attesa l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, e le liquida con separato decreto;
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 08.01.2024, , conveniva in giudizio l' affinchè Parte_1 CP_1
venisse accertato che egli è “affetto, dalla data della domanda amministrativa, da interstiziopatia professionale contratta a causa della esposizione a IPA, gas di scarico dei motori diesel, amianto, polveri di cemento, polveri di silicio e sostanze nocive tipiche del settore lavorativo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente superiore a 6 punti. Per l'effetto condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale (od alla rendita), in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche
a seguito di CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che verrà ritenuta di giustizia”.
A sostegno della domanda, deduceva di avere contratto la a causa dell'attività di trasportatore Pt_2
di materiali edili, cementizi e di materiale combustibile fossile svolte dall'01.01.1979 al 03.09.2016 per ditte e società operanti nell'indotto ITALCEMENTI S.P.A. di Isola delle Femmine e quindi a causa del costante e ripetuto contatto con polveri di cemento, di amianto, di silicio e dei gas.
Aggiungeva di avere sporto denunzia di malattia professionale a mezzo PEC in data 04.05.2022 che era stata respinta per “assenza della malattia denunciata”. Avverso detto provvedimento era stata fatta opposizione ma l' aveva rigettato il ricorso confermando il primo diniego con CP_1
provvedimento definitivo del 14.9.2022.
Citato in giudizio, l' chiedeva ancora una volta il rigetto della pretesa, atteso che non vi è CP_1
alcuna certificazione di esposizione a rischio né è stata mai presentata denuncia di malattia professionale.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può essere accolto.
Ed invero, come dedotto dall' , non vi è prova della malattia professionale. CP_1
“In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, la presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene pure tabellate;
pertanto se da una parte il lavoratore assicurato è esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia dalla sua attività professionale, deve però provare, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., sia che la malattia rientri tra le specifiche tecnopatie previste dalle tabelle delle malattie professionali, sia l'avvenuta esposizione a rischio, sia infine che la malattia stessa abbia in sè quelle caratteristiche peculiari che la distinguono, per la sua eziologia, da altre di natura comune dello stesso genere, legate all'azione di quei particolari fattori morbigeni presi in considerazione ai fini assicurativi” (Cass. 22/01/1987 n° 617).
Ed ancora: “In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea CP_1
a vincere tale presunzione” ( Cass. 4/02/2020 n° 2523).
Nel caso in esame la testimonianza della figlia del lavoratore non ha consentito di provare le mansioni asseritamente svolte e soprattutto l'esposizione qualificata al rischio morbigeno ed in particolare all'inalazione delle fibre di amianto aerodisperse, con tendenziale continuità.
Il ricorrente si è limitato a depositare certificati medici e cartelle cliniche dai quali si evince la presenza di carcinoma al colon ed ai polmoni senza tuttavia dare prova della riconducibilità di dette patologie all'attività lavorativa. Il fatto notorio relativo all'esposizione all'amianto dei lavoratori della risultante da sentenze penali, non prodotte agli atti, è inammissibile, perché è evidente che l'esposizione a fibre di amianto aerodisperse presenta margini di variabilità in relazione alle specifiche mansioni svolte dai lavoratori ed al contesto ambientale specifico in cui essi operano, nell'ambito aziendale, circostanze da dimostrare con una puntuale e rigorosa attività probatoria e la cui valutazione esige particolari cognizioni tecniche.
Invero, “il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione
d'analoghe controversie” ( v. Cass. n. 25218 dell'11 ottobre 2018).
Alla luce di ciò, il ricorso va respinto.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc in atti, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese di difesa di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a carico dello Stato, che si liquidano come da separato decreto.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, addì 21.02.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente