Articolo 19 della Legge 9 ottobre 1970, n. 739
Articolo 18Articolo 20
Versione
8 novembre 1970
Art. 19.
Il primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, e' consentita l'aggiunta di acqua purche' venga effettuata soltanto negli acetifici".
Entrata in vigore il 8 novembre 1970