Art. 19.
Il primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, e' consentita l'aggiunta di acqua purche' venga effettuata soltanto negli acetifici".
Il primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, e' consentita l'aggiunta di acqua purche' venga effettuata soltanto negli acetifici".