CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente e Relatore
LOMBARDINI ROBERTO, Giudice
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 138/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 2
e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420220000895756000 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale.
Resistente/Appellato: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 114 2022 0000895756 notificatale il 27.9.2022 ,limitatamente alla somma di euro 2385,88 riguardante l' iscrizione a ruolo degli interessi maturati dal 18.8.2021 al 13.1.2022 sugli importi dovuti a seguito di impugnazione dell'atto di recupero del credito di imposta impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e da quest'ultima sospeso sino alla sentenza definitiva depositata il 6 luglio 2021.
Più in particolare, a seguito di verifica sulla società veniva emesso atto di recupero di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo ( art. 3 DL 145/2013) maturati nel 2015,2016,2017 utilizzati in compensazione per pagamenti di diversi tributi nel 2016,2017,2018.
L'atto di recupero veniva impugnato e l'Ufficio iscriveva a ruolo somme dovute, compresi gli interessi e sanzioni. La CTP di Trieste sospendeva l'atto, con ordinanza n. 119/01/2021 depositata il 6.7.2021 e l'
Ufficio sospendeva la riscossione.
Con sentenza n. 150/01/21 la CTP rigettava il ricorso della società. L' Ufficio revocava la sospensione della riscossione con decorrenza dal deposito della sentenza ed emetteva cartella di pagamento.
Contestualmente scaturiva la partita di ruolo confluita nella cartella di pagamento degli interessi maturati durante il periodo di sospensione relativi agli importi dovuti a titolo di crediti di imposta indebitamente utilizzati , ai relativi interessi e alle sanzioni ( per queste ultime gli interessi ammontano a euro 2835,88).
L' Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza di primo grado sostenendo che gli interessi di sospensione maturati nel periodo in cui la riscossione era stata inibita dal provvedimento giurisdizionale
( ordinanza della CTP di Trieste ) vanno disciplinati dall'art. 39, co 2 dpr 602/73 “ sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale si applicano gli interessi del 4,5% annuo” e tale norma non distingueva tra crediti indebitamente utilizzati , sanzioni e interessi.
Si è costituita la società contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La sentenza della Cassazione ( Cass 5692 del 22.2.2022 ) richiamata dall' Ufficio chiarisce che non serve nuova iscrizione a ruolo per gli interessi maturati sull' importo dell' imposta dovuta discendendo tali interessi dalla lettura dell'art. 1282 c.c.; non dice però che sono dovuti anche interessi sulle sanzioni ma solo sull' importo dell' imposta dovuta . La giurisprudenza di legittimità ( Cass. 22.6.2018 n. 16553; Cass 7.8.2020 n. 16810)ha chiarito infatti che non si possono applicare interessi per il periodo di sospensione sulle sanzioni amministrative atteso che prevale la norma specifica in materia di sanzioni ( art. 2 dlgs 472/97) che ha natura derogatoria dell'art. 39 co 2 dlgs citato .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del tempo profuso per lo studio della causa ( fase di studio),redazione dell'atto introduttivo( fase introduttiva) e del tempo per la presente udienza ( fase decisionale).
P.Q.M.
Conferma la sentenza di primo grado. Condanna l' Ufficio alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 900 oltre accessori di legge. Il Presidente dott. Manila Salvà
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente e Relatore
LOMBARDINI ROBERTO, Giudice
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 138/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste - Via L. Stock, 2/3 34135 Trieste TS
elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 223/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRIESTE sez. 2
e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11420220000895756000 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale.
Resistente/Appellato: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 114 2022 0000895756 notificatale il 27.9.2022 ,limitatamente alla somma di euro 2385,88 riguardante l' iscrizione a ruolo degli interessi maturati dal 18.8.2021 al 13.1.2022 sugli importi dovuti a seguito di impugnazione dell'atto di recupero del credito di imposta impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e da quest'ultima sospeso sino alla sentenza definitiva depositata il 6 luglio 2021.
Più in particolare, a seguito di verifica sulla società veniva emesso atto di recupero di crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo ( art. 3 DL 145/2013) maturati nel 2015,2016,2017 utilizzati in compensazione per pagamenti di diversi tributi nel 2016,2017,2018.
L'atto di recupero veniva impugnato e l'Ufficio iscriveva a ruolo somme dovute, compresi gli interessi e sanzioni. La CTP di Trieste sospendeva l'atto, con ordinanza n. 119/01/2021 depositata il 6.7.2021 e l'
Ufficio sospendeva la riscossione.
Con sentenza n. 150/01/21 la CTP rigettava il ricorso della società. L' Ufficio revocava la sospensione della riscossione con decorrenza dal deposito della sentenza ed emetteva cartella di pagamento.
Contestualmente scaturiva la partita di ruolo confluita nella cartella di pagamento degli interessi maturati durante il periodo di sospensione relativi agli importi dovuti a titolo di crediti di imposta indebitamente utilizzati , ai relativi interessi e alle sanzioni ( per queste ultime gli interessi ammontano a euro 2835,88).
L' Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza di primo grado sostenendo che gli interessi di sospensione maturati nel periodo in cui la riscossione era stata inibita dal provvedimento giurisdizionale
( ordinanza della CTP di Trieste ) vanno disciplinati dall'art. 39, co 2 dpr 602/73 “ sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale si applicano gli interessi del 4,5% annuo” e tale norma non distingueva tra crediti indebitamente utilizzati , sanzioni e interessi.
Si è costituita la società contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La sentenza della Cassazione ( Cass 5692 del 22.2.2022 ) richiamata dall' Ufficio chiarisce che non serve nuova iscrizione a ruolo per gli interessi maturati sull' importo dell' imposta dovuta discendendo tali interessi dalla lettura dell'art. 1282 c.c.; non dice però che sono dovuti anche interessi sulle sanzioni ma solo sull' importo dell' imposta dovuta . La giurisprudenza di legittimità ( Cass. 22.6.2018 n. 16553; Cass 7.8.2020 n. 16810)ha chiarito infatti che non si possono applicare interessi per il periodo di sospensione sulle sanzioni amministrative atteso che prevale la norma specifica in materia di sanzioni ( art. 2 dlgs 472/97) che ha natura derogatoria dell'art. 39 co 2 dlgs citato .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del tempo profuso per lo studio della causa ( fase di studio),redazione dell'atto introduttivo( fase introduttiva) e del tempo per la presente udienza ( fase decisionale).
P.Q.M.
Conferma la sentenza di primo grado. Condanna l' Ufficio alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 900 oltre accessori di legge. Il Presidente dott. Manila Salvà