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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5116 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6654 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Paler- Parte_1 Parte_2
mo, piazza Giuseppe Verdi n. 3 presso lo studio degli avv.ti Salvatore Mat-
ta e RO GI MA che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– attori/opponenti –
CONTRO
e per essa Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Carducci n. 2 presso
[...]
lo studio dell'Avv. GioNI CO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuta/opposta –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come ina atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori proponevano op-
posizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23.04.2022 con il
Tribunale di Palermo quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro
158.358,51, solidalmente tra loro, in favore di Controparte_1
rappresentata da (poi incorporata da CP_3 [...]
Controparte_2
Esponevano in punto di fatto che il credito intimato trae origine dall'atto di mutuo rogato il 12.02.1988 dal di Pa- Parte_3
lermo, registrato il 19.02.2018 seguito dal successivo atto di erogazione e quietanza finale rogato in data 21.04.1989 dal medesimo Notaio Pt_3
con ipoteca iscritta il 16.02.1988 ai nn. 733/748 in favore della Sezione
di Credito Fondiario del Monte dei Paschi di Siena (nel seguito anche
“MPS”), e contro la Società Calcestruzzi S.p.A., dante causa della
[...]
che eseguì il trasferimento in favore dei coniugi e Parte_4 Pt_1
dell'unità immobiliare, facente parte del comprensorio immobiliare, Pt_2
in corso di definizione, e sul quale era stata iscritta l'ipoteca.
Rappresentavano di avere proceduto all'acquisto dell'immobile per la somma di Lire 275.750.336 con provviste proprie, mentre per il saldo di
Lire 224.249.664 avevano proceduto all'accollo del residuo importo della quota di mutuo gravante sull'immobile utilizzando le somme erogate dal
MPS (cfr. atto di compravendita rogato dal in Parte_5
data 03.06.1994, dal quale risulta che il corrispettivo convenuto per il trasferimento del detto immobile ammontava complessivamente a Lire
500.000.000).
Deducevano così che il credito originario del MPS era di Lire
224.249.664; che si erano accollati le rate del mutuo citato a far data dal
01.01.1995; e che avevano provveduto al pagamento di trentuno rate dal
Tribunale di Palermo
- 2 - 30.12.1994 sino al 30.10.2001, per il complessivo importo di euro
203.230.663.
Precisavano poi che l'immobile acquistato, facente parte della cosiddet-
ta lottizzazione di , unitamente agli altri immobili ricompresi in Persona_1
tale lottizzazione, veniva sottoposto a sequestro con il provvedimento del
26.07.1997 e successivamente ricompreso nel provvedimento penale di confisca emesso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
292/2000 emessa in data 29.01.2000 con cui vennero dichiarati nulli tutti gli atti notarili stipulati. Sicché il detto immobile, unitamente agli al-
tri immobili ricompresi nel detto comprensorio immobiliare di proprietà
della , entrò a far parte del patrimonio del Comune di Pa- Parte_4
lermo.
Soggiungevano che dopo un estenuante contenzioso giudiziario soltan-
to in data 17.09.2014 con il provvedimento emesso dalla Corte di Appello
di Palermo versato in atti, i coniugi rientravano nella disponibilità
dell'immobile, riacquisendone la proprietà, per cui, a tutto voler concede-
re, soltanto da tale data potevano essere computati gli interessi dovuti per il mancato pagamento del saldo delle rate di mutuo, costituito dal suo ef-
fettivo e reale ammontare di euro 10.885,41.
Ciò detto, in via pregiudiziale eccepivano: a) la carenza di legittimazio-
ne attiva ad agire della e b) la nullità dell'atto di Controparte_1
precetto per la mancata precedente notifica del titolo esecutivo;
nel merito contestano: c) l'illegittimo computo degli interessi da parte dell CP_4
e l'inesistenza del credito nell'importo indicato nell'atto di pre-
[...]
cetto; d) l'inapplicabilità nei confronti degli accollanti delle clausole nego-
Tribunale di Palermo
- 3 - ziali, fra le quali alcune a carattere vessatorio;
nonché, infine, e) la viola-
zione degli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c. da parte della banca mutuante MPS.
Concludevano chiedendo al Tribunale che volesse, previa sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. della esecuzione promossa:
“RITENERE E DICHIARARE la invalidità e la inefficacia della cessione di
credito di cui è menzione nell'impugnato atto di precetto, per i motivi supe-
riormente dedotti e precisati.
RITENERE E DICHIARARE la inesistenza della pretesa creditoria azionata
nell'ammontare indicato nell'atto di precetto per i motivi superiormente de-
dotti;
RITENERE E DICHIARARE che la è Controparte_5
gravemente responsabile per avere violato gli obblighi di correttezza e di
comportamento di cui agli articoli 1175 e seguenti del Codice Civile per i
motivi specificatamente indicati e dedotti in narrativa e per avere impedito
con le determinazioni adottate che potesse essere estinta la esposizione
debitoria de quo arrecando grave danno e pregiudizio al mutuatario.
RITENERE E DICHIARARE che i criteri di determinazione degli interessi, di
applicazione anatocistica sugli stessi, di determinazione delle commissioni,
delle spese ipotecarie, assicurative, dei criteri di addebito o accredito “c.d.
giorni banca”, ecc., sono tutti illegittimi ed in manifesto contrasto con la
normativa vigente periodo per periodo e con l'orientamento giurisprudenzia-
le e dottrinario formatosi in merito e conseguentemente ritenere e dichiarare
che a seguito del ricalcolo degli interessi, che dovranno essere correttamen-
te computati, il credito del Monte dei Paschi d Siena, oggetto della contesta-
Tribunale di Palermo
- 4 - ta cessione, non sussiste essendo stato soddisfatto interamente con i ver-
samenti già eseguiti dagli odierni opponenti.
RITENERE E DICHIARARE l'invalidità, nullità e inefficacia del contratto di
mutuo e dell'accollo degli obblighi pecuniari, riguardo a tutte le clausole che
consentono applicazione d'interessi ultralegali, costi ipotecari, assicurativi,
commissioni e qualsiasi altra ingiusta spesa ed onere ovvero riguardo a
clausole equipollenti, dall'oggetto indeterminato.
RITENERE E DICHIARARE la vessatorietà, invalidità ed inefficacia delle re-
lative clausole del mutuo.
RITENERE E DICHIARARE come indebitamente percepiti e non dovuti (art.
1815, 2° comma c.c.) tutti gli interessi e somme che dovessero (in forza delle
lievitazioni determinate dai fattori descritti in narrativa) risultare esorbitanti
dalla soglia prevista dalla l. 108/96 (e relativi decreti emessi trimestral-
mente dal Ministero del Tesoro) e successive leggi in materia di tassi ultra-
legali (L. 24 del 28.02.01), dal 1992 (data dell'accollo) fino alla risoluzione.
RIDETERMINARE tutte le somme pagate, accertando e determinando la le-
gittimità o meno dei tassi applicati, l'applicazione o meno di interessi ana-
tocistici, la sussistenza di costi ipotecari, assicurativi, commissioni e ogni
altro gravame a carico dell'accollante.
RIDETERMINARE ED ACCERTARE il saldo del rapporto finanziario inter-
corso, senza interessi o senza illegittimi interessi (quindi con la sola appli-
cazione del saggio legale semplice), senza anatocismo, oneri, commissioni,
giorni valuta e spese, sin dall'inizio del rapporto, con la detrazione delle
somme che sono state corrisposte dall'odierno opponente, o comunque allo
stesso addebitate”.
Tribunale di Palermo
- 5 - Si costituiva la contestando tutte le difese di parte CP_1
opponente e insistendo affinché il Tribunale volesse:
“- Rigettare in via preliminare l'istanza di sospensione, in quanto priva
di fondamento per le motivazioni specificate in narrativa;
- Rigettare in quanto infondate tutte le domande proposte dai signori
con l'atto di citazione notificato in data 3.5.2022”. Con vitto- Pt_1 Pt_2
ria di spese, competenze ed onorari del procedimento.
Prima di passare all'esame delle questioni sollevate dalle parti, occorre rammentare brevemente che, in virtù dell'istanza di sospensione proposta dagli opponenti veniva aperto il sub procedimento R.G. n. 6654-1/2022,
concluso con il provvedimento del 08.04.2023 nel quale il G.I. rigettava la richiesta per carenza dei presupposti requisiti di fumus boni iuris e pericu-
lum in mora.
Avverso tale provvedimento veniva presentato reclamo (iscritto con il n.
R.G. 6018/2023) in esito al quale il Collegio con ordinanza del
23.06.2023, in parziale accoglimento dei motivi di impugnazione, “revo-
ca[va] l'ordinanza emessa il 08.04.202[3] dal giudice della opposizione a
precetto (procedimento n.r.g. 6654/2022) di rigetto della sospensione
dell'esecuzione” e “sospende[va] l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto
per l'importo eccedente la somma di € 74.716,43”. In particolare, riteneva il Collegio che fosse possibile, “in modo del tutto approssimativo e senza
alcun pregiudizio per gli approfondimenti in sede di giudizio di merito, pro-
cedersi ad un ricalcolo del credito in modo semplificato, applicando gli inte-
ressi in misura legale e senza capitalizzazione alla quota capitale di €
115.815,29, dalla data dell'accollo (ossia 01.01.1995, facendo riferimento
Tribunale di Palermo
- 6 - alla data di scadenza della prima rata indicata nel contratto di compraven-
dita) alla data in cui sono cessati i pagamenti (30.11.2001)” (cfr. ordinanza in atti). A tal riguardo, valorizzava, da un lato, la mancata allegazione da parte della reclamata – sulla quale gravava il relativo onere della prova –
della documentazione rilevante, quale il contratto di mutuo, il piano di ammortamento, il frazionamento del mutuo con il relativo piano di am-
mortamento e la rielaborazione del credito con le modalità di calcolo degli interessi moratori comparati ai tassi soglia;
e, dall'altro lato, considerava la circostanza che gli stessi reclamanti ammettevano di avere cessato di pagare le rate del mutuo a decorrere dal 2001 e fino al 2004 - tanto da sostenere un debito residuo per solo capitale (senza applicazione di alcun interesse) pari a lire 21.019.001, oggi euro 10.855,41.
Definito il reclamo, il giudizio di merito proseguiva con l'ammissione di
CTU contabile;
indi, sulla scorta delle risultanze di cui alla consulenza,
veniva rinviato per le conclusioni.
Va altresì detto che, nelle more del presente procedimento, l'avv. Gio-
NI CO sostituiva il precedente difensore della parte convenuta-
opposta, avv. Carlo Varvaro, con atto di costituzione che veniva deposita-
to in data 31.05.2024.
Ebbene, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguo-
no.
In merito alle questioni pregiudiziali possono condividersi i rilievi già
svolti dal Collegio in sede di reclamo che si riportano di seguito e alle qua-
li possono aggiungersi le ulteriori osservazioni.
Occorre innanzitutto rammentare che il precetto è stato intimato ai
Tribunale di Palermo
- 7 - coniugi e dalla quale società di carto- Pt_1 Pt_2 Controparte_1
larizzazione cessionaria dei crediti in blocco da potere del MPS, sulla base di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.02.1988 dalla
Calcestruzzi s.p.a. con il suddetto istituto.
Per quanto concerne la legittimazione attiva, questa deve ritenersi sus-
sistente, atteso che la società cessionaria ha prodotto, oltre all'avviso del-
la cessione pubblicato sulla G.U. 151/2017 contenente la descrizione del-
le caratteristiche dei crediti ceduti, anche la dichiarazione della Banca
cedente (MPS) che attesta l'inclusione del credito in questione nella ces-
sione dei crediti in blocco alla e che non è stata Controparte_1
contestata dagli opponenti.
Sul punto giova anche rappresentare che gli attori opponenti non con-
testano l'esistenza del contratto di mutuo concesso il 12.02.1988 da MPS
né allegano circostanze dalle quali potrebbe escludersi che il credito og-
getto del precetto sarebbe rientrato nell'operazione di cartolarizzazione poiché non portante le caratteristiche indicate nell'avviso (ad es. dando la prova di non essere decaduti dal beneficio del termine o dando la prova che il credito non sia qualificabile come “credito in sofferenza” alla data del 2016). Al contrario, le allegazioni della parte attrice portano a ritenere che il credito precettato possa ragionevolmente rientrare tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione (si vd. lettere di messa in mora in atti).
È dunque possibile concludere che l'assenza del contratto di cessione del 20.12.2017 concluso tra MPS e citato nel detto Controparte_1
avviso con indicazione dello specifico contenuto non valga a paralizzare la procedura avviata dalla . Al contrario, il compendio do- CP_1
Tribunale di Palermo
- 8 - cumentale versato (costituito dall'avviso pubblicato sulla G.U. e dalla di-
chiarazione della banca cedente del 13.07.2022) pur di fronte alla man-
canza del contratto di cessione del 20.12.2017, unitamente a tutte le cir-
costanze allegate dalle parti, forniscono prova idonea dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cartolarizzazione e, di conse-
guenza, la legittimazione della società procedente.
Rispetto tale eccezione, parte attrice ha ulteriormente dedotto in seno alle note conclusive la carenza del requisito dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB delle società veicolo in capo a e alla incorporante CP_3
quali rappresentanti della cessionaria Controparte_2
. CP_1
Il motivo è infondato.
Sostiene parte attrice che la disposizione di cui all'art. 2 della L. n.
130/1999 “presenta un contenuto precettivo specifico e chiaro ponendo un
determinato requisito in capo ad una delle parti del rapporto (iscrizione
all'albo ex art, 106 TUB), ovvero il soggetto incaricato della riscossione.
Si tratta di una norma imperativa in quanto, in difetto di determinate
condizioni soggettive (iscrizione all'albo ex art. 106 TUB), è vietata la stipula
stessa del contratto, ovvero la delega delle attività di riscossione, ponendo-
si quindi tali atti in diretto contrasto con la norma” (cfr. pag. 7 delle note conclusive). Conclude nel senso che l'atto con cui la società veicolo (nel caso di specie ) conferisce la procura per la riscossione CP_1
dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ( poi CP_3
senza neppure Controparte_2
l'intermediazione del master servicer iscritto, sia nullo per violazione di
Tribunale di Palermo
- 9 - norme imperative. Sicché la società procuratrice risulterebbe priva del po-
tere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in no-
me e per conto della Cessionaria, riverberandosi tale nullità sul potere di rappresentanza processuale dell'incaricata ex art. 77 c.p.c.
Orbene, pur dovendosi dare atto di un certo indirizzo delle corti di me-
rito richiamato dalla parte attrice che concludono per la nullità della pro-
cura rilasciata ad una società non iscritta all'albo, si ritiene di dovere aderire all'opposto indirizzo sposato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
7243/2024 citata dalla convenuta) sull'interpretazione dell'art. 2 della L.
n. 130/1999 a mente della quale “in relazione all'interesse tutelato, qual-
siasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di
interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, do-
vendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettivi-
tà» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza eco-
nomica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale
di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di dispo-
sizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi
(come il T.U.B. o il T.U.F.);
− in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno al-
cuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrati-
va) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui
rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e
dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, al-
la Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire auto-
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- 10 - maticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscos-
sione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fi-
ne di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati,
ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede
cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseri-
tamente viziati da un'invalidità “derivata”.
In sostanza, ritiene la Corte che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per even-
tuali profili penalistici.
Sicché, calando le suddette osservazioni alla fattispecie in esame, ai fi-
ni della validità della procedura incoata ai danni degli opponenti non rile-
va che la (o prima di essa la ) nella qualità di mandataria CP_2 CP_3
e incaricata alla riscossione del credito di , a sua volta CP_1
cessionaria di credito bancario, sia iscritta o meno nell'albo degli inter-
mediari finanziari. Pertanto, anche tale motivo è infondato.
Procedendo nell'esame dell'opposizione, parte attrice solleva l'eccezione di nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo costitui-
to dal mutuo fondiario;
anche questa è infondata. A tal riguardo basti ri-
chiamare l'osservazione del Collegio sull'estensione alla cessionaria della disciplina speciale il tema di mutuo fondiario che si ritiene di condividere.
Trattandosi di una cessione in blocco a società di cartolarizzazione,
trova applicazione la legge n. 130/1999 (“Disposizioni sulla cartolarizza-
zione dei crediti”), che all'art. 4, primo comma, dispone che “Alle cessioni
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- 11 - dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le di-
sposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico banca-
rio”.
Ai sensi l'art. 58 T.U.B. richiamato, “3. I privilegi e le garanzie di qual-
siasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente,
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni og-
getto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro va-
lidità' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna for-
malita' o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, an-
che di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
Tra i privilegi processuali che assistono il credito in questione (di natu-
ra fondiaria) – si ribadisce - vi è senz'altro quello di cui all'art. 41 T.U.B.,
secondo cui “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è
escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
A tal riguardo, va rilevato che parte attrice insiste sulla dedotta nullità
nelle note conclusive ritenendo che tale rilievo permane – nonostante le conclusioni del Collegio di cui all'ordinanza del 29.06.2023 - poiché il ti-
tolo esecutivo costituito dall'atto di mutuo “non è stato neppure prodotto
nel presente giudizio malgrado ciò sia stato ritualmente richiesto ed eccepi-
to”. Vi è però da dire che la mancata produzione del contratto di mutuo –
rilevata in seno all'ordinanza collegiale testé richiamata – è stata superata dall'odierna convenuta con il deposito della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e in particolare con i documenti nn. 8 e 9.
Sicché anche per tale motivo l'eccezione va rigettata.
Nel merito della pretesa parte opponente deduce l'illegittimità degli in-
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- 12 - teressi computati dall'Istituto Bancario, eccependo l'inesistenza del credi-
to nell'importo indicato nell'atto di precetto.
In sostanza, alla luce delle circostanze in fatto rappresentate, con l'atto di opposizione gli odierni opponenti non contestano l'an della pretesa azionata bensì il quantum indicato nell'atto di precetto con cui è stato in-
timato il pagamento di euro 157.767,57, quale credito residuo derivante dall'accollo del contratto di mutuo fondiario del 12.02.1988 di cui euro
81.816,11 per interessi. Sul punto, producono una consulenza contabile di parte con la quale quantificano un debito residuo di euro 10.865,73 ol-
tre interessi legali, tempo per tempo vigenti dal 17.09.2014 (data del provvedimento che ha revocato la confisca) al 17.09.2022 per euro
1.810,04.
Per l'analisi di tale rilievo occorre prendere le mosse dagli esiti della consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, la quale ha sufficientemen-
te chiarito che: “Alla luce delle su esposte elaborazioni contabili non v'è
luogo ad alcun ricalcolo del saldo del rapporto oggetto di indagine, confer-
mandosi il credito precettato, pari a complessivi €157.767,57 (cfr. doc.13
Convenuta), oltre spese legali per € 590,94” (cfr. CTU in atti).
Così ha riscontrato il Consulente il seguente quesito formulato sulla base delle deduzioni degli attori: “calcoli l'esatto ammontare delle somme
fino ad oggi corrisposte dagli attori alla cessionaria (MPS); verifichi se vi so-
no state applicazioni di tassi usurari da parte della cessionaria (anche con
riferimento ai tassi di usura) o di capitalizzazione;
quantifichi le eventuali
somme residue ancora a carico degli attori al netto dei pagamenti effettuati
e degli interessi non dovuti ovvero quantifichi le somme eventualmente
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- 13 - sborsate indebitamente a titolo di interessi” (cfr. ordinanza del
07.05.2024).
Il CTU ha preliminarmente verificato che:
- la quota accollata dai coniugi – di ammontare residuo Parte_6
pari a euro 115.815,29 (lire 224.249.664, v. pag.11 atto di compravendita immobiliare del 3.06.94) – corrisponde alla quota n. 12 dell'atto di divi-
sione (di originari euro 132.936,01, ovvero lire 257.400.000);
- il totale dei pagamenti effettivamente eseguiti dai mutuatari ammon-
ta a complessivi euro 104.944,43 (lire 203.200.663), come nel dettaglio specificato nella relazione finale;
- quanto agli interessi corrispettivi, il TEG applicato dalla alla CP_5
luce della documentazione contabile prodotta al fascicolo non supera le soglie di usura;
- quanto agli interessi moratori, la banca mutuante e poi la cessionaria hanno liquidato interessi di mora (dall'01.07.1997 al 20.12.2017) per complessivi euro 86.182,01 (di cui euro 4.365,91 pagati dai mutuatari) e gli stessi appaiono conformi alle coeve soglie di legge tempo per tempo vi-
genti; infine,
- la verifica circa l'applicazione di forme di capitalizzazione degli inte-
ressi non è apparsa eseguibile.
Alla luce delle superiori considerazioni e verifiche, il CTU ha conferma-
to la correttezza degli importi richiesti dalla nell'atto di CP_1
precetto che, per comodità, si riportano:
• Capitale residuo: euro 75.947,33;
• Spese insolute: euro 4,13;
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- 14 - • Interessi di mora al 20.12.17: euro 81.816,11;
oltre spese di precetto.
Sugli esiti della consulenza va detto che le valutazioni svolte dall'Ausiliare appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, di talché
queste risultanze sono fatte proprie dal decidente.
Il Consulente poi ha pienamente motivato le proprie conclusioni e ha,
altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni mosse dai CC.TT.PP.
di entrambe le parti. In proposito mette conto osservare che “il giudice del
merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella re-
lazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confu-
tate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomen-
tazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Quanto alla sussistenza della confisca del bene immobile dal maggio
2001 al 2014 dedotta dagli attori vi è da dire che tale circostanza è estra-
nea all'oggetto del presente giudizio perché, come noto, il rischio del pe-
rimento della res oggetto di compravendita ricade in capo all'acquirente
(res perit domino), il quale dunque non può opporre tale circostanza (as-
similabile ai fini del presente giudizio a quella della confisca) al soggetto che ha messo a disposizione dell'acquirente il denaro per effettuare l'acquisto; né risulta che vi fossero degli accordi tra gli attori e la MPS in
Tribunale di Palermo
- 15 - deroga a tale principio.
Infine, non può accogliersi nemmeno l'ultimo motivo di opposizione re-
lativo alla violazione dei canoni di correttezza e buona fede sollevato dagli odierni attori secondo i quali il comportamento della banca – concretizza-
tosi nella richiesta di un importo “abnorme” rispetto a quello dagli stessi ritenuto come dovuto - li avrebbe in qualche modo condotti ad una situa-
zione di sofferenza e di svantaggio, tale da alterare l'iniziale equilibrio del rapporto originario.
Sostengono gli attori-opponenti che la buona fede esecutiva avrebbe imposto alla banca di agire, anche in via informativa, in modo da preser-
vare la posizione della controparte contrattuale, “il che non è avvenuto nel
caso in esame poiché la Banca cedente aveva la piena consapevolezza
dell'effettivo ammontare del suo credito per effetto dei pagamenti ricevuti, o
comunque doveva obbligatoriamente avere piena conoscenza
dell'inesistenza del credito nell'abnorme ammontare richiesto dalla Società
cessionaria del credito sulla base della informativa fornita dal
[...]
, che deve pertanto essere ritenuta gravemente responsabile Controparte_5
per avere fornito informazioni non veritiere in ordine al credito ceduto”.
Mentre per parte loro “i coniugi hanno mantenuto un compor- Pt_1 Pt_2
tamento di estrema correttezza ed hanno eseguito i pagamenti per un rile-
vante importo sino a quando ebbero la piena titolarità dell'immobile, che
era stato acquistato con il ricavato del mutuo rimasto accollato agli stessi,
che costituiva una parte del prezzo corrisposto per l'acquisto” (cfr. pag. 22
delle note conclusive di parte attrice).
Ebbene, sul punto al di là della estrema genericità e vaghezza della
Tribunale di Palermo
- 16 - formulazione dell'eccezione mossa, questa appare infondata e ciò in quan-
to le allegazioni degli attori in tema di quantum non hanno trovato con-
ferma nella CTU espletata – sicché nessuna violazione del canone di buo-
na fede può essere addebitata alla banca cedente, avendo l'importo pre-
cettato trovato conferma nei ricalcoli svolti dal CTU.
Infine, sono da rigettarsi anche l'eccezione di vessatorietà delle clauso-
le del contratto di mutuo (lett. d) dei motivi di opposizione), perché non meglio approfondita nel corso del giudizio, e la domanda di accertamento della prescrizione sollevata dagli attori nelle conclusioni (vd. punto n. 5
delle conclusioni dell'atto di opposizione e comparsa conclusionale) stante la prova documentata dell'esistenza delle richieste di pagamento formula-
te nel corso degli anni dalla MPS titolare del credito – anche per il tramite del proprio legale (cfr. comunicazioni del 27.08.2004 e 05.09.2013; all.ti
05 e 06 delle memorie n. 2 di parte attrice).
Alla luce di quanto sopra, gli attori-opponenti vanno condannati alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nei mi-
nimi tariffari, aumentati del 20%, per complessivi in euro 8.462,00, oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, te-
nuto conto del valore della causa, delle fasi effettivamente svolte (inclusa la fase del reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sospensione parzial-
mente accolto) e la natura delle questioni giuridiche reciprocamente pro-
spettate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo
- 17 - - rigetta l'opposizione proposta avverso l'atto di precetto notificato il
23.04.2022;
- condanna i sigg. e in solido, al pa- Parte_1 Parte_2
gamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.462,00 oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese di CTU, liqui-
date come in atti.
Così deciso in Palermo il 18/12/2025
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo
- 18 -
Catanzaro, all'udienza del 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6654 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
e elettivamente domiciliati in Paler- Parte_1 Parte_2
mo, piazza Giuseppe Verdi n. 3 presso lo studio degli avv.ti Salvatore Mat-
ta e RO GI MA che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– attori/opponenti –
CONTRO
e per essa Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Carducci n. 2 presso
[...]
lo studio dell'Avv. GioNI CO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuta/opposta –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come ina atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori proponevano op-
posizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23.04.2022 con il
Tribunale di Palermo quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro
158.358,51, solidalmente tra loro, in favore di Controparte_1
rappresentata da (poi incorporata da CP_3 [...]
Controparte_2
Esponevano in punto di fatto che il credito intimato trae origine dall'atto di mutuo rogato il 12.02.1988 dal di Pa- Parte_3
lermo, registrato il 19.02.2018 seguito dal successivo atto di erogazione e quietanza finale rogato in data 21.04.1989 dal medesimo Notaio Pt_3
con ipoteca iscritta il 16.02.1988 ai nn. 733/748 in favore della Sezione
di Credito Fondiario del Monte dei Paschi di Siena (nel seguito anche
“MPS”), e contro la Società Calcestruzzi S.p.A., dante causa della
[...]
che eseguì il trasferimento in favore dei coniugi e Parte_4 Pt_1
dell'unità immobiliare, facente parte del comprensorio immobiliare, Pt_2
in corso di definizione, e sul quale era stata iscritta l'ipoteca.
Rappresentavano di avere proceduto all'acquisto dell'immobile per la somma di Lire 275.750.336 con provviste proprie, mentre per il saldo di
Lire 224.249.664 avevano proceduto all'accollo del residuo importo della quota di mutuo gravante sull'immobile utilizzando le somme erogate dal
MPS (cfr. atto di compravendita rogato dal in Parte_5
data 03.06.1994, dal quale risulta che il corrispettivo convenuto per il trasferimento del detto immobile ammontava complessivamente a Lire
500.000.000).
Deducevano così che il credito originario del MPS era di Lire
224.249.664; che si erano accollati le rate del mutuo citato a far data dal
01.01.1995; e che avevano provveduto al pagamento di trentuno rate dal
Tribunale di Palermo
- 2 - 30.12.1994 sino al 30.10.2001, per il complessivo importo di euro
203.230.663.
Precisavano poi che l'immobile acquistato, facente parte della cosiddet-
ta lottizzazione di , unitamente agli altri immobili ricompresi in Persona_1
tale lottizzazione, veniva sottoposto a sequestro con il provvedimento del
26.07.1997 e successivamente ricompreso nel provvedimento penale di confisca emesso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
292/2000 emessa in data 29.01.2000 con cui vennero dichiarati nulli tutti gli atti notarili stipulati. Sicché il detto immobile, unitamente agli al-
tri immobili ricompresi nel detto comprensorio immobiliare di proprietà
della , entrò a far parte del patrimonio del Comune di Pa- Parte_4
lermo.
Soggiungevano che dopo un estenuante contenzioso giudiziario soltan-
to in data 17.09.2014 con il provvedimento emesso dalla Corte di Appello
di Palermo versato in atti, i coniugi rientravano nella disponibilità
dell'immobile, riacquisendone la proprietà, per cui, a tutto voler concede-
re, soltanto da tale data potevano essere computati gli interessi dovuti per il mancato pagamento del saldo delle rate di mutuo, costituito dal suo ef-
fettivo e reale ammontare di euro 10.885,41.
Ciò detto, in via pregiudiziale eccepivano: a) la carenza di legittimazio-
ne attiva ad agire della e b) la nullità dell'atto di Controparte_1
precetto per la mancata precedente notifica del titolo esecutivo;
nel merito contestano: c) l'illegittimo computo degli interessi da parte dell CP_4
e l'inesistenza del credito nell'importo indicato nell'atto di pre-
[...]
cetto; d) l'inapplicabilità nei confronti degli accollanti delle clausole nego-
Tribunale di Palermo
- 3 - ziali, fra le quali alcune a carattere vessatorio;
nonché, infine, e) la viola-
zione degli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c. da parte della banca mutuante MPS.
Concludevano chiedendo al Tribunale che volesse, previa sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. della esecuzione promossa:
“RITENERE E DICHIARARE la invalidità e la inefficacia della cessione di
credito di cui è menzione nell'impugnato atto di precetto, per i motivi supe-
riormente dedotti e precisati.
RITENERE E DICHIARARE la inesistenza della pretesa creditoria azionata
nell'ammontare indicato nell'atto di precetto per i motivi superiormente de-
dotti;
RITENERE E DICHIARARE che la è Controparte_5
gravemente responsabile per avere violato gli obblighi di correttezza e di
comportamento di cui agli articoli 1175 e seguenti del Codice Civile per i
motivi specificatamente indicati e dedotti in narrativa e per avere impedito
con le determinazioni adottate che potesse essere estinta la esposizione
debitoria de quo arrecando grave danno e pregiudizio al mutuatario.
RITENERE E DICHIARARE che i criteri di determinazione degli interessi, di
applicazione anatocistica sugli stessi, di determinazione delle commissioni,
delle spese ipotecarie, assicurative, dei criteri di addebito o accredito “c.d.
giorni banca”, ecc., sono tutti illegittimi ed in manifesto contrasto con la
normativa vigente periodo per periodo e con l'orientamento giurisprudenzia-
le e dottrinario formatosi in merito e conseguentemente ritenere e dichiarare
che a seguito del ricalcolo degli interessi, che dovranno essere correttamen-
te computati, il credito del Monte dei Paschi d Siena, oggetto della contesta-
Tribunale di Palermo
- 4 - ta cessione, non sussiste essendo stato soddisfatto interamente con i ver-
samenti già eseguiti dagli odierni opponenti.
RITENERE E DICHIARARE l'invalidità, nullità e inefficacia del contratto di
mutuo e dell'accollo degli obblighi pecuniari, riguardo a tutte le clausole che
consentono applicazione d'interessi ultralegali, costi ipotecari, assicurativi,
commissioni e qualsiasi altra ingiusta spesa ed onere ovvero riguardo a
clausole equipollenti, dall'oggetto indeterminato.
RITENERE E DICHIARARE la vessatorietà, invalidità ed inefficacia delle re-
lative clausole del mutuo.
RITENERE E DICHIARARE come indebitamente percepiti e non dovuti (art.
1815, 2° comma c.c.) tutti gli interessi e somme che dovessero (in forza delle
lievitazioni determinate dai fattori descritti in narrativa) risultare esorbitanti
dalla soglia prevista dalla l. 108/96 (e relativi decreti emessi trimestral-
mente dal Ministero del Tesoro) e successive leggi in materia di tassi ultra-
legali (L. 24 del 28.02.01), dal 1992 (data dell'accollo) fino alla risoluzione.
RIDETERMINARE tutte le somme pagate, accertando e determinando la le-
gittimità o meno dei tassi applicati, l'applicazione o meno di interessi ana-
tocistici, la sussistenza di costi ipotecari, assicurativi, commissioni e ogni
altro gravame a carico dell'accollante.
RIDETERMINARE ED ACCERTARE il saldo del rapporto finanziario inter-
corso, senza interessi o senza illegittimi interessi (quindi con la sola appli-
cazione del saggio legale semplice), senza anatocismo, oneri, commissioni,
giorni valuta e spese, sin dall'inizio del rapporto, con la detrazione delle
somme che sono state corrisposte dall'odierno opponente, o comunque allo
stesso addebitate”.
Tribunale di Palermo
- 5 - Si costituiva la contestando tutte le difese di parte CP_1
opponente e insistendo affinché il Tribunale volesse:
“- Rigettare in via preliminare l'istanza di sospensione, in quanto priva
di fondamento per le motivazioni specificate in narrativa;
- Rigettare in quanto infondate tutte le domande proposte dai signori
con l'atto di citazione notificato in data 3.5.2022”. Con vitto- Pt_1 Pt_2
ria di spese, competenze ed onorari del procedimento.
Prima di passare all'esame delle questioni sollevate dalle parti, occorre rammentare brevemente che, in virtù dell'istanza di sospensione proposta dagli opponenti veniva aperto il sub procedimento R.G. n. 6654-1/2022,
concluso con il provvedimento del 08.04.2023 nel quale il G.I. rigettava la richiesta per carenza dei presupposti requisiti di fumus boni iuris e pericu-
lum in mora.
Avverso tale provvedimento veniva presentato reclamo (iscritto con il n.
R.G. 6018/2023) in esito al quale il Collegio con ordinanza del
23.06.2023, in parziale accoglimento dei motivi di impugnazione, “revo-
ca[va] l'ordinanza emessa il 08.04.202[3] dal giudice della opposizione a
precetto (procedimento n.r.g. 6654/2022) di rigetto della sospensione
dell'esecuzione” e “sospende[va] l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto
per l'importo eccedente la somma di € 74.716,43”. In particolare, riteneva il Collegio che fosse possibile, “in modo del tutto approssimativo e senza
alcun pregiudizio per gli approfondimenti in sede di giudizio di merito, pro-
cedersi ad un ricalcolo del credito in modo semplificato, applicando gli inte-
ressi in misura legale e senza capitalizzazione alla quota capitale di €
115.815,29, dalla data dell'accollo (ossia 01.01.1995, facendo riferimento
Tribunale di Palermo
- 6 - alla data di scadenza della prima rata indicata nel contratto di compraven-
dita) alla data in cui sono cessati i pagamenti (30.11.2001)” (cfr. ordinanza in atti). A tal riguardo, valorizzava, da un lato, la mancata allegazione da parte della reclamata – sulla quale gravava il relativo onere della prova –
della documentazione rilevante, quale il contratto di mutuo, il piano di ammortamento, il frazionamento del mutuo con il relativo piano di am-
mortamento e la rielaborazione del credito con le modalità di calcolo degli interessi moratori comparati ai tassi soglia;
e, dall'altro lato, considerava la circostanza che gli stessi reclamanti ammettevano di avere cessato di pagare le rate del mutuo a decorrere dal 2001 e fino al 2004 - tanto da sostenere un debito residuo per solo capitale (senza applicazione di alcun interesse) pari a lire 21.019.001, oggi euro 10.855,41.
Definito il reclamo, il giudizio di merito proseguiva con l'ammissione di
CTU contabile;
indi, sulla scorta delle risultanze di cui alla consulenza,
veniva rinviato per le conclusioni.
Va altresì detto che, nelle more del presente procedimento, l'avv. Gio-
NI CO sostituiva il precedente difensore della parte convenuta-
opposta, avv. Carlo Varvaro, con atto di costituzione che veniva deposita-
to in data 31.05.2024.
Ebbene, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguo-
no.
In merito alle questioni pregiudiziali possono condividersi i rilievi già
svolti dal Collegio in sede di reclamo che si riportano di seguito e alle qua-
li possono aggiungersi le ulteriori osservazioni.
Occorre innanzitutto rammentare che il precetto è stato intimato ai
Tribunale di Palermo
- 7 - coniugi e dalla quale società di carto- Pt_1 Pt_2 Controparte_1
larizzazione cessionaria dei crediti in blocco da potere del MPS, sulla base di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.02.1988 dalla
Calcestruzzi s.p.a. con il suddetto istituto.
Per quanto concerne la legittimazione attiva, questa deve ritenersi sus-
sistente, atteso che la società cessionaria ha prodotto, oltre all'avviso del-
la cessione pubblicato sulla G.U. 151/2017 contenente la descrizione del-
le caratteristiche dei crediti ceduti, anche la dichiarazione della Banca
cedente (MPS) che attesta l'inclusione del credito in questione nella ces-
sione dei crediti in blocco alla e che non è stata Controparte_1
contestata dagli opponenti.
Sul punto giova anche rappresentare che gli attori opponenti non con-
testano l'esistenza del contratto di mutuo concesso il 12.02.1988 da MPS
né allegano circostanze dalle quali potrebbe escludersi che il credito og-
getto del precetto sarebbe rientrato nell'operazione di cartolarizzazione poiché non portante le caratteristiche indicate nell'avviso (ad es. dando la prova di non essere decaduti dal beneficio del termine o dando la prova che il credito non sia qualificabile come “credito in sofferenza” alla data del 2016). Al contrario, le allegazioni della parte attrice portano a ritenere che il credito precettato possa ragionevolmente rientrare tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione (si vd. lettere di messa in mora in atti).
È dunque possibile concludere che l'assenza del contratto di cessione del 20.12.2017 concluso tra MPS e citato nel detto Controparte_1
avviso con indicazione dello specifico contenuto non valga a paralizzare la procedura avviata dalla . Al contrario, il compendio do- CP_1
Tribunale di Palermo
- 8 - cumentale versato (costituito dall'avviso pubblicato sulla G.U. e dalla di-
chiarazione della banca cedente del 13.07.2022) pur di fronte alla man-
canza del contratto di cessione del 20.12.2017, unitamente a tutte le cir-
costanze allegate dalle parti, forniscono prova idonea dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cartolarizzazione e, di conse-
guenza, la legittimazione della società procedente.
Rispetto tale eccezione, parte attrice ha ulteriormente dedotto in seno alle note conclusive la carenza del requisito dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB delle società veicolo in capo a e alla incorporante CP_3
quali rappresentanti della cessionaria Controparte_2
. CP_1
Il motivo è infondato.
Sostiene parte attrice che la disposizione di cui all'art. 2 della L. n.
130/1999 “presenta un contenuto precettivo specifico e chiaro ponendo un
determinato requisito in capo ad una delle parti del rapporto (iscrizione
all'albo ex art, 106 TUB), ovvero il soggetto incaricato della riscossione.
Si tratta di una norma imperativa in quanto, in difetto di determinate
condizioni soggettive (iscrizione all'albo ex art. 106 TUB), è vietata la stipula
stessa del contratto, ovvero la delega delle attività di riscossione, ponendo-
si quindi tali atti in diretto contrasto con la norma” (cfr. pag. 7 delle note conclusive). Conclude nel senso che l'atto con cui la società veicolo (nel caso di specie ) conferisce la procura per la riscossione CP_1
dei propri crediti ad una società non iscritta all'albo ( poi CP_3
senza neppure Controparte_2
l'intermediazione del master servicer iscritto, sia nullo per violazione di
Tribunale di Palermo
- 9 - norme imperative. Sicché la società procuratrice risulterebbe priva del po-
tere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in no-
me e per conto della Cessionaria, riverberandosi tale nullità sul potere di rappresentanza processuale dell'incaricata ex art. 77 c.p.c.
Orbene, pur dovendosi dare atto di un certo indirizzo delle corti di me-
rito richiamato dalla parte attrice che concludono per la nullità della pro-
cura rilasciata ad una società non iscritta all'albo, si ritiene di dovere aderire all'opposto indirizzo sposato dalla Corte di Cassazione (ord. n.
7243/2024 citata dalla convenuta) sull'interpretazione dell'art. 2 della L.
n. 130/1999 a mente della quale “in relazione all'interesse tutelato, qual-
siasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di
interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, do-
vendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettivi-
tà» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza eco-
nomica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale
di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di dispo-
sizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi
(come il T.U.B. o il T.U.F.);
− in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno al-
cuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrati-
va) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui
rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e
dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, al-
la Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire auto-
Tribunale di Palermo
- 10 - maticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscos-
sione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fi-
ne di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati,
ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede
cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseri-
tamente viziati da un'invalidità “derivata”.
In sostanza, ritiene la Corte che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per even-
tuali profili penalistici.
Sicché, calando le suddette osservazioni alla fattispecie in esame, ai fi-
ni della validità della procedura incoata ai danni degli opponenti non rile-
va che la (o prima di essa la ) nella qualità di mandataria CP_2 CP_3
e incaricata alla riscossione del credito di , a sua volta CP_1
cessionaria di credito bancario, sia iscritta o meno nell'albo degli inter-
mediari finanziari. Pertanto, anche tale motivo è infondato.
Procedendo nell'esame dell'opposizione, parte attrice solleva l'eccezione di nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo costitui-
to dal mutuo fondiario;
anche questa è infondata. A tal riguardo basti ri-
chiamare l'osservazione del Collegio sull'estensione alla cessionaria della disciplina speciale il tema di mutuo fondiario che si ritiene di condividere.
Trattandosi di una cessione in blocco a società di cartolarizzazione,
trova applicazione la legge n. 130/1999 (“Disposizioni sulla cartolarizza-
zione dei crediti”), che all'art. 4, primo comma, dispone che “Alle cessioni
Tribunale di Palermo
- 11 - dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le di-
sposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico banca-
rio”.
Ai sensi l'art. 58 T.U.B. richiamato, “3. I privilegi e le garanzie di qual-
siasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente,
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni og-
getto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro va-
lidità' e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna for-
malita' o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, an-
che di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
Tra i privilegi processuali che assistono il credito in questione (di natu-
ra fondiaria) – si ribadisce - vi è senz'altro quello di cui all'art. 41 T.U.B.,
secondo cui “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è
escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
A tal riguardo, va rilevato che parte attrice insiste sulla dedotta nullità
nelle note conclusive ritenendo che tale rilievo permane – nonostante le conclusioni del Collegio di cui all'ordinanza del 29.06.2023 - poiché il ti-
tolo esecutivo costituito dall'atto di mutuo “non è stato neppure prodotto
nel presente giudizio malgrado ciò sia stato ritualmente richiesto ed eccepi-
to”. Vi è però da dire che la mancata produzione del contratto di mutuo –
rilevata in seno all'ordinanza collegiale testé richiamata – è stata superata dall'odierna convenuta con il deposito della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e in particolare con i documenti nn. 8 e 9.
Sicché anche per tale motivo l'eccezione va rigettata.
Nel merito della pretesa parte opponente deduce l'illegittimità degli in-
Tribunale di Palermo
- 12 - teressi computati dall'Istituto Bancario, eccependo l'inesistenza del credi-
to nell'importo indicato nell'atto di precetto.
In sostanza, alla luce delle circostanze in fatto rappresentate, con l'atto di opposizione gli odierni opponenti non contestano l'an della pretesa azionata bensì il quantum indicato nell'atto di precetto con cui è stato in-
timato il pagamento di euro 157.767,57, quale credito residuo derivante dall'accollo del contratto di mutuo fondiario del 12.02.1988 di cui euro
81.816,11 per interessi. Sul punto, producono una consulenza contabile di parte con la quale quantificano un debito residuo di euro 10.865,73 ol-
tre interessi legali, tempo per tempo vigenti dal 17.09.2014 (data del provvedimento che ha revocato la confisca) al 17.09.2022 per euro
1.810,04.
Per l'analisi di tale rilievo occorre prendere le mosse dagli esiti della consulenza tecnica svolta in corso di giudizio, la quale ha sufficientemen-
te chiarito che: “Alla luce delle su esposte elaborazioni contabili non v'è
luogo ad alcun ricalcolo del saldo del rapporto oggetto di indagine, confer-
mandosi il credito precettato, pari a complessivi €157.767,57 (cfr. doc.13
Convenuta), oltre spese legali per € 590,94” (cfr. CTU in atti).
Così ha riscontrato il Consulente il seguente quesito formulato sulla base delle deduzioni degli attori: “calcoli l'esatto ammontare delle somme
fino ad oggi corrisposte dagli attori alla cessionaria (MPS); verifichi se vi so-
no state applicazioni di tassi usurari da parte della cessionaria (anche con
riferimento ai tassi di usura) o di capitalizzazione;
quantifichi le eventuali
somme residue ancora a carico degli attori al netto dei pagamenti effettuati
e degli interessi non dovuti ovvero quantifichi le somme eventualmente
Tribunale di Palermo
- 13 - sborsate indebitamente a titolo di interessi” (cfr. ordinanza del
07.05.2024).
Il CTU ha preliminarmente verificato che:
- la quota accollata dai coniugi – di ammontare residuo Parte_6
pari a euro 115.815,29 (lire 224.249.664, v. pag.11 atto di compravendita immobiliare del 3.06.94) – corrisponde alla quota n. 12 dell'atto di divi-
sione (di originari euro 132.936,01, ovvero lire 257.400.000);
- il totale dei pagamenti effettivamente eseguiti dai mutuatari ammon-
ta a complessivi euro 104.944,43 (lire 203.200.663), come nel dettaglio specificato nella relazione finale;
- quanto agli interessi corrispettivi, il TEG applicato dalla alla CP_5
luce della documentazione contabile prodotta al fascicolo non supera le soglie di usura;
- quanto agli interessi moratori, la banca mutuante e poi la cessionaria hanno liquidato interessi di mora (dall'01.07.1997 al 20.12.2017) per complessivi euro 86.182,01 (di cui euro 4.365,91 pagati dai mutuatari) e gli stessi appaiono conformi alle coeve soglie di legge tempo per tempo vi-
genti; infine,
- la verifica circa l'applicazione di forme di capitalizzazione degli inte-
ressi non è apparsa eseguibile.
Alla luce delle superiori considerazioni e verifiche, il CTU ha conferma-
to la correttezza degli importi richiesti dalla nell'atto di CP_1
precetto che, per comodità, si riportano:
• Capitale residuo: euro 75.947,33;
• Spese insolute: euro 4,13;
Tribunale di Palermo
- 14 - • Interessi di mora al 20.12.17: euro 81.816,11;
oltre spese di precetto.
Sugli esiti della consulenza va detto che le valutazioni svolte dall'Ausiliare appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, di talché
queste risultanze sono fatte proprie dal decidente.
Il Consulente poi ha pienamente motivato le proprie conclusioni e ha,
altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni mosse dai CC.TT.PP.
di entrambe le parti. In proposito mette conto osservare che “il giudice del
merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella re-
lazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confu-
tate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomen-
tazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Quanto alla sussistenza della confisca del bene immobile dal maggio
2001 al 2014 dedotta dagli attori vi è da dire che tale circostanza è estra-
nea all'oggetto del presente giudizio perché, come noto, il rischio del pe-
rimento della res oggetto di compravendita ricade in capo all'acquirente
(res perit domino), il quale dunque non può opporre tale circostanza (as-
similabile ai fini del presente giudizio a quella della confisca) al soggetto che ha messo a disposizione dell'acquirente il denaro per effettuare l'acquisto; né risulta che vi fossero degli accordi tra gli attori e la MPS in
Tribunale di Palermo
- 15 - deroga a tale principio.
Infine, non può accogliersi nemmeno l'ultimo motivo di opposizione re-
lativo alla violazione dei canoni di correttezza e buona fede sollevato dagli odierni attori secondo i quali il comportamento della banca – concretizza-
tosi nella richiesta di un importo “abnorme” rispetto a quello dagli stessi ritenuto come dovuto - li avrebbe in qualche modo condotti ad una situa-
zione di sofferenza e di svantaggio, tale da alterare l'iniziale equilibrio del rapporto originario.
Sostengono gli attori-opponenti che la buona fede esecutiva avrebbe imposto alla banca di agire, anche in via informativa, in modo da preser-
vare la posizione della controparte contrattuale, “il che non è avvenuto nel
caso in esame poiché la Banca cedente aveva la piena consapevolezza
dell'effettivo ammontare del suo credito per effetto dei pagamenti ricevuti, o
comunque doveva obbligatoriamente avere piena conoscenza
dell'inesistenza del credito nell'abnorme ammontare richiesto dalla Società
cessionaria del credito sulla base della informativa fornita dal
[...]
, che deve pertanto essere ritenuta gravemente responsabile Controparte_5
per avere fornito informazioni non veritiere in ordine al credito ceduto”.
Mentre per parte loro “i coniugi hanno mantenuto un compor- Pt_1 Pt_2
tamento di estrema correttezza ed hanno eseguito i pagamenti per un rile-
vante importo sino a quando ebbero la piena titolarità dell'immobile, che
era stato acquistato con il ricavato del mutuo rimasto accollato agli stessi,
che costituiva una parte del prezzo corrisposto per l'acquisto” (cfr. pag. 22
delle note conclusive di parte attrice).
Ebbene, sul punto al di là della estrema genericità e vaghezza della
Tribunale di Palermo
- 16 - formulazione dell'eccezione mossa, questa appare infondata e ciò in quan-
to le allegazioni degli attori in tema di quantum non hanno trovato con-
ferma nella CTU espletata – sicché nessuna violazione del canone di buo-
na fede può essere addebitata alla banca cedente, avendo l'importo pre-
cettato trovato conferma nei ricalcoli svolti dal CTU.
Infine, sono da rigettarsi anche l'eccezione di vessatorietà delle clauso-
le del contratto di mutuo (lett. d) dei motivi di opposizione), perché non meglio approfondita nel corso del giudizio, e la domanda di accertamento della prescrizione sollevata dagli attori nelle conclusioni (vd. punto n. 5
delle conclusioni dell'atto di opposizione e comparsa conclusionale) stante la prova documentata dell'esistenza delle richieste di pagamento formula-
te nel corso degli anni dalla MPS titolare del credito – anche per il tramite del proprio legale (cfr. comunicazioni del 27.08.2004 e 05.09.2013; all.ti
05 e 06 delle memorie n. 2 di parte attrice).
Alla luce di quanto sopra, gli attori-opponenti vanno condannati alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nei mi-
nimi tariffari, aumentati del 20%, per complessivi in euro 8.462,00, oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, te-
nuto conto del valore della causa, delle fasi effettivamente svolte (inclusa la fase del reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sospensione parzial-
mente accolto) e la natura delle questioni giuridiche reciprocamente pro-
spettate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo
- 17 - - rigetta l'opposizione proposta avverso l'atto di precetto notificato il
23.04.2022;
- condanna i sigg. e in solido, al pa- Parte_1 Parte_2
gamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.462,00 oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei soccombenti le spese di CTU, liqui-
date come in atti.
Così deciso in Palermo il 18/12/2025
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
Tribunale di Palermo
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