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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 760/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 760/2019 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Parte_1
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione, dall'avv. Luca Varsi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Luigi Guercio n. 223;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata, ex Controparte_1
art. 286 d.lgs. n. 209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notaio di Treviso del 18.12.2014, rep. n. 186905, racc. n. 30367, dall'avv. Persona_1
Giampaolo Greco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via gen. A. Amendola
n. 10.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota d'udienza del 20/1/2025; per la convenuta, la nota d'udienza del 15/1/2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2019, conveniva in giudizio la Parte_1
nella qualità di impresa designata, ex art. 286 d.lgs. n. 209/05, per la liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro che lo aveva visto coinvolto il
13.10.2016, alle ore 12:10 circa, in Salerno.
Ed invero, l'odierno attore esponeva che, in tali circostanze, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la via F. Galloppo, con direzione di marcia mare-monti, giunto nei pressi dell'esercizio commerciale denominato “Carusone”, veniva urtato nella parte posteriore sinistra da una vettura di colore blu di media cilindrata e rovinava al suolo.
A seguito della caduta, il sig. riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato Parte_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, ove veniva sottoposto ad un'operazione chirurgica di “osteosintesi con chiodo”.
Esponeva che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto e giustificava la circostanza che nessuno avesse provveduto a rilevarne il numero di targa per via delle rassicurazioni ricevute dalla conducente dello stesso veicolo che, nelle immediatezze del sinistro, gli aveva garantito che lo avrebbe raggiunto presso il presidio ospedaliero.
Rappresentando che successivamente al primo intervento era stato costretto a subire due ulteriori operazioni chirurgiche intervallate da lunghi periodi di riabilitazione, e che all'esito delle cure affrontate non era riuscito a tornare alla corretta deambulazione essendo ancora costretto al costante utilizzo di un bastone canadese, esponeva di aver provveduto alla messa in mora della nella Controparte_1
qualità di impresa designata, ex art. 286 d.lgs. n. 209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, ma che, nonostante le reiterate richieste risarcitorie e la formale istanza di negoziazione assistita, non era stato possibile addivenire ad una definizione bonaria della vicenda.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta nella causazione del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta compagnia assicurativa al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti, quantificati nella complessiva somma di € 54.295,73, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.4.2019 si costituiva in giudizio la nella predetta qualità, eccependo preliminarmente la Controparte_1 carenza della propria legittimazione passiva in ragione dell'errata evocazione in giudizio ai sensi dell'art. 283 del d.lgs. n. 209/2005 e l'improponibilità della domanda per violazione degli art. 145, 148
e 287 del d.lgs. 209/2005.
Contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, vinte le spese di lite. Svolta l'istruttoria orale ed espletato incarico di C.t.u. medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 22.1.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 24.1.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata entro i limiti di cui si dirà.
In linea del tutto preliminare, deve rilevarsi come la tutela invocata da parte dell'odierno attore rientri nell'alveo dell'azione di cui al combinato disposto degli artt. 283, I comma lett. a) e 286, I comma d.lgs.
n. 209/2005. Sotto tale profilo, trattasi, nel caso di specie, di autonoma obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'ente assicurativo designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo, da una parte, al debito da illecito aquiliano ex art. 2054 c.c. gravante in capo al proprietario e al conducente del veicolo danneggiante, e dall'altra, con riferimento all'obbligazione di natura indennitaria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato deriva dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito e la impossibilità di identificazione del proprietario del veicolo responsabile); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico ad interesse unisoggettivo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III, 20/3/2021, n. 4005), avente carattere lato sensu sostitutivo dell'obbligazione risarcitoria (Cass. Civ., SS.UU., 7.7.2022, n. 21514).
In tal senso, sia l'ente assicurativo che il conducente danneggiante risultano debitori, nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale, del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per titoli diversi.
Tanto premesso, occorre ancora rilevare la proponibilità dell'azione risarcitoria, avendo l'odierno attore assolto alla condizione di cui all'art. 287, I comma d.lgs. n. 209/2005 mediante invio della richiesta di risarcimento del danno con lettera raccomandata inviata all'impresa designata, con inoltro di copia alla
AP (cfr. doc. n. 7 della produzione cartacea di parte attrice, rispettivamente ricevute, dai predetti enti, in data 29.6.2018 e 2.7.2018),
Inoltre, deve evidenziarsi che l'art. 287, III comma del d.lgs. 209/2005 prevede espressamente che, nelle ipotesi di cui all'art. 283 del medesimo decreto, l'azione per il risarcimento del danno debba essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata, non trovando dunque fondamento l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'ente assicurativo convenuto in parte qua in merito all'asserita erronea instaurazione del contraddittorio nel caso di specie. Sotto tale profilo, invero, da un lato, l'art. 287, III comma d.lgs.n. 209/2005 prevede testualmente che
“l'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata”. Sicché, alcuno specifico onere si poneva, per l'odierno attore, di dover specificare, in sede di citazione, che l'ente assicurativo veniva evocato in giudizio quale rappresentante della Consap. Né tantomeno tale parte avrebbe dovuto essere evocata in giudizio.
Per altro verso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impresa designata ex art. 283 e ss. d.lgs. n. 209/2005, non è un rappresentante del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, né dell'ente gestore “Consap s.p.a.”, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria ex lege senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata (Cass. Civ., Sez. III,
13.1.2015, n. 274). Risulta pertanto del tutto inconferente il richiamo ai precedenti giurisprudenziali indicati da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale (pag 4).
Sempre in via preliminare, deve altresì essere rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria per violazione degli artt. 145, 148 e 287 del C.d.A.
Più in particolare, la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inoltrata all'ente assicurativo risulta sufficientemente specifica;
peraltro, proprio sulla scorta della stessa, l'odierna convenuta provvedeva ad espletare i relativi accertamenti medico-legali sulla persona dell'attore, come risulta dalla relativa relazione redatta dal dott. fiduciario del predetto ente assicurativo (doc. n. 8 della Per_2
produzione di parte attrice).
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della doglianza così dedotta da parte dell'odierna convenuta, con riguardo alla mancata produzione della documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione e i postumi invalidanti, nonché la dichiarazione ex art. 142 d.lgs. n. 209/2005.
Aldilà del fatto che, come si è avuto modo di rilevare, l'ente assicurativo ha comunque provveduto all'espletamento dell'istruttoria stragiudiziale, deve altresì evidenziarsi che l'omessa produzione di tale documentazione, a tutto voler concedere, nemmeno avrebbe determinato l'improponibilità di tale domanda (arg. da Cass. Civ., Sez. III, 21.11.2024, n. 30091).
Tanto premesso, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo rimasto non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 19.4.2023, n. 10540). Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054 c.c. in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, giacché l'obbligazione risarcitoria gravante sull'impresa designata per la liquidazione dei danni si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n. 22336).
Si deve altresì evidenziare che, secondo la prospettazione dell'odierno attore, il sinistro si verificava perché il veicolo rimasto non identificato, nel mentre lo stesso attore stava percorrendo in sella alla propria bicicletta la via F. Galloppo con direzione di marcia mare – monti, urtava la bicicletta condotta dall'attore nella parte posteriore sinistra causandone la caduta al suolo.
Appare necessario rilevare come la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, abbia natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061).
Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass.
Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Proprio sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorrerà quindi verificare gli esiti dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio.
I testi escussi all'udienza del 17.11.2021 confermavano la versione dei fatti di causa prospettata da parte attrice.
I coniugi e , che dichiaravano di conoscere l'attore in quanto Controparte_2 Controparte_3
loro condomino, riferivano di aver assistito al sinistro per cui è causa poiché, in tali circostanze, si trovavano a poca distanza della via Galloppo, nei pressi di un negozio di scommesse, intenti a recuperare la propria vettura parcheggiata nelle vicinanze dell'esercizio commerciale denominato “Carosone”.
La teste riferiva: “Verso mezzogiorno abbiamo assistito ad un incidente. In particolare, CP_2 un'auto di colore scuro tamponava sul lato sinistro una bicicletta;
il ciclista è caduto dalla bicicletta ed in quella circostanza, insieme con mio marito ci siamo avvicinati per prestare soccorso. In quell'occasione abbiamo riconosciuto il sig. ”; riferiva altresì di ricordare che: “il ciclista Parte_1
stava conducendo la bici normalmente percorrendo la propria traiettoria;
si trovava in una curva e sul margine destro della strada. L'autovettura nel sorpassarlo ha urtato il margine sinistro del lato posteriore della bicicletta che pertanto rovinava in terra”.
Con specifico riferimento alla descrizione della conducente del veicolo tamponante dichiarava: “ricordo che l'autovettura era condotta da una signora bruna, capelli mossi e magra, all'incirca di sessant'anni, la quale pure si fermava e si assicurava delle condizioni del sig. ”. Parte_1
Precisava inoltre che, a seguito del sinistro “con l'aiuto del proprietario del negozio Carosone, veniva presa da quest'ultimo una sedia per far sedere il malcapitato. Infatti, il non riusciva ad Parte_1
alzarsi: lo abbiamo quindi sollevato e fatto sedere sulla sedia. Il sig. lamentava dei Parte_1
dolori lancinanti al lato sinistro. A quel punto ho chiamato la moglie del per avvertirla Parte_1 dell'accaduto. Pochi minuti dopo, quando la moglie ha raggiunto il sig. ce ne siamo Parte_1
andati. Nessuna delle persone sul posto, che io sappia, ha appuntato il numero di targa dell'auto.
Infatti, la signora alla guida della stessa era presente sul posto”.
Dichiarazioni di analogo tenore venivano rese dal teste che, con specifico riferimento Controparte_3 alla dinamica del sinistro, riferiva: “ricordo che verso mezzogiorno, e tale particolare lo ricordo perché mia moglie ha degli orari lavorativi definiti, per cui alle ore 12:20 doveva recarsi sul posto di lavoro, ho visto un'automobile di media cilindrata colore blu scuro che all'incrocio di via Galloppo, proveniva dal lato Torrione verso Pastena. La stessa effettuava la curva di via Galloppo, e in tale circostanza ha stretto una bicicletta che percorreva la propria traiettoria sul margine destro della strada lato marciapiede che stava girando anch'essa nella curva. Il sig. , che poi abbiamo Parte_1
riconosciuto solo dopo quando lo abbiamo soccorso, urlava nel mentre il veicolo lo stava stringendo;
successivamente, attratti dalle sue grida, abbiamo assistito al momento dell'impatto tra i veicoli. Anche se non abbiamo visto il punto preciso in cui la bicicletta è stata colpita, poiché si trovavano in curva, presumo che la bici sia stata colpita da tergo”.
In riferimento alla conducente del veicolo investitore, dichiarava: “insieme a tante altre persone occorse sul posto, abbiamo prestato soccorso al sig. . Vi era anche la signora alla guida dell'auto, Parte_1 una signora molto snella, dai capelli ondulati che aveva all'incirca cinquantacinque anni, che si è mostrata molto gentile nel prestare soccorso. Il sig. Carosone, dal suo negozio che si trovava nei pressi, ha preso una sedia;
io non volevo far toccare il , però altre persone lo hanno sollevato Parte_1
di peso e lo hanno fatto sedere sulla sedia. Mia moglie invitò il a chiamare qualche Parte_1
parente; il chiamò la moglie con il suo telefono e la moglie sopraggiungeva dopo Parte_1
qualche minuto. A quel punto, sopraggiunta la moglie del , me ne sono andato con mia Parte_1 moglie. Sino a quel momento, la signora dell'automobile si trovava sul posto”.
Tali dichiarazioni, coerenti e precise, appaiono senz'altro credibili, né risultano essere stati prospettati significativi elementi atti a rilevare, piuttosto, l'inattendibilità delle stesse. Ancora, risulta in atti copia della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Salerno del procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 590 c.p. instaurato a seguito della denunzia-querela sporta per conto dell'odierno attore, che integra senz'altro un ulteriore elemento di riscontro con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini così esposti (cfr. produzione cartacea in atti).
Non sarebbe diversamente spiegabile in termini ragionevoli come e per quali termini l'odierno attore avrebbe dovuto sporgere una denunzia-querela del tutto infondata.
Né, a fronte di tali significativi elementi di prova in atti, risultano in alcun modo allegate, prima ancora che provate, circostanze idonee a neutralizzare la portata probatoria di tali riscontri.
Ne consegue, pertanto, come risulti provato che l'odierno attore fosse stato coinvolto in un sinistro stradale: più in particolare, nel mentre lo stesso percorreva la via F. Galloppo in Salerno in sella alla propria bicicletta, veniva urtato da tergo da un'auto che lo scaraventava per terra.
Sotto tale profilo, risulta riscontrato che il sinistro fosse imputabile esclusivamente all'imperita condotta di guida posta in essere da parte della conducente del veicolo investitore.
Da un lato, infatti, viene in rilievo un urto da tergo: sicché, ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 285/1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza.
Pertanto, resta esclusa l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054, II comma c.c., gravando sul proprietario del veicolo investitore l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 1.7.2021, n. 18708).
Per altro verso, e a tutto voler concedere, deve pure rilevarsi che la concreta dinamica del sinistro depone per l'obiettiva esclusiva imputabilità dell'evento oggetto di contestazione in capo al veicolo investitore.
La bicicletta, tra l'altro, stava circolando sul margine destro della carreggiata;
né risultano essere stati allegati, prima ancora che riscontrati, specifici elementi di prova da cui poter piuttosto inferire la riconducibilità eziologica del sinistro per cui è causa, sia pure in parte, in capo alla condotta di guida dell'odierno attore. E non v'è dubbio circa il fatto che la presunzione di cui all'art. 2054, II comma c.c., pur trovando applicazione anche nel caso di collisione tra un'autovettura ed una bicicletta, assume rilievo sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 5.5.2009, n.
10304).
Infine, sulla scorta degli elementi di prova in atti, è accertato che la conducente dell'autovettura che aveva urtato la bicicletta su cui viaggiava l'odierno attore sia rimasta sconosciuta. In tal senso, l'attore dichiarava che la conducente del veicolo investitore, dopo essersi fermata per assicurarsi che il sig. ricevesse soccorso, comunicava a quest'ultimo l'intenzione di Parte_1
recarsi a propria volta presso il presidio ospedaliero ove sarebbe stato trasportato il danneggiato: a dire dell'attore, sarebbe stata proprio tale dichiarazione a indurre i soggetti presenti al momento del sinistro a non annotare la targa del veicolo tamponante che, dunque, rimaneva sconosciuto dal momento che, di fatto, tale conducente non si presentava, poi, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.
Tale ricostruzione depone senz'altro per la ragionevolezza della condotta posta in essere da parte dell'odierno convenuto.
In tal senso, deve ritenersi inesigibile una condotta diversa da parte del sig. , che all'epoca Parte_1
dei fatti aveva settantaquattro anni, sei mesi e ventidue giorni, in ragione della gravità delle lesioni riportate a seguito del tamponamento, sì da non avere la lucidità di procedere all'identificazione del veicolo investitore mentre attendeva dolorante l'arrivo dei soccorsi.
Inoltre, della presenza della conducente del veicolo danneggiante sui luoghi di causa davano atto anche i testimoni escussi su richiesta di parte attrice: in particolare, la teste dichiarava di Controparte_2 non aver appuntato il numero di targa dell'auto tamponante proprio in ragione della presenza sul posto della conducente.
Pertanto, tenuto conto delle contingenze della situazione, non era ragionevolmente possibile attendersi una condotta diversa da parte dell'attore con riguardo all'identificazione della targa del veicolo, così non potendosi ritenere in alcun modo imputabile allo stesso il fatto che il conducente del medesimo veicolo non veniva identificato. Tra l'altro, dalla richiesta di archiviazione prodotta in atti è anche possibile rilevare che l'odierno attore aveva provveduto a sporgere querela nei confronti del danneggiante.
Ne consegue, pertanto, la piena integrazione degli elementi costitutivi della domanda così formulata da parte dell'odierno attore.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi in merito alle conseguenze di natura non patrimoniale patite da parte del sig. a seguito del sinistro per cui è causa. Parte_1
In tal senso, deve preliminarmente richiamarsi la complessa evoluzione ermeneutica in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre a questo punto brevemente soffermarsi sulla complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale, che ha trovato un'importante sistematizzazione con il celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
26972 dell'11.11.2008. Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043
c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006 e 28 d.lgs. n.
150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno “biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n.
209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata della stessa, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso. Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno. Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà. Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601),
l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n.
24/2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Ed invero, tenuto conto dell'epoca di verificazione del sinistro, non può operare ratione temporis la disciplina prevista dalla tabella per il risarcimento delle lesioni di non lieve entità adottata con d.P.R. n.
12/2025.
Sicché, nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi delle lesioni macro-permanenti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli, l'impossibilità di applicazione della disciplina attuativa dell'art. 138 d.lgs. n. 209/2005 comporta il necessario utilizzo, secondo la giurisprudenza di legittimità, della tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda cioè sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011, n. 12408).
Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, quindi, si è ribadito che in sede istruttoria, il giudice è tenuto a procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale). Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411). In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988). Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinandosi un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso. Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n. 25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi soffermarsi sugli accertamenti effettuati da parte dell'ausiliario del giudice. Sotto tale specifico profilo, invero, secondo il condivisibile giudizio del C.T.U., il sig. riportò, a seguito dell'incidente, “una frattura sottocapitata del femore Parte_1 sinistro”, in seguito alla quale residuava una “menomazione dell'arto inferiore sinistro costituita da protesizzazione dell'anca, riduzione di circa 1/3 dei movimenti della coscia, cicatrice chirurgica e ridotto tono-trofismo muscolare con deficit di forza e discreto linfedema”. Alcun dubbio si poneva in merito alla riconducibilità eziologica dei danni così riscontrati al sinistro per cui è causa.
Sicché, sulla scorta dell'analisi effettuata, tenuto conto dei più accreditati barème medico-legali, venivano riconosciuti postumi permanenti per un totale complessivo pari al 20%. Inoltre, sulla scorta della documentazione clinica in atti, concludeva il C.T.U. nel senso che l'attore aveva riportato un'invalidità temporanea totale pari a settantaquattro giorni, nonché un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% pari a trenta giorni e un'invalidità temporanea parziale al 50% pari a sessanta giorni.
Rilevava il C.T.U. che non venivano documentate spese mediche o spese ascrivibili all'illecito oggetto di causa.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e condivisibili, in quanto fondate su un attento esame della documentazione in atti, devono senz'altro recepirsi in questa sede;
né venivano dedotte specifiche contestazioni alle risultanze dell'elaborato peritale.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale così patito.
Sotto tale profilo, tenuto conto dell'entità dei postumi patiti da parte dell'odierno danneggiato, dovrà aversi riguardo in questa sede alla tabella di Milano, nella sua edizione aggiornata al 2024: ed invero, non può applicarsi ratione temporis la tabella per le lesioni macropermanenti adottata con d.P.R. n.
12/2025.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale valore, come emerge dalla relazione integrativa, è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico (€ 84,00), che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile (pari ad € 31,00).
Nel caso di specie, infatti, tenuto conto del quadro clinico riscontrato con riferimento alla posizione del sig. , appare senz'altro ragionevole il riconoscimento dell'intero valore unitario di € Parte_1
115,00, considerata la presumibile significativa sofferenza subiettiva patita. Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea.
Tanto premesso, avuto riguardo all'età dell'attore al momento del sinistro (settantaquattro anni, sei mesi e ventidue giorni, arrotondabile per eccesso a settantacinque), occorre quindi procedere al calcolo del danno da lesione temporanea del bene salute, in funzione delle percentuali di invalidità a tal uopo riscontrate da parte del C.T.U.: settantaquattro giorni di I.T.T x 115,00 = 8.510,00; trenta giorni di I.T.P. mediamente valutabili al 75% x 115,00 = € 2.587,50; sessanta giorni di I.T.P. mediamente valutabili al 50% x 115,00= € 3.450,00, per un totale complessivo pari ad € 14.547,50.
Con riferimento invece al danno biologico da invalidità permanente, occorrerà avere riguardo anche alla percentuale riconosciuta a titolo di sofferenza morale, tenuto conto della presumibile sofferenza a tal uopo patita da parte dell'attore, come si è avuto di rilevare in precedenza, come peraltro accertato anche da parte dell'ausiliario del giudice, venendo in rilievo una situazione di sofferenza subiettiva di entità medica. Tra l'altro, deve pure evidenziarsi l'astratta configurabilità nel caso di specie, del reato di lesioni colpose.
Va infine esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale, riscontrandosi sul punto un deficit prima ancora che probatorio, già in sede di allegazione da parte dell'attore: ed infatti, era onere dello stesso dimostrare l'esistenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari nel caso di specie.
Diversamente ragionando, si addiverrebbe ad una duplicazione risarcitoria ingiustificata di un danno che attiene viceversa a conseguenze normali rispetto a quanto già contemplato con riferimento alla liquidazione di quel determinato valore monetario con riferimento al punto di invalidità riscontrato
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, occorrerà considerare il valore monetario del punto di danno non patrimoniale, pari ad € 5.181,26, comprensivo pertanto della componente di sofferenza morale.
Avuto riguardo all'età presa in considerazione (settantacinque anni), si ottiene quindi la complessiva somma pari ad € 65.284,00
Ne deriva, quindi, e per concludere, il riconoscimento della somma di € 14.547,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, e della complessiva somma di €
65.284,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente.
Trattandosi di debiti di valore, va inoltre rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendosi proceduto alla liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (13.10.2016), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(Cass. Civ., SS.UU. 17/2/1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente assicurativo convenuto e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Luca
Varsi.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a definitivo carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse del sig. , Parte_1 nei confronti della , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di € 14.547,50 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, ed € 65.284,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre rivalutazione ed interessi legali, secondo le modalità precisate in motivazione;
2) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Parte_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano in € 797,00, per spese vive, ed in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Varsi;
3) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Salerno, il 14.5.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 760/2019 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Parte_1
congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione, dall'avv. Luca Varsi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Luigi Guercio n. 223;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata, ex Controparte_1
art. 286 d.lgs. n. 209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notaio di Treviso del 18.12.2014, rep. n. 186905, racc. n. 30367, dall'avv. Persona_1
Giampaolo Greco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via gen. A. Amendola
n. 10.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota d'udienza del 20/1/2025; per la convenuta, la nota d'udienza del 15/1/2025) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.1.2019, conveniva in giudizio la Parte_1
nella qualità di impresa designata, ex art. 286 d.lgs. n. 209/05, per la liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro che lo aveva visto coinvolto il
13.10.2016, alle ore 12:10 circa, in Salerno.
Ed invero, l'odierno attore esponeva che, in tali circostanze, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la via F. Galloppo, con direzione di marcia mare-monti, giunto nei pressi dell'esercizio commerciale denominato “Carusone”, veniva urtato nella parte posteriore sinistra da una vettura di colore blu di media cilindrata e rovinava al suolo.
A seguito della caduta, il sig. riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato Parte_1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, ove veniva sottoposto ad un'operazione chirurgica di “osteosintesi con chiodo”.
Esponeva che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto e giustificava la circostanza che nessuno avesse provveduto a rilevarne il numero di targa per via delle rassicurazioni ricevute dalla conducente dello stesso veicolo che, nelle immediatezze del sinistro, gli aveva garantito che lo avrebbe raggiunto presso il presidio ospedaliero.
Rappresentando che successivamente al primo intervento era stato costretto a subire due ulteriori operazioni chirurgiche intervallate da lunghi periodi di riabilitazione, e che all'esito delle cure affrontate non era riuscito a tornare alla corretta deambulazione essendo ancora costretto al costante utilizzo di un bastone canadese, esponeva di aver provveduto alla messa in mora della nella Controparte_1
qualità di impresa designata, ex art. 286 d.lgs. n. 209/05, per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la regione Campania, ma che, nonostante le reiterate richieste risarcitorie e la formale istanza di negoziazione assistita, non era stato possibile addivenire ad una definizione bonaria della vicenda.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta nella causazione del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta compagnia assicurativa al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti, quantificati nella complessiva somma di € 54.295,73, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.4.2019 si costituiva in giudizio la nella predetta qualità, eccependo preliminarmente la Controparte_1 carenza della propria legittimazione passiva in ragione dell'errata evocazione in giudizio ai sensi dell'art. 283 del d.lgs. n. 209/2005 e l'improponibilità della domanda per violazione degli art. 145, 148
e 287 del d.lgs. 209/2005.
Contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, vinte le spese di lite. Svolta l'istruttoria orale ed espletato incarico di C.t.u. medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 22.1.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 24.1.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata entro i limiti di cui si dirà.
In linea del tutto preliminare, deve rilevarsi come la tutela invocata da parte dell'odierno attore rientri nell'alveo dell'azione di cui al combinato disposto degli artt. 283, I comma lett. a) e 286, I comma d.lgs.
n. 209/2005. Sotto tale profilo, trattasi, nel caso di specie, di autonoma obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'ente assicurativo designato per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo, da una parte, al debito da illecito aquiliano ex art. 2054 c.c. gravante in capo al proprietario e al conducente del veicolo danneggiante, e dall'altra, con riferimento all'obbligazione di natura indennitaria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato deriva dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito e la impossibilità di identificazione del proprietario del veicolo responsabile); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico ad interesse unisoggettivo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III, 20/3/2021, n. 4005), avente carattere lato sensu sostitutivo dell'obbligazione risarcitoria (Cass. Civ., SS.UU., 7.7.2022, n. 21514).
In tal senso, sia l'ente assicurativo che il conducente danneggiante risultano debitori, nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale, del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per titoli diversi.
Tanto premesso, occorre ancora rilevare la proponibilità dell'azione risarcitoria, avendo l'odierno attore assolto alla condizione di cui all'art. 287, I comma d.lgs. n. 209/2005 mediante invio della richiesta di risarcimento del danno con lettera raccomandata inviata all'impresa designata, con inoltro di copia alla
AP (cfr. doc. n. 7 della produzione cartacea di parte attrice, rispettivamente ricevute, dai predetti enti, in data 29.6.2018 e 2.7.2018),
Inoltre, deve evidenziarsi che l'art. 287, III comma del d.lgs. 209/2005 prevede espressamente che, nelle ipotesi di cui all'art. 283 del medesimo decreto, l'azione per il risarcimento del danno debba essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata, non trovando dunque fondamento l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'ente assicurativo convenuto in parte qua in merito all'asserita erronea instaurazione del contraddittorio nel caso di specie. Sotto tale profilo, invero, da un lato, l'art. 287, III comma d.lgs.n. 209/2005 prevede testualmente che
“l'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata”. Sicché, alcuno specifico onere si poneva, per l'odierno attore, di dover specificare, in sede di citazione, che l'ente assicurativo veniva evocato in giudizio quale rappresentante della Consap. Né tantomeno tale parte avrebbe dovuto essere evocata in giudizio.
Per altro verso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impresa designata ex art. 283 e ss. d.lgs. n. 209/2005, non è un rappresentante del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, né dell'ente gestore “Consap s.p.a.”, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria ex lege senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata (Cass. Civ., Sez. III,
13.1.2015, n. 274). Risulta pertanto del tutto inconferente il richiamo ai precedenti giurisprudenziali indicati da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale (pag 4).
Sempre in via preliminare, deve altresì essere rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria per violazione degli artt. 145, 148 e 287 del C.d.A.
Più in particolare, la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno inoltrata all'ente assicurativo risulta sufficientemente specifica;
peraltro, proprio sulla scorta della stessa, l'odierna convenuta provvedeva ad espletare i relativi accertamenti medico-legali sulla persona dell'attore, come risulta dalla relativa relazione redatta dal dott. fiduciario del predetto ente assicurativo (doc. n. 8 della Per_2
produzione di parte attrice).
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della doglianza così dedotta da parte dell'odierna convenuta, con riguardo alla mancata produzione della documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione e i postumi invalidanti, nonché la dichiarazione ex art. 142 d.lgs. n. 209/2005.
Aldilà del fatto che, come si è avuto modo di rilevare, l'ente assicurativo ha comunque provveduto all'espletamento dell'istruttoria stragiudiziale, deve altresì evidenziarsi che l'omessa produzione di tale documentazione, a tutto voler concedere, nemmeno avrebbe determinato l'improponibilità di tale domanda (arg. da Cass. Civ., Sez. III, 21.11.2024, n. 30091).
Tanto premesso, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo rimasto non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 19.4.2023, n. 10540). Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054 c.c. in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, giacché l'obbligazione risarcitoria gravante sull'impresa designata per la liquidazione dei danni si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n. 22336).
Si deve altresì evidenziare che, secondo la prospettazione dell'odierno attore, il sinistro si verificava perché il veicolo rimasto non identificato, nel mentre lo stesso attore stava percorrendo in sella alla propria bicicletta la via F. Galloppo con direzione di marcia mare – monti, urtava la bicicletta condotta dall'attore nella parte posteriore sinistra causandone la caduta al suolo.
Appare necessario rilevare come la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, abbia natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061).
Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass.
Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Proprio sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorrerà quindi verificare gli esiti dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio.
I testi escussi all'udienza del 17.11.2021 confermavano la versione dei fatti di causa prospettata da parte attrice.
I coniugi e , che dichiaravano di conoscere l'attore in quanto Controparte_2 Controparte_3
loro condomino, riferivano di aver assistito al sinistro per cui è causa poiché, in tali circostanze, si trovavano a poca distanza della via Galloppo, nei pressi di un negozio di scommesse, intenti a recuperare la propria vettura parcheggiata nelle vicinanze dell'esercizio commerciale denominato “Carosone”.
La teste riferiva: “Verso mezzogiorno abbiamo assistito ad un incidente. In particolare, CP_2 un'auto di colore scuro tamponava sul lato sinistro una bicicletta;
il ciclista è caduto dalla bicicletta ed in quella circostanza, insieme con mio marito ci siamo avvicinati per prestare soccorso. In quell'occasione abbiamo riconosciuto il sig. ”; riferiva altresì di ricordare che: “il ciclista Parte_1
stava conducendo la bici normalmente percorrendo la propria traiettoria;
si trovava in una curva e sul margine destro della strada. L'autovettura nel sorpassarlo ha urtato il margine sinistro del lato posteriore della bicicletta che pertanto rovinava in terra”.
Con specifico riferimento alla descrizione della conducente del veicolo tamponante dichiarava: “ricordo che l'autovettura era condotta da una signora bruna, capelli mossi e magra, all'incirca di sessant'anni, la quale pure si fermava e si assicurava delle condizioni del sig. ”. Parte_1
Precisava inoltre che, a seguito del sinistro “con l'aiuto del proprietario del negozio Carosone, veniva presa da quest'ultimo una sedia per far sedere il malcapitato. Infatti, il non riusciva ad Parte_1
alzarsi: lo abbiamo quindi sollevato e fatto sedere sulla sedia. Il sig. lamentava dei Parte_1
dolori lancinanti al lato sinistro. A quel punto ho chiamato la moglie del per avvertirla Parte_1 dell'accaduto. Pochi minuti dopo, quando la moglie ha raggiunto il sig. ce ne siamo Parte_1
andati. Nessuna delle persone sul posto, che io sappia, ha appuntato il numero di targa dell'auto.
Infatti, la signora alla guida della stessa era presente sul posto”.
Dichiarazioni di analogo tenore venivano rese dal teste che, con specifico riferimento Controparte_3 alla dinamica del sinistro, riferiva: “ricordo che verso mezzogiorno, e tale particolare lo ricordo perché mia moglie ha degli orari lavorativi definiti, per cui alle ore 12:20 doveva recarsi sul posto di lavoro, ho visto un'automobile di media cilindrata colore blu scuro che all'incrocio di via Galloppo, proveniva dal lato Torrione verso Pastena. La stessa effettuava la curva di via Galloppo, e in tale circostanza ha stretto una bicicletta che percorreva la propria traiettoria sul margine destro della strada lato marciapiede che stava girando anch'essa nella curva. Il sig. , che poi abbiamo Parte_1
riconosciuto solo dopo quando lo abbiamo soccorso, urlava nel mentre il veicolo lo stava stringendo;
successivamente, attratti dalle sue grida, abbiamo assistito al momento dell'impatto tra i veicoli. Anche se non abbiamo visto il punto preciso in cui la bicicletta è stata colpita, poiché si trovavano in curva, presumo che la bici sia stata colpita da tergo”.
In riferimento alla conducente del veicolo investitore, dichiarava: “insieme a tante altre persone occorse sul posto, abbiamo prestato soccorso al sig. . Vi era anche la signora alla guida dell'auto, Parte_1 una signora molto snella, dai capelli ondulati che aveva all'incirca cinquantacinque anni, che si è mostrata molto gentile nel prestare soccorso. Il sig. Carosone, dal suo negozio che si trovava nei pressi, ha preso una sedia;
io non volevo far toccare il , però altre persone lo hanno sollevato Parte_1
di peso e lo hanno fatto sedere sulla sedia. Mia moglie invitò il a chiamare qualche Parte_1
parente; il chiamò la moglie con il suo telefono e la moglie sopraggiungeva dopo Parte_1
qualche minuto. A quel punto, sopraggiunta la moglie del , me ne sono andato con mia Parte_1 moglie. Sino a quel momento, la signora dell'automobile si trovava sul posto”.
Tali dichiarazioni, coerenti e precise, appaiono senz'altro credibili, né risultano essere stati prospettati significativi elementi atti a rilevare, piuttosto, l'inattendibilità delle stesse. Ancora, risulta in atti copia della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Salerno del procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 590 c.p. instaurato a seguito della denunzia-querela sporta per conto dell'odierno attore, che integra senz'altro un ulteriore elemento di riscontro con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini così esposti (cfr. produzione cartacea in atti).
Non sarebbe diversamente spiegabile in termini ragionevoli come e per quali termini l'odierno attore avrebbe dovuto sporgere una denunzia-querela del tutto infondata.
Né, a fronte di tali significativi elementi di prova in atti, risultano in alcun modo allegate, prima ancora che provate, circostanze idonee a neutralizzare la portata probatoria di tali riscontri.
Ne consegue, pertanto, come risulti provato che l'odierno attore fosse stato coinvolto in un sinistro stradale: più in particolare, nel mentre lo stesso percorreva la via F. Galloppo in Salerno in sella alla propria bicicletta, veniva urtato da tergo da un'auto che lo scaraventava per terra.
Sotto tale profilo, risulta riscontrato che il sinistro fosse imputabile esclusivamente all'imperita condotta di guida posta in essere da parte della conducente del veicolo investitore.
Da un lato, infatti, viene in rilievo un urto da tergo: sicché, ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 285/1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza.
Pertanto, resta esclusa l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2054, II comma c.c., gravando sul proprietario del veicolo investitore l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI, 1.7.2021, n. 18708).
Per altro verso, e a tutto voler concedere, deve pure rilevarsi che la concreta dinamica del sinistro depone per l'obiettiva esclusiva imputabilità dell'evento oggetto di contestazione in capo al veicolo investitore.
La bicicletta, tra l'altro, stava circolando sul margine destro della carreggiata;
né risultano essere stati allegati, prima ancora che riscontrati, specifici elementi di prova da cui poter piuttosto inferire la riconducibilità eziologica del sinistro per cui è causa, sia pure in parte, in capo alla condotta di guida dell'odierno attore. E non v'è dubbio circa il fatto che la presunzione di cui all'art. 2054, II comma c.c., pur trovando applicazione anche nel caso di collisione tra un'autovettura ed una bicicletta, assume rilievo sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 5.5.2009, n.
10304).
Infine, sulla scorta degli elementi di prova in atti, è accertato che la conducente dell'autovettura che aveva urtato la bicicletta su cui viaggiava l'odierno attore sia rimasta sconosciuta. In tal senso, l'attore dichiarava che la conducente del veicolo investitore, dopo essersi fermata per assicurarsi che il sig. ricevesse soccorso, comunicava a quest'ultimo l'intenzione di Parte_1
recarsi a propria volta presso il presidio ospedaliero ove sarebbe stato trasportato il danneggiato: a dire dell'attore, sarebbe stata proprio tale dichiarazione a indurre i soggetti presenti al momento del sinistro a non annotare la targa del veicolo tamponante che, dunque, rimaneva sconosciuto dal momento che, di fatto, tale conducente non si presentava, poi, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di
Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.
Tale ricostruzione depone senz'altro per la ragionevolezza della condotta posta in essere da parte dell'odierno convenuto.
In tal senso, deve ritenersi inesigibile una condotta diversa da parte del sig. , che all'epoca Parte_1
dei fatti aveva settantaquattro anni, sei mesi e ventidue giorni, in ragione della gravità delle lesioni riportate a seguito del tamponamento, sì da non avere la lucidità di procedere all'identificazione del veicolo investitore mentre attendeva dolorante l'arrivo dei soccorsi.
Inoltre, della presenza della conducente del veicolo danneggiante sui luoghi di causa davano atto anche i testimoni escussi su richiesta di parte attrice: in particolare, la teste dichiarava di Controparte_2 non aver appuntato il numero di targa dell'auto tamponante proprio in ragione della presenza sul posto della conducente.
Pertanto, tenuto conto delle contingenze della situazione, non era ragionevolmente possibile attendersi una condotta diversa da parte dell'attore con riguardo all'identificazione della targa del veicolo, così non potendosi ritenere in alcun modo imputabile allo stesso il fatto che il conducente del medesimo veicolo non veniva identificato. Tra l'altro, dalla richiesta di archiviazione prodotta in atti è anche possibile rilevare che l'odierno attore aveva provveduto a sporgere querela nei confronti del danneggiante.
Ne consegue, pertanto, la piena integrazione degli elementi costitutivi della domanda così formulata da parte dell'odierno attore.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi in merito alle conseguenze di natura non patrimoniale patite da parte del sig. a seguito del sinistro per cui è causa. Parte_1
In tal senso, deve preliminarmente richiamarsi la complessa evoluzione ermeneutica in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre a questo punto brevemente soffermarsi sulla complessa elaborazione ermeneutica relativa alla tematica del danno non patrimoniale, che ha trovato un'importante sistematizzazione con il celebre arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
26972 dell'11.11.2008. Sotto tale specifico profilo, si è avuto modo di rilevare come il danno non patrimoniale identifichi quella peculiare tipologia di danno attinente alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. In tal senso, laddove il danno patrimoniale è connotato dall'atipicità delle sue forme di manifestazione, alla stregua della clausola più ampia di cui all'art. 2043
c.c., il danno non patrimoniale è invece risarcibile “solo nei casi determinati dalla legge”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Sicché, oltre all'ipotesi primigenia di danno non patrimoniale prevista dall'art. 185 c.p., con riferimento al danno da reato, e alle plurime ipotesi specificamente previste dal legislatore (come ad esempio in materia di discriminazione in danno di persone affetta da disabilità, ex artt. 3 l. n. 67/2006 e 28 d.lgs. n.
150/2011, o in materia di diritto d'autore, ex art. 158 l. n. 633/1941), la tipicità del danno non patrimoniale dovrà riscontrarsi eventualmente con riferimento alla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Tra le varie figure descrittive di danno non patrimoniale, emerge senz'altro la centralità del danno “biologico”, contraddistinto dalla lesione del fondamentale diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., originariamente ricompreso dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nell'alveo applicativo dell'art. 2043 c.c. (Cort. Cost., 14.7.1986, n. 184), inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona, indipendentemente da ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, secondo una definizione oggi tra l'altro positivizzata nell'art 139, II comma d.lgs. n.
209/2005.
Ancora, particolarmente significativo risulta il danno “morale” stricto sensu inteso, che identifica la sofferenza soggettiva cagionata dal reato: alcun rilievo rivestono sotto tale specifico profilo l'intensità
e la durata della stessa, ai fini dell'esistenza del danno, incidendo se del caso soltanto in sede di quantificazione dello stesso. Si è avuto modo di chiarire, quindi, che non si tratta di specifiche sottocategorie del più ampio genus del danno non patrimoniale, venendo in giuoco singole figure descrittive di manifestazione di tale unitaria tipologia di danno. Non può quindi riconoscersi cittadinanza al danno “esistenziale”, inteso in senso ampio come lesione del “fare a-reddituale” dell'individuo: al di fuori delle ipotesi previste specificamente dal legislatore, invero, la risarcibilità del danno non patrimoniale può essere accordata esclusivamente in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, sia pure nell'interpretazione evolutiva della clausola generale di cui all'art. 2 Cost., sempre che il pregiudizio assuma carattere di intollerabile serietà. Sicché, nell'elaborazione ermeneutica del danno non patrimoniale, se da un lato occorrerà garantire integrale ristoro al pregiudizio non patrimoniale concretamente subito dal danneggiato, cionondimeno, nel rispetto della più generale funzione “riparatoria” della responsabilità civile all'interno del nostro ordinamento, e quindi non certo sanzionatoria (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 5.7.2017, n. 16601),
l'integralità del risarcimento non può consentire alcuna forma di ingiustificata duplicazione di voci risarcitorie.
Con specifico riguardo alla figura descrittiva del “danno biologico”, al di fuori dei casi previsti dal legislatore, quale, a titolo esemplificativo, l'ipotesi delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, ovvero da responsabilità sanitaria, ex art. 7, IV comma l. n.
24/2017, laddove viene specificamente prevista la modalità di liquidazione dello stesso, non può che operare la valutazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Ed invero, tenuto conto dell'epoca di verificazione del sinistro, non può operare ratione temporis la disciplina prevista dalla tabella per il risarcimento delle lesioni di non lieve entità adottata con d.P.R. n.
12/2025.
Sicché, nel contemperamento tra le esigenze di prevedibilità delle decisioni giudiziarie, oltre che di adeguata valorizzazione del caso concreto sottoposto all'attenzione dell'interprete, ha assunto rilievo sempre più significativo l'utilizzo del metodo tabellare, in cui il calcolo del valore monetario del danno biologico è dato dalla moltiplicazione dei punti di invalidità riconosciuti per il valore monetario attribuito convenzionalmente al singolo punto di invalidità.
Proprio con riferimento all'ipotesi delle lesioni macro-permanenti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli, l'impossibilità di applicazione della disciplina attuativa dell'art. 138 d.lgs. n. 209/2005 comporta il necessario utilizzo, secondo la giurisprudenza di legittimità, della tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Sotto tale specifico profilo, la tabella milanese ha assunto una vocazione nazionale, in quanto improntata al metodo del “punto variabile”: si fonda cioè sul più generale principio in virtù del quale all'incremento della percentuale di invalidità, la relativa sofferenza provocata dalla lesione cresce in maniera più che proporzionale. Nel computo del valore monetario complessivo del danno biologico, si ha infine riguardo al parametro dell'età del danneggiato.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha riscontrato che il criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, posta la sua vocazione nazionale, assurge a fondamentale parametro di conformità equitativa della valutazione del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., nel rispetto del più generale principio costituzionale di uguaglianza, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2011, n. 12408).
Secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, quindi, si è ribadito che in sede istruttoria, il giudice è tenuto a procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Si è altresì ribadito che in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale ovvero il danno dinamico-relazionale). Sicché, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Infine, non v'è dubbio alcuno circa il fatto che siano altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. Civ., Sez. III, 2.2.2007, n. 2311), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. Civ., Sez. III, 23.9.2013, n. 21716), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. Civ., Sez. III, 28.6.2019, n. 17411). In presenza di danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Infine, ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513; Sez. III, 11.11.2019, n. 28988). Cionondimeno, nella formulazione del sistema tabellare milanese successivo alla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata (Cass. Civ., SS.UU., 11.11.2008, n. 26974), la quantificazione del valore monetario corrispondente al punto di invalidità, in fatto, ricomprendeva anche il relativo danno da sofferenza morale, così determinandosi un ingiustificato automatismo nel riconoscimento del danno morale, conglobato in un'unica voce tabellare con il danno alla salute stricto sensu inteso. Sotto tale specifico profilo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità abbia ribadito il principio secondo il quale la figura descrittiva del danno “morale” mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole, se del caso, di un autonomo compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n. 25164).
Proprio sulla scorta di tali principi, l'edizione 2024 della tabella milanese è stata rimodulata, con indicazione separata del valore monetario del singolo punto di invalidità biologica, e contestuale separata indicazione dell'aumento configurabile sia a titolo di personalizzazione per le conseguenze dinamico-relazionali derivanti dal danno, che di sofferenza morale.
Sulla scorta di tali parametri ermeneutici occorrerà quindi soffermarsi sugli accertamenti effettuati da parte dell'ausiliario del giudice. Sotto tale specifico profilo, invero, secondo il condivisibile giudizio del C.T.U., il sig. riportò, a seguito dell'incidente, “una frattura sottocapitata del femore Parte_1 sinistro”, in seguito alla quale residuava una “menomazione dell'arto inferiore sinistro costituita da protesizzazione dell'anca, riduzione di circa 1/3 dei movimenti della coscia, cicatrice chirurgica e ridotto tono-trofismo muscolare con deficit di forza e discreto linfedema”. Alcun dubbio si poneva in merito alla riconducibilità eziologica dei danni così riscontrati al sinistro per cui è causa.
Sicché, sulla scorta dell'analisi effettuata, tenuto conto dei più accreditati barème medico-legali, venivano riconosciuti postumi permanenti per un totale complessivo pari al 20%. Inoltre, sulla scorta della documentazione clinica in atti, concludeva il C.T.U. nel senso che l'attore aveva riportato un'invalidità temporanea totale pari a settantaquattro giorni, nonché un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% pari a trenta giorni e un'invalidità temporanea parziale al 50% pari a sessanta giorni.
Rilevava il C.T.U. che non venivano documentate spese mediche o spese ascrivibili all'illecito oggetto di causa.
Le conclusioni del C.T.U., logiche e condivisibili, in quanto fondate su un attento esame della documentazione in atti, devono senz'altro recepirsi in questa sede;
né venivano dedotte specifiche contestazioni alle risultanze dell'elaborato peritale.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale così patito.
Sotto tale profilo, tenuto conto dell'entità dei postumi patiti da parte dell'odierno danneggiato, dovrà aversi riguardo in questa sede alla tabella di Milano, nella sua edizione aggiornata al 2024: ed invero, non può applicarsi ratione temporis la tabella per le lesioni macropermanenti adottata con d.P.R. n.
12/2025.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, si terrà conto del valore monetario di liquidazione previsto a tal uopo dalle Tabelle di Milano, nell'edizione 2024, pari ad € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta. Tale valore, come emerge dalla relazione integrativa, è comprensivo sia del valore monetario corrispondente per il danno biologico (€ 84,00), che dell'ulteriore valore monetario attinente alle conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza subbiettiva interiore media presumibile (pari ad € 31,00).
Nel caso di specie, infatti, tenuto conto del quadro clinico riscontrato con riferimento alla posizione del sig. , appare senz'altro ragionevole il riconoscimento dell'intero valore unitario di € Parte_1
115,00, considerata la presumibile significativa sofferenza subiettiva patita. Va invece esclusa in tale sede un'ulteriore personalizzazione del danno, tenuto conto dell'assenza di provate peculiari circostanze meritevoli di un ulteriore aumento rispetto al valore monetario già liquidabile per l'invalidità temporanea.
Tanto premesso, avuto riguardo all'età dell'attore al momento del sinistro (settantaquattro anni, sei mesi e ventidue giorni, arrotondabile per eccesso a settantacinque), occorre quindi procedere al calcolo del danno da lesione temporanea del bene salute, in funzione delle percentuali di invalidità a tal uopo riscontrate da parte del C.T.U.: settantaquattro giorni di I.T.T x 115,00 = 8.510,00; trenta giorni di I.T.P. mediamente valutabili al 75% x 115,00 = € 2.587,50; sessanta giorni di I.T.P. mediamente valutabili al 50% x 115,00= € 3.450,00, per un totale complessivo pari ad € 14.547,50.
Con riferimento invece al danno biologico da invalidità permanente, occorrerà avere riguardo anche alla percentuale riconosciuta a titolo di sofferenza morale, tenuto conto della presumibile sofferenza a tal uopo patita da parte dell'attore, come si è avuto di rilevare in precedenza, come peraltro accertato anche da parte dell'ausiliario del giudice, venendo in rilievo una situazione di sofferenza subiettiva di entità medica. Tra l'altro, deve pure evidenziarsi l'astratta configurabilità nel caso di specie, del reato di lesioni colpose.
Va infine esclusa l'ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale, riscontrandosi sul punto un deficit prima ancora che probatorio, già in sede di allegazione da parte dell'attore: ed infatti, era onere dello stesso dimostrare l'esistenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari nel caso di specie.
Diversamente ragionando, si addiverrebbe ad una duplicazione risarcitoria ingiustificata di un danno che attiene viceversa a conseguenze normali rispetto a quanto già contemplato con riferimento alla liquidazione di quel determinato valore monetario con riferimento al punto di invalidità riscontrato
(Cass. Civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, quindi, occorrerà considerare il valore monetario del punto di danno non patrimoniale, pari ad € 5.181,26, comprensivo pertanto della componente di sofferenza morale.
Avuto riguardo all'età presa in considerazione (settantacinque anni), si ottiene quindi la complessiva somma pari ad € 65.284,00
Ne deriva, quindi, e per concludere, il riconoscimento della somma di € 14.547,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, e della complessiva somma di €
65.284,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente.
Trattandosi di debiti di valore, va inoltre rilevato che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, essendosi proceduto alla liquidazione all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (13.10.2016), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(Cass. Civ., SS.UU. 17/2/1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente assicurativo convenuto e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. con riguardo allo scaglione corrispondente al valore della causa (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tenuto conto della natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Luca
Varsi.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a definitivo carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'interesse del sig. , Parte_1 nei confronti della , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al pagamento, in favore del sig. , dell'importo di € 14.547,50 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, ed € 65.284,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente, oltre rivalutazione ed interessi legali, secondo le modalità precisate in motivazione;
2) condanna la , nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei Parte_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano in € 797,00, per spese vive, ed in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Varsi;
3) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Salerno, il 14.5.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato