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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
nella persona del Presidente della Sezione Lavoro, tabellarmente delegato alla trattazione delle cause di opposizione a decreti di pagamento in materia di spese di giustizia;
all'esito dell'udienza del 03.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., la seguente SENTENZA
nella causa civile ex artt. 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs n. 150/2011 iscritta al n. 703/23, vertente TRA Avv. Pietro Sgarbi; elett.te domic.to in ON, Via Calatafimi, n. 2 in proprio E ; Controparte_1 contumace FATTO E DIRITTO
L'Avv.to Pietro Sgarbi, difensore del Sig. – ammesso al Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato – nel procedimento ex art. 35 D.Lgs n. 25/08 promosso avverso il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ha impugnato il provvedimento con il quale questa Corte, preso atto dell'esito del giudizio instaurato innanzi alla Corte di Cassazione ed iscritto al n. 3009/21 RGAC
– proposto avverso la sentenza n. 1822/2020, con la quale la Corte distrettuale di L'Aquila, quale giudice del rinvio, aveva dichiarato estinto il processo in quanto riassunto tardivamente, e definito con ordinanza 20.01.2022, n. 1841 – con decreto del 14.06.2023 ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso relativo al predetto giudizio di legittimità, “in ragione della revocata ammissione al beneficio”, disposta dalla stessa Corte distrettuale con la sentenza n. 1822/2020.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla statuizione con la quale questa Corte, quale giudice del rinvio, nel dichiarare estinto il processo in quanto riassunto tardivamente, ritenuto che “l'iniziativa giudiziaria [era] stata avviata con colpa grave”, con sentenza 21.12.2020, n. 1822, confermata dalla Corte di Cassazione con
1 ordinanza 20.01.2022, n. 1841, ha revocato, ai sensi dell'art. 136 II CO. D.P.R. n. 115/2002, l'ammissione al gratuito patrocinio.
Il ricorrente censura il provvedimento per avere la Corte omesso di considerare che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è stata tempestivamente impugnata con ricorso accolto dalla stessa Corte con ordinanza emessa in data 08.07.2021 e che, in ogni caso, il ricorrente è stato nuovamente ammesso al medesimo beneficio ai fini della proposizione del ricorso in Cassazione dal C.O.A. di L'Aquila in data 02.02.2021 ed il relativo provvedimento non è stato oggetto di revoca.
Le censure sono fondate.
Invero, il provvedimento di revoca emesso da questa Corte con la sentenza 21.12.2020 n. 1822 è stato annullato da questa stessa Corte, a seguito di ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, con ordinanza emessa in data 08.07.2021, ragion per cui non poteva giustificare il rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso, peraltro relativo ad altro grado di giudizio per il quale il ricorrente era stato nuovamente ammesso al medesimo beneficio con provvedimento che non ha costituito oggetto di revoca.
Né può ritenersi che il ricorso in Cassazione sia stato proposto con dolo o colpa grave.
Infatti, è vero che l'ordinanza 18.06.2019 n. 16238, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di ON 24.10.2017, n. 1555, ha indicato come giudice del rinvio la Corte d'Appello di L'Aquila e non quella di ON (innanzi al quale il processo è stato erroneamente riassunto), ma è anche vero che, non essendo questa Corte mai stata in precedenza investita della controversia, l'utilizzo della locuzione “in diversa composizione” può avere ragionevolmente indotto il ricorrente a ritenere che l'indicazione fosse il frutto di un mero refuso.
Non a caso, la Corte di Cassazione, nel rigettare il gravame proposto avverso la sentenza di questa Corte che ha dichiarato estinto il processo per tardività della sua riassunzione, pur ritenendo infondata la tesi della scusabilità dell'errore, non ha ravvisato nella condotta del ricorrente gli estremi del dolo o della colpa grave, tanto è vero che non ha, a sua volta, revocato l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato ed al difensore dev'essere liquidato, per l'attività svolta in favore del proprio assistito nel proc. R.G. n. 3009/21, definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 20.01.2022, n. 1841, il complessivo importo di € 1312,50, così determinato previa applicazione dei minimi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/02.
2 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore (€ 1312,50) della controversia, previa applicazione dei medesimi parametri (minimi tabellari ridotti del 50%).
P. Q. M.
annulla il provvedimento impugnato;
liquida al difensore, a titolo di compenso per l'attività svolta nell'ambito del giudizio iscritto nei ruoli della Sezione Civile della Corte di Cassazione al n. 3009/2021, definito con ordinanza 20.01.2022, n. 1841, il complessivo importo di € 1312,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna il alla rifusione, in favore di controparte, Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 481,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti, al P.M. in sede ed all'ufficio finanziario competente (art.127 D.Lgs. n.115/02).
Il Presidente dr. Fabrizio Riga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
nella persona del Presidente della Sezione Lavoro, tabellarmente delegato alla trattazione delle cause di opposizione a decreti di pagamento in materia di spese di giustizia;
all'esito dell'udienza del 03.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., la seguente SENTENZA
nella causa civile ex artt. 99 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.Lgs n. 150/2011 iscritta al n. 703/23, vertente TRA Avv. Pietro Sgarbi; elett.te domic.to in ON, Via Calatafimi, n. 2 in proprio E ; Controparte_1 contumace FATTO E DIRITTO
L'Avv.to Pietro Sgarbi, difensore del Sig. – ammesso al Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato – nel procedimento ex art. 35 D.Lgs n. 25/08 promosso avverso il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ha impugnato il provvedimento con il quale questa Corte, preso atto dell'esito del giudizio instaurato innanzi alla Corte di Cassazione ed iscritto al n. 3009/21 RGAC
– proposto avverso la sentenza n. 1822/2020, con la quale la Corte distrettuale di L'Aquila, quale giudice del rinvio, aveva dichiarato estinto il processo in quanto riassunto tardivamente, e definito con ordinanza 20.01.2022, n. 1841 – con decreto del 14.06.2023 ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso relativo al predetto giudizio di legittimità, “in ragione della revocata ammissione al beneficio”, disposta dalla stessa Corte distrettuale con la sentenza n. 1822/2020.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla statuizione con la quale questa Corte, quale giudice del rinvio, nel dichiarare estinto il processo in quanto riassunto tardivamente, ritenuto che “l'iniziativa giudiziaria [era] stata avviata con colpa grave”, con sentenza 21.12.2020, n. 1822, confermata dalla Corte di Cassazione con
1 ordinanza 20.01.2022, n. 1841, ha revocato, ai sensi dell'art. 136 II CO. D.P.R. n. 115/2002, l'ammissione al gratuito patrocinio.
Il ricorrente censura il provvedimento per avere la Corte omesso di considerare che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è stata tempestivamente impugnata con ricorso accolto dalla stessa Corte con ordinanza emessa in data 08.07.2021 e che, in ogni caso, il ricorrente è stato nuovamente ammesso al medesimo beneficio ai fini della proposizione del ricorso in Cassazione dal C.O.A. di L'Aquila in data 02.02.2021 ed il relativo provvedimento non è stato oggetto di revoca.
Le censure sono fondate.
Invero, il provvedimento di revoca emesso da questa Corte con la sentenza 21.12.2020 n. 1822 è stato annullato da questa stessa Corte, a seguito di ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, con ordinanza emessa in data 08.07.2021, ragion per cui non poteva giustificare il rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso, peraltro relativo ad altro grado di giudizio per il quale il ricorrente era stato nuovamente ammesso al medesimo beneficio con provvedimento che non ha costituito oggetto di revoca.
Né può ritenersi che il ricorso in Cassazione sia stato proposto con dolo o colpa grave.
Infatti, è vero che l'ordinanza 18.06.2019 n. 16238, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di ON 24.10.2017, n. 1555, ha indicato come giudice del rinvio la Corte d'Appello di L'Aquila e non quella di ON (innanzi al quale il processo è stato erroneamente riassunto), ma è anche vero che, non essendo questa Corte mai stata in precedenza investita della controversia, l'utilizzo della locuzione “in diversa composizione” può avere ragionevolmente indotto il ricorrente a ritenere che l'indicazione fosse il frutto di un mero refuso.
Non a caso, la Corte di Cassazione, nel rigettare il gravame proposto avverso la sentenza di questa Corte che ha dichiarato estinto il processo per tardività della sua riassunzione, pur ritenendo infondata la tesi della scusabilità dell'errore, non ha ravvisato nella condotta del ricorrente gli estremi del dolo o della colpa grave, tanto è vero che non ha, a sua volta, revocato l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato ed al difensore dev'essere liquidato, per l'attività svolta in favore del proprio assistito nel proc. R.G. n. 3009/21, definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 20.01.2022, n. 1841, il complessivo importo di € 1312,50, così determinato previa applicazione dei minimi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/02.
2 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore (€ 1312,50) della controversia, previa applicazione dei medesimi parametri (minimi tabellari ridotti del 50%).
P. Q. M.
annulla il provvedimento impugnato;
liquida al difensore, a titolo di compenso per l'attività svolta nell'ambito del giudizio iscritto nei ruoli della Sezione Civile della Corte di Cassazione al n. 3009/2021, definito con ordinanza 20.01.2022, n. 1841, il complessivo importo di € 1312,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna il alla rifusione, in favore di controparte, Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 481,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti, al P.M. in sede ed all'ufficio finanziario competente (art.127 D.Lgs. n.115/02).
Il Presidente dr. Fabrizio Riga
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