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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1230/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
ZZ IU SC, Relatore
CAVA IU, Giudice
in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2604/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 IRPEF-ALTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202300001564000 notificato il 2.10.2023, relativo all'avviso di accertamento n. TD3010501048/2015 (IRPEF anno 2010) dell'importo di euro 9.061,66, alla cartella n.
03420210013232784000 (Tassa Ambientale Rifiuti e servizi TARES anno 2013) dell'importo di euro 963,65 nonché alla cartella n. 03420220008617139000 (IRPEF anno 2017) dell'importo di euro 5.605,00, deducendo l'omessa notifica dei suddetti atti e la prescrizione delle pretese creditorie.
In data 22.4.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio, producendo documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle esattoriali e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di talché l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò posto, il provvedimento impugnato, per come in esso indicato, è stato emesso sulla base dell'avviso di accertamento n. TD3010501048/2015 nonché delle cartelle di pagamento n. 03420210013232784000 e n.
03420220008617139000, atti che il contribuente ha dedotto di non avere mai ricevuto.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta l'avvenuta notifica delle cartelle n.
03420210013232784000 (l'11 giugno 2022) e n. 03420220008617139000 (il 2 giugno 2022), atti non impugnati dal contribuente e, quindi, divenuti definitivi. Al contrario, non risulta essere stato notificato l'avviso di accertamento n. TD3010501048/2015.
Ne discende la legittimità delle sole pretese creditorie riportate nelle citate cartelle esattoriali, per le quali, tra l'altro, stante l'avvenuta notifica dell'atto impugnato il 2.10.2023, non è maturata alcuna prescrizione.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella parte in cui richiama i crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 03420210013232784000
e n. 03420220008617139000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese di lite compensate tra le parti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
ZZ IU SC, Relatore
CAVA IU, Giudice
in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2604/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 IRPEF-ALTRO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300001564000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202300001564000 notificato il 2.10.2023, relativo all'avviso di accertamento n. TD3010501048/2015 (IRPEF anno 2010) dell'importo di euro 9.061,66, alla cartella n.
03420210013232784000 (Tassa Ambientale Rifiuti e servizi TARES anno 2013) dell'importo di euro 963,65 nonché alla cartella n. 03420220008617139000 (IRPEF anno 2017) dell'importo di euro 5.605,00, deducendo l'omessa notifica dei suddetti atti e la prescrizione delle pretese creditorie.
In data 22.4.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio, producendo documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle esattoriali e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di talché l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò posto, il provvedimento impugnato, per come in esso indicato, è stato emesso sulla base dell'avviso di accertamento n. TD3010501048/2015 nonché delle cartelle di pagamento n. 03420210013232784000 e n.
03420220008617139000, atti che il contribuente ha dedotto di non avere mai ricevuto.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta l'avvenuta notifica delle cartelle n.
03420210013232784000 (l'11 giugno 2022) e n. 03420220008617139000 (il 2 giugno 2022), atti non impugnati dal contribuente e, quindi, divenuti definitivi. Al contrario, non risulta essere stato notificato l'avviso di accertamento n. TD3010501048/2015.
Ne discende la legittimità delle sole pretese creditorie riportate nelle citate cartelle esattoriali, per le quali, tra l'altro, stante l'avvenuta notifica dell'atto impugnato il 2.10.2023, non è maturata alcuna prescrizione.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nella parte in cui richiama i crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 03420210013232784000
e n. 03420220008617139000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese di lite compensate tra le parti.