Art. 3. Comitato tecnico
Il Comitato di cui all'articolo precedente e' composto:
1° del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, che lo presiede;
2° del direttore generale del Naviglio;
3° del direttore generale del Traffico e della navigazione;
4° di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; 5° di cinque esperti di chiara fama scelti dal Ministro per la marina mercantile.
Esercitano le funzioni di segreteria del Comitato un funzionario amministrativo ed uno tecnico, che abbiano un grado non inferiore al 7°.
Il Comitato ha pure il compito di esprimere il suo parere sui progetti delle navi da adibire ai servizi di comunicazione indispensabili. In tal caso il Comitato e' integrato con due delegati del Ministero della difesa Marina.
Il Comitato di cui all'articolo precedente e' composto:
1° del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, che lo presiede;
2° del direttore generale del Naviglio;
3° del direttore generale del Traffico e della navigazione;
4° di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; 5° di cinque esperti di chiara fama scelti dal Ministro per la marina mercantile.
Esercitano le funzioni di segreteria del Comitato un funzionario amministrativo ed uno tecnico, che abbiano un grado non inferiore al 7°.
Il Comitato ha pure il compito di esprimere il suo parere sui progetti delle navi da adibire ai servizi di comunicazione indispensabili. In tal caso il Comitato e' integrato con due delegati del Ministero della difesa Marina.