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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.SS Federica Amoroso all'udienza del giorno 8 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8247/2023 promoSS da
, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Nicola Platania Parte_1
e dall'Avv. AleSSndra Chillari, presso il cui studio in Catania, in Via Alberto Mario n. 12, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti.
-ricorrente- contro
in persona del CommiSSrio Straordinario Controparte_1
e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato
Filippa Morina giusta deliberazione n. 266 del 14.2.2024, elettivamente domiciliata in Catania, Via
S. Maria La Grande n.5 presso l'U.O. Servizi Legali dell'Azienda.
-resistente -
e
, in persona del pro tempore, AR CP_3
, in persona dell'Assessore pro tempore; Controparte_4
, in persona del Ministro pro tempore, tutti organicamente Controparte_5 patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Catania, via
Vecchia Ognina n. 149, sono per legge domiciliati;
-resistenti-
e nei confronti di
, in persona del suo legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale , in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, come da procura CP_6
generale in atti;
-resistente -
Oggetto: Contratto di Co.Co.Co. - accertamento rapporto di lavoro subordinato art. 2126 c.c.- differenze retributive - regolarizzazione contributiva - accertamento della natura etero organizzata del rapporto - art. 2 d. lgs. n. 81/2015
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26.7.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stata assunta dall' Parte_2 nell'ambito dell'emergenza sanitaria conneSS alla diffusione del Covid 19, con decorrenza dal
1.2.2021, con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), con qualifica di assistente amministrativo, a 30 ore settimanali e compenso di € 20,00 lordi l'ora, prorogato fino alla ceSSzione avvenuta il 15.3.2023, svoltosi di fatto con le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato, aggiungendo di aver inviato pec di diffida alle Amministrazioni resistenti il 4.5.2023 al fine del riconoscimento del relativo trattamento normativo ed economico, rimasta priva di riscontro.
Ha precisato di aver lavorato presso la Struttura CommiSSriale di Via Pasubio 19 (Ct) sotto la direzione e la responsabilità del OT. , seguendo le sue disposizioni ed indicazioni Parte_3
sui turni, gli orari e i protocolli da seguire in merito ai compiti che lo stesso le affidava,
Part dettagliatamente indicati in ricorso, e svolti senza soluzione di continuità, in favore dell' resistente, dal 1.2.2021 al 15.3.2023.
Ha dedotto che la sua assunzione con contratto di co.co.co. era avvenuta nell'ambito delle eccezionali misure di reclutamento e contrattualizzazione del personale sanitario e non, introdotte dalla normativa emergenziale, tese a fronteggiare la pandemia, rimarcando che di fatto il rapporto così instaurato presentava i caratteri della subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Ha richiamato l'art. 2 co. 1 D.Lgs n. 81/2015 ai sensi del quale, ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, evidenziando che nel rapporto intercorso con le amministrazioni resistenti il coordinamento della prestazione, i termini della collaborazione, non erano stati determinati, ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c., ovvero consensualmente dalle parti, ma erano stati eterodiretti dall'azienda committente, dando luogo ad un rapporto di lavoro del tutto assimilabile a quello di pubblico impiego, indipendentemente dal nomen juris utilizzato in sede di iniziale assunzione.
Ha precisato che il proprio assoggettamento al potere datoriale, l'etero-organizzazione da parte dell' e l'inserimento nella strutture aziendale, erano riscontrabili nello stesso Parte_2 contenuto del contratto, nelle previsioni sull'orario di lavoro e sulla retribuzione, nelle disposizioni e indicazioni di servizio, nell'effettivo svolgimento della prestazione, caratterizzata dalla presenza degli indici di subordinazione quali: la continuità della prestazione;
la cadenza mensile della retribuzione e la predeterminazione dell'importo commisurato alla prestazione oraria e non al risultato;
la predeterminazione oraria, con obbligo di timbratura;
la ripetitività, fungibilità ed elementarità delle mansioni;
lo svolgimento della prestazione negli ambienti e con gli strumenti messi a disposizione dall'Asp e secondo le direttive aziendali;
l'assenza di rischio d'impresa in capo al lavoratore;
la dislocazione da un punto territoriale all'altro in considerazione delle insorte esigenze aziendali e il definitivo inserimento presso gli uffici ordinari della P.A. resistente;
la rideterminazione unilaterale del monte ore lavoro;
il perseguimento di fini istituzionali propri del servizio sanitario nazionale.
Ha dedotto che le proprie energie lavorative erano state messe a disposizione ed etero-dirette dall' ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2 co. 1 D.lgs. n.81/2015, e Parte_2
che, pertanto, in applicazione del superiore quadro normativo, del consolidato orientamento giurisprudenziale e in virtù dei principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione tra lavoratori, previsto dal diritto comunitario ed espreSSmente sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, aveva maturato durante l'intercorso rapporto professionale, una serie di diritti, tra cui quello ad un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale.
Ha dedotto altresì il proprio interesse ad agire anche in ragione delle proprie legittime aspettative di stabilizzazione, pregiudicate dal fatto che, per l'assegnazione dei punteggi e la formazione delle Part graduatorie, l'attività resa in favore dell' nel periodo emergenziale quale co.co.co. sarebbe stata oggetto solo di una valutazione curriculare e non di una valutazione equivalente a quella dei lavoratori assunti a tempo determinato in termini di “servizio” reso, così determinandosi un'ulteriore ingiustificata discriminazione, oltre a quella della differente determinazione dei valori del punteggio. Ha aggiunto, con riferimento al trattamento retributivo - ritenuto l'inquadramento nella categoria C del CCNL comparto sanità, il periodo, l'orario di lavoro documentato in atti e le previsioni di cui al
CCNL - di aver diritto alla complessiva somma di € 15.454,99, analiticamente determinata in ricorso,
e alla regolarizzazione della posizione previdenziale.
Parte ricorrente ha, pertanto concluso chiedendo: “a) In via principale accertare e dichiarare, con riferimento all'attività di “Assistente Amministrativo” prestata dalla dott.SS Parte_1 dall'01.02.2021 al 15.03.2023 in favore dell' , la natura subordinata dell'intercorso Parte_2 rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c., al pari di un lavoratore assunto ab origine con un contratto a tempo determinato, con conseguente diritto al riconoscimento del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile nella fattispecie alla categoria C della declaratoria del CCNL Comparto Sanità e in tal senso computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
b) In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato riconoscimento della natura
“subordinata”, accertare e riconoscere in ogni caso il diritto della OT.SS , ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 2 co. 1 D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal'art.1 c.1 lett. a) D.L.
n.101/2019 convertito con modificazioni nella legge 2novembre 2019 n. 128, all'applicazione in suo Part favore, in ragione dell'attività prestata nel suddetto periodo in favore dell' resistente, del paritetico trattamento normativo, retributivo e previdenziale proprio di un rapporto di pubblico impiego ex art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C della declaratoria del CCNL
Comparto Sanità e in tal senso ugualmente computabili anche ai fini dell'anzianità di servizio;
c) Conseguentemente per l'effetto dell'accoglimento della domanda, in via principale o in via subordinata, condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, in virtù dei principi di cui all'art. 36 e 38 della Costituzione, del principio di correspettività ex art. 2126 c.c. e del divieto di discriminazione comunitario, al pagamento dei crediti retributivi maturati nel suindicato arco temporale e che si quantificano nella misura complessiva di € 15.454,99 di cui € 3.624,88 per tfr
s.e.&o., calcolata al lordo delle ritenute di legge, giusta conteggio analitico di cui sopra ed allegato in copia ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di espletanda consulenza tecnico contabile d'ufficio di cui si fa sin da ora esplicita richiesta o che vorrà liquidare il Giudice anche con valutazione equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 16.03.2023 al soddisfo ex art. 1284 co. 4, c.c., sulle somme rivalutate;
d) Conseguentemente e per l'effetto, disporre l'adeguamento della posizione contributiva e previdenziale della ricorrente;
e) Condannare, infine, le parti resistenti in solido tra loro al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
FiSSta la prima udienza di comparizione per il 5.3.2024, con memoria depositata il 15.2.2024 si è
Parte costituito l' il quale, premesso l'avvenuto versamento in suo favore da parte dell' in CP_6
ottemperanza agli obblighi assunti con il contratto di co.co.co. stipulato con parte ricorrente, della contribuzione dovuta alla Gestione Separata ex art.2, co.26, legge n.335/1995, come attestato dalla documentazione versata in atti, e che l'eventuale accertamento giudiziale della quantità, qualità e natura delle prestazioni di lavoro subordinato rese determinerebbe l'obbligo per la convenuta di provvedere al relativo versamento contributivo, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Giudice del Tribunale di Catania, ogni contraria domanda, conclusione e richiesta disattesa, laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l' , ritenere e Controparte_7 dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' dei contributi previdenziali dovuti su tale CP_6
rapporto di lavoro ai sensi del combinato disposto degli art.2126 c.c. ed art. 7, co.5 bis, d.lgs. n.
165/2001.
Per l'effetto, emettere sentenza di condanna dell' , in Controparte_7
persona del suo legale rappr.te pro tempore, al pagamento dei contributi complessivamente dovuti all' Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), comprensivi di contribuzione pensionistica, CP_6
previdenziale ed al Fondo credito ed a ogni altra contribuzione accessoria che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR n.818/1957.
Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni (DIS-COLL.) godute in conseguenza della ceSSzione del rapporto di co.co.co..
Ritenere e dichiarare illegittima la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di godimento di prestazioni . Pt_4
Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' Con il favore di spese ed CP_6 onorari di causa”.
In data 23.2.2024 si è costituita in giudizio l' contestando la fondatezza delle domande Parte_2
di parte ricorrente e spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Parte resistente, premesso che il contesto regolativo del rapporto di lavoro tra ricorrente e azienda sanitaria era stato quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19; che la procedura di reclutamento era avvenuta in via d'urgenza, senza criteri di tipo comparativo/concorsuale, mediante il mero invio della candidatura nel lasso temporale più breve possibile (c.d. click day); che il rapporto di lavoro che ne era seguito era stato del tutto coerente con il nomen juris del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
ed evidenziato che, per espreSS previsione dell'art. 7 del contratto, laddove fa riferimento alla non esclusività del rapporto, il collaboratore è lasciato libero di prestare la propria attività, sia autonoma che subordinata, anche in favore di terzi, ha concluso chiedendo: “respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare i crediti accertati in favore della ricorrente, con quelli
Part dell' nei confronti della steSS;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i CP_6
contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti dell' . CP_6
Con ordinanza resa all'esito della prima udienza del 5.3.2024, è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del e il rinvio all'udienza del Controparte_8
13.6.2024.
Con memoria del 27.5.2024 si sono costituiti tempestivamente in giudizio la AR
, l' e il i quali, eccepito
[...] Controparte_4 Controparte_5
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, hanno rassegnato le seguenti conclusioni
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , non avendo la steSS soggettività unitaria e dell' AR [...]
, perché non ha emesso alcuno dei provvedimenti di cui si discute, Controparte_9
nonché del e, comunque, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di Controparte_5
questi ultimi».
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del giorno 8 maggio 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. o, in subordine, di un rapporto di lavoro ex art. 2, comma 1, d. lgs.
81/2015.
2. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
, e . AR Controparte_4 Controparte_5
2.1. In merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , AR osserva il Tribunale che consolidato è il principio per cui “la , per quanto concerne AR
l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo eSS capo ai singoli assessori, cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo (Cass. sez. U. 2080/1995; Cass. 360/2005; Cass. Sez. Un.
16861/2011.) Ciò però comporta solo che la non ha soggettività unitaria e che la _2
legittimazione a stare in giudizio spetta ai singoli assessorati, che vanno dunque citati in quanto tali, anziché la al posto loro, ma non significa anche che i singoli assessorati poSSno per ciò _2 stesso fare a meno della difesa erariale” (Cass. n. 21989/2019).
Pertanto, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della . Controparte_8
2.2. Va parimenti accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_9
e del . Controparte_5
Si osservi al riguardo che il difetto di legittimazione in senso proprio va valutato sulla base della domanda attorea: occorre verificare se, sulla base delle allegazioni fattuali e della norma invocata dalla parte ricorrente come regolatrice del caso di specie, il ricorrente e il resistente risultino titolari dal lato attivo o passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, si rileva che l'Assessorato e il sono estranei al rapporto di Controparte_5 lavoro oggetto di causa, facente capo all' , dovendosi, conseguenzialmente, accogliere Parte_2
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dai primi formulata.
3. Venendo al merito, occorre dare atto che le questioni al vaglio di questa giudice sono state già oggetto di precedenti pronunce di questo ufficio, alla cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza del 17.06.2024 n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24, 3283/24,
3295/2024, 3296/24, 3299/24 est. OT.SS Renda, 587/2025 est. OT.SS Nicosia, e da ultimo sent.
n. 1365/25 est. OT.SS Porcelli e sent. n. 1347/25 est. OT.SS Ruggeri).
«In proposito appare utile chiarire che l'art.
2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata
e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”. Fermo restando quanto precede, tuttavia ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente (“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione
(di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “… non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato", esso è considerato come "lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto". Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, "non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni".
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L,
n. 9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno peraltro la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che "nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti “esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927;
S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. Igs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36 d. Igs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da
Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine poSS derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche
Amministrazioni; Cass. S.U. 5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espreSS previsione costituzionale (art. 97, co. 3,
Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo 2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte
Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio 2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo
2003, n. 89); ciò vale ad escludere a priori che si poSS ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che, a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne poSS derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019, n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali”
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza – sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile.
Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone” (cfr. sentenza n.
3280/2024 ed altre conformi nn. 3283/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3299/2024 est. OT.SS Renda).
Inoltre, come precisato nei richiamati precedenti dell'Ufficio, “Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro (ex multis Cass.
21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta.
L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo
e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con
l'assetto previsto dalle stesse» (sentenza del 17.06.2024 n.3295 ed altre conformi nn. 3280/24,
3283/24, 3295/2024, 3296/24, 3299/24 est. OT.SS Renda).
4. Sotto altro profilo si evidenzia che la prova orale articolata da parte ricorrente, riflettendo la genericità delle allegazioni in ricorso, non gioverebbe all'assolvimento dell'onere probatorio su di eSS gravante in merito al presunto configurarsi del rapporto di lavoro con modalità tipiche della subordinazione, evidenziandosi come la genericità dell'articolato lo renda inidoneo a dimostrare che la ricorrente non disponesse di alcuna libertà di autodeterminazione nel fornire le proprie energie lavorative.
Infatti, parte ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha formulato dei capitoli di prova sommari e valutativi.
Segnatamente, si osserva che, in merito all'articolato 1 (indicazione delle attività di lavoro svolte) e n. 3 (utilizzo di strumenti, mail, pc aziendali) si tratta di circostanze incontestate e non conducenti ai fini della prova di un vincolo di subordinazione;
con riferimento al capitolo 2, non giova ad affermare l'esistenza di un vincolo di eterodirezione il fatto che la lavoratrice “ha svolto le proprie mansioni seguendo le indicazioni e seguendo le procedure gli schemi e le disposizioni del responsabile della
Struttura CommiSSriale di Via Pasubio 19, OT. anche in merito ai turni, gli orari Parte_3
e i protocolli da applicare”, senza che sia possibile appurare a monte il tenore stringente o meno di non meglio esplicitate disposizioni, schemi e procedure, alle quali sarebbe stata sottomeSS parte ricorrente, sì da poter escludere che la steSS era assoggettata ad un generico coordinamento legittimo anche nel rapporto libero professionale (Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass.
22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass. 16.11.2018, n.29646; Cass. 25.02.2019
n.5436); con riferimento agli articolati n. 4 e 5 (comunicazione di malattie e assenze e alla copertura dei turni in caso di assenze di colleghi) si evidenzia che si tratta di circostanze ininfluenti perché, anche se in ipotesi confermati, compatibili con l'esigenza di assicurare la mera efficienza e continuità del servizio, nell'ambito del coordinamento delle attività in fase emergenziale.
Infine, si rilevi che dalla disamina della documentazione in atti (doc.
7 - timbrature) risulta che parte ricorrente ha prestato attività lavorativa non con cadenza giornaliera ma in base a turni di lavoro sempre variabili, entro il monte orario stabilito in contratto. Né le disposizioni di servizio di cui al doc. 5 sono sintomatiche della soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, quanto piuttosto dell'attività di mero coordinamento delle strutture in oggetto, in relazione al mutare della situazione emergenziale.
5. A fronte delle considerazioni che precedono, valgono anche nella fattispecie concreta le considerazioni già svolte con le richiamate pronunce dall'intestato Tribunale. In definitiva, va ribadito che “I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espreSS qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la steSS verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati. Part La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame poSS in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione
(Cass. 12871/2020, Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012)” (ancora, in motivazione, Trib. Catania sent. n. 3295/2024 cit.).
6. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.
7. Le spese di lite nei confronti dell' , tenuto conto della sua posizione processuale di terzo CP_6
rispetto al contenzioso oggetto di causa, restano compensate per intero.
Le spese di lite devono altresì essere compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e la _2
, l' e il , in considerazione della natura
[...] Controparte_4 Controparte_5
preliminare della questione che ha condotto alla definizione della rispettiva posizione processuale e della marginalità della steSS rispetto al complessivo oggetto del giudizio. Le spese di lite tra la parte ricorrente e l' seguono invece la soccombenza e, per Parte_2
l'effetto, restano poste a carico della parte ricorrente e liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato e integrato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore e dell'oggetto della causa, nonché del carattere seriale del contenzioso de quo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
compensa per intero le spese di lite tra parte ricorrente, l e l' ; Parte_2 CP_6 compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente, la , l' AR Controparte_4
e il;
[...] Controparte_5 condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle Controparte_7
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Catania 08/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
OT.SS Federica Amoroso