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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 02.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1612/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Scicli n. 5, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Latino e Marco C.F._1
Sudano del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.07.2022 ha proposto opposizione - sul rilievo di Parte_1 numerosi vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-0002221678 notificatagli il 23.06.2022, a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento CP_2 dell'importo sanzionatorio di € 17.506,60, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2011. Costituitosi in lite, l' ha dichiarato di avere “riesaminato la posizione ed ha deciso di CP_2 archiviare il procedimento sanzionatorio per pagamento delle quote”, chiedendo volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Acquisito il provvedimento di annullamento dell'o.i. opposta (cfr. disposizione n° 650000-24- 0053 del 25.06.2024 versata in atti dall' ), la causa viene quindi oggi decisa con CP_1 motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 02.04.2025.
***
All'esito del documentato annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1612/2022 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 10.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 02.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1612/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Scicli n. 5, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Latino e Marco C.F._1
Sudano del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.07.2022 ha proposto opposizione - sul rilievo di Parte_1 numerosi vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-0002221678 notificatagli il 23.06.2022, a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento CP_2 dell'importo sanzionatorio di € 17.506,60, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2011. Costituitosi in lite, l' ha dichiarato di avere “riesaminato la posizione ed ha deciso di CP_2 archiviare il procedimento sanzionatorio per pagamento delle quote”, chiedendo volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Acquisito il provvedimento di annullamento dell'o.i. opposta (cfr. disposizione n° 650000-24- 0053 del 25.06.2024 versata in atti dall' ), la causa viene quindi oggi decisa con CP_1 motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 02.04.2025.
***
All'esito del documentato annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1612/2022 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 10.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella