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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 386/2024 L.P.
Il Giudice, Dott. Michela Mignucci
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv.
TI FR per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
****
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 386 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024
Vertente
TRA Parte_1 (C.F.= C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Battista de Rossi, 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Innocenti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE
E
(C.F. = Controparte_2
P.IVA_1 inpersona del suo Presidente pro tempore, che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 Controparte 3 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Largo Chigi, 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio Persona_1 rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.3.2024, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Garbini, 84/G, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Nicola Cozza Caposavi;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 Parte_1 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che
CP_1 non ha il diritto a ricevere contributi della Gestione Commercianti dal Sig. Parte_1 per l'annualità richiesta, e per l'effetto annullare e comunque dichiarare inefficace l'Avviso di addebito n.
42520230001486530000 emesso dall CP_1 di Viterbo di cui è causa. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario". Il ricorrente ha proposto opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n. 42520230001486530000, emesso e notificato dall'CP_1 in data 24.1.2024, con il quale l' CP_2 ha richiesto il pagamento della somma di € 4.346,45 per contributi I.V.S. dal mese di gennaio 2016 al mese di dicembre 2016, comprensiva di sanzioni per morosità.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il predetto avviso di addebito traeva origine dall'avviso di accertamento n. TKL01T101157/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Viterbo nei confronti del ricorrente in quanto socio accomandatario della Tuscanlat Sas di PR QU & C.; che tale avviso di accertamento era stato tempestivamente impugnato innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Viterbo.
Ciò premesso in fatto, in diritto ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione degli artt. 24 e 25 D. Lgs. 46/1999, essendo stato impugnato dinanzi alla il presupposto avviso di accertamento Controparte_4
n. TKL01T101157/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'CP_1 in merito alla sussistenza dei presupposti giustificativi della richiesta di contributi previdenziali.
L' CP_1 si è costituito in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “previa estromissione dal giudizio della CP 3 per le ragioni sopra evidenziate e previo rigetto dell'istanza di sospensiva, così giudicare:
- In via preliminare, sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 cpc, in attesa della decisione della
Controparte_4 sul ricorso presentato dal contribuente avverso l'accertamento tributario, presupposto dell'avviso di addebito impugnato in tale sede;
- nel merito in via principale: rigettare in quanto infondata, in fatto e diritto, l'opposizione proposta da parte ricorrente per tutti i motivi suesposti, confermando l'avviso di addebito opposto. - In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste nell'avviso di addebito o al pagamento della minore somma che risulterà dovuta in corso di causa. - Con vittoria di spese ed onorari di causa".
L' CP_2 convenuto ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in capo alla società di cartolarizzazione. Ha poi confermato la pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Viterbo, chiedendo la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia
Tributaria sul ricorso presentato dal contribuente. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e la conseguente legittimità della pretesa contributiva.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. 12.5.2025 la parte ricorrente ha rappresentato l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TKL01T101157/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate
-
Direzione Provinciale di Viterbo, con sentenza n. 425/2024 del 10.1.2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Viterbo, non appellata. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999: “1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice..." "
Quanto all'interpretazione del terzo comma dell'art. 24, è consolidato in giurisprudenza il principio in forza del quale “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, nè è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, 1 CP_1 sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (cfr., ex multis, Cass. n. 4032/2016; Cass. n. 12333/2015; Cass. n. 8379/2014).
In conformità all'interpretazione richiamata, è illegittima l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale da parte dell'CP_1 se l'accertamento su cui la stessa si fonda è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, anche nell'ipotesi in cui l'accertamento sia stato svolto da altro ufficio pubblico (come l'Agenzia delle entrate) e a prescindere dalla conoscenza da parte dell'CP_1 dell'impugnazione giudiziaria.
Altrettanto pacifico, tuttavia, è che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non possa limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma debba esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' Controparte_5 valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito oggetto di opposizione comportano soltanto l'impossibilità, per l' CP_2 , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' CP_2 previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo e con condanna dell'opponente a versare in favore dell'CP_1 i contributi previdenziali (cfr., ex multis, Cass. n.
1558/2020; Cass. n. 12025/2019; Cass. n. 14149/2012).
Detti principi valgono purché l' CP_2 chieda in giudizio la condanna al corrispondente adempimento, senza che ne risulti mutata l'originaria domanda (cfr. Cass. n. 3486/2016 e successive conformi) o l'accertamento dell'esistenza ed ammontare del credito, senza che occorra domanda riconvenzionale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12025/2019; Cass. n.
12102/2017; Cass. n. 17858/2018; Cass. n. 14149/2012) o persino solo il rigetto dell'opposizione (cfr. Cass. n. 1558/2020).
Tanto premesso, nella specie il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito opposto deriva dall'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di un maggior reddito prodotto dal ricorrente per l'anno 2016 rispetto a quello dichiarato, derivante dalla partecipazione alla Tuscanlat Sas di PR QU & C., con conseguente maggiore contribuzione percentuale dovuta alla Gestione Commercianti dell'CP_1
Risulta documentalmente che l'CP_1 ha iscritto a ruolo il credito contributivo il 9.12.2023 e quindi posteriormente alla proposizione da parte del PR del ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (del 21.9.2023), avente ad oggetto l'accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate sul quale il credito previdenziale si fonda. L'avviso di addebito n. 42520230001486530000 va pertanto dichiarato illegittimo e, per l'effetto, annullato.
Cionondimeno, in omaggio alla giurisprudenza su richiamata, è necessario esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'CP_1 di pagamento degli importi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, avendo l' CP_2 chiesto, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna al pagamento del debito contributivo. In tema la parte opponente ha documentato che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo ha integralmente annullato, con sentenza passata in giudicato, l'avviso di accertamento n. TKL01T101157/2022 dell'Agenzia delle Entrate sul quale il credito contributivo si fonda. Ne deriva che non sussiste alcun obbligo del ricorrente di corrispondere all' CP_1 somme a titolo di contributi, con conseguente rigetto della domanda dell'CP_1 di condanna.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_2 convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo l'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti dell' CP_1 dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 42520230001486530000, formato dall' CP_1 il 9.12.2023 e notificato alla società il 24.1.2024, che, per l'effetto, annulla;
respinge la domanda dell' CP_1 di condanna al pagamento. condanna l' CP_1 al pagamento in favore del procuratore antistatario della parte opponente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 386/2024 L.P.
Il Giudice, Dott. Michela Mignucci
Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv.
TI FR per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
****
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.
Viterbo lì 18/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro
In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 386 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024
Vertente
TRA Parte_1 (C.F.= C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Battista de Rossi, 10, presso lo studio dell'Avv. Francesco Innocenti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE
E
(C.F. = Controparte_2
P.IVA_1 inpersona del suo Presidente pro tempore, che agisce anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 Controparte 3 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Largo Chigi, 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio Persona_1 rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.3.2024, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Garbini, 84/G, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Nicola Cozza Caposavi;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2024 Parte_1 ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che
CP_1 non ha il diritto a ricevere contributi della Gestione Commercianti dal Sig. Parte_1 per l'annualità richiesta, e per l'effetto annullare e comunque dichiarare inefficace l'Avviso di addebito n.
42520230001486530000 emesso dall CP_1 di Viterbo di cui è causa. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario". Il ricorrente ha proposto opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n. 42520230001486530000, emesso e notificato dall'CP_1 in data 24.1.2024, con il quale l' CP_2 ha richiesto il pagamento della somma di € 4.346,45 per contributi I.V.S. dal mese di gennaio 2016 al mese di dicembre 2016, comprensiva di sanzioni per morosità.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il predetto avviso di addebito traeva origine dall'avviso di accertamento n. TKL01T101157/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Viterbo nei confronti del ricorrente in quanto socio accomandatario della Tuscanlat Sas di PR QU & C.; che tale avviso di accertamento era stato tempestivamente impugnato innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Viterbo.
Ciò premesso in fatto, in diritto ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per violazione degli artt. 24 e 25 D. Lgs. 46/1999, essendo stato impugnato dinanzi alla il presupposto avviso di accertamento Controparte_4
n. TKL01T101157/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'CP_1 in merito alla sussistenza dei presupposti giustificativi della richiesta di contributi previdenziali.
L' CP_1 si è costituito in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “previa estromissione dal giudizio della CP 3 per le ragioni sopra evidenziate e previo rigetto dell'istanza di sospensiva, così giudicare:
- In via preliminare, sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 cpc, in attesa della decisione della
Controparte_4 sul ricorso presentato dal contribuente avverso l'accertamento tributario, presupposto dell'avviso di addebito impugnato in tale sede;
- nel merito in via principale: rigettare in quanto infondata, in fatto e diritto, l'opposizione proposta da parte ricorrente per tutti i motivi suesposti, confermando l'avviso di addebito opposto. - In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste nell'avviso di addebito o al pagamento della minore somma che risulterà dovuta in corso di causa. - Con vittoria di spese ed onorari di causa".
L' CP_2 convenuto ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in capo alla società di cartolarizzazione. Ha poi confermato la pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Viterbo, chiedendo la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia
Tributaria sul ricorso presentato dal contribuente. Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e la conseguente legittimità della pretesa contributiva.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. 12.5.2025 la parte ricorrente ha rappresentato l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TKL01T101157/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate
-
Direzione Provinciale di Viterbo, con sentenza n. 425/2024 del 10.1.2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Viterbo, non appellata. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999: “1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice..." "
Quanto all'interpretazione del terzo comma dell'art. 24, è consolidato in giurisprudenza il principio in forza del quale “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, nè è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, 1 CP_1 sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (cfr., ex multis, Cass. n. 4032/2016; Cass. n. 12333/2015; Cass. n. 8379/2014).
In conformità all'interpretazione richiamata, è illegittima l'iscrizione a ruolo del credito previdenziale da parte dell'CP_1 se l'accertamento su cui la stessa si fonda è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, anche nell'ipotesi in cui l'accertamento sia stato svolto da altro ufficio pubblico (come l'Agenzia delle entrate) e a prescindere dalla conoscenza da parte dell'CP_1 dell'impugnazione giudiziaria.
Altrettanto pacifico, tuttavia, è che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non possa limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma debba esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' Controparte_5 valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito oggetto di opposizione comportano soltanto l'impossibilità, per l' CP_2 , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' CP_2 previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo e con condanna dell'opponente a versare in favore dell'CP_1 i contributi previdenziali (cfr., ex multis, Cass. n.
1558/2020; Cass. n. 12025/2019; Cass. n. 14149/2012).
Detti principi valgono purché l' CP_2 chieda in giudizio la condanna al corrispondente adempimento, senza che ne risulti mutata l'originaria domanda (cfr. Cass. n. 3486/2016 e successive conformi) o l'accertamento dell'esistenza ed ammontare del credito, senza che occorra domanda riconvenzionale (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12025/2019; Cass. n.
12102/2017; Cass. n. 17858/2018; Cass. n. 14149/2012) o persino solo il rigetto dell'opposizione (cfr. Cass. n. 1558/2020).
Tanto premesso, nella specie il credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito opposto deriva dall'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di un maggior reddito prodotto dal ricorrente per l'anno 2016 rispetto a quello dichiarato, derivante dalla partecipazione alla Tuscanlat Sas di PR QU & C., con conseguente maggiore contribuzione percentuale dovuta alla Gestione Commercianti dell'CP_1
Risulta documentalmente che l'CP_1 ha iscritto a ruolo il credito contributivo il 9.12.2023 e quindi posteriormente alla proposizione da parte del PR del ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (del 21.9.2023), avente ad oggetto l'accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate sul quale il credito previdenziale si fonda. L'avviso di addebito n. 42520230001486530000 va pertanto dichiarato illegittimo e, per l'effetto, annullato.
Cionondimeno, in omaggio alla giurisprudenza su richiamata, è necessario esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'CP_1 di pagamento degli importi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, avendo l' CP_2 chiesto, in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna al pagamento del debito contributivo. In tema la parte opponente ha documentato che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo ha integralmente annullato, con sentenza passata in giudicato, l'avviso di accertamento n. TKL01T101157/2022 dell'Agenzia delle Entrate sul quale il credito contributivo si fonda. Ne deriva che non sussiste alcun obbligo del ricorrente di corrispondere all' CP_1 somme a titolo di contributi, con conseguente rigetto della domanda dell'CP_1 di condanna.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_2 convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo l'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti dell' CP_1 dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 42520230001486530000, formato dall' CP_1 il 9.12.2023 e notificato alla società il 24.1.2024, che, per l'effetto, annulla;
respinge la domanda dell' CP_1 di condanna al pagamento. condanna l' CP_1 al pagamento in favore del procuratore antistatario della parte opponente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci