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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/09/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1623 /2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 28/02/2025
da
), con l'avv. FACCINCANI Parte_1 C.F._1
ZIGIOTTO GUIA
ricorrente nei confronti di
) , con l'avv. LANZA Controparte_1 C.F._2
TIZIANA
convenuta e di
Controparte_2
convenuta contumace e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“ , così precisa le proprie Pt_1
CONCLUSIONI 2
In via principale:
-Dichiararsi la carenza della legittimazione ad agire per la figlia da parte della SI.ra , essendo maggiorenne e non convivente con la stessa. CP_1
-Disporsi la revoca, dalla data del deposito del presente ricorso,
dell'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento della figlia da parte del padre essendone cessati i presupposti di legge con CP_2
l'obbligo alla restituzione di quanto già dallo stesso corrisposto a tale titolo dalla stessa data.
In via subordinata:
qualora il Giudicante ritenesse la persistenza di un obbligo contributivo dei genitori nei confronti della figlia disporsi a carico di entrambi il CP_2
versamento diretto alla figlia della somma che verrà ritenuta equa dal
Giudicante alla luce di quanto emerso dall'istruttoria documentale.
In ogni caso: ordinarsi alla SI.ra la restituzione delle somme CP_1
percepite a titolo di contributo al mantenimento della figlia dal SI. Pt_1
a far data da aprile 2024 alla data odierna.
In via istruttoria:
disporsi il deposito della posizione contributiva di e CP_3 Controparte_2
dei contratti di lavoro della stessa.”
Conclusioni di parte convenuta
“Nel merito: si oppone alle richieste formulate dal ricorrente mancandone i presupposti di legge. ”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Con decreto n.3043/2021 del 15/4/2021 il Tribunale recepiva l'accordo degli ex coniugi ed Parte_1 CP_1
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che prevedeva, tra l'altro, la conferma del contributo CP_1
al mantenimento in favore della figlia (all'epoca di CP_2
anni 19) nella somma mensile di €.500,00= oltre al 100% delle spese scolastiche e universitarie della ragazza, oltre al 50% di quanto previsto per le spese accessorie dal Protocollo del
Tribunale di Verona 3.12.18.
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
Il ricorrente ha allegato che la figlia nata il [...], CP_2
non ha proseguito gli studi universitari, ha lavorato dal
5/10/2021 fino al 30/3/2024 con contratti di apprendistato e da maggio 2024 svolge l'attività di animatrice presso villaggi turistici all'estero, pur mantenendo la residenza anagrafica presso la madre.
La madre ha contestato l'autosufficienza economica della figlia, pur non contestando i rapporti lavorativi allegati dal padre;
ha tuttavia sostenuto che i compensi per l'attività di animatrice turistica all'estero ( e ) Per_1 Per_2 Per_3
ammontano ad importi variabili da € 500 mensili ad € 615
mensili, non sufficienti all'integrale mantenimento e che,
quando la ragazza rientra a Verona, rimane sempre a casa della madre.
La figlia sebbene regolarmente notificata, non si è CP_2
costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. DOMANDE DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e la resistente costituita si è opposta.
4. DIRITTO
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Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le
parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella
presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e
in materia di contributi economici.”.
Ai sensi dell'art. 337 septies 1 comma c.c. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) “Il giudice, valutate le circostanze,
può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico…”.
La Suprema Corte ha statuito che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro:
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (così Cass. n. 26875 del 20/09/2023);
E' stato altresì affermato che “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di
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accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova
è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età
progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (così Cass. n. 38366 del 03/12/2021).
5. ASSEGNO PER LA GL RE
Nel caso concreto in esame, la figlia che oggi ha CP_2
ventitré anni e mezzo, ha completato il percorso di studi, è
diplomata estetista e ha svolto attività lavorativa dapprima come estetista con contratto di apprendistato dal mese di ottobre 2021 al mese di marzo 2024 e poi come animatrice turistica all'estero dal mese di aprile del 2024 con contratti a tempo determinato.
Né la madre, né la figlia, rimasta contumace, hanno prodotto la documentazione sui redditi e bancaria della figlia, né i contratti di lavoro e ciò va valutato a loro sfavore ai sensi dell'art. 473 bis
18 c.p.c.
A ciò si aggiunga che, anche a riconoscere che il compenso per l'attività di animatrice sia pari ad € 615 al mese, come allegato dalla madre, deve ritenersi che il contratto comprenda le spese per il vitto, l'alloggio e i viaggi, e quindi il valore effettivo
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complessivo del corrispettivo è maggiore rispetto all'importo nominale.
A dimostrazione di ciò, da quanto prodotto dalla stessa risulta che quest'ultima, pur avendo ricevuto il CP_1
contributo per la figlia da parte dell'ex marito e non provvedendo più al mantenimento diretto se non nei brevi periodi di ritorno a Verona, ha girato alla ragazza importi inferiori rispetto a quelli ricevuti e nel doc. 8 di parte resistente la stessa scrive alla figlia “intanto ti ho versato 300,00 euro perché
questo mese sono messa un po' malaccio”, da ciò dovendosi desumere che parte del contributo veniva trattenuto per sè.
Peraltro, la lunga permanenza all'estero (da aprile 2024), con brevi rientri a Verona, esclude la legittimazione della madre a continuare a percepire il contributo, legittimazione che per giurisprudenza consolidata presuppone una convivenza stabile.
Benché il rapporto di lavoro della ragazza sia a termine, reputa il Collegio che l'obbligo contributivo debba essere revocato,
considerati il completamento del percorso formativo, l'età,
l'ammontare dell'attuale retribuzione, valutata in relazione al tipo di rapporto, e i precedenti rapporti lavorativi già instaurati per professionalità diverse, che inducono a prevedere che anche dopo la scadenza del rapporto a tempo determinato in corso essa possa agevolmente reperire altra occupazione.
La revoca va fatta decorrere dalla mensilità successiva alla notifica del ricorso, posto che nel luglio 2025 il rapporto di lavoro aveva già avuto continuità; conseguentemente va riconosciuto il diritto del ricorrente alla ripetizione di quanto pagato indebitamente, seguendo il principio interpretativo della
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Suprema Corte, secondo il quale “il diritto di ritenere quanto è
stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato,
Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo” (così
nella parte motiva di Cass.n. 10974 del 26/04/2023, richiamando anche Cass. SS.UU. 32914/2022).
6. SPESE di LITE
Per il principio della soccombenza le spese di lite vanno poste a carico delle resistenti in solido e liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, della modesta complessità delle questioni trattate e del valore della controversia (pari a due annualità del contributo ai sensi dell'art. 13 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) REVOCA l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con decorrenza dalla mensilità Controparte_2
successiva alla notifica del ricorso;
2) Condanna la resistente SI. a restituire i Controparte_1
contributi percepiti dalla mensilità di luglio 2025;
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3) Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2540 per compensi, oltre IVA,
CPNA e spese generali.
Verona, 16/09/2025
La Presidente est.
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