Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 8152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8152 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01930/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale DEla Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1930 DE 2025, proposto da
RU DI e IA OL, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Cardito e Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RE DE EC, in persona DE Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso il silenzio serbato dal Comune di RE DE EC
sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi DE D.P.R. n. 31 DE 2017, presentata a mezzo SUE dai ricorrenti recante codice n. [...]-05122024-1637, assunta al protocollo DEl’Ente con il n. 2357 DE 7 gennaio 2025;
nonché per la condanna DE Comune di RE DE EC a provvedere sulla predetta richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata, mediante il rilascio DEl’autorizzazione ovvero mediante l’adozione di un provvedimento comunque espresso, e la nomina per il caso di ulteriore inottemperanza di un Commissario ad acta che provveda in luogo DEl’Amministrazione inadempiente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di RE DE EC;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nella camera di consiglio DE giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa ER IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
In data 7 gennaio 2025, gli odierni ricorrenti hanno presentato al SUE DE Comune di RE DE EC la “ Richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata per installazione pergotenda bioclimatica ”, assunta al protocollo comunale n. 2357.
Con successiva nota, trasmessa a mezzo pec DE 17 marzo 2025, avente a oggetto “ Pratica n. [...]-05122024-1637, acquisita al prot. DEl’Ente con il n. 2357 DE 07.01.2025. DI RU e OL IA. Immobile sito in RE DE EC … Atto di sollecito e diffida a concludere il procedimento ”, i ricorrenti hanno diffidato il Comune di RE DE EC “ a dare corso alle necessarie attività finalizzate alla rapida conclusione DE procedimento amministrativo per il rilascio DEl’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata ”.
In mancanza di riscontro, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di:
a) accertare e dichiarare l’illegittimità DE silenzio inadempimento (asseritamente perfezionatosi il 10 marzo 2025) serbato dal Comune di RE DE EC sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata ex D.P.R. n. 31 DE 2017, recante codice n. [...]-05122024-1637, assunta al protocollo DEl’Ente con il n. 2357 DE 7 gennaio 2025;
b) condannare il Comune di RE DE EC a provvedere sulla predetta richiesta, concludendo il procedimento con un provvedimento positivo di accoglimento, ovvero mediante l’adozione di un provvedimento comunque espresso nel termine indicato dal Tribunale, nominando, ove occorra, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta che provveda in luogo DEl’Amministrazione inadempiente.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha sostenuto di non essere tenuto a provvedere sull’istanza, in quanto violativa DE divieto di cui all’articolo 12 punto 4 DE Piano territoriale paesaggistico dei Comuni DEl’area vesuviana (per il quale “ è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti ”, con l’esclusione degli interventi di adeguamento DEl’edilizia rurale); e ha chiesto a questo Tribunale di “ dichiarare l’infondatezza DEla pretesa dei ricorrenti ex art.31, co. III, cod. proc. amm. ”.
Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito esposti.
L’articolo 2, comma 1, DEla legge n. 241 DE 1990 prevede che “ ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”, e ciò anche “ se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza DEla domanda ”, dovendo in tal caso concludere – comunque – il procedimento “ con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
A sua volta, il D.P.R. n. 31 DE 2017 prevede che:
“ Art. 10. Termine per la conclusione DE procedimento
1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento DEla domanda da parte DEl’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
Art. 11. Semplificazioni procedimentali
1. L’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A», ovvero all’articolo 149 DE Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 DE Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 DEl’articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.
2. Ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti DEla legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.
3. L’amministrazione procedente valuta la conformità DEl’intervento o DEl’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi DE Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.
4. Ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. L’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento DEl’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento DEla richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza DE termine assegnato o alla ricezione DEla documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento DEl’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento DEl’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini DEl’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione DE Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento DEla proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.
6. In caso di esito negativo DEla valutazione di cui al comma 3, l’amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento DEla richiesta, ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento DEl’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine DE procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all’accoglimento DEl’istanza, l’amministrazione competente al rilascio DEl’autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità DEle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica DE progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.
7. In caso di valutazione negativa DEla proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento DEla proposta, i motivi che ostano all’accoglimento DEl’istanza e DEla proposta DEl’amministrazione procedente, specificandoli in modo dettagliato, ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva DE progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine DE procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di quindici giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di venti giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità DEle osservazioni o alla persistente incompatibilità DE progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente.
8. Il parere DE Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento DEla proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato ai sensi DE Codice o nel provvedimento di imposizione DE vincolo o negli atti di integrazione DE contenuto precettivo DE vincolo stesso adottati ai sensi DEl’articolo 141-bis DE Codice.
9. In caso di mancata espressione DE parere vincolante DE Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi DEl’articolo 17-bis DEla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilascio DEl’autorizzazione paesaggistica.
10. Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere DEle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
11. L’articolo 146, comma 4, DE Codice si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate ”.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale, la quale è – pertanto – tenuta a procedere in ordine all’istanza presentata dai ricorrenti in conformità alle previsioni normative sopra richiamate e nei termini ivi previsti, decorrenti dalla comunicazione o notificazione DEla presente decisione, al fine di consentire la regolare conclusione DE procedimento amministrativo.
Viene, sin d’ora, nominato – per l’ipotesi di perdurante inerzia DEl’Amministrazione intimata – il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale provvederà a seguito DEla comunicazione DEl’inottemperanza a cura di parte ricorrente, precisando che le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico DE Comune di RE DE EC, e, liquidate nell’importo indicato nel dispositivo, potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta all’Ente onerato, nei termini di legge.
Le spese DE giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Va accolta l’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti avanzata dalla parte ricorrente ai sensi DEl’articolo 39 DE codice DE processo amministrativo e DEl’articolo 89 DE codice di procedura civile, nei termini richiesti, e quindi con cancellazione DEle espressioni contenute:
- a pagina 4, dal rigo 14 al rigo 16, DEla memoria di costituzione DE Comune di RE DE EC;
- a pagina 7, dal rigo 16 al rigo 19, DEla memoria di costituzione DE Comune di RE DE EC.
A cura DEla Segreteria, copia DEla presente sentenza – una volta passata in giudicato – andrà trasmessa alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale DEla Corte dei conti, sede di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 8, DEla legge n. 241 DE 1990.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale DEla Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina al Comune di RE DE EC di provvedere nei sensi e termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per l’installazione di una “ pergotenda bioclimatica ”, prot. n. 2357 DE 7 gennaio 2025;
b) nomina Commissario ad acta , per il caso di perdurante inerzia DEl’Amministrazione intimata oltre il termine assegnato, il Responsabile DEl’Area Pianificazione Strategica DEla Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di DEega, perché provveda in via sostitutiva all’esito DEla comunicazione DEl’inottemperanza a cura di parte ricorrente; qualora ne sussistano in concreto i presupposti, determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo DE compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento DEl’incarico, a carico DE Comune di RE DE EC;
c) accoglie per quanto di ragione e nei limiti precisati l’istanza di cancellazione DEle espressioni sconvenienti avanzata dalla parte ricorrente;
d) Condanna il Comune di RE DE EC al pagamento DEle spese DE giudizio in favore DEla parte ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso DE contributo unificato versato, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria per la trasmissione DEla presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, ai sensi DEl’articolo 2, comma 8, DEla legge n. 241 DE 1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio DE giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NG IA GU, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
ER IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IA | NG IA GU |
IL SEGRETARIO