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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11681 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24306/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
24306/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Piaz- Parte_1 C.F._1
za Quattro Giornate n. 64, presso lo studio dell'Avv. DE BONITATIBUS STEFANIA (c.f.:
) dalla quale è rappr.to e difeso giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta in Napoli alla Via Melisurgo n° 4, presso lo studio dell'Avv. DE MAFFUTIIS
TA LB (c.f.: dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di C.F._3
procura in atti.
- Appellato
E
(C.F. . Controparte_2 CodiceFiscale_4
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 16.11.2023 (appellata
1
) e 12 gennaio 2024 (appellata ex art.143 c.p.c.), il sig. CP_1 CP_2 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 3259/2023, resa nel procedimento recante n. rg.
9967/2019 e pubblicata in data 09.05.2023, dal Giudice di Pace di Barra, in persona della dott.ssa Stefania Aulicino, con cui veniva accolta solo parzialmente la domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 2/3/18 in Napoli.
In primo grado l'attore aveva dedotto che, mentre percorreva via Scipione Rovito alle ore 16:45 circa, alla guida del veicolo Toyota tgCL429FM di sua proprietà, veniva colpito alla parte anteriore laterale destra dal veicolo Ford Fiesta, tg EG070DP, di proprietà della sig.ra , proveniente da via Pier delle Vigne, riportando danni Parte_2
alla parte anteriore destra del veicolo.
La sentenza impugnata ha statuito che “le dichiarazioni dell'unico teste non consen- tono di ritenere raggiunta la prova che tutti i danni lamentati siano causati dalla condotta del conducente del veicolo convenuto. Ritiene questo giudice che solo il danneggiamento del parafango anteriore lato destro e paraurti possa essere ritenuto compatibile e comprovato dalle dichiarazioni del teste e dai rilievi fotografici allegati da parte attrice riconducibili al veicolo di parte attorea dalle dichiarazioni del teste escusso.
(…) Ritiene questo giudice conforme a giustizia liquidare i danni subiti dall'attore in €
835, 28, oltre interessi dalla domanda”.
Il Giudice di Pace, pur accertando la responsabilità, ha, pertanto, ritenuto provati soltanto i danni al parafango anteriore destro e al paraurti, escludendo gli altri indicati dall'attore.
Secondo l'appellante, questa valutazione è ingenerosa e contraria alle risultanze istruttorie: il teste escusso avrebbe, infatti, confermato la dinamica dell'impatto e la gravità dello stesso, riconoscendo le fotografie prodotte e sottoscrivendole, oltre a riferire danni meccanici al braccetto della ruota anteriore destra.
Le immagini mostrerebbero, inoltre, chiaramente ulteriori danni, come la scollatura del proiettore destro e danni alla ruota, coerenti con un urto violento proveniente da sinistra. A ciò aggiungasi il preventivo di spesa, che elenca pezzi di ricambio per €
1.338,00 cui si sommano manodopera e IVA, per un totale di € 2.407,00.
Tutti questi elementi, considerati congiuntamente, dimostrerebbero che i danni so-
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no integralmente riconducibili al sinistro.
Il secondo motivo di gravame riguarda la decorrenza degli interessi: trattandosi di illecito aquiliano, essi devono essere calcolati dalla data del fatto e non dalla domanda, come erroneamente disposto dal primo giudice. Ha, inoltre, richiesto la rivalutazione monetaria, non chiaramente riconosciuta in sentenza.
Il terzo motivo concerne le spese vive: il Giudice di Pace ha rimborsato solo il contri- buto unificato e la marca da bollo, omettendo altre spese documentate e necessarie al processo (notifiche, certificati, perizia, citazioni testi), per ulteriori € 102,50. Ha chiesto, quindi, il loro riconoscimento, unitamente alla revisione delle spese di entrambi i gradi, in base al nuovo scaglione derivante dall'accoglimento dell'appello.
In conclusione, l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza, il riconoscimento di tutti i danni come conseguenza del sinistro, la liquidazione di € 2.407,00 oltre interes- si dal fatto e rivalutazione, nonché la condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La società si è costituita nel giudizio di appello proposto da Controparte_1
, depositando una comparsa con appello incidentale. Parte_1
Ha impugnato integralmente l'atto di gravame avversario, eccependo in via prelimi- nare la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché l'appellante non ha indicato in modo chiaro e specifico le parti della sentenza da riesaminare né le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti.
In secondo luogo, la compagnia ha contestato nel merito i motivi di gravame, rite- nendoli infondati.
Ha sostenuto che la doglianza sulla ridotta liquidazione dei danni è stata priva di fondamento, poiché non ha fornito prova adeguata dell'entità del danno, Pt_1
limitandosi a produrre un preventivo di parte senza esibire fatture o documentazione certa.
Ha evidenziato che il veicolo attoreo è stato immatricolato nel 2003 e che, pertanto, la valutazione del danno doveva essere ridotta per vetustà, al fine di evitare un'indebita locupletazione.
Ha richiamato l'art. 2058 c.c. e la giurisprudenza della Cassazione, ribadendo che il
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risarcimento deve perseguire la reintegrazione patrimoniale senza superare il valore commerciale del veicolo, e che il Giudice di Pace ha correttamente liquidato una somma equa.
ha inoltre contestato il motivo relativo alle spese vive, osservando che non CP_1
sono state documentate né richieste con nota spese al momento della decisione, e ha ritenuto corretta la statuizione di primo grado sul punto.
Con l'appello incidentale, la compagnia ha chiesto la riforma della sentenza in ordine alla liquidazione degli interessi, sostenendo che il Giudice di Pace ha calcolato gli interessi in modo errato, senza devalutare la somma alla data del sinistro e senza applicare il criterio corretto indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha chiesto quindi che il Tribunale ridetermini gli interessi per evitare un ingiustificato arricchimento dell'attore.
Infine, ha impugnato la decisione sulla responsabilità del sinistro, ritenendo CP_1
che il Giudice di Pace abbia omesso di motivare adeguatamente la propria decisione, in violazione dell'art. 132 c.p.c..
Ha richiamato il rapporto della Polizia Municipale, che ha attribuito l'esclusiva re- sponsabilità a per mancata precedenza a destra, e ha sottolineato che la Pt_1
dinamica dell'incidente e il grafico allegato confermano tale ricostruzione.
Ha richiamato la giurisprudenza sull'art. 145 C.d.s. e sull'obbligo di prudenza, soste- nendo che non ha dimostrato di aver rispettato le norme di circolazione né di Pt_1
aver adottato le manovre necessarie per evitare il sinistro.
Ha chiesto quindi che il Tribunale attribuisca la responsabilità esclusiva all'appellante principale, o quantomeno riconosca un concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054, comma
2, c.c.
In conclusione, ha chiesto di respingere l'appello di perché inammissi- CP_1 Pt_1
bile e infondato, di accogliere l'appello incidentale riformando la sentenza in ordine alla responsabilità e agli interessi, e di condannare l'appellante alle spese del grado.
La causa è stata rinviata alla data dell'11 dicembre 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies ultimo comma c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
4
***
L'ordine logico dei motivi di appello, principale e incidentale, impone di valutare preliminarmente quello proposto da in quanto volto a minare l'affermazione di CP_1
responsabilità esclusiva della propria assicurata, signora . CP_2
Invero (già , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha espres- CP_1 CP_3
samente invocato la responsabilità dell'attore, consistita nel non aver rispetto l'obbligo di precedenza, ed eccepito, in ogni caso, il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità.
Il Giudice di Pace, nel valutare la domanda risarcitoria, ha totalmente omesso di operare valutazioni in ordine alla dinamica del sinistro ed all'accertamento, in concre- to, delle responsabilità ascrivibile all'uno ed all'altro conducente, valutazioni imposte dalla necessità di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 2° comma c.c..
L'indagine, invero, si è concentrata unicamente sull'individuazione dei danni concre- tamente ascrivibili al sinistro ed alla quantificazione dei costi di riparazione.
Con il proposto appello incidentale, ha espressamente censurato l'omessa CP_1
motivazione invocando, in riforma della sentenza appellata, l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'appellante nella produzione del sinistro ovvero, in subordi- ne, l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 2° comma c.c..
Orbene la censura è palesemente fondata, in quanto la lettura della laconica senten- za di primo grado rende evidente la totale omissione delle valutazioni di cui sopra.
Al contempo le difese svolte dalla nonché dall'appellante (unicamente in sede CP_1
di memorie conclusionali depositate in data 5 dicembre 2025) appaiono parimenti inidonee a consentire il superamento della presunzione di pari responsabilità derivante dall'art.2054 2° comma c.c..
Entrambe le parti mirano, infatti, ad operare una valutazione parcellizzata della con- dotta di guida, volta a stigmatizzare la condotta di guida dell'auto antagonista (omissio- ne di precedenza al veicolo proveniente da destra, elevata velocità), senza misurarsi con quanto emergente dagli atti di causa in ordine alla responsabilità dell'altro conducente ed alle manovre che costui avrebbe potuto porre in essere al fine di evitare la collisione.
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Da ciò deriva l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054
2° comma c.c. atteso che in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, detta presunzione, per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, 17/05/2022, n. 15736).
Incertezze in ordine alla dinamica del sinistro ed alle responsabilità di ciascun con- ducente emergono, invero, dallo stesso rapporto di Polizia Municipale prodotto dalla nonché dalle dichiarazioni rese dal teste escusso nel giudizio di primo grado. CP_1
L'elevata velocità del veicolo antagonista al momento dell'impatto parrebbe con- traddetta dalla stessa entità dei danni provocati all'autovettura dell'appellante, decisa- mente ridotti rispetto a quelli che si sarebbero verificati in caso di conferma dell'assunto attoreo;
ciò emerge univocamente dalle foto allegate al verbale redatto dalla Polizia
Municipale e prodotte anche dall'appellante, foto scattate all'esito dell'impatto e che testimoniano danni concentrati in corrispondenza della parte anteriore destra e del parafango;
anche quanto dichiarato dal teste, in ordine all'effettuazione di manovre di emergenza di svolta a sinistra ed in ordine al fatto che l'impatto sarebbe avvenuto allorquando l'auto del aveva quasi interamente superato l'intersezione, appaio- Pt_1
no palesemente smentite da detto materiale fotografico, da cui emerge che l'auto danneggiata si trovava proprio al centro dell'intersezione, leggermente spostata verso sinistra, verosimilmente in ragione dell'impatto subito.
Decisamente anomala appare, infine, la circostanza che il teste abbia omesso di for- nire i propri dati identificativi agli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto (cfr. deposizione testimoniale secondo cui il teste si sarebbe allontanato con il compagno dopo l'arrivo della Polizia Municipale), limitandosi a fornirli all'appellante, il quale avrebbe parimenti omesso, nell'occasione, di comunicarli ai verbalizzanti.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello incidentale di ed in ri-
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forma della gravata sentenza, va affermata la piena operatività, nel caso di specie, della presunzione di pari responsabilità dei conducenti delle autovetture coinvolte nella produzione del sinistro oggetto di causa, ciò ai sensi dell'art.2054 2° comma c.c..
Venendo all'appello principale proposto dal signor e volto a stigmatizzare il Pt_1
riduttivo accoglimento della richiesta risarcitoria da parte del giudice di prime cure, occorre prendere le mosse dalla considerazione che il veicolo danneggiato nel marzo del
2018 era stato immatricolato nell'ottobre 2003, con una vetustà di quasi quindici anni.
Occorre al contempo evidenziare come l'appellata abbia totalmente omesso CP_1
di depositare documentazione comprovante il valore di mercato di detta autovettura al momento del sinistro, omettendo di supportare, sul piano probatorio, l'apodittica affermazione, ribadita anche in appello, secondo cui le somme richieste a titolo di risarcimento danno supererebbero detto valore.
Al contempo va stigmatizzata un'ulteriore grave violazione degli obblighi gravanti sulla compagnia di assicurazione, ovvero quella di far sottoporre a perizia l'autovettura danneggiata al fine di fornire una propria stima dei danni occorsi, da contrapporre a quella fornita da controparte a supporto della richiesta risarcitoria articolata in sede giudiziale.
Tale onere, già disatteso nella sede stragiudiziale (non vi è prova della sottoposizio- ne a perizia dell'autovettura), non appare soddisfatto finanche in sede giudiziale, ove la puntuale e particolareggiata descrizione dei danni occorsi e dei costi di riparazione proveniente dall'attore, mediante richiamo all'analitica perizia in atti, avrebbe imposto da parte della compagnia di assicurazione la specifica contestazione della quantifica- zione operata da controparte, mediante analitica individuazione dei costi ritenuti ingiustificati e/o eccessivi.
La comparsa di nel corso del giudizio di primo grado, in ordine alla quantifica- CP_1
zione dei danni, si limita, tuttavia, ad un generico richiamo ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio ovvero a massime giurisprudenziali, difese totalmente disancorate da un'eventuale diversa analisi dettagliata dei costi di riparazioni all'esito di una perizia di parte redatta da un proprio fiduciario ovvero, quanto meno, dalla rappresentazione dell'atteggiamento tenuto dal danneggiato, volto ad ingiustificatamente sottrarsi ai
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richiesti accertamenti peritali.
Da ciò deriva che il Giudice di Pace, nel quantificare riduttivamente il danno occorso all'attore, non ha fatto buon governo dei principi discendenti dall'art.115 c.p.c. e volti ad imporre un onere di espressa contestazione dei fatti dedotti dalla controparte;
ciò dicasi in particolar modo per le porzioni dell'autovettura che parte appellante assume essere state coinvolte nel danneggiamento, come elencate nel preventivo in atti, ovvero alla valutazione dei costi occorrenti per le riparazioni;
le motivazioni addotte sul punto dal
Giudice di Pace appaiono obiettivamente superficiali e volte ad ingiustificatamente sottrarre la convenuta dalle conseguenze della violazione degli oneri come sopra delineati.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello principale, i danni occorsi all'autovettura del signor possono quantificarsi in misura pari ad euro 2.407,90 Pt_1
ovvero in misura conforme a quanto emergente dal preventivo depositato in atti, le cui risultanze non sono state mai specificamente contestate dalla ed appaiono, CP_1
peraltro, pienamente compatibili con la dinamica del sinistro e con il materiale fotogra- fico presente in atti.
Da ciò discende che la somma concretamente riconoscibile a titolo di risarcimento del danno è pari ad euro 1.203,95.
In punto di interessi e rivalutazione, vanno parimenti accolti i motivi di appello fatti valere da (decorrenza degli interessi dal fatto illecito e non dalla domanda) e Pt_1
dalla (interessi da calcolarsi sull'importo devalutato). CP_1
Invero sull'importo come sopra liquidato all'attualità (euro 1.203,95), va aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (sent.
1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verifi- carsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (02.03.2018) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei
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medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla pronuncia giudiziale e sino al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Va, infine, parzialmente accolto il terzo motivo di appello principale, in ordine al mancato rimborso delle seguenti spese esenti documentate:
a) Euro 8,79 per la notifica dell'atto di citazione;
b) Euro 13,27 per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione al responsabile civile;
c) Euro 26 per acquisizione certificazione PRA;
per un totale di euro 48,06.
Gli ulteriori costi non appaiono, invece, documentati alla stregua della documenta- zione depositata.
Venendo al governo delle spese di lite, va evidenziato che il riconoscimento del maggior importo a titolo risarcitorio impone una rideterminazione dei compensi spettanti per il giudizio di primo grado, che vanno riparametrati al diverso scaglione tariffario operante (valore cause tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00). La semplicità delle questioni poste ed il ridotto risultato raggiunto giustificano l'applicazione dei minimi tariffati.
Relativamente al giudizio di appello, la reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, mentre per il restante 50% seguono la soccombenza di e si liquidano applicando le tariffe di cui al DM n.55 CP_1
del 2014, lo scaglione tariffario corrispondente al valore entro cui l'appello è risultato fondato (differenza tra quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nella presente sede e quanto riconosciuto dal giudice di prime cure;
euro 1203,95 – euro 835,17= euro
368,78) ed applicando i minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni poste e del modesto risultato processuale raggiunto rispetto ai complessivi motivi di appello;
con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
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➢ in parziale accoglimento dei motivi di appello principale proposti dal signor e di appello incidentale proposti da in riforma Parte_1 CP_1
della sentenza di primo grado:1) dichiara la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro nella produzione dello stesso a norma dell'art.2054 2° comma c.c.; 2) condanna e Controparte_1 [...]
in solido al risarcimento dei danni in favore di CP_4 Parte_1
che si rideterminano in complessivi euro 1.203,95, oltre interessi come liqui- dati in parte motiva;
3) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido alla refusione in favore del signor delle spese di lite Parte_1
relative al giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 173,06 per spese esenti ed euro 633,00 per compensi, oltre rimborso per spese ge- nerali nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa con attribuzione al difen- sore dichiaratosi anticipatario;
➢ compensa nella misura del 50% le spese di lite relativamente al giudizio di appello, mentre per il restante 50% condanna l'appellata alla refusione CP_1
delle stesse in favore dell'appellante , nella misura di euro Parte_1
166,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spe- se generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n.
24306/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Piaz- Parte_1 C.F._1
za Quattro Giornate n. 64, presso lo studio dell'Avv. DE BONITATIBUS STEFANIA (c.f.:
) dalla quale è rappr.to e difeso giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta in Napoli alla Via Melisurgo n° 4, presso lo studio dell'Avv. DE MAFFUTIIS
TA LB (c.f.: dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di C.F._3
procura in atti.
- Appellato
E
(C.F. . Controparte_2 CodiceFiscale_4
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 16.11.2023 (appellata
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) e 12 gennaio 2024 (appellata ex art.143 c.p.c.), il sig. CP_1 CP_2 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 3259/2023, resa nel procedimento recante n. rg.
9967/2019 e pubblicata in data 09.05.2023, dal Giudice di Pace di Barra, in persona della dott.ssa Stefania Aulicino, con cui veniva accolta solo parzialmente la domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 2/3/18 in Napoli.
In primo grado l'attore aveva dedotto che, mentre percorreva via Scipione Rovito alle ore 16:45 circa, alla guida del veicolo Toyota tgCL429FM di sua proprietà, veniva colpito alla parte anteriore laterale destra dal veicolo Ford Fiesta, tg EG070DP, di proprietà della sig.ra , proveniente da via Pier delle Vigne, riportando danni Parte_2
alla parte anteriore destra del veicolo.
La sentenza impugnata ha statuito che “le dichiarazioni dell'unico teste non consen- tono di ritenere raggiunta la prova che tutti i danni lamentati siano causati dalla condotta del conducente del veicolo convenuto. Ritiene questo giudice che solo il danneggiamento del parafango anteriore lato destro e paraurti possa essere ritenuto compatibile e comprovato dalle dichiarazioni del teste e dai rilievi fotografici allegati da parte attrice riconducibili al veicolo di parte attorea dalle dichiarazioni del teste escusso.
(…) Ritiene questo giudice conforme a giustizia liquidare i danni subiti dall'attore in €
835, 28, oltre interessi dalla domanda”.
Il Giudice di Pace, pur accertando la responsabilità, ha, pertanto, ritenuto provati soltanto i danni al parafango anteriore destro e al paraurti, escludendo gli altri indicati dall'attore.
Secondo l'appellante, questa valutazione è ingenerosa e contraria alle risultanze istruttorie: il teste escusso avrebbe, infatti, confermato la dinamica dell'impatto e la gravità dello stesso, riconoscendo le fotografie prodotte e sottoscrivendole, oltre a riferire danni meccanici al braccetto della ruota anteriore destra.
Le immagini mostrerebbero, inoltre, chiaramente ulteriori danni, come la scollatura del proiettore destro e danni alla ruota, coerenti con un urto violento proveniente da sinistra. A ciò aggiungasi il preventivo di spesa, che elenca pezzi di ricambio per €
1.338,00 cui si sommano manodopera e IVA, per un totale di € 2.407,00.
Tutti questi elementi, considerati congiuntamente, dimostrerebbero che i danni so-
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no integralmente riconducibili al sinistro.
Il secondo motivo di gravame riguarda la decorrenza degli interessi: trattandosi di illecito aquiliano, essi devono essere calcolati dalla data del fatto e non dalla domanda, come erroneamente disposto dal primo giudice. Ha, inoltre, richiesto la rivalutazione monetaria, non chiaramente riconosciuta in sentenza.
Il terzo motivo concerne le spese vive: il Giudice di Pace ha rimborsato solo il contri- buto unificato e la marca da bollo, omettendo altre spese documentate e necessarie al processo (notifiche, certificati, perizia, citazioni testi), per ulteriori € 102,50. Ha chiesto, quindi, il loro riconoscimento, unitamente alla revisione delle spese di entrambi i gradi, in base al nuovo scaglione derivante dall'accoglimento dell'appello.
In conclusione, l'appellante ha richiesto la riforma della sentenza, il riconoscimento di tutti i danni come conseguenza del sinistro, la liquidazione di € 2.407,00 oltre interes- si dal fatto e rivalutazione, nonché la condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La società si è costituita nel giudizio di appello proposto da Controparte_1
, depositando una comparsa con appello incidentale. Parte_1
Ha impugnato integralmente l'atto di gravame avversario, eccependo in via prelimi- nare la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché l'appellante non ha indicato in modo chiaro e specifico le parti della sentenza da riesaminare né le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti.
In secondo luogo, la compagnia ha contestato nel merito i motivi di gravame, rite- nendoli infondati.
Ha sostenuto che la doglianza sulla ridotta liquidazione dei danni è stata priva di fondamento, poiché non ha fornito prova adeguata dell'entità del danno, Pt_1
limitandosi a produrre un preventivo di parte senza esibire fatture o documentazione certa.
Ha evidenziato che il veicolo attoreo è stato immatricolato nel 2003 e che, pertanto, la valutazione del danno doveva essere ridotta per vetustà, al fine di evitare un'indebita locupletazione.
Ha richiamato l'art. 2058 c.c. e la giurisprudenza della Cassazione, ribadendo che il
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risarcimento deve perseguire la reintegrazione patrimoniale senza superare il valore commerciale del veicolo, e che il Giudice di Pace ha correttamente liquidato una somma equa.
ha inoltre contestato il motivo relativo alle spese vive, osservando che non CP_1
sono state documentate né richieste con nota spese al momento della decisione, e ha ritenuto corretta la statuizione di primo grado sul punto.
Con l'appello incidentale, la compagnia ha chiesto la riforma della sentenza in ordine alla liquidazione degli interessi, sostenendo che il Giudice di Pace ha calcolato gli interessi in modo errato, senza devalutare la somma alla data del sinistro e senza applicare il criterio corretto indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha chiesto quindi che il Tribunale ridetermini gli interessi per evitare un ingiustificato arricchimento dell'attore.
Infine, ha impugnato la decisione sulla responsabilità del sinistro, ritenendo CP_1
che il Giudice di Pace abbia omesso di motivare adeguatamente la propria decisione, in violazione dell'art. 132 c.p.c..
Ha richiamato il rapporto della Polizia Municipale, che ha attribuito l'esclusiva re- sponsabilità a per mancata precedenza a destra, e ha sottolineato che la Pt_1
dinamica dell'incidente e il grafico allegato confermano tale ricostruzione.
Ha richiamato la giurisprudenza sull'art. 145 C.d.s. e sull'obbligo di prudenza, soste- nendo che non ha dimostrato di aver rispettato le norme di circolazione né di Pt_1
aver adottato le manovre necessarie per evitare il sinistro.
Ha chiesto quindi che il Tribunale attribuisca la responsabilità esclusiva all'appellante principale, o quantomeno riconosca un concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054, comma
2, c.c.
In conclusione, ha chiesto di respingere l'appello di perché inammissi- CP_1 Pt_1
bile e infondato, di accogliere l'appello incidentale riformando la sentenza in ordine alla responsabilità e agli interessi, e di condannare l'appellante alle spese del grado.
La causa è stata rinviata alla data dell'11 dicembre 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies ultimo comma c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
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L'ordine logico dei motivi di appello, principale e incidentale, impone di valutare preliminarmente quello proposto da in quanto volto a minare l'affermazione di CP_1
responsabilità esclusiva della propria assicurata, signora . CP_2
Invero (già , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha espres- CP_1 CP_3
samente invocato la responsabilità dell'attore, consistita nel non aver rispetto l'obbligo di precedenza, ed eccepito, in ogni caso, il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità.
Il Giudice di Pace, nel valutare la domanda risarcitoria, ha totalmente omesso di operare valutazioni in ordine alla dinamica del sinistro ed all'accertamento, in concre- to, delle responsabilità ascrivibile all'uno ed all'altro conducente, valutazioni imposte dalla necessità di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 2° comma c.c..
L'indagine, invero, si è concentrata unicamente sull'individuazione dei danni concre- tamente ascrivibili al sinistro ed alla quantificazione dei costi di riparazione.
Con il proposto appello incidentale, ha espressamente censurato l'omessa CP_1
motivazione invocando, in riforma della sentenza appellata, l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'appellante nella produzione del sinistro ovvero, in subordi- ne, l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054 2° comma c.c..
Orbene la censura è palesemente fondata, in quanto la lettura della laconica senten- za di primo grado rende evidente la totale omissione delle valutazioni di cui sopra.
Al contempo le difese svolte dalla nonché dall'appellante (unicamente in sede CP_1
di memorie conclusionali depositate in data 5 dicembre 2025) appaiono parimenti inidonee a consentire il superamento della presunzione di pari responsabilità derivante dall'art.2054 2° comma c.c..
Entrambe le parti mirano, infatti, ad operare una valutazione parcellizzata della con- dotta di guida, volta a stigmatizzare la condotta di guida dell'auto antagonista (omissio- ne di precedenza al veicolo proveniente da destra, elevata velocità), senza misurarsi con quanto emergente dagli atti di causa in ordine alla responsabilità dell'altro conducente ed alle manovre che costui avrebbe potuto porre in essere al fine di evitare la collisione.
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Da ciò deriva l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art.2054
2° comma c.c. atteso che in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, detta presunzione, per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, 17/05/2022, n. 15736).
Incertezze in ordine alla dinamica del sinistro ed alle responsabilità di ciascun con- ducente emergono, invero, dallo stesso rapporto di Polizia Municipale prodotto dalla nonché dalle dichiarazioni rese dal teste escusso nel giudizio di primo grado. CP_1
L'elevata velocità del veicolo antagonista al momento dell'impatto parrebbe con- traddetta dalla stessa entità dei danni provocati all'autovettura dell'appellante, decisa- mente ridotti rispetto a quelli che si sarebbero verificati in caso di conferma dell'assunto attoreo;
ciò emerge univocamente dalle foto allegate al verbale redatto dalla Polizia
Municipale e prodotte anche dall'appellante, foto scattate all'esito dell'impatto e che testimoniano danni concentrati in corrispondenza della parte anteriore destra e del parafango;
anche quanto dichiarato dal teste, in ordine all'effettuazione di manovre di emergenza di svolta a sinistra ed in ordine al fatto che l'impatto sarebbe avvenuto allorquando l'auto del aveva quasi interamente superato l'intersezione, appaio- Pt_1
no palesemente smentite da detto materiale fotografico, da cui emerge che l'auto danneggiata si trovava proprio al centro dell'intersezione, leggermente spostata verso sinistra, verosimilmente in ragione dell'impatto subito.
Decisamente anomala appare, infine, la circostanza che il teste abbia omesso di for- nire i propri dati identificativi agli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto (cfr. deposizione testimoniale secondo cui il teste si sarebbe allontanato con il compagno dopo l'arrivo della Polizia Municipale), limitandosi a fornirli all'appellante, il quale avrebbe parimenti omesso, nell'occasione, di comunicarli ai verbalizzanti.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello incidentale di ed in ri-
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forma della gravata sentenza, va affermata la piena operatività, nel caso di specie, della presunzione di pari responsabilità dei conducenti delle autovetture coinvolte nella produzione del sinistro oggetto di causa, ciò ai sensi dell'art.2054 2° comma c.c..
Venendo all'appello principale proposto dal signor e volto a stigmatizzare il Pt_1
riduttivo accoglimento della richiesta risarcitoria da parte del giudice di prime cure, occorre prendere le mosse dalla considerazione che il veicolo danneggiato nel marzo del
2018 era stato immatricolato nell'ottobre 2003, con una vetustà di quasi quindici anni.
Occorre al contempo evidenziare come l'appellata abbia totalmente omesso CP_1
di depositare documentazione comprovante il valore di mercato di detta autovettura al momento del sinistro, omettendo di supportare, sul piano probatorio, l'apodittica affermazione, ribadita anche in appello, secondo cui le somme richieste a titolo di risarcimento danno supererebbero detto valore.
Al contempo va stigmatizzata un'ulteriore grave violazione degli obblighi gravanti sulla compagnia di assicurazione, ovvero quella di far sottoporre a perizia l'autovettura danneggiata al fine di fornire una propria stima dei danni occorsi, da contrapporre a quella fornita da controparte a supporto della richiesta risarcitoria articolata in sede giudiziale.
Tale onere, già disatteso nella sede stragiudiziale (non vi è prova della sottoposizio- ne a perizia dell'autovettura), non appare soddisfatto finanche in sede giudiziale, ove la puntuale e particolareggiata descrizione dei danni occorsi e dei costi di riparazione proveniente dall'attore, mediante richiamo all'analitica perizia in atti, avrebbe imposto da parte della compagnia di assicurazione la specifica contestazione della quantifica- zione operata da controparte, mediante analitica individuazione dei costi ritenuti ingiustificati e/o eccessivi.
La comparsa di nel corso del giudizio di primo grado, in ordine alla quantifica- CP_1
zione dei danni, si limita, tuttavia, ad un generico richiamo ai principi in tema di riparto dell'onere probatorio ovvero a massime giurisprudenziali, difese totalmente disancorate da un'eventuale diversa analisi dettagliata dei costi di riparazioni all'esito di una perizia di parte redatta da un proprio fiduciario ovvero, quanto meno, dalla rappresentazione dell'atteggiamento tenuto dal danneggiato, volto ad ingiustificatamente sottrarsi ai
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richiesti accertamenti peritali.
Da ciò deriva che il Giudice di Pace, nel quantificare riduttivamente il danno occorso all'attore, non ha fatto buon governo dei principi discendenti dall'art.115 c.p.c. e volti ad imporre un onere di espressa contestazione dei fatti dedotti dalla controparte;
ciò dicasi in particolar modo per le porzioni dell'autovettura che parte appellante assume essere state coinvolte nel danneggiamento, come elencate nel preventivo in atti, ovvero alla valutazione dei costi occorrenti per le riparazioni;
le motivazioni addotte sul punto dal
Giudice di Pace appaiono obiettivamente superficiali e volte ad ingiustificatamente sottrarre la convenuta dalle conseguenze della violazione degli oneri come sopra delineati.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello principale, i danni occorsi all'autovettura del signor possono quantificarsi in misura pari ad euro 2.407,90 Pt_1
ovvero in misura conforme a quanto emergente dal preventivo depositato in atti, le cui risultanze non sono state mai specificamente contestate dalla ed appaiono, CP_1
peraltro, pienamente compatibili con la dinamica del sinistro e con il materiale fotogra- fico presente in atti.
Da ciò discende che la somma concretamente riconoscibile a titolo di risarcimento del danno è pari ad euro 1.203,95.
In punto di interessi e rivalutazione, vanno parimenti accolti i motivi di appello fatti valere da (decorrenza degli interessi dal fatto illecito e non dalla domanda) e Pt_1
dalla (interessi da calcolarsi sull'importo devalutato). CP_1
Invero sull'importo come sopra liquidato all'attualità (euro 1.203,95), va aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (sent.
1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verifi- carsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (02.03.2018) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei
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medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. Dalla pronuncia giudiziale e sino al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Va, infine, parzialmente accolto il terzo motivo di appello principale, in ordine al mancato rimborso delle seguenti spese esenti documentate:
a) Euro 8,79 per la notifica dell'atto di citazione;
b) Euro 13,27 per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione al responsabile civile;
c) Euro 26 per acquisizione certificazione PRA;
per un totale di euro 48,06.
Gli ulteriori costi non appaiono, invece, documentati alla stregua della documenta- zione depositata.
Venendo al governo delle spese di lite, va evidenziato che il riconoscimento del maggior importo a titolo risarcitorio impone una rideterminazione dei compensi spettanti per il giudizio di primo grado, che vanno riparametrati al diverso scaglione tariffario operante (valore cause tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00). La semplicità delle questioni poste ed il ridotto risultato raggiunto giustificano l'applicazione dei minimi tariffati.
Relativamente al giudizio di appello, la reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, mentre per il restante 50% seguono la soccombenza di e si liquidano applicando le tariffe di cui al DM n.55 CP_1
del 2014, lo scaglione tariffario corrispondente al valore entro cui l'appello è risultato fondato (differenza tra quanto riconosciuto a titolo di risarcimento nella presente sede e quanto riconosciuto dal giudice di prime cure;
euro 1203,95 – euro 835,17= euro
368,78) ed applicando i minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni poste e del modesto risultato processuale raggiunto rispetto ai complessivi motivi di appello;
con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_2
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➢ in parziale accoglimento dei motivi di appello principale proposti dal signor e di appello incidentale proposti da in riforma Parte_1 CP_1
della sentenza di primo grado:1) dichiara la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro nella produzione dello stesso a norma dell'art.2054 2° comma c.c.; 2) condanna e Controparte_1 [...]
in solido al risarcimento dei danni in favore di CP_4 Parte_1
che si rideterminano in complessivi euro 1.203,95, oltre interessi come liqui- dati in parte motiva;
3) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido alla refusione in favore del signor delle spese di lite Parte_1
relative al giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 173,06 per spese esenti ed euro 633,00 per compensi, oltre rimborso per spese ge- nerali nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa con attribuzione al difen- sore dichiaratosi anticipatario;
➢ compensa nella misura del 50% le spese di lite relativamente al giudizio di appello, mentre per il restante 50% condanna l'appellata alla refusione CP_1
delle stesse in favore dell'appellante , nella misura di euro Parte_1
166,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spe- se generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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