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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 511/2023 r.g.
CP_1
Avv. SANTONICOLA CIRO parte ricorrente
Controparte_2 difeso ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto al maggior punteggio previsto dal D.M. n. 50 del 2021 per il servizio militare di leva svolto in costanza rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica e l'emanazione dei provvedimenti utili alla conseguente modifica delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia triennio del personale. II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione giuridica controversa riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente (inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia triennio del personale ATA 2021/2024) all'attribuzione del maggior punteggio (6) previsto dal D.M. n. 50 del 2021 per il servizio militare di leva svolto in costanza rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica, in luogo del minor punteggio (0,6) riconosciuto per il servizio militare effettivamente svolto non in costanza di rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica.
II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia triennio del personale ATA 2021/2024, per la provincia di L'Aquila.
2 E' pacifico che parte ricorrente ha prestato il servizio obbligatorio di leva non in costanza del rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica nomina.
3 Parte ricorrente è stata inserita in graduatoria con il riconoscimento di punti 0,6 per ogni anno del servizio di leva prestato.
III. In via preliminare deve affermarsi la giurisdizione ordinaria posto che la domanda della parte ricorrente è specificamente volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo secondo un determinato punteggio, riconosciuto direttamente dalla normazione primaria secondo la tesi esposta, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo impeditivo.
IV. E' necessario altresì premettere che, essendo scadute le graduatorie 2021/2024, non appare sussistere il litisconsorzio o con gli altri soggetti utilmente collocati nella graduatoria, ormai scaduta, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda – incidendo sul diritto di parte ricorrente al riconoscimento del punteggio anche per le future graduatorie o per ipotesi risarcitorio – non potrebbe ledere la posizione giuridica dei già collocati in graduatoria.
V. Il D.M. 50/2021 disciplina i punteggi per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia triennio del personale ATA 2021/2024.
1 L'Allegato A punto A dispone che Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
2 Il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica e pertanto riceve il maggior punteggio (punti 6 per anno).
3 Il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è invece considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e pertanto riceve un minor punteggio (0,6 per anno).
VI. Il decreto ministeriale attribuisce quindi diversi punteggi per il servizio militare e tanto per una ragione che emerge dalle stesse disposizioni.
1 E' riconosciuto il maggior punteggio per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego - equiparandolo al servizio prestato presso l'amministrazione scolastica - al fine di trattare paritariamente il dipendente scolastico chiamato a prestare il servizio di leva e quello non chiamato alla leva.
2 E' riconosciuto un diverso e minor punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego scolastico - equiparandolo al servizio preso presso la pubblica amministrazione - al fine di non discriminare l'aspirante che è stato chiamato comunque alla leva.
VII. Il decreto ministeriale non è in contrasto con la normativa primaria. VIII. Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 contiene dei riferimenti normativi al rapporto tra impiego e servizio militare di leva.
1 L'art. 569.3 relativo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, dispone che Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
2 L'art. 485.7 relativo al personale docente, inserito nella Sezione IV al “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, dispone che Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
3 Le disposizioni citate non possono trovare applicazione per il caso di richiesta di inserimento nelle graduatorie in quanto relative alla diversa fattispecie del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera. Fattispecie diversa da quella concorsuale, finalizzata all'instaurazione del rapporto di impiego, in cui rilevano le diverse capacità desumibili dalle esperienze svolte.
4 E' utile evidenziare, in ogni caso, come le norme indicate impongono, per ogni caso, il riconoscimento del servizio militare reso senza imporre una identica disciplina per tutte le diverse situazioni soggettive (servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro, pubblico o privato, o non in costanza di rapporto di lavoro). E tanto coerentemente con l'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare (in tal senso Cassazione n. 5679/2020) di cui al punto motivazionale successivo.
IX. L'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare è la norma primaria di riferimento per i rapporti tra concorsi pubblici e servizio militare di leva:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
1 Le disposizioni del D.M. 50 del 2021 non appaiono difformi dalla normativa indicata.
2 Il comma 1 impone di riconoscere al candidato un punteggio, per il servizio militare di leva, pari a quello attribuito per il servizio prestato presso gli enti pubblici.
3 Il comma 2 impone di riconoscere a tutti il periodo di tempo trascorso come militare. La norma
- e tanto si intuisce dalla formulazione testuale secondo cui è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro in riferimento alla valutazione dei titoli - ha la funzione specifica di precisare come il servizio militare debba esser riconosciuto, in caso di valutazione dei titoli, come periodo svolto “in pendenza di rapporto di lavoro” e tanto sia nel caso in cui il candidato ha prestato il servizio di leva in costanza di un rapporto di lavoro privato (e non solo pubblico), sia nel caso in cui ha prestato il servizio non in costanza di rapporti di lavoro. 4 La norma, quindi, impone il riconoscimento del servizio militare ai fini dei concorsi (nella valutazione dei titoli) a prescindere dalla situazione di partenza del candidato: servizio di leva reso in costanza di rapporto di lavoro pubblico, privato ovvero reso non in costanza di rapporto lavorativo. La finalità della norma è quindi quella di riconoscere a tutti il servizio militare reso. 5 La norma non impone un punteggio identico per tutte le situazioni sopra indicate ma si limita ad imporre l'attribuzione di un criterio nell'attribuzione del punteggio che deve esser pari a quello a attribuito per il servizio prestato presso gli enti pubblici. Può ulteriormente aggiungersi come il plurale utilizzato nella lettera - la disposizione parla di servizi prestati negli impieghi civili e non di servizio prestato
- giustifichi altresì un diverso trattamento, in termini di punteggio, a seconda dell'impiego di provenienza. La finalità della norma non è così quella di equiparare tutte le posizioni - e tanto si giustifica dalla sede concorsuale in cui trova applicazione - ma quella di indicare un parametro oggettivo di riferimento per l'attribuzione dei punteggi.
X. Le disposizioni del D.M. 50 del 2021 si muovono sulla linea delle ragioni dettate dalla norma primaria: riconoscono il punteggio per il servizio militare svolto da chiunque;
riconoscono il punteggio facendo riferimento ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; lo riconoscono diversificato se il servizio è stato reso in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica e, nel caso contrario, lo riconoscono al pari del servizio svolto presso altra amministrazione pubblica (anche se nessun servizio o rapporto lavorativo privato è stato in corso al momento della chiamata alla leva).
XI. La normativa primaria e secondaria rispetta il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 52 della Costituzione secondo cui l'adempimento dell'obbligo di leva non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici: non pregiudica la posizione di colui che ha prestato servizio di leva ma la tratta diversamente rispettando i diversi principi, tra cui quello meritocratico dell'ultimo comma, stabilito dall'art. 97 Costituzione.
XII. Da ultimo è utile evidenziare come una sentenza di legittimità - n. 22429/2024 – ha affermato, seppur con un percorso motivazionale non coincidente con quello del presente provvedimento, il principio per cui in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto. XIII. XIV. Le spese sono compensate (art. 92.2 c.p.c.) in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa in diritto.
p.q.m.
I. Respinge la domanda. II. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti.
18/11/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 511/2023 r.g.
CP_1
Avv. SANTONICOLA CIRO parte ricorrente
Controparte_2 difeso ex art. 417 bis c.p.c. parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto al maggior punteggio previsto dal D.M. n. 50 del 2021 per il servizio militare di leva svolto in costanza rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica e l'emanazione dei provvedimenti utili alla conseguente modifica delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia triennio del personale. II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione giuridica controversa riguarda l'accertamento del diritto di parte ricorrente (inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia triennio del personale ATA 2021/2024) all'attribuzione del maggior punteggio (6) previsto dal D.M. n. 50 del 2021 per il servizio militare di leva svolto in costanza rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica, in luogo del minor punteggio (0,6) riconosciuto per il servizio militare effettivamente svolto non in costanza di rapporto d'impiego con l'amministrazione scolastica.
II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate, e quelle non ammesse, sono irrilevanti ai fini della decisione. 1 Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento per le graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia triennio del personale ATA 2021/2024, per la provincia di L'Aquila.
2 E' pacifico che parte ricorrente ha prestato il servizio obbligatorio di leva non in costanza del rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica nomina.
3 Parte ricorrente è stata inserita in graduatoria con il riconoscimento di punti 0,6 per ogni anno del servizio di leva prestato.
III. In via preliminare deve affermarsi la giurisdizione ordinaria posto che la domanda della parte ricorrente è specificamente volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo secondo un determinato punteggio, riconosciuto direttamente dalla normazione primaria secondo la tesi esposta, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo impeditivo.
IV. E' necessario altresì premettere che, essendo scadute le graduatorie 2021/2024, non appare sussistere il litisconsorzio o con gli altri soggetti utilmente collocati nella graduatoria, ormai scaduta, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda – incidendo sul diritto di parte ricorrente al riconoscimento del punteggio anche per le future graduatorie o per ipotesi risarcitorio – non potrebbe ledere la posizione giuridica dei già collocati in graduatoria.
V. Il D.M. 50/2021 disciplina i punteggi per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia triennio del personale ATA 2021/2024.
1 L'Allegato A punto A dispone che Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
2 Il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica e pertanto riceve il maggior punteggio (punti 6 per anno).
3 Il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è invece considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e pertanto riceve un minor punteggio (0,6 per anno).
VI. Il decreto ministeriale attribuisce quindi diversi punteggi per il servizio militare e tanto per una ragione che emerge dalle stesse disposizioni.
1 E' riconosciuto il maggior punteggio per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego - equiparandolo al servizio prestato presso l'amministrazione scolastica - al fine di trattare paritariamente il dipendente scolastico chiamato a prestare il servizio di leva e quello non chiamato alla leva.
2 E' riconosciuto un diverso e minor punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego scolastico - equiparandolo al servizio preso presso la pubblica amministrazione - al fine di non discriminare l'aspirante che è stato chiamato comunque alla leva.
VII. Il decreto ministeriale non è in contrasto con la normativa primaria. VIII. Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 contiene dei riferimenti normativi al rapporto tra impiego e servizio militare di leva.
1 L'art. 569.3 relativo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, dispone che Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
2 L'art. 485.7 relativo al personale docente, inserito nella Sezione IV al “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”, dispone che Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
3 Le disposizioni citate non possono trovare applicazione per il caso di richiesta di inserimento nelle graduatorie in quanto relative alla diversa fattispecie del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera. Fattispecie diversa da quella concorsuale, finalizzata all'instaurazione del rapporto di impiego, in cui rilevano le diverse capacità desumibili dalle esperienze svolte.
4 E' utile evidenziare, in ogni caso, come le norme indicate impongono, per ogni caso, il riconoscimento del servizio militare reso senza imporre una identica disciplina per tutte le diverse situazioni soggettive (servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro, pubblico o privato, o non in costanza di rapporto di lavoro). E tanto coerentemente con l'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare (in tal senso Cassazione n. 5679/2020) di cui al punto motivazionale successivo.
IX. L'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare è la norma primaria di riferimento per i rapporti tra concorsi pubblici e servizio militare di leva:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
1 Le disposizioni del D.M. 50 del 2021 non appaiono difformi dalla normativa indicata.
2 Il comma 1 impone di riconoscere al candidato un punteggio, per il servizio militare di leva, pari a quello attribuito per il servizio prestato presso gli enti pubblici.
3 Il comma 2 impone di riconoscere a tutti il periodo di tempo trascorso come militare. La norma
- e tanto si intuisce dalla formulazione testuale secondo cui è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro in riferimento alla valutazione dei titoli - ha la funzione specifica di precisare come il servizio militare debba esser riconosciuto, in caso di valutazione dei titoli, come periodo svolto “in pendenza di rapporto di lavoro” e tanto sia nel caso in cui il candidato ha prestato il servizio di leva in costanza di un rapporto di lavoro privato (e non solo pubblico), sia nel caso in cui ha prestato il servizio non in costanza di rapporti di lavoro. 4 La norma, quindi, impone il riconoscimento del servizio militare ai fini dei concorsi (nella valutazione dei titoli) a prescindere dalla situazione di partenza del candidato: servizio di leva reso in costanza di rapporto di lavoro pubblico, privato ovvero reso non in costanza di rapporto lavorativo. La finalità della norma è quindi quella di riconoscere a tutti il servizio militare reso. 5 La norma non impone un punteggio identico per tutte le situazioni sopra indicate ma si limita ad imporre l'attribuzione di un criterio nell'attribuzione del punteggio che deve esser pari a quello a attribuito per il servizio prestato presso gli enti pubblici. Può ulteriormente aggiungersi come il plurale utilizzato nella lettera - la disposizione parla di servizi prestati negli impieghi civili e non di servizio prestato
- giustifichi altresì un diverso trattamento, in termini di punteggio, a seconda dell'impiego di provenienza. La finalità della norma non è così quella di equiparare tutte le posizioni - e tanto si giustifica dalla sede concorsuale in cui trova applicazione - ma quella di indicare un parametro oggettivo di riferimento per l'attribuzione dei punteggi.
X. Le disposizioni del D.M. 50 del 2021 si muovono sulla linea delle ragioni dettate dalla norma primaria: riconoscono il punteggio per il servizio militare svolto da chiunque;
riconoscono il punteggio facendo riferimento ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; lo riconoscono diversificato se il servizio è stato reso in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica e, nel caso contrario, lo riconoscono al pari del servizio svolto presso altra amministrazione pubblica (anche se nessun servizio o rapporto lavorativo privato è stato in corso al momento della chiamata alla leva).
XI. La normativa primaria e secondaria rispetta il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 52 della Costituzione secondo cui l'adempimento dell'obbligo di leva non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici: non pregiudica la posizione di colui che ha prestato servizio di leva ma la tratta diversamente rispettando i diversi principi, tra cui quello meritocratico dell'ultimo comma, stabilito dall'art. 97 Costituzione.
XII. Da ultimo è utile evidenziare come una sentenza di legittimità - n. 22429/2024 – ha affermato, seppur con un percorso motivazionale non coincidente con quello del presente provvedimento, il principio per cui in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto. XIII. XIV. Le spese sono compensate (art. 92.2 c.p.c.) in considerazione dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa in diritto.
p.q.m.
I. Respinge la domanda. II. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti.
18/11/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta