Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 07.02.2025, nella causa iscritta al n. 424 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_1 in calce al ricorso dall'avv. Antonio Gerardo, elettivamente domiciliato in Benevento alla via
Giustiniani, 11;
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliato in Benevento, alla Via Salvator Rosa, n. 16, presso lo studio dell'avv. Gianluca Rubbo che lo rappresenta e lo difende, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Franca BORLA e CP_1
Silvia ZECCHINI dell'Avvocatura dell'Istituto, in forza di procura generale ad lites del il
22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini Persona_1 del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 - presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: opposizione a precetto e differenze retributive
1.
Con ricorso depositato in data 01.02.2022, l'opponente in epigrafe identificato ha dedotto:
- che l'ITL di Benevento avviava un procedimento ispettivo a seguito di denuncia ex D.Lgs. n. 124/2004 avanzata dal sig. , all'esito del quale emetteva un verbale di Parte_2 accertamento, condannandola al pagamento della sanzione di € 8.200,00 – importo raddoppiato ad € 16.400,00 in caso di mancato pagamento entro il termine di giorni 30 dalla notifica del verbale;
- che tale sanzione, secondo la ricostruzione rinvenibile in verbale, era legata all'accertato svolgimento da parte del lavoratore di un orario di lavoro pari a n. 45 ore dal lunedì al venerdì;
n. 8 ore il sabato e n. 3 ore la domenica, una volta al mese, nonché al mancato pagamento di una parte delle ferie non godute, dei ROL dei permessi retribuiti e la rimanente parte di TFR
- che, avverso tale verbale proponeva sia ricorso al Comitato Regionale del Lavoro, sia scritti difensivi, in procedimenti ancora pendenti;
- che, la ITL di Benevento, prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto dal D. Lgs n.
124/2004, per la maturazione del silenzio rigetto, emetteva una diffida accertativa in favore del sig. per crediti patrimoniali vantati nei confronti di in misura Parte_2 Parte_1 pari ad € 24.028,68;
- che detta diffida non veniva impugnata dall'azienda innanzi alla , solo Controparte_2 perché ne aveva contezza solo con la notifica del precetto, in quanto il plico raccomandato contenete la diffida veniva trasmesso alla sede legale di Milano, dove i lavoratori collocati in smart working a causa dell'emergenza sanitaria Covid, non si avvedevano della notifica e l'azienda ritirava il plico raccomandato dopo la compiuta giacenza;
- che la diffida era basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese da lavoratori licenziati per giusta causa, a seguito di gravi inadempienze poste in essere nel corso del rapporto.
Per tali motivi, l'opponente ha chiesto di “-Preliminarmente, disporre la sospensione ex art. 615 comma II c.p.c. e/o 624 comma I c.p.c. della minacciata esecuzione;
- estinguere la procedura esecutiva azionata, dichiarare comunque inefficace, nullo, illegittimo il precetto nonché la diffida accertativa azionata per l'intervenuto pagamento del credito portato dalla stessa”, con vittoria di spese con distrazione.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso Parte_2
e proponendo domanda riconvenzionale.
Il lavoratore deduceva l'infondatezza della ricostruzione fattuale operata dalla società, deduceva la legittimità di quanto accertato dalla diffida emessa dalla ITL, di aver lavorato in “nero” dal
15.07.2016 fino alla formale assunzione, di aver svolto mansioni rientranti nel superiore livello IV del CCNL Metalmeccanica-Industria, di aver svolto lavoro straordinario diurno e festivo, di non aver ricevuto il pagamento dell'elemento perequativo della retribuzione, dell'indennità di cassa, della 13^ mensilità, dell'indennità per mancato godimento di ferie, permessi e ex festività. Per tali motivi chiedeva “1) in via preliminare, confermare la provvisoria esecutorietà dell'opposto provvedimento, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare la spiegata opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la diffida accertativa opposta;
3) sempre nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura subordinata tra il ricorrente
e la a decorrere da 15.07.2016 al 30.07.2019, con riconoscimento dell'anzianità di Parte_1 servizio e regolarizzazione della posizione contributiva;
4) in via riconvenzionale condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del , a titolo di Parte_1 Pt_2 differenze retributive tutte così come specificate in narrativa e nei conteggi allegati, della somma di € 41.968,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, anche a mezzo CTU, in applicazione del combinato disposto degli art. 36 della Costituzione e 2099
c.c., oltre interessi dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo, con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 429 c.p.c. e 150 Disp. Att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti”, con vittoria delle spese di lite, con distrazione. Sospesa l'efficacia esecutiva del precetto impugnato, espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario;
la causa CP_1
è stata rinviata per la discussione e, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la stessa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Preliminarmente, infondata è l'eccezione dell'opponente di avvenuta caducazione della diffida accertativa posta a fondamento del precetto impugnato, a seguito dell'archiviazione del verbale di illecito amministrativo n. BN0000/2021-432, disposta dall'ITL con ordinanza n. 7-2022.
Come emerge chiaramente dalla suddetta ordinanza, l'archiviazione degli atti è stata disposta in merito alle violazioni di cui al rapporto amministrativo n. 2731 del 25.02.2022- ovvero per le violazioni degli artt. 39 co. 1-2-7 DL 112/2008, art. 3 co 3 l. 12/2012, art. 5 co. 3 d.lgs. 66/2003- commesse da , n.q. di legale rappresentante della datore di lavoro e non Parte_3 CP_3 riguardo ai crediti maturati dal lavoratore ed oggetto di diffida accertativa.
Ancora, infondata è l'eccezione di nullità del ricorso per mancata indicazione dei conteggi, solo allegati alla produzione.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass.
8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva
(Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.3143).
Nel caso di specie, il ricorso ed il conteggio allegato contengono tutti gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere ed emergono con chiarezza sia le pretese del ricorrente sia le ragioni di fatto e di diritto, sulle quali esse si basano.
3.
Venendo al merito, occorre premettere in diritto quanto segue.
Riguardo al valore della diffida accertativa, la giurisprudenza ha chiarito che "la diffida accertativa- non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale- è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquistare valore di titolo eseutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può essere sempre contestato. L'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12 comma 1). Una volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida (art. 12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato” (Cass. Civ. sez. lav. n. 23744 del 29.07.2022).
Riguardo al pagamento delle differenze maturate per lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di formalizzazione del rapporto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato.
Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. 9 aprile 2014 n. 8364).
La giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma dunque che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970). In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010).
Riguardo alla richiesta di superiore inquadramento, la giurisprudenza ha chiarito che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell' art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n.8955; Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003).
Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato
(cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009).
In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
In merito alle ulteriori differenze retributive richieste, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668, Cass. n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 6023 del 12/03/2009 e, da ultimo,
Cass. n. 4076 del 20/02/2018, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018 n.16150, Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020 n.9791), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n.
11876). È infatti onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa (Cass. Sez. L, Sent. n. 3714 del 16/02/2009). “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità” (Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791).
Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass. 4 marzo 1972 n. 629). Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni
(Cass. 22 dicembre 1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 7696 del 06/04/2020; Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n.
22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n.
6332 del 05/05/2001).
4.
Facendo applicazione di tali principi, va immediatamente respinta la richiesta di compensi per il superiore inquadramento contrattuale richiesto. Invero, il ricorso è carente di specifica allegazione in ordine ai profili caratterizzanti le mansioni della qualifica richiesta e di quella riconosciuta dalla datrice di lavoro, né vi è un raffronto tra i profili caratterizzanti la qualifica richiesta e quelli delle mansioni concretamente svolte. D'altronde, è incontestato tra le parti che il fosse un addetto alle vendite, pertanto, in Pt_2 assenza di qualsivoglia indicazione sul punto, non è possibile comprendere quali sarebbero le motivazioni per le quali dovrebbe essergli riconosciuto il superiore inquadramento nel IV livello.
5.
In ordine alle ulteriori domande è necessario analizzare gli esiti della prova testimoniale. Il teste ha dichiarato “sono stato collega del . Attualmente non lavoro più Testimone_1 Pt_2 per la . ADR: ho cause in corso con la ADR io ho lavorato da Giugno 2018 a Febbraio Pt_1 Pt_1 2022. ADR: io ero preparatore di auto. C'era un rapporto tra venditori e preparatori. I venditori ci trasmettevano le schede delle auto da vendere. La preparazione significa lavaggio e montaggi oaccessori ADR: io lavoravo dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì; il sabato il mio orario era dalle 8 alle 13.00. ADR io lavoravo con il signor . Lui era un venditore. Pt_2 Lui mi comunicava adempimenti da fare sulle auto. ADR il ero sia al piazzale sia nel salone ove c'erano i venditori. ADR: io ed il non avevamo lo stesso orario di lavoro. Lui veniva dalle Pt_2 8.30 alle 13 e dalle15.30 alle 20.00. io so queste circostanze perché ho accompagnato 4-5 volte dei parenti a vedere le vetture. In quel caso c'era il . Io chiedevo a lui dei preventivi. ADR: a Pt_2 volte inoltre ci vedevamo alle 20 fuori il salone perché andavamo a correre insieme ADR: il
lavorava anche il sabato e la domenica. So queste circostanze perché a volte la domenica Pt_2 andavo a prendere il caffè perché passavo di là. ADR io non andavo tutte le domeniche. Sono andato 4-5 volte di domenica. All'inizio era sempre lui di domenica perché era l'unico venditore. Poi dopo hanno fatto turnazione. In questi casi si alternavano la domenica mattina e c'era un solo venditore. Non ricordo quando hanno iniziato la turnazione. ADR: anche il sabato lui lavorava fino alle 20. Io so queste circostanze perché vado a fare spesa da TT adiacente alla struttura ADR io andavo a fare la spesa quando capitava e quando andavo trovavo il salone sempre aperto fino alle 20 ADR: non so a chi pagavano i clienti. Non so chi incassava. ADR: i venditori erano
. e . A volte si tratteneva anche il fratello del titolare Pt_2 CP_4 CP_5 Persona_2 che dava una mano alle vendite. Lui si tratteneva un paio di ore perché gestiva la concessionaria di Avellino ADR io alle 13 chiudevo i cancelli ma spesso i venditori si trattenevano all'interno con i clienti soprattutto nei periodi promozionali. Lasciavo aperto il cancello pedonale. ADR io ero addetto al lavaggio, marchiatura, tappetini, portatarga, sistema di sblocco code. ADR io nel salone mi trattenevo anche 15/20 minuti. Dal piazzale io vedevo l'interno del salone e sapevo se il venditore era presente. ADR preciso che il salone si trova sulla strada che facci oda casa per raggiungere TT . ADR: l'orario era dalle 830 alle 13 però i venditori spesso si trattenevano con i clienti. Credo che su un mese una ventina di giorni si trattenevano oltre le 13. C'erano giorni in cui alle 13 andavano via, c'erano giorni che si trattenevano oltre. Io alle 13 andavo via e lasciavo il cancello pedonale aperto”. Il teste ha riferito “sono stato collega del . Attualmente non lavoro più per la Tes_2 Pt_2
. ADR: ho cause in corso con la . ADR io ho lavorato dal 2019 al 2020 circa . Non Pt_1 Pt_1 ricordo bene . ADR come indicatomi dall'avv.to di parte opponente confermo di avere iniziato a lavorare febbraio 2019. ADR: io ero venditore ADR: io ed il osservavamo il medesimo Pt_2 orario di lavoro. io lavoravo dalle 8.30 alle 13 e dalle 15/15.30 alle 20 dal lunedì al venerdì; il sabato il mio orario era dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Di domenica ci alternavamo. prima che venissi io a lavorare lavorava tutte le domeniche perché era l' Pt_2 unico venditore. Quando sono arrivato io ci siamo alternati. Eravamo in 3 venditori ad alternarci. ADR: noi consulenti incassavamo i soldi dei clienti all'atto del contratto e li consegnavamo al responsabile. Incassavamo assegni e contanti e, a fine giornata o in un momento tranquille, li consegnavamo. ADR io scrivevo sul contratto l'acconto ricevuto e poi loro controllavano. Non è mai successo che non si siano trovati con i conti. ADR: alla consegna del denaro noi segnavamo su un blocchetto dato dal titolare l'importo e il responsabile di turno quando riceveva il blocchetto con l'acconto lo firmava ADR: ho riferito che il lavorava di domenica prima che arrivassi Pt_2 perché me lo ha riferito lui”. Il teste ha dichiarato “sono dipendente della dal 2011/2013 non Persona_2 Pt_1 ricordo di preciso e sono il fratello dell'amministratore. ADR: io sono responsabile delle vendite all'interno della concessionaria di Benevento ADR: io lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 fino alle 19/19.10. ADR: di domenica non lavoro. Saltuariamente in occasione della richiesta del brand di fare porte aperte lavoro di domenica mattina. Essendo più persone in concessionaria di domenica c'è una turnazione. La domenica è una giornata non commerciale . All'epoca dei fatti eravamo io, mio fratello, mio padre e tre consulenti alle vendite. Di domenica c'era una sola persona. Spesso ero io a ricoprire il turno ADR: il era un addetto alla Pt_2 vendita nel salone ADR: il lavorava dal lunedì al sabato mattina . Dal lunedì al venerdì Pt_2 lavorava dalle 9 alle 13 circa e dalle 15.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9 alle 13.00. ADR: il
non lavorava di domenica se non sporadicamente in una turnazione. Eravamo in 5 che Pt_2 facevamo i turni. Preciso che il salone non era aperto tutte le domeniche ma solo in occasione delle richieste del brand automobilistico. ADR noi abbiamo altre concessionarie. Preciso che non della 3. Nella sede di Avellino io faccio attività amministrativa e non mi occupo delle vendite. Pt_1 ADR: le somme venivano incassate dal venditore. ADR: gli addetti alle vendite erano , Pt_2
e ”. CP_4 Persona_3
Ebbene, dalla prova raccolta non sono emersi elementi dai quali desumere lo svolgimento da parte del della prestazione lavorativa alle dipendenze della nel periodo dal 15.07.2016 Pt_2 Parte_1 al 20.10.2016, antecedente la formalizzazione del rapporto. I testi e non hanno reso dichiarazioni in merito, né avrebbero potuto avendo iniziato Tes_1 CP_4 a lavorare alle dipendenze della rispettivamente, dal giugno 2018 e dal febbraio 2019. Parte_1
Del pari, neanche il teste ha reso dichiarazioni in merito. Parte_3
Pertanto, in assenza di prova- che era onere del lavoratore fornire- dello svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze della nel periodo dal 15.07.2016 al 20.10.2016, la domanda Parte_1 di pagamento delle differenze retributive richieste per il suddetto periodo va rigettata.
6.
Del pari, dalla prova raccolta non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provato lo svolgimento del lavoro straordinario, come accertato nella diffida posta a base del precetto opposto e come dedotto dal lavoratore.
Invero, il teste che ha potuto riferire solo a decorrere dal giugno 2018-, ha dichiarato che Tes_1
lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle15.30 alle 20.00, anche il sabato Pt_2 fino alle 20,00 e la domenica mattina.
Il teste, però, ha riferito di non osservare lo stesso orario del , lavorando dalle 8.00 alle Pt_2
13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 e di conoscere gli orari di lavoro dell'opposto, avendo accompagnato 4-5 volte i parenti a vedere delle vetture, per aver incontrato il , alle 20.00, davanti al salone per andare a correre insieme e, riguardo al Pt_2 sabato e alla domenica, di poter riferire gli orari di lavoro del per essere andato 4-5 Pt_2 domeniche a prendere il caffè e poiché il sabato andava a fare spesa al supermercato vicino alla concessionaria.
Tali dichiarazioni, limitate solo ad una parte del periodo dedotto in giudizio e solo ad alcune occasioni, non sono sufficienti da sole a dimostrare lo svolgimento del numero di ore di lavoro straordinario oggetto della diffida accertativa e dedotto dall'opposto. Il teste, infatti, non ha avuto contezza diretta dell'orario di lavoro osservato dal , se non in sporadiche occasioni, che Pt_2 dalle dichiarazioni del teste non sono nemmeno quantificabili.
Nemmeno sono sufficienti a dimostrare lo svolgimento del lavoro straordinario le dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato - per il periodo febbraio 2019-2020- di osservare lo CP_4 stesso orario del , svolgendo le medesime mansioni di venditore, ovvero dalle 8.30 alle Pt_2 13.00 e dalle 15/15.30 alle 20.00, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 e che di domenica si alternavano.
Lo stesso D'AL ha dichiarato di avere cause in corso con l'opponente e dagli atti risulta che la 3 ha proposto una querela penale contro per appropriazione indebita, alla base della Pt_1 CP_4 richiesta di rinvio a giudizio in atti. È evidente, quindi, che le dichiarazioni del teste non sono attendibili, oltre che non corroborate da ulteriori elementi.
Infatti, il teste di parte opponente fratello del legale rappresentante della Persona_2 società- ha confermato la ricostruzione fattuale offerta dalla 3. Pt_1
Riguardo, poi, alla documentazione allegata dal per dimostrare lo svolgimento del lavoro Pt_2 straordinario, non può tenersi conto della foto del cartello riportante degli orari di apertura. Dalla foto, invero, non è possibile dedurre né che il cartello si riferisca agli orari di apertura della concessionaria della , né il periodo di vigenza dei predetti orari e, in ogni caso, l'apertura Pt_1 della concessionaria non dimostra in automatico lo svolgimento di attività lavorativa del , Pt_2 negli orari indicati.
Allo stesso modo, non sono idonee le foto delle chat whatsapp depositate da , che sono Pt_2 limitate a specifiche date e dalle quali emergono solo le richieste del legale rappresentante della 3 di anticipare l'apertura o di lavorare di più, ma non dimostrano lo svolgimento dello Pt_1 straordinario dedotto.
7.
Ancora, dalla prova non è emerso lo svolgimento da parte del di attività lavorativa nelle Pt_2 giornate deputate al godimento di permessi ed ex festività; prova che- contrariamente a quanto si legge nella diffida accertativa- incombe sul lavoratore.
Non essendo emersi elementi a conferma delle risultanze poste dalla ITL alla base della diffida accertativa emanata, l'atto di precetto opposto deve essere annullato e la domanda proposta dal lavoratore in via riconvenzionale, per ottenere il pagamento delle differenze retributive richieste per tali titoli vanno rigettate.
8. Meritano, però, accoglimento le domande relative al pagamento dell'elemento perequativo della retribuzione di cui all'art. 13 del CCNL applicato, che la stessa opponente ha riconosciuto di non aver corrisposto (cfr. pag. 4 della memoria difensiva su domanda riconvenzionale), limitandosi ad affermare che la somma a tale titolo dovuta era già oggetto di diffida accertativa.
Del pari, va accolta la domanda relativa al pagamento della 13^ mensilità, per gli anni 2016- 2017 e
2019, che il lavoratore ha dichiarato di non aver ricevuto. La documentazione depositata dalla Pt_1 non è sufficiente per ritenere assolto l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare il
[...] pagamento delle somme a tale titolo dovute. In effetti, nulla prova l'estratto conto al 31.12.2016, dal quale non si evince né a chi è intestato il conto, né per quale causale sarebbe stato emesso l'assegno sottolineato, in corrispondenza del quale c'è scritto a penna il nome del lavoratore, né la pagina dell'estratto conto relativo al dicembre 2017- sul quale è segnalato a penna un assegno, senza che vi sia indicazione né del beneficiario, né dell'emittente, né della causale di emissione. La società, poi, non ha provato il pagamento della 13^ mensilità dovuta per il 2019, come risultante dall'ultimo cedolino emesso. In ordine alla 13^ mensilità relativa al 2018, invece, la datrice di lavoro ha depositato la stampa del bonifico disposto il 28.12.2018 a favore del , per il pagamento della 13^ mensilità per la Pt_2 somma netta di € 1.050, come risultante dalla relativa busta paga. Ancora, merita accoglimento la domanda relativa all'indennità per ferie non godute, nei limiti di quanto risulta dal cedolino di ottobre 2019.
Invero, in merito al valore probatorio delle buste paga nei confronti del datore di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa
(legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n. 12803)” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 30 gennaio 2017, n. 2239).
Nel caso di specie, nel prospetto dei giorni di ferie maturati e non goduti, contenuto nella busta paga di ottobre 2019- relativa alle spettanze di fine rapporto- risulta chiaramente che il Pt_2 aveva maturato e non goduto di 24,03333 giorni di ferie e la relativa indennità sostitutiva non risulta neanche liquidata dalla società. Ne consegue il diritto di al pagamento dell'indennità sostitutiva delle suddette giornate di Pt_2 ferie non godute.
Merita, poi, accoglimento la domanda relativa all'indennità di maneggio denaro. Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del CCNL applicato al rapporto “il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza”.
Ebbene, è incontestato tra le parti che il ha svolto mansioni di addetto alle vendite, il teste Pt_2 responsabile delle vendite all'interno della concessionaria di Benevento e Persona_2 fratello del legale rappresentante-, ha confermato che i venditori incassavano le somme e viste le querele presentate dalla 3 e i licenziamenti per giusta causa che la società ha affermato di aver Pt_1 intimato ai colleghi di , e per aver trattenuto alcuni acconti ricevuti dai Pt_2 CP_4 CP_5 clienti, è indubitabile la sussistenza della responsabilità per errore, anche finanziario. Infine, la società non ha dimostrato l'avvenuto pagamento del residuo TFR, dovuto per il 2019, non azionato in sede monitoria e riportato nel cedolino di ottobre 2019. Invero, diversamente da quanto dedotto da 3, il decreto ingiuntivo azionato dall'istante atteneva al solo TFR risultante da Pt_1
CUD 2019 e quindi non comprensivo delle ulteriori somme dovute per i mesi lavorati del 2019, come riportate nell'ultimo cedolino emesso e quanto dovuto considerata l'incidenza sullo stesso dell'elemento perequativo, dell'indennità di maneggio denaro e delle ferie non godute, non riconosciute nell'ultimo cedolino dalla società. 9.
In ordine al quantum dovuto dalla questo Giudicante ritiene, tenuto conto dei conteggi Parte_1 elaborati dalle parti in corso di causa, che il ricorrente abbia diritto al pagamento della complessiva somma di € 9.028,51; di cui € 2.676,20 a titolo di 13^ per gli anni 2016,2017 e 2019 (di cui non è provato il pagamento), € 1.293,33 a titolo di elemento perequativo;
€ 1.516,08 per indennità di ferie non godute, € 3.139,51 a titolo di indennità di maneggio denaro (come calcolata correttamente dalla società, sulla base dei minimi tabellari), € 403,39 a titolo di residuo TFR ancora dovuto. Per tutte le motivazioni esposte, l'atto di precetto opposto va annullato e la va condannata Parte_1 al pagamento della complessiva somma di € 9.028,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, per le causali indicate.
10. Infine, deve essere analizzata la domanda del ricorrente di condanna dell'opponente alla regolarizzazione contributiva.
Stante la predetta domanda, all'esito del termine ex art. 127 ter cpc del 23.11.2023, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , essendo l'Istituto litisconsorte necessario CP_1 nella controversia con cui il lavoratore lamenti il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro e chieda la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento all'ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa.
Al riguardo, si osserva, infatti, che nella giurisprudenza della Corte di legittimità, sono coesistiti per lungo tempo due distinti orientamenti. Secondo il primo di essi, la domanda con la quale il lavoratore subordinato chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all' di contributi
CP_1 evasi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, richiede la presenza in causa dell'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale sull'esistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonché quale destinatario del pagamento (così, tra le numerose, Cass. nn. 2452 del 1975, 2638 del 1976, 379 del 1989, 12946 del 1999). Tale orientamento ha ricevuto sistemazione definitiva ad opera di Cass. S.U. n. 3678 del 2009, la quale, pronunciandosi in materia di azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, comma 5°, l. n. 1338/1962, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all' della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta
CP_1 obbligato, ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell' , ravvisandone la giustificazione in considerazione del riflesso, sotto il
CP_1 profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati, rispettivamente, dall'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell' alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al
CP_1 versamento della riserva matematica), dall'interesse dell' a limitare il riconoscimento della
CP_1 rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro e dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo. E, seppure senza alcun esplicito riferimento a Cass. S.U. n. 3678 del
2009, cit., analogo principio di diritto è stato affermato da Cass. n. 19398 del 2014, che, nel riconoscere la sussistenza di un interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il versamento, ha bensì ammesso la possibilità che egli chieda in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro, al fine di sentirlo condannare al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell'ente previdenziale, a condizione però che entrambi siano stati convenuti in giudizio, a pena d'inammissibilità della domanda (nello stesso senso, da ult., Cass. n. 14853 del 2019). Parallelamente a tale indirizzo, tuttavia, ne è coesistito per lungo tempo un altro (la cui ultima eco si può scorgere proprio in Cass. n. 17162 del 2016), che, argomentando dal rilievo secondo cui l'esigenza dell'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale non sussisterebbe qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo o ancora quando, instaurati validamente fra i soggetti interessati il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale, la contestazione sia limitata al conseguimento di prestazioni derivanti dall'uno o dall'altro, ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 2684 del 1973, 66 del 1984, 442 del 1986,
72 del 1998, 10377 del 2000, 3941 del 2004): e ciò sul presupposto per cui, in controversie del genere, l'esistenza e/o l'atteggiarsi del rapporto di lavoro subordinato, che rappresenta l'imprescindibile presupposto del rapporto contributivo, costituirebbe un punto pregiudiziale, risolvibile incidenter tantum dal giudice e senza efficacia di giudicato al di fuori della causa in cui l'accertamento avviene. Di recente la Suprema Corte con sentenza n. 8956/2020 ha ribadito il primo dei due orientamenti. Nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, la Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass.
S.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.). D'altra parte, se ciò è vero, deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominata come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005), altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno: prova ne sia che la giurisprudenza della Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale
(Cass. S.U. n. 15278 del 2001). Ciò chiarito, però, diventa palese che le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale allorché l'azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi: fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all'ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l'ente previdenziale, che l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato (Cass. n. 4821 del 1999) e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi (Cass. n. 7104 del 1992, cit.); ed è appena il caso di ricordare che, giusta la ricostruzione di Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit.,
l'esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell'obiettivo di non privare la decisione (indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva) dell'unitarietà connessa con l'esperimento dell'azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri: che
è proprio ciò che, in assenza dell'ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile. Le superiori considerazioni, peraltro, evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell'ente previdenziale. Fermo, infatti, il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò, ripetesi, a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati (Cassazione n. 8956/2020).
In merito alla prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità
(Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio – che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso” (Cassazione civile sez. lav.,
04/12/2018, n. 31345). Pertanto, la questione della intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, ove rilevante ai fini dell'esito del giudizio, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, a prescindere dal fatto che la parte convenuta abbia o meno sollevato in via d'eccezione tale questione. Ebbene, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95 a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro, per il quale si chiede la regolarizzazione contributiva, è iniziato in data 20.10.2016 e cessato il 12.07.2019 e il lavoratore ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale, per la prima volta, con la notifica effettuata in corso di causa, a seguito dell'ordinanza emessa in data 24.10.2024, quindi oltre il decorso del termine prescrizionale del diritto dello stesso alla regolarizzazione contributiva previdenziale, nei limiti della prescrizione maturata.
11.
Le spese di lite tra la e vengono compensate per la metà, tenuto Parte_1 Parte_2 conto della reciproca parziale soccombenza e per la restante metà seguono la soccombenza della e si liquidano come in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della controversia. Parte_1
Le spese di lite relative al rapporto tra il lavoratore e il terzo chiamato , nonché tra la CP_1 Pt_1 e il medesimo terzo chiamato, vanno interamente compensate, in ragione della peculiare
[...] posizione processuale rivestita da quest'ultimo.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Pt_1
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione e annulla l'atto di precetto datato 25.01.2022;
2) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma lorda di € 9.028,51, oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, per le differenze retributive specificamente indicate in motivazione;
3) dichiara prescritto il diritto di alla regolarizzazione della posizione Parte_2 previdenziale e contributiva;
4) compensa per la metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante Parte_1 parte, che liquida in € 2.694, oltre rimborso spese forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Rubbo;
5) compensa integralmente le spese nei confronti dell' . CP_1
Così deciso in Benevento, il 08.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.