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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7973 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19454/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 19454/2022, promossa con citazione notificata in data 27.5.2022
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Milano via Mario Pagano n. 47 presso l'avv. Alida Agrimonti, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Novate Milanese via Rodolfo Morandi n. 28 presso l'avv. Angela Grazia Maria
Minerva, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, pagina 1 di 9 CONVENUTO
OGGETTO: mutuo.
L'attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Nel merito:
- condannare il Signor a restituire alla Signora Controparte_1 Parte_1 l'importo di € 37.756,00 dato dalla differenza tra € 70.000,00, valore complessivo del prestito elargito dalla attrice al figlio nel 2009 e 2010 ed € 32.244,00 valore complessivo delle restituzioni operate dal sig. al 2011 al 2019; CP_1 In ogni caso:
- respingersi in quanto infondate in fatto e diritto le domande avversarie contenute nella memoria di costituzione avversaria avente data 09.09.2022;
- con vittoria delle competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.”.
Il convenuto ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, in accoglimento dei motivi in premessa, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale
- Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del signor in ordine Controparte_1 all'importo di euro 20.000,00 di cui al bonifico del 27 dicembre 2010, rigettare la domanda dell'attrice in punto di restituzione dell'importo di euro 20.000,00 In via principale
- Accertato e dichiarato che le somme date al signor sono oggetto di donazione Controparte_1 indiretta da parte della signora , rigettare la domanda di restituzione e, per Parte_1 l'effetto, condannare l'attrice al pagamento in favore del convenuto di onorari e spese di causa;
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda di qualificazione di donazione indiretta con riferimento ai bonifici effettuati, accertare e dichiarare che il convenuto nulla deve all'attrice in quanto negli anni le elargizioni effettuate dal convenuto sono superiori agli importi di cui all'azione di restituzione del presente procedimento. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del rimborso forfettario oltre iva e cpa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2022 ha Parte_1
convenuto in giudizio sponendo che: Controparte_1
pagina 2 di 9 -è madre di , e nati dalla lunga relazione coniugale con CP_2 CP_3 Controparte_1
, deceduto a Vailate in data 12.3.2020; Persona_1
-in data 17.11.2009 cedeva a terzi a titolo oneroso un fabbricato sito in Vailate di propria titolarità e il ricavato pari a euro 82.000,00 veniva accreditato sul suo conto corrente presso la;
Controparte_4
-in data 26.11.2009 investiva l'importo di euro 20.000,00 in una polizza assicurativa;
-in data 14.12.2009 provvedeva su richiesta del figlio convenuto in giudizio alla corresponsione in suo favore della somma di euro 50.000,00;
-in data 3.12.2010 chiedeva la liquidazione del predetto premio assicurativo per la somma di euro 16.562,83 al fine di provvedere, in data 28.12.2010, a corrispondere al convenuto a titolo di prestito l'ulteriore importo di euro 20.000,00, tramite bonifico a favore della società Coeclerici s.p.a. come da istruzioni date dal medesimo;
-a fronte della somma complessiva di euro 70.000,00 data a titolo di prestito, il convenuto negli anni successivi restituiva all'attrice alcune somme parziali e quest'ultima annotava puntualmente ogni somma restituita con data e importo;
-tra il 2018 e il 2019 il convenuto versava somme non trascurabili alla madre che venivano utilizzate dalla stessa per pagare le spese mensili della struttura di Vailate ove era ricoverato il marito;
-del tutto immotivatamente il convenuto aveva poi interrotto qualsivoglia restituzione del denaro prestato, nonostante le reiterate richieste della madre che non riusciva a far fronte al gravoso impegno economico con le proprie risorse limitate;
-il convenuto risulta oggi debitore dell'importo di euro 37.756,00 dato dalla differenza tra euro 70.000,00, valore complessivo del prestito elargito dall'attrice, ed euro
32.244,00, valore complessivo delle restituzioni operate dal convenuto;
-l'importo risultato dalla predetta differenza non tiene conto del maturare di eventuali interessi legali sulla somma corrisposta.
Pertanto, parte attrice chiede nel merito di condannare il convenuto a restituire l'importo di euro 37.756,00.
pagina 3 di 9 Si è costituito in giudizio il quale contesta quanto ex adverso e Controparte_1
chiede, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in ordine all'importo di euro 20.000,00 di cui al bonifico del 27.12.2010 con conseguente rigetto della domanda dell'attrice di restituzione della predetta somma;
in via principale, di accertare che le somme date al convenuto sono oggetto di donazione indiretta e, di conseguenza, rigettare la domanda attorea di restituzione;
in via subordinata, chiede di accertare che il convenuto nulla deve all'attrice in quanto negli anni le elargizioni effettuate dallo stesso sono superiori agli importi oggetto dell'azione di restituzione del presente procedimento.
Il convenuto, in particolare, espone e deduce che:
-manca la sua legittimazione passiva in ordine all'importo di euro 20.000,00 di cui al bonifico del 27.12.2010 poiché dalla documentazione in atti emerge che il beneficiario del predetto bonifico non è il convenuto, ma la società Coeclerici s.p.a.;
-ha cominciato a lavorare da giovane all'età di 17 anni ed è sempre stato economicamente autosufficiente;
tutti i guadagni confluivano in famiglia e venivano gestiti dalla madre fino al 1998;
-l'attrice, vista la necessità di acquistare casa da parte del figlio ha effettuato CP_1
una donazione indiretta in suo favore e non un mutuo;
-la Suprema Corte insegna che “la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso dal fine di liberalità e abbia lo scopo o l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario”;
-la stessa Cassazione ha, peraltro, ribadito recentemente che “nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché
l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto pagina 4 di 9 del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse”;
-nessun impegno restitutorio è stato assunto dal convenuto che, da quando aveva 16 anni, ha contribuito come meglio poteva all'economia familiare;
in particolare, dal 2006 si fa carico delle vacanze estive della madre, ha corrisposto le spese cimiteriali dei nonni, ha partecipato alle spese della casa di cura del padre contribuendo al pagamento mensile di euro 1.700,00 e ha provveduto a corrispondere il costo pari a euro 8.000,00 per la ristrutturazione del bagno della casa della madre;
-in data 14.2.2020, meno di un mese prima della morte di , l'attrice Persona_1
comprava a mezzo di atto notarile la nuda proprietà della casa familiare, facendosi rilasciare dal marito nella stanza di ospedale dove era ricoverato una procura speciale a vendere in data 3.4.2019; è evidente la simulazione dell'intera operazione e la lesione della legittima del convenuto;
-l'attrice nulla dice anche in relazione alla cospicua pensione di reversibilità di cui gode, oltre alla sua pensione superiore alla media.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Con riferimento alla prova dei due asseriti mutui, il primo avente ad oggetto l'importo di euro 50.000,00 corrisposto in data 14.12.2009 e il secondo avente ad oggetto l'importo di euro 20.000,00 erogato in data 28.12.2010, osserva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. tra le altre Cass. n. 24328/17),
pagina 5 di 9 l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1
c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (v. in tal senso Cass. n. 30944/18).
Tuttavia, secondo un orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 17050/14 e di recente Cass. 27372/21 e Cass. n. 8829/23), i predetti principi andrebbero specificati nel senso che, in primo luogo, la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta.
In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro -ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare- il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si pagina 6 di 9 ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Nella fattispecie in esame l'attrice ha proposto soltanto la domanda di restituzione dell'importo di euro 37.756,00, risultato dalla differenza tra la somma totale data a prestito -pari a euro 70.000,00- e il valore complessivo delle restituzioni operate dal convenuto -pari a euro 32.244,00-.
Non ha proposto, neppure in via subordinata, alcuna altra domanda.
Il convenuto ha, d'altro canto, allegato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento di euro 50.000,00 e in particolare ha dedotto che si è trattato di erogazione di denaro avvenuta in un particolare contesto, quello dei rapporti familiari, in cui sono usualmente effettuati gesti di liberalità, in ragione delle note consuetudini sociali che possono giustificare l'esborso economico senza l'obbligo alcuno di restituzione.
Per quanto sopra detto, ne consegue che la era tenuta a fornire la prova Parte_1
rigorosa dell'esistenza dei titoli ovvero della conclusione dei due contratti di mutuo in relazione ai bonifici di denaro allegati.
Non hanno alcuna valenza probatoria le dichiarazioni rese in sede testimoniale all'udienza del 9.5.2024 da del convenuto- in quanto si limita a Controparte_5
confermare in relazione ai capitoli n. 1 e n. 2 circostanze di cui è venuto a conoscenza direttamente dalla madre, parte attrice, configurando pertanto una c.d. testimonianza de relato actoris.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento del Supremo Collegio “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che pagina 7 di 9 la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (v. Cass. n. 569/2015).
Peraltro, è stata verbalizzata irritualmente una dichiarazione del teste su in incontro di anni dopo e in particolare nel mese di settembre 2018 e quindi non ricompresa nel capitolo di prova ammesso n. 2, che fa invece riferimento solo alla circostanza di cui al capitolo n. 1 e quindi alla richiesta di somme di denaro a prestito dal convenuto alla madre effettuate nel 2009 e nel 2010; pertanto, è stato introdotto un fatto nuovo che, pur rilevante, non era stato oggetto di un capitolo di prova (v. Cass. n. 18481/15).
Con riferimento al bonifico effettuato in data 27.12.2010 (v. doc. n. 8 attrice), è la stessa attrice ad affermare che è stata accreditata sul codice IBAN intestato alla società
Coeclerici s.p.a., senza fornire la prova che tale bonifico sia stato effettuato su
“istruzioni” del convenuto . CP_1
Trattandosi di prova rigorosa, ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia, quindi, adempiuto compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico.
Essendo infondata, la domanda attorea va, dunque, rigettata.
Non viene esaminata e decisa la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto in quanto proposta in via subordinata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice va condannata a rimborsare al convenuto le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
pagina 8 di 9 -condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 6.500,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 22.10.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 19454/2022, promossa con citazione notificata in data 27.5.2022
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Milano via Mario Pagano n. 47 presso l'avv. Alida Agrimonti, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Novate Milanese via Rodolfo Morandi n. 28 presso l'avv. Angela Grazia Maria
Minerva, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, pagina 1 di 9 CONVENUTO
OGGETTO: mutuo.
L'attrice ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Nel merito:
- condannare il Signor a restituire alla Signora Controparte_1 Parte_1 l'importo di € 37.756,00 dato dalla differenza tra € 70.000,00, valore complessivo del prestito elargito dalla attrice al figlio nel 2009 e 2010 ed € 32.244,00 valore complessivo delle restituzioni operate dal sig. al 2011 al 2019; CP_1 In ogni caso:
- respingersi in quanto infondate in fatto e diritto le domande avversarie contenute nella memoria di costituzione avversaria avente data 09.09.2022;
- con vittoria delle competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.”.
Il convenuto ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, in accoglimento dei motivi in premessa, contrariis rejectis, così giudicare: In via pregiudiziale
- Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva del signor in ordine Controparte_1 all'importo di euro 20.000,00 di cui al bonifico del 27 dicembre 2010, rigettare la domanda dell'attrice in punto di restituzione dell'importo di euro 20.000,00 In via principale
- Accertato e dichiarato che le somme date al signor sono oggetto di donazione Controparte_1 indiretta da parte della signora , rigettare la domanda di restituzione e, per Parte_1 l'effetto, condannare l'attrice al pagamento in favore del convenuto di onorari e spese di causa;
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda di qualificazione di donazione indiretta con riferimento ai bonifici effettuati, accertare e dichiarare che il convenuto nulla deve all'attrice in quanto negli anni le elargizioni effettuate dal convenuto sono superiori agli importi di cui all'azione di restituzione del presente procedimento. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del rimborso forfettario oltre iva e cpa.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2022 ha Parte_1
convenuto in giudizio sponendo che: Controparte_1
pagina 2 di 9 -è madre di , e nati dalla lunga relazione coniugale con CP_2 CP_3 Controparte_1
, deceduto a Vailate in data 12.3.2020; Persona_1
-in data 17.11.2009 cedeva a terzi a titolo oneroso un fabbricato sito in Vailate di propria titolarità e il ricavato pari a euro 82.000,00 veniva accreditato sul suo conto corrente presso la;
Controparte_4
-in data 26.11.2009 investiva l'importo di euro 20.000,00 in una polizza assicurativa;
-in data 14.12.2009 provvedeva su richiesta del figlio convenuto in giudizio alla corresponsione in suo favore della somma di euro 50.000,00;
-in data 3.12.2010 chiedeva la liquidazione del predetto premio assicurativo per la somma di euro 16.562,83 al fine di provvedere, in data 28.12.2010, a corrispondere al convenuto a titolo di prestito l'ulteriore importo di euro 20.000,00, tramite bonifico a favore della società Coeclerici s.p.a. come da istruzioni date dal medesimo;
-a fronte della somma complessiva di euro 70.000,00 data a titolo di prestito, il convenuto negli anni successivi restituiva all'attrice alcune somme parziali e quest'ultima annotava puntualmente ogni somma restituita con data e importo;
-tra il 2018 e il 2019 il convenuto versava somme non trascurabili alla madre che venivano utilizzate dalla stessa per pagare le spese mensili della struttura di Vailate ove era ricoverato il marito;
-del tutto immotivatamente il convenuto aveva poi interrotto qualsivoglia restituzione del denaro prestato, nonostante le reiterate richieste della madre che non riusciva a far fronte al gravoso impegno economico con le proprie risorse limitate;
-il convenuto risulta oggi debitore dell'importo di euro 37.756,00 dato dalla differenza tra euro 70.000,00, valore complessivo del prestito elargito dall'attrice, ed euro
32.244,00, valore complessivo delle restituzioni operate dal convenuto;
-l'importo risultato dalla predetta differenza non tiene conto del maturare di eventuali interessi legali sulla somma corrisposta.
Pertanto, parte attrice chiede nel merito di condannare il convenuto a restituire l'importo di euro 37.756,00.
pagina 3 di 9 Si è costituito in giudizio il quale contesta quanto ex adverso e Controparte_1
chiede, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in ordine all'importo di euro 20.000,00 di cui al bonifico del 27.12.2010 con conseguente rigetto della domanda dell'attrice di restituzione della predetta somma;
in via principale, di accertare che le somme date al convenuto sono oggetto di donazione indiretta e, di conseguenza, rigettare la domanda attorea di restituzione;
in via subordinata, chiede di accertare che il convenuto nulla deve all'attrice in quanto negli anni le elargizioni effettuate dallo stesso sono superiori agli importi oggetto dell'azione di restituzione del presente procedimento.
Il convenuto, in particolare, espone e deduce che:
-manca la sua legittimazione passiva in ordine all'importo di euro 20.000,00 di cui al bonifico del 27.12.2010 poiché dalla documentazione in atti emerge che il beneficiario del predetto bonifico non è il convenuto, ma la società Coeclerici s.p.a.;
-ha cominciato a lavorare da giovane all'età di 17 anni ed è sempre stato economicamente autosufficiente;
tutti i guadagni confluivano in famiglia e venivano gestiti dalla madre fino al 1998;
-l'attrice, vista la necessità di acquistare casa da parte del figlio ha effettuato CP_1
una donazione indiretta in suo favore e non un mutuo;
-la Suprema Corte insegna che “la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso dal fine di liberalità e abbia lo scopo o l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario”;
-la stessa Cassazione ha, peraltro, ribadito recentemente che “nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché
l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto pagina 4 di 9 del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse”;
-nessun impegno restitutorio è stato assunto dal convenuto che, da quando aveva 16 anni, ha contribuito come meglio poteva all'economia familiare;
in particolare, dal 2006 si fa carico delle vacanze estive della madre, ha corrisposto le spese cimiteriali dei nonni, ha partecipato alle spese della casa di cura del padre contribuendo al pagamento mensile di euro 1.700,00 e ha provveduto a corrispondere il costo pari a euro 8.000,00 per la ristrutturazione del bagno della casa della madre;
-in data 14.2.2020, meno di un mese prima della morte di , l'attrice Persona_1
comprava a mezzo di atto notarile la nuda proprietà della casa familiare, facendosi rilasciare dal marito nella stanza di ospedale dove era ricoverato una procura speciale a vendere in data 3.4.2019; è evidente la simulazione dell'intera operazione e la lesione della legittima del convenuto;
-l'attrice nulla dice anche in relazione alla cospicua pensione di reversibilità di cui gode, oltre alla sua pensione superiore alla media.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Con riferimento alla prova dei due asseriti mutui, il primo avente ad oggetto l'importo di euro 50.000,00 corrisposto in data 14.12.2009 e il secondo avente ad oggetto l'importo di euro 20.000,00 erogato in data 28.12.2010, osserva il Tribunale che, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. tra le altre Cass. n. 24328/17),
pagina 5 di 9 l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697 comma 1
c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (v. in tal senso Cass. n. 30944/18).
Tuttavia, secondo un orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 17050/14 e di recente Cass. 27372/21 e Cass. n. 8829/23), i predetti principi andrebbero specificati nel senso che, in primo luogo, la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta.
In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro -ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare- il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si pagina 6 di 9 ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Nella fattispecie in esame l'attrice ha proposto soltanto la domanda di restituzione dell'importo di euro 37.756,00, risultato dalla differenza tra la somma totale data a prestito -pari a euro 70.000,00- e il valore complessivo delle restituzioni operate dal convenuto -pari a euro 32.244,00-.
Non ha proposto, neppure in via subordinata, alcuna altra domanda.
Il convenuto ha, d'altro canto, allegato una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento di euro 50.000,00 e in particolare ha dedotto che si è trattato di erogazione di denaro avvenuta in un particolare contesto, quello dei rapporti familiari, in cui sono usualmente effettuati gesti di liberalità, in ragione delle note consuetudini sociali che possono giustificare l'esborso economico senza l'obbligo alcuno di restituzione.
Per quanto sopra detto, ne consegue che la era tenuta a fornire la prova Parte_1
rigorosa dell'esistenza dei titoli ovvero della conclusione dei due contratti di mutuo in relazione ai bonifici di denaro allegati.
Non hanno alcuna valenza probatoria le dichiarazioni rese in sede testimoniale all'udienza del 9.5.2024 da del convenuto- in quanto si limita a Controparte_5
confermare in relazione ai capitoli n. 1 e n. 2 circostanze di cui è venuto a conoscenza direttamente dalla madre, parte attrice, configurando pertanto una c.d. testimonianza de relato actoris.
Ed invero, secondo il condivisibile orientamento del Supremo Collegio “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che pagina 7 di 9 la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (v. Cass. n. 569/2015).
Peraltro, è stata verbalizzata irritualmente una dichiarazione del teste su in incontro di anni dopo e in particolare nel mese di settembre 2018 e quindi non ricompresa nel capitolo di prova ammesso n. 2, che fa invece riferimento solo alla circostanza di cui al capitolo n. 1 e quindi alla richiesta di somme di denaro a prestito dal convenuto alla madre effettuate nel 2009 e nel 2010; pertanto, è stato introdotto un fatto nuovo che, pur rilevante, non era stato oggetto di un capitolo di prova (v. Cass. n. 18481/15).
Con riferimento al bonifico effettuato in data 27.12.2010 (v. doc. n. 8 attrice), è la stessa attrice ad affermare che è stata accreditata sul codice IBAN intestato alla società
Coeclerici s.p.a., senza fornire la prova che tale bonifico sia stato effettuato su
“istruzioni” del convenuto . CP_1
Trattandosi di prova rigorosa, ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia, quindi, adempiuto compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico.
Essendo infondata, la domanda attorea va, dunque, rigettata.
Non viene esaminata e decisa la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto in quanto proposta in via subordinata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attrice va condannata a rimborsare al convenuto le spese come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da Parte_1
pagina 8 di 9 -condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 6.500,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 22.10.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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