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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 285/2024 R.G. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi
[...] C.F._2 dall'Avvocato Manuela Da Ruos, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Garibaldi, n. 4, Padova (PD)
PARTE APPELLANTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (P.IVA ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, in forza di procura generale alle liti, dall'Avvocato Antonella
D'Amelio e dall'Avvocato Gabriella Pellino, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Lentasio n. 9, Milano
EL EL (C.F. ), contumace C.F._3
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 17 gennaio 2024, n. 162 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO: Accertare
e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro in premesse del sig. RT CE e, per l'effetto, condannare l'
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore 1. Al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da in base ai risultati della Parte_1 perizia d'ufficio del CTU dr. nella misura di euro 7.434,00 Persona_1 così suddivisi: - Danno biologico 2,5% 3.742,00 - Danno biologico da invalidità temporanea o 15 gg. al 75% 1.128,00 o 15 gg. al 50%
980,00 o 40 gg. al 25% 995,00 - Aumento personalizzato al 25% per sofferenza lieve 945,00 - Spese mediche 1.151,00 - Spese CTU Contr 600,00 TOTALE 9.541,00 cui va detratto l'acconto corrisposto da
2.107,00 RESIDUO 7.434,00 2. Al risarcimento del danno esistenziale dalla stessa subito che si indica equitativamente in euro 2.400 per la vacanza rovinata per un totale di euro 9.834,00 3. Al risarcimento dei danni subiti da , in base alle risultanze della perizia Parte_2
d'ufficio del CTU dr. nella misura di euro 8.668,00 così Persona_1 suddivisi: - Danno biologico 3% 3.591,00 - Danno biologico da invalidità temporanea o 20 gg. al 75% 1.485,00 o 20 gg. al 50%
990,00 o 20 gg. al 25% 495,00 - Aumento personalizzato al 25% per
- sofferenza lieve 897,00 - Spese mediche 1.228,00 - Spese perizia medico legale 488,00 - Spese CTU 600,00 TOTALE 9.774,00 cui va Contr detratto l'acconto corrisposto da 2.853,00 RESIDUO 6.921,004.
Al risarcimento del danno esistenziale dallo stesso subito che si indica equitativamente in euro 2.400 per la vacanza rovinata per un totale di euro 9.321,00. In ogni caso – sub 1, 2, 3, 4 – nella misura maggiore o minore che l'autorità riterrà di giustizia, oltre interessi sulle somme rivalutate ed onorari da distrarsi in favore del procuratore come da tabelle parametri forensi, precisando che le pag. 2/15 spese borsuali sono pari ad euro 518 per contributo unificato ed euro
27 per marca da bollo. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle prove capitolate in primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 come ribadite in citazione di appello e che di seguito si riportano:
1. Vero che in data 20.05.2018 percorrevo l'A4 con direzione Venezia – Milano;
2. Vero che all'altezza del km
315+300 ho visto due auto in corsia centrale, una grigia dietro e una rossa davanti;
3. Vero che ho visto l'auto grigia urtare l'auto rossa che la precedeva;
4. Vero che ho notato l'auto rossa sbandare a seguito dell'urto; si indica a teste: • residente a Testimone_1
Porto Viro (RO) in Via Cao Marina 1/a5. Vero che in data 20.05.2018,
a bordo del mio camion TG. MSL150 (H) e XTE627 (H) percorrevo l'A4 con direzione di marcia Venezia/Milano;
6. Vero che verso le ore
7.05 circa, notavo un'utilitaria rossa all'altezza del mio semirimorchio che viaggiava in corsia centrale;
7. Vero che ho sentito un forte rumore di frenata;
8. Vero che, subito dopo ho sentito il rumore dell'urto subito dall'utilitaria, da parte di un'auto grigia (BMW);
9. Vero che la BMW grigia sopraggiungeva a forte velocità; 10.Vero che mi fermavo per dare soccorso al conducente e la trasportata dell'auto rossa;
Si indica a teste: • residente a Enyng Tes_2 in Ungheria. 11. Vero che in data 20.05.2018 sono intervenuto sul luogo dell'incidente occorso tra l'autovettura del sig. e Parte_2 quella del sig. RT CE;
12.Vero che confermo quanto verbalizzato a pag. 7 e 8 del rapporto redatto in pari data;
si indica a teste: • Il sov. della Polizia Stradale di Vicenza;
si Testimone_3 chiede, altresì, che venga ammesso l'interrogatorio del convenuto
RT CE sul seguente capitolo: 13.Vero che in data 20.05.2018 a bordo della mia BMW mod. 530 D TG. BH4671AB percorrevo la corsia di sorpasso dell'autostrada; 14.Vero che ho urtato la macchina rossa pag. 3/15 (AT) che mi precedeva;
15.Vero che la macchina rossa a causa dell'urto, sbandava.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: IN VIA
PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inammissibilità della domanda degli appellanti volta alla liquidazione del danno da lesioni di lieve entità dai medesimi subito a seguito del sinistro in importi diversi da quelli liquidati dal Primo Giudice, al riconoscimento delle spese mediche del sig. ed alla rifusione delle spese di CTU;
NEL MERITO: Pt_2 respingere l'appello proposto dai sigg.ri e e confermare Pt_1 Pt_2 la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 162/2024. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 17 gennaio 2024, n. 162/2024 il Tribunale di
Vicenza ha accertato la responsabilità concorrente e paritaria dei conducenti e CE RT per un sinistro Parte_2 autostradale avvenuto il 20 maggio 2018 e, tenuto conto degli acconti Contr versati, condannato CE RT e l' al pagamento in favore di della somma di euro 25,52 e in favore della persona Parte_2 trasportata della somma di euro 876,32, sempre oltre Parte_1
“interessi dalla sentenza al saldo”. Le spese di lite sono state compensate e le spese di CTU suddivise al 50% fra le parti.
1.1 Il giorno del sinistro e Parte_2 Parte_1 procedevano a bordo di un'automobile AI AT sull'autostrada
A4 MI-VE, in direzione Milano, quando, all'altezza del Comune di
Montebello Vicentino, erano stati violentemente urtati nella parte pag. 4/15 posteriore da un veicolo BMW, Mod. 530, d'immatricolazione bulgara, condotto da CE RT. La Polizia Stradale aveva redatto un rapporto e raccolto le dichiarazioni d'informatori. I coniugi Pt_3
erano stati trasportati al P.S. dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
[...] dove erano stati accertati dei traumi contusivi. L'automobile era stata Contr irrimediabilmente danneggiata. L' aveva corrisposto la somma di euro 1.800,00 a titolo di risarcimento del danno all'autovettura e, dopo una visita medico legale, le somme di euro 2.107,00 ed euro
2.853,00 per danni alla persona, rispettivamente in favore della e di . Gli importi relativi ai danni alla persona erano stati Pt_1 Pt_2 trattenuti a titolo di acconto sul maggior danno. e la Pt_2 Pt_1 avevano successivamente agito in giudizio per ottenere l'integrale ristoro dei danni, da quantificarsi in euro 14.195,42 per e in Pt_2 euro 16.994,95 per la . Pt_1
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta CTU medico legale, svolta dal Dott. , che ha riscontrato delle Persona_2 lesioni micropermanenti del 2,5% per la DI e del 3% per OR e ravvisato una sofferenza permanente di grado lieve. Il Tribunale ha ritenuto applicabile la presunzione prevista dall'art. 2054, comma 2,
c.c. sul presupposto che non fosse possibile ricostruire con sufficiente certezza la dinamica del sinistro. In primo luogo, il verbale di polizia si fondava su elementi ambigui: le dichiarazioni delle persone che avevano reso sommarie informazioni non riportavano circostanze rilevanti e comunque non chiarivano la condotta di guida del . Pt_2
In secondo luogo, i danni riportati dalle due autovetture, aprivano come “nuovo scenario”, consentendo d'ipotizzare una possibile manovra improvvisa di OR come concausa del sinistro.
pag. 5/15 1.3 Nel liquidare i danni il Tribunale ha applicato un aumento del
25% per il danno morale, ritenendo così di aver tenuto conto del lamentato danno da vacanza rovinata. Gli attori avevano allegato che il giorno del sinistro si stavano recando in un aeroporto di Milano per una vacanza in Spagna.
2. e chiedono che, in parziale Parte_2 Parte_1 riforma della sentenza, il danno sia liquidato in misura superiore.
2.1 Con il primo motivo d'appello evidenziano l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente CE RT, che aveva tamponato la loro autovettura. Dal verbale della polstrada e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti emergeva che l'urto si era verificato tra la parte posteriore dell'automobile AI AT e la parte anteriore dell'automobile BMW.
2.2 Con il secondo motivo d'appello gli appellanti lamentano l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata valutazione delle prove. Il sinistro deve essere ricostruito sulla base dei rilievi tecnici della polizia della strada. Le dichiarazioni rilasciate dagli informatori non sono ambigue. L'informatore aveva localizzato Testimone_1 entrambe le autovetture in corsia centrale e, dopo l'urto, aveva visto sbandare l'automobile AI AT. L'informatore Tes_2 aveva chiarito che il veicolo BMW viaggiava a forte velocità. Le tracce di scarrocciamento sulle tre corsie erano determinate dal forte sbandamento delle autovetture dopo il sinistro. Le due automobili avevano riportato danni anche in punti diversi da quelli determinati dal tamponamento in conseguenza dello sbandamento derivato dal pag. 6/15 violento urto. Gli appellanti sottolineano che solo nei confronti del conducente del veicolo BMW erano state applicate delle contravvenzioni per la velocità eccessiva, per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza e per il danneggiamento del guard-rail.
2.3 Con il terzo motivo gli appellanti rilevano l'ingiusta determinazione del danno da vacanza rovinata. Il Giudice di primo grado aveva applicato un aumento del 25% “per le sofferenze patite”, ritendo con tale aumento di aver liquidato anche il danno da vacanza rovinata. Si tratta, tuttavia, di danni diversi. L'aumento del 25% era stato disposto a titolo di personalizzazione del danno biologico e non può comprendere anche il risarcimento per il danno da vacanza rovinata. Non vi è stata alcuna pronuncia sul mancato godimento del riposto e dello svago sanciti dall'art. 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'art. 36, comma 3, Cost..
3. L' si è costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, CP_2
l'inammissibilità della domanda degli appellanti volta alla liquidazione del danno da lesioni micropermanenti, al riconoscimento di spese mediche e rifusione delle spese di CTU in importi maggiori rispetto a quelli liquidati dal primo Giudice, poiché la richiesta è formulata solo nelle conclusioni dell'atto senza essere sorretta da specifici motivi di gravame. Per il resto, parte appellata afferma che permangano dubbi sulla effettiva dinamica del sinistro. Il Tribunale aveva riconosciuto un aumento sulla somma liquidata anche in considerazione del danno da vacanza rovinata e quindi anche tale voce di danno era stata liquidata.
pag. 7/15 4. Nonostante la regolarità della citazione, non si è CP_3 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. All'esito dell'udienza 04.12.2024, sostituita da note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le conclusioni degli appellanti sono le medesime formulate in primo grado (v. foglio di precisazione delle conclusioni datato
8.05.2023). Parte appellante ha riproposto le medesime conclusioni chiedendo di detrarre gli importi corrisposti a e Parte_1
in “parziale esecuzione della sentenza di primo grado” Parte_2
(v. atto di appello, pag. 17 e 18). Le conclusioni devono essere coordinate con i motivi di appello nel rispetto del principio devolutivo.
L'impugnazione concerne la questione della responsabilità esclusiva o concorrente di CE RT e il danno da vacanza rovinata. Ulteriori conclusioni non appaiono giustificate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., da ammissibili motivi di appello.
6. Il primo ed il secondo motivo di appello, con cui si rileva l'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. a seguito di una non corretta valutazione delle prove acquisite ex art. 127-ter c.p.c., possono essere esaminati contestualmente e risultano fondati.
6.1 Occorre soffermarsi sulle dichiarazioni rese da un automobilista e un camionista (cfr. prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi a incidenti stradali della polizia della strada di Vicenza, allegato 1 att.), che avevano assistito al sinistro.
L'automobilista aveva affermato di aver visto: a) le Testimone_1 due automobili in corsia centrale (l'automobile di coloro rosso è la
AI AT;
l'automobile di colore grigio la BMW mod 530); b)
pag. 8/15 l'automobile di colore rosso precedere l'automobile di colore grigio;
c)
l'automobile di colore rosso sbandare vistosamente, a seguito dell'urto.
Con la sua dichiarazione, il primo informatore chiarisce: a) che le due automobili si trovavano sulla stessa corsia;
b) com'erano posizionate l'una rispetto all'altra; c) che, a seguito dell'urto, la l'automobile AI AT aveva sbandato vistosamente.
Il camionista AL SB, a sua volta, aveva dichiarato che: a)
l'automobile di colore rosso era all'altezza del semirimorchio, in corsia centrale;
b) l'automobile BMW era sopraggiunta a forte velocità; c) vi era stata una frenata e, quindi, l'urto.
Con la sua dichiarazione, il secondo informatore: a) conferma che l'automobile AI AT si trovava in corsia centrale e precedeva l'altro veicolo;
b) aggiunge che la BMW era sopraggiunta a forte velocità; c) precisa di aver sentito prima una frenata e poi l'urto.
La Polizia Stradale, nel rapporto redatto a seguito del sinistro, rileva che l'urto si è verificato tra la parte anteriore dell'automobile
BMW mod. 530 e la parte posteriore dell'automobile AI AT. In seguito all'urto entrambi i veicoli avevano proseguito la marcia senza controllo, sbandando verso destra la AI AT e verso sinistra la
BMW mod. 530. Sul manto stradale sono rimaste impresse delle tracce di scarrocciamento.
Dall'esame delle prove acquisite emerge in maniera chiara la meccanica del sinistro: l'automobile BMW mod. 530 aveva violentemente tamponato l'automobile AI AT. Il fatto che entrambe le autovetture presentassero danni anche in parti diverse da quelle direttamente coinvolte dal primo urto è facilmente giustificabile senza ipotizzare ricostruzioni alternative. Lo sbandamento in seguito al sinistro ha comportato la perdita di pag. 9/15 controllo dei conducenti con il conseguente urto contro il guard-rail di parti dei veicoli non interessate dall'iniziale tamponamento. CE
RT procedeva a “forte velocità”, non ha mantenuto la distanza di sicurezza e ha causato la collisione. Con riferimento alla condotta di guida di non emerge nulla di anomalo. Parte_2
6.2 L'art. 149 del d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede. L'avvenuto tamponamento pone a carico di CE
RT una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza. Il conducente dell'automobile BMW, mod. 530, avrebbe quindi dovuto dimostrare che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione fossero stati determinati da causa a lui non imputabile (cfr. Cass., sez. 6 - 3, ordinanza n. 18708 del
01/07/2021 e Cass., sez. 3, ordinanza n. 13703 del 31.05.2017 sulla Contr prova liberatoria in caso di tamponamento). L' si era invece limitato ad eccepire la mancanza di prova di una responsabilità esclusiva del RT per l'incerta dinamica del sinistro. Anche nel giudizio di primo grado RT era rimasto contumace.
6.3 Tenuto conto dei conteggi contenuti a pag. 8 della motivazione della sentenza appellata sul danno non patrimoniale riconoscibile a ciascuno dei due danneggiati, esclusa la dimidiazione operata dal
Tribunale ex art. 2054, comma 2, c.c. e detratti, oltre agli acconti corrisposti nella fase stragiudiziale, anche gli importi versati in esecuzione della prima sentenza, residuano i seguenti crediti:
: euro 5.966,64 (danno complessivo riconosciuto dal Parte_1
Tribunale) – euro 2.107,00 (acconto indicato dal Tribunale) – euro pag. 10/15 878,00 (assegno circolare consegnato in esecuzione della sentenza: allegato B della comparsa di costituzione e risposta di appello) = euro
2.981,64;
: euro 5.757,05 (danno complessivo riconosciuto Parte_2 dal Tribunale) – euro 853,00 (acconto indicato dal Tribunale) – euro
25,55 (assegno circolare consegnato in esecuzione della sentenza: allegato A della comparsa di costituzione e risposta di appello) = euro
2.878,55.
7. Il terzo motivo di appello sul danno da vacanza rovinata non
è meritevole di accoglimento.
7.1 Si muove dalla premessa che il danno lamentato in sede di gravame sia di natura non patrimoniale perché il difensore fa riferimento unicamente al mancato godimento del riposo e dello svago (v. atto di appello, pag. 14). Gli attori non richiamano più il rimborso di costi già pagati prima della partenza per una vacanza in
Spagna. Il Giudice di primo grado ha applicato un aumento del 25% per le sofferenze patite ed ha affermato che l'aumento “compensa” anche il danno da vacanza rovinata. Non si considera, perché non Contr oggetto di gravame incidentale da parte dell' che l'aumento del risarcimento previsto dall'art. 139, comma 3, cod. ass. è consentito solo “[q]ualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” e che l'aumento è riconoscibile entro il limite del 20%. La sovrapposizione fra personalizzazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità e danno da vacanza rovinata non può essere condivisa. Esclusivamente la pag. 11/15 personalizzazione del danno biologico previsto dall'art. 139, commi 1
e 2, cod. ass. può essere determinata attraverso un aumento dei parametri determinati sulla base del decreto ministeriale previsto dall'art. 139, commi 4 e 5, cod. ass. e l'ammontare complessivo del risarcimento così riconosciuto “è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”. Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata non è funzione del danno biologico perché non è (almeno di regola) direttamente ricollegabile alla lesione dell'integrità psicofisica. Costituisce uno dei danni derivanti dall'ingiusta lesione di valori inerenti alla persona, costituzionalmente garantiti e ravvisabili quando alla lesione consegue un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica. È rappresentato dall'apprezzabile disagio che può accompagnarsi alla mancata realizzazione di una vacanza programmata in conseguenza di un inadempimento contrattuale o anche, come nel caso in esame, di un fatto illecito. Presuppone la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime. Noti precedenti giurisprudenziali (Cass., s.u., sent. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008) hanno sottolineato che non si giustificano “liti bagatellari” con danno consequenziale irrisorio o serio ma scalfito in maniera insignificante. Non vi è tutela risarcitoria per semplici fastidi, non potendosi invocare un inesistente diritto a essere felici.
7.2 Ammessa la risarcibilità del danno ed escluso che la sua liquidazione possa avvenire ai sensi dell'art. 139, comma 3, cod. ass., mancano comunque i presupposti per accogliere la richiesta di risarcimento. Non è in discussione che il risarcimento possa avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Gli appellanti avevano pag. 12/15 però l'onere di allegare circostanziati elementi di fatto che consentissero di desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Avevano invece depositato alcuni documenti relativi a un soggiorno nella località di Torremolinos, alla prenotazione di un parcheggio e di un volo per due persone, adducendo di aver sostenuto una spesa di euro 550,00. Non viene specificato se la vacanza sia andata perduta, rimandata o sia stata semplicemente iniziata in ritardo, se fosse stata organizzata in vista di una particolare ricorrenza e soprattutto come gli appellanti abbiano trascorso i giorni successivi al sinistro stradale
(v. atto di citazione di primo grado, pag. 6 e 7 e atto di appello, pag.
13 e 14). Le poche informazioni note non consentono di pervenire, nemmeno con il ricorso a presunzioni, a una liquidazione del pregiudizio.
8. A seguito del parziale accoglimento dell'appello è necessario procedere, anche d'ufficio, a una nuova liquidazione delle spese processuali applicando il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.. Non sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino una compensazione delle spese di lite: la discrasia, anche rilevante, fra somme richieste e liquidate comporta unicamente la necessità di far riferimento per i compensi al criterio del decisum e non determina una soccombenza reciproca (v. Cass., sez. un, sent. n. 32061 del
2022). In assenza di specifica impugnazione non s'interviene invece sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Per il giudizio di primo grado, considerando le quattro fasi svolte, i compensi vengono liquidati in euro 4.400,00 (euro 600,00 + euro 500,00 + euro
1.500,00 + euro 1.800,00) e per il gravame, tenuto conto delle tre fasi svolte, in euro 2.850,00 (euro 750,00 + euro 700,00 + euro
1.400,00). Si è fatto riferimento allo scaglione euro 5.201,00 – euro pag. 13/15 26.000,00 e sono stati applicati parametri del d.m. n. 55 del 2014 inferiori ai valori medi perché il danno riconosciuto, detratti gli acconti corrisposti prima dell'inizio della lite, si avvicina al limite inferiore dello scaglione di riferimento e perché la sproporzione fra somme richieste e danno ha ostacolato una soluzione conciliativa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di EL EL e Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 17 gennaio 2024 n. 162, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma,
1.1 accerta l'esclusiva responsabilità del conducente CE RT nella causazione del sinistro avvenuto il 20 maggio 2018 sull'autostrada A4 MI-VE; 1.2 detratti gli acconti ricevuti dai danneggiati nella fase stragiudiziale e a seguito della decisione di primo grado, condanna in solido l' Controparte_2
e EL EL al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma di euro 2.981,64 e in favore di
[...] Parte_2 della somma di euro 2.878,55, sempre oltre interessi al
[...] tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo, nonché alla rifusione della spese processuali degli attori, liquidate nella somma di euro 4.400,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali, (15%) iva e cpa;
2) condanna in solido e Controparte_2
EL EL al pagamento, in favore di e Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, Parte_2
pag. 14/15 liquidate nella somma di euro 2.850,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre spese generali, (15%) iva e cpa.
Venezia, 5.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 285/2024 R.G. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi
[...] C.F._2 dall'Avvocato Manuela Da Ruos, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Garibaldi, n. 4, Padova (PD)
PARTE APPELLANTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (P.IVA ), rappresentata e P.IVA_1 difesa, in forza di procura generale alle liti, dall'Avvocato Antonella
D'Amelio e dall'Avvocato Gabriella Pellino, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Lentasio n. 9, Milano
EL EL (C.F. ), contumace C.F._3
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 17 gennaio 2024, n. 162 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO: Accertare
e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro in premesse del sig. RT CE e, per l'effetto, condannare l'
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore 1. Al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da in base ai risultati della Parte_1 perizia d'ufficio del CTU dr. nella misura di euro 7.434,00 Persona_1 così suddivisi: - Danno biologico 2,5% 3.742,00 - Danno biologico da invalidità temporanea o 15 gg. al 75% 1.128,00 o 15 gg. al 50%
980,00 o 40 gg. al 25% 995,00 - Aumento personalizzato al 25% per sofferenza lieve 945,00 - Spese mediche 1.151,00 - Spese CTU Contr 600,00 TOTALE 9.541,00 cui va detratto l'acconto corrisposto da
2.107,00 RESIDUO 7.434,00 2. Al risarcimento del danno esistenziale dalla stessa subito che si indica equitativamente in euro 2.400 per la vacanza rovinata per un totale di euro 9.834,00 3. Al risarcimento dei danni subiti da , in base alle risultanze della perizia Parte_2
d'ufficio del CTU dr. nella misura di euro 8.668,00 così Persona_1 suddivisi: - Danno biologico 3% 3.591,00 - Danno biologico da invalidità temporanea o 20 gg. al 75% 1.485,00 o 20 gg. al 50%
990,00 o 20 gg. al 25% 495,00 - Aumento personalizzato al 25% per
- sofferenza lieve 897,00 - Spese mediche 1.228,00 - Spese perizia medico legale 488,00 - Spese CTU 600,00 TOTALE 9.774,00 cui va Contr detratto l'acconto corrisposto da 2.853,00 RESIDUO 6.921,004.
Al risarcimento del danno esistenziale dallo stesso subito che si indica equitativamente in euro 2.400 per la vacanza rovinata per un totale di euro 9.321,00. In ogni caso – sub 1, 2, 3, 4 – nella misura maggiore o minore che l'autorità riterrà di giustizia, oltre interessi sulle somme rivalutate ed onorari da distrarsi in favore del procuratore come da tabelle parametri forensi, precisando che le pag. 2/15 spese borsuali sono pari ad euro 518 per contributo unificato ed euro
27 per marca da bollo. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle prove capitolate in primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 come ribadite in citazione di appello e che di seguito si riportano:
1. Vero che in data 20.05.2018 percorrevo l'A4 con direzione Venezia – Milano;
2. Vero che all'altezza del km
315+300 ho visto due auto in corsia centrale, una grigia dietro e una rossa davanti;
3. Vero che ho visto l'auto grigia urtare l'auto rossa che la precedeva;
4. Vero che ho notato l'auto rossa sbandare a seguito dell'urto; si indica a teste: • residente a Testimone_1
Porto Viro (RO) in Via Cao Marina 1/a5. Vero che in data 20.05.2018,
a bordo del mio camion TG. MSL150 (H) e XTE627 (H) percorrevo l'A4 con direzione di marcia Venezia/Milano;
6. Vero che verso le ore
7.05 circa, notavo un'utilitaria rossa all'altezza del mio semirimorchio che viaggiava in corsia centrale;
7. Vero che ho sentito un forte rumore di frenata;
8. Vero che, subito dopo ho sentito il rumore dell'urto subito dall'utilitaria, da parte di un'auto grigia (BMW);
9. Vero che la BMW grigia sopraggiungeva a forte velocità; 10.Vero che mi fermavo per dare soccorso al conducente e la trasportata dell'auto rossa;
Si indica a teste: • residente a Enyng Tes_2 in Ungheria. 11. Vero che in data 20.05.2018 sono intervenuto sul luogo dell'incidente occorso tra l'autovettura del sig. e Parte_2 quella del sig. RT CE;
12.Vero che confermo quanto verbalizzato a pag. 7 e 8 del rapporto redatto in pari data;
si indica a teste: • Il sov. della Polizia Stradale di Vicenza;
si Testimone_3 chiede, altresì, che venga ammesso l'interrogatorio del convenuto
RT CE sul seguente capitolo: 13.Vero che in data 20.05.2018 a bordo della mia BMW mod. 530 D TG. BH4671AB percorrevo la corsia di sorpasso dell'autostrada; 14.Vero che ho urtato la macchina rossa pag. 3/15 (AT) che mi precedeva;
15.Vero che la macchina rossa a causa dell'urto, sbandava.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA: IN VIA
PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inammissibilità della domanda degli appellanti volta alla liquidazione del danno da lesioni di lieve entità dai medesimi subito a seguito del sinistro in importi diversi da quelli liquidati dal Primo Giudice, al riconoscimento delle spese mediche del sig. ed alla rifusione delle spese di CTU;
NEL MERITO: Pt_2 respingere l'appello proposto dai sigg.ri e e confermare Pt_1 Pt_2 la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 162/2024. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 17 gennaio 2024, n. 162/2024 il Tribunale di
Vicenza ha accertato la responsabilità concorrente e paritaria dei conducenti e CE RT per un sinistro Parte_2 autostradale avvenuto il 20 maggio 2018 e, tenuto conto degli acconti Contr versati, condannato CE RT e l' al pagamento in favore di della somma di euro 25,52 e in favore della persona Parte_2 trasportata della somma di euro 876,32, sempre oltre Parte_1
“interessi dalla sentenza al saldo”. Le spese di lite sono state compensate e le spese di CTU suddivise al 50% fra le parti.
1.1 Il giorno del sinistro e Parte_2 Parte_1 procedevano a bordo di un'automobile AI AT sull'autostrada
A4 MI-VE, in direzione Milano, quando, all'altezza del Comune di
Montebello Vicentino, erano stati violentemente urtati nella parte pag. 4/15 posteriore da un veicolo BMW, Mod. 530, d'immatricolazione bulgara, condotto da CE RT. La Polizia Stradale aveva redatto un rapporto e raccolto le dichiarazioni d'informatori. I coniugi Pt_3
erano stati trasportati al P.S. dell'Azienda ULSS n. 8 Berica,
[...] dove erano stati accertati dei traumi contusivi. L'automobile era stata Contr irrimediabilmente danneggiata. L' aveva corrisposto la somma di euro 1.800,00 a titolo di risarcimento del danno all'autovettura e, dopo una visita medico legale, le somme di euro 2.107,00 ed euro
2.853,00 per danni alla persona, rispettivamente in favore della e di . Gli importi relativi ai danni alla persona erano stati Pt_1 Pt_2 trattenuti a titolo di acconto sul maggior danno. e la Pt_2 Pt_1 avevano successivamente agito in giudizio per ottenere l'integrale ristoro dei danni, da quantificarsi in euro 14.195,42 per e in Pt_2 euro 16.994,95 per la . Pt_1
1.2 Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta CTU medico legale, svolta dal Dott. , che ha riscontrato delle Persona_2 lesioni micropermanenti del 2,5% per la DI e del 3% per OR e ravvisato una sofferenza permanente di grado lieve. Il Tribunale ha ritenuto applicabile la presunzione prevista dall'art. 2054, comma 2,
c.c. sul presupposto che non fosse possibile ricostruire con sufficiente certezza la dinamica del sinistro. In primo luogo, il verbale di polizia si fondava su elementi ambigui: le dichiarazioni delle persone che avevano reso sommarie informazioni non riportavano circostanze rilevanti e comunque non chiarivano la condotta di guida del . Pt_2
In secondo luogo, i danni riportati dalle due autovetture, aprivano come “nuovo scenario”, consentendo d'ipotizzare una possibile manovra improvvisa di OR come concausa del sinistro.
pag. 5/15 1.3 Nel liquidare i danni il Tribunale ha applicato un aumento del
25% per il danno morale, ritenendo così di aver tenuto conto del lamentato danno da vacanza rovinata. Gli attori avevano allegato che il giorno del sinistro si stavano recando in un aeroporto di Milano per una vacanza in Spagna.
2. e chiedono che, in parziale Parte_2 Parte_1 riforma della sentenza, il danno sia liquidato in misura superiore.
2.1 Con il primo motivo d'appello evidenziano l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente CE RT, che aveva tamponato la loro autovettura. Dal verbale della polstrada e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti emergeva che l'urto si era verificato tra la parte posteriore dell'automobile AI AT e la parte anteriore dell'automobile BMW.
2.2 Con il secondo motivo d'appello gli appellanti lamentano l'errata ricostruzione dei fatti e l'errata valutazione delle prove. Il sinistro deve essere ricostruito sulla base dei rilievi tecnici della polizia della strada. Le dichiarazioni rilasciate dagli informatori non sono ambigue. L'informatore aveva localizzato Testimone_1 entrambe le autovetture in corsia centrale e, dopo l'urto, aveva visto sbandare l'automobile AI AT. L'informatore Tes_2 aveva chiarito che il veicolo BMW viaggiava a forte velocità. Le tracce di scarrocciamento sulle tre corsie erano determinate dal forte sbandamento delle autovetture dopo il sinistro. Le due automobili avevano riportato danni anche in punti diversi da quelli determinati dal tamponamento in conseguenza dello sbandamento derivato dal pag. 6/15 violento urto. Gli appellanti sottolineano che solo nei confronti del conducente del veicolo BMW erano state applicate delle contravvenzioni per la velocità eccessiva, per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza e per il danneggiamento del guard-rail.
2.3 Con il terzo motivo gli appellanti rilevano l'ingiusta determinazione del danno da vacanza rovinata. Il Giudice di primo grado aveva applicato un aumento del 25% “per le sofferenze patite”, ritendo con tale aumento di aver liquidato anche il danno da vacanza rovinata. Si tratta, tuttavia, di danni diversi. L'aumento del 25% era stato disposto a titolo di personalizzazione del danno biologico e non può comprendere anche il risarcimento per il danno da vacanza rovinata. Non vi è stata alcuna pronuncia sul mancato godimento del riposto e dello svago sanciti dall'art. 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall'art. 36, comma 3, Cost..
3. L' si è costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, CP_2
l'inammissibilità della domanda degli appellanti volta alla liquidazione del danno da lesioni micropermanenti, al riconoscimento di spese mediche e rifusione delle spese di CTU in importi maggiori rispetto a quelli liquidati dal primo Giudice, poiché la richiesta è formulata solo nelle conclusioni dell'atto senza essere sorretta da specifici motivi di gravame. Per il resto, parte appellata afferma che permangano dubbi sulla effettiva dinamica del sinistro. Il Tribunale aveva riconosciuto un aumento sulla somma liquidata anche in considerazione del danno da vacanza rovinata e quindi anche tale voce di danno era stata liquidata.
pag. 7/15 4. Nonostante la regolarità della citazione, non si è CP_3 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. All'esito dell'udienza 04.12.2024, sostituita da note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le conclusioni degli appellanti sono le medesime formulate in primo grado (v. foglio di precisazione delle conclusioni datato
8.05.2023). Parte appellante ha riproposto le medesime conclusioni chiedendo di detrarre gli importi corrisposti a e Parte_1
in “parziale esecuzione della sentenza di primo grado” Parte_2
(v. atto di appello, pag. 17 e 18). Le conclusioni devono essere coordinate con i motivi di appello nel rispetto del principio devolutivo.
L'impugnazione concerne la questione della responsabilità esclusiva o concorrente di CE RT e il danno da vacanza rovinata. Ulteriori conclusioni non appaiono giustificate, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., da ammissibili motivi di appello.
6. Il primo ed il secondo motivo di appello, con cui si rileva l'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. a seguito di una non corretta valutazione delle prove acquisite ex art. 127-ter c.p.c., possono essere esaminati contestualmente e risultano fondati.
6.1 Occorre soffermarsi sulle dichiarazioni rese da un automobilista e un camionista (cfr. prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi a incidenti stradali della polizia della strada di Vicenza, allegato 1 att.), che avevano assistito al sinistro.
L'automobilista aveva affermato di aver visto: a) le Testimone_1 due automobili in corsia centrale (l'automobile di coloro rosso è la
AI AT;
l'automobile di colore grigio la BMW mod 530); b)
pag. 8/15 l'automobile di colore rosso precedere l'automobile di colore grigio;
c)
l'automobile di colore rosso sbandare vistosamente, a seguito dell'urto.
Con la sua dichiarazione, il primo informatore chiarisce: a) che le due automobili si trovavano sulla stessa corsia;
b) com'erano posizionate l'una rispetto all'altra; c) che, a seguito dell'urto, la l'automobile AI AT aveva sbandato vistosamente.
Il camionista AL SB, a sua volta, aveva dichiarato che: a)
l'automobile di colore rosso era all'altezza del semirimorchio, in corsia centrale;
b) l'automobile BMW era sopraggiunta a forte velocità; c) vi era stata una frenata e, quindi, l'urto.
Con la sua dichiarazione, il secondo informatore: a) conferma che l'automobile AI AT si trovava in corsia centrale e precedeva l'altro veicolo;
b) aggiunge che la BMW era sopraggiunta a forte velocità; c) precisa di aver sentito prima una frenata e poi l'urto.
La Polizia Stradale, nel rapporto redatto a seguito del sinistro, rileva che l'urto si è verificato tra la parte anteriore dell'automobile
BMW mod. 530 e la parte posteriore dell'automobile AI AT. In seguito all'urto entrambi i veicoli avevano proseguito la marcia senza controllo, sbandando verso destra la AI AT e verso sinistra la
BMW mod. 530. Sul manto stradale sono rimaste impresse delle tracce di scarrocciamento.
Dall'esame delle prove acquisite emerge in maniera chiara la meccanica del sinistro: l'automobile BMW mod. 530 aveva violentemente tamponato l'automobile AI AT. Il fatto che entrambe le autovetture presentassero danni anche in parti diverse da quelle direttamente coinvolte dal primo urto è facilmente giustificabile senza ipotizzare ricostruzioni alternative. Lo sbandamento in seguito al sinistro ha comportato la perdita di pag. 9/15 controllo dei conducenti con il conseguente urto contro il guard-rail di parti dei veicoli non interessate dall'iniziale tamponamento. CE
RT procedeva a “forte velocità”, non ha mantenuto la distanza di sicurezza e ha causato la collisione. Con riferimento alla condotta di guida di non emerge nulla di anomalo. Parte_2
6.2 L'art. 149 del d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede. L'avvenuto tamponamento pone a carico di CE
RT una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza. Il conducente dell'automobile BMW, mod. 530, avrebbe quindi dovuto dimostrare che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione fossero stati determinati da causa a lui non imputabile (cfr. Cass., sez. 6 - 3, ordinanza n. 18708 del
01/07/2021 e Cass., sez. 3, ordinanza n. 13703 del 31.05.2017 sulla Contr prova liberatoria in caso di tamponamento). L' si era invece limitato ad eccepire la mancanza di prova di una responsabilità esclusiva del RT per l'incerta dinamica del sinistro. Anche nel giudizio di primo grado RT era rimasto contumace.
6.3 Tenuto conto dei conteggi contenuti a pag. 8 della motivazione della sentenza appellata sul danno non patrimoniale riconoscibile a ciascuno dei due danneggiati, esclusa la dimidiazione operata dal
Tribunale ex art. 2054, comma 2, c.c. e detratti, oltre agli acconti corrisposti nella fase stragiudiziale, anche gli importi versati in esecuzione della prima sentenza, residuano i seguenti crediti:
: euro 5.966,64 (danno complessivo riconosciuto dal Parte_1
Tribunale) – euro 2.107,00 (acconto indicato dal Tribunale) – euro pag. 10/15 878,00 (assegno circolare consegnato in esecuzione della sentenza: allegato B della comparsa di costituzione e risposta di appello) = euro
2.981,64;
: euro 5.757,05 (danno complessivo riconosciuto Parte_2 dal Tribunale) – euro 853,00 (acconto indicato dal Tribunale) – euro
25,55 (assegno circolare consegnato in esecuzione della sentenza: allegato A della comparsa di costituzione e risposta di appello) = euro
2.878,55.
7. Il terzo motivo di appello sul danno da vacanza rovinata non
è meritevole di accoglimento.
7.1 Si muove dalla premessa che il danno lamentato in sede di gravame sia di natura non patrimoniale perché il difensore fa riferimento unicamente al mancato godimento del riposo e dello svago (v. atto di appello, pag. 14). Gli attori non richiamano più il rimborso di costi già pagati prima della partenza per una vacanza in
Spagna. Il Giudice di primo grado ha applicato un aumento del 25% per le sofferenze patite ed ha affermato che l'aumento “compensa” anche il danno da vacanza rovinata. Non si considera, perché non Contr oggetto di gravame incidentale da parte dell' che l'aumento del risarcimento previsto dall'art. 139, comma 3, cod. ass. è consentito solo “[q]ualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” e che l'aumento è riconoscibile entro il limite del 20%. La sovrapposizione fra personalizzazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità e danno da vacanza rovinata non può essere condivisa. Esclusivamente la pag. 11/15 personalizzazione del danno biologico previsto dall'art. 139, commi 1
e 2, cod. ass. può essere determinata attraverso un aumento dei parametri determinati sulla base del decreto ministeriale previsto dall'art. 139, commi 4 e 5, cod. ass. e l'ammontare complessivo del risarcimento così riconosciuto “è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”. Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata non è funzione del danno biologico perché non è (almeno di regola) direttamente ricollegabile alla lesione dell'integrità psicofisica. Costituisce uno dei danni derivanti dall'ingiusta lesione di valori inerenti alla persona, costituzionalmente garantiti e ravvisabili quando alla lesione consegue un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica. È rappresentato dall'apprezzabile disagio che può accompagnarsi alla mancata realizzazione di una vacanza programmata in conseguenza di un inadempimento contrattuale o anche, come nel caso in esame, di un fatto illecito. Presuppone la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime. Noti precedenti giurisprudenziali (Cass., s.u., sent. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008) hanno sottolineato che non si giustificano “liti bagatellari” con danno consequenziale irrisorio o serio ma scalfito in maniera insignificante. Non vi è tutela risarcitoria per semplici fastidi, non potendosi invocare un inesistente diritto a essere felici.
7.2 Ammessa la risarcibilità del danno ed escluso che la sua liquidazione possa avvenire ai sensi dell'art. 139, comma 3, cod. ass., mancano comunque i presupposti per accogliere la richiesta di risarcimento. Non è in discussione che il risarcimento possa avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Gli appellanti avevano pag. 12/15 però l'onere di allegare circostanziati elementi di fatto che consentissero di desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Avevano invece depositato alcuni documenti relativi a un soggiorno nella località di Torremolinos, alla prenotazione di un parcheggio e di un volo per due persone, adducendo di aver sostenuto una spesa di euro 550,00. Non viene specificato se la vacanza sia andata perduta, rimandata o sia stata semplicemente iniziata in ritardo, se fosse stata organizzata in vista di una particolare ricorrenza e soprattutto come gli appellanti abbiano trascorso i giorni successivi al sinistro stradale
(v. atto di citazione di primo grado, pag. 6 e 7 e atto di appello, pag.
13 e 14). Le poche informazioni note non consentono di pervenire, nemmeno con il ricorso a presunzioni, a una liquidazione del pregiudizio.
8. A seguito del parziale accoglimento dell'appello è necessario procedere, anche d'ufficio, a una nuova liquidazione delle spese processuali applicando il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.. Non sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino una compensazione delle spese di lite: la discrasia, anche rilevante, fra somme richieste e liquidate comporta unicamente la necessità di far riferimento per i compensi al criterio del decisum e non determina una soccombenza reciproca (v. Cass., sez. un, sent. n. 32061 del
2022). In assenza di specifica impugnazione non s'interviene invece sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Per il giudizio di primo grado, considerando le quattro fasi svolte, i compensi vengono liquidati in euro 4.400,00 (euro 600,00 + euro 500,00 + euro
1.500,00 + euro 1.800,00) e per il gravame, tenuto conto delle tre fasi svolte, in euro 2.850,00 (euro 750,00 + euro 700,00 + euro
1.400,00). Si è fatto riferimento allo scaglione euro 5.201,00 – euro pag. 13/15 26.000,00 e sono stati applicati parametri del d.m. n. 55 del 2014 inferiori ai valori medi perché il danno riconosciuto, detratti gli acconti corrisposti prima dell'inizio della lite, si avvicina al limite inferiore dello scaglione di riferimento e perché la sproporzione fra somme richieste e danno ha ostacolato una soluzione conciliativa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di EL EL e Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza 17 gennaio 2024 n. 162, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma,
1.1 accerta l'esclusiva responsabilità del conducente CE RT nella causazione del sinistro avvenuto il 20 maggio 2018 sull'autostrada A4 MI-VE; 1.2 detratti gli acconti ricevuti dai danneggiati nella fase stragiudiziale e a seguito della decisione di primo grado, condanna in solido l' Controparte_2
e EL EL al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma di euro 2.981,64 e in favore di
[...] Parte_2 della somma di euro 2.878,55, sempre oltre interessi al
[...] tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo, nonché alla rifusione della spese processuali degli attori, liquidate nella somma di euro 4.400,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali, (15%) iva e cpa;
2) condanna in solido e Controparte_2
EL EL al pagamento, in favore di e Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, Parte_2
pag. 14/15 liquidate nella somma di euro 2.850,00 per compensi ed euro 382,50 per esborsi, oltre spese generali, (15%) iva e cpa.
Venezia, 5.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 15/15