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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 25/03/2025 al n. 705/2025
R.G.,
DA
(C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ND AN, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. LUIGI 14 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. ND
AN ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ME AR ES, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI 4
40125 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. ME AR ES resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
06/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Rispetto alle Parte_1 CP_1
condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 332/2024 emessa in data
25/03/2024 le parti concordano le seguenti modifiche: quanto ai tempi di visita presso il padre le parti concordano che nella settimana nel quale il padre ha il week end la figlia trascorrerà un giorno infrasettimanale che si individua nel martedì dalla fine della scuola o dal pranzo nel caso in cui non vi sia il tempo scuola fino al riaccompagno a scuola il giorno dopo o a casa della madre nel periodo non scolastico entro le ore 9.00. Per quanto riguarda il week end con il padre la figlia andrà dal padre dal venerdì dalla fine della scuola o dal pranzo nel caso in cui non vi sia il tempo scuola fino al riaccompagno a scuola il lunedì
o a casa della madre nel periodo non scolastico entro le ore 9.00. Nella settimana nella quale il padre non ha il week end, la figlia andrà dal padre dal termine della scuola del giorno martedì (o dal pranzo nel caso in cui non vi sia il tempo scuola) e fino alle ore 21.00 del mercoledì quando tornerà a casa dopo aver già cenato (alle ore 22.00 nel periodo non scolastico). Il nuovo calendario di visita decorrerà dalla settimana prossima (21/11/2025) visto che il padre per questo venerdì non fa in tempo ad organizzarsi con il lavoro. Quanto al giorno del compleanno della figlia si concorda che lo trascorrerà ad anni alterni con
l'uno e con l'altro genitore compreso il pernotto del 30 aprile e la riporterà dall'altro genitore la mattina entro le ore 9 del primo maggio. Il prossimo 30 aprile 2026 lo festeggerà con il Papà e il primo maggio lo festeggerà nuovamente con la mamma e poi dall'anno successivo si inverte. Le altre festività come da sentenza di separazione. Si precisa che quanto alla tematica
pagina 2 di 4 del lavaggio dei vestiti della minore, ogni genitore si occuperà di lavare i vestiti che la minore utilizza a casa propria e non chiederà all'altro di lavare i vestiti della figlia che sono stati sporcati mentre permaneva da uno o dall'altro genitore. Quanto all'assegno di mantenimento il padre a decorrere dal mese di dicembre 2025 verserà la somma omnicomprensiva di euro 475 mensili rivalutabili agli indici ISTAT a decorrere dal dicembre 2026. Spese straordinarie come da Protocollo del 2024. Le parti si rilasciano fin d'ora
l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per la figlia minore
Per_
. Spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, inizialmente introdotto in via giudiziale, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
AM (MN) -fraz. in data 07/08/2010 (con atto Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, parte II , serie A, anno 07/08/2010) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta ed il procedimento convertito in consensuale da giudiziale.
Le parti hanno precisato che le statuizioni non oggetto di modifica al verbale di udienza, vengono confermate per come deciso nella sentenza di separazione del marzo 2024.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
pagina 3 di 4 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe e per il resto resta valido quanto contenuto nella sentenza di separazione richiamata in atti;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2010);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 06/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 25/03/2025 al n. 705/2025
R.G.,
DA
(C.F. difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ND AN, elettivamente domiciliato in PIAZZA S. LUIGI 14 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. ND
AN ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ME AR ES, elettivamente domiciliato in VIA RIZZOLI 4
40125 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. ME AR ES resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
06/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Rispetto alle Parte_1 CP_1
condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 332/2024 emessa in data
25/03/2024 le parti concordano le seguenti modifiche: quanto ai tempi di visita presso il padre le parti concordano che nella settimana nel quale il padre ha il week end la figlia trascorrerà un giorno infrasettimanale che si individua nel martedì dalla fine della scuola o dal pranzo nel caso in cui non vi sia il tempo scuola fino al riaccompagno a scuola il giorno dopo o a casa della madre nel periodo non scolastico entro le ore 9.00. Per quanto riguarda il week end con il padre la figlia andrà dal padre dal venerdì dalla fine della scuola o dal pranzo nel caso in cui non vi sia il tempo scuola fino al riaccompagno a scuola il lunedì
o a casa della madre nel periodo non scolastico entro le ore 9.00. Nella settimana nella quale il padre non ha il week end, la figlia andrà dal padre dal termine della scuola del giorno martedì (o dal pranzo nel caso in cui non vi sia il tempo scuola) e fino alle ore 21.00 del mercoledì quando tornerà a casa dopo aver già cenato (alle ore 22.00 nel periodo non scolastico). Il nuovo calendario di visita decorrerà dalla settimana prossima (21/11/2025) visto che il padre per questo venerdì non fa in tempo ad organizzarsi con il lavoro. Quanto al giorno del compleanno della figlia si concorda che lo trascorrerà ad anni alterni con
l'uno e con l'altro genitore compreso il pernotto del 30 aprile e la riporterà dall'altro genitore la mattina entro le ore 9 del primo maggio. Il prossimo 30 aprile 2026 lo festeggerà con il Papà e il primo maggio lo festeggerà nuovamente con la mamma e poi dall'anno successivo si inverte. Le altre festività come da sentenza di separazione. Si precisa che quanto alla tematica
pagina 2 di 4 del lavaggio dei vestiti della minore, ogni genitore si occuperà di lavare i vestiti che la minore utilizza a casa propria e non chiederà all'altro di lavare i vestiti della figlia che sono stati sporcati mentre permaneva da uno o dall'altro genitore. Quanto all'assegno di mantenimento il padre a decorrere dal mese di dicembre 2025 verserà la somma omnicomprensiva di euro 475 mensili rivalutabili agli indici ISTAT a decorrere dal dicembre 2026. Spese straordinarie come da Protocollo del 2024. Le parti si rilasciano fin d'ora
l'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per la figlia minore
Per_
. Spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, inizialmente introdotto in via giudiziale, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
AM (MN) -fraz. in data 07/08/2010 (con atto Parte_2
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, parte II , serie A, anno 07/08/2010) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta ed il procedimento convertito in consensuale da giudiziale.
Le parti hanno precisato che le statuizioni non oggetto di modifica al verbale di udienza, vengono confermate per come deciso nella sentenza di separazione del marzo 2024.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
pagina 3 di 4 Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe e per il resto resta valido quanto contenuto nella sentenza di separazione richiamata in atti;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2010);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 06/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4