Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23444 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05536/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5536 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno in data 22.09.2020, notificato al ricorrente in data 02.03.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa NA DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino nigeriano, impugna il diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992, prot. n.-OMISSIS-, emesso il 22 settembre 2020 e notificato il 2 marzo 2021, fondato sulla sentenza di condanna della Corte d’Appello di Bologna del -OMISSIS- per il reato di--OMISSIS-, circostanza ritenuta dal Ministero dell’Interno indice di inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale.
2. Il ricorrente espone di essere regolarmente residente in Italia con la-OMISSIS-i da quasi-OMISSIS-anni, di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal -OMISSIS- (nella stessa ditta ove è impiegata anche la -OMISSIS-), e di aver presentato domanda di concessione della cittadinanza il -OMISSIS- Con il preavviso di rigetto del 7 aprile 2020 il Ministero dell’Interno ha rilevato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, invitando il richiedente a presentare osservazioni, che vi ha provveduto il 30 giugno 2020, senza però riuscire a mutare l’intendimento dell’Amministrazione.
3. Con ricorso notificato il 1° maggio 2021 e depositato il successivo 26 maggio il ricorrente ha gravato il provvedimento di diniego della cittadinanza, articolando due motivi di censura:
- con il primo si contesta la violazione dell’art.9 ter della L. n. 91/92, poiché il diniego oggetto di impugnativa sarebbe inefficace, stante la sua adozione oltre il termine di legge;
- con il secondo si deduce la violazione di legge, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere discrezionale, l’erronea valutazione del profilo attinente la non coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente. L’Amministrazione avrebbe fondato il diniego di cittadinanza su di un’unica sentenza di condanna per fatti risalenti al -OMISSIS- e comunque ritenuti di particolare tenuità dalla Corte d’Appello di Bologna, omettendo di considerare l’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, la sua situazione familiare, ed infine la sua condotta di vita.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di mero stile.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Deve essere innanzitutto disatteso il primo motivo di gravame, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione, in materia di concessione della cittadinanza, conserva il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine di legge, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso può semmai legittimare il richiedente a proporre ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall'Amministrazione nonché, eventualmente, un'azione di risarcimento per il danno da ritardo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 2768, id. 06 giugno 2023, n. 9492, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 01 giugno 2022, n. 1295).
8. Neppure il secondo motivo è meritevole di condivisione.
La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022). Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in “ un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 2528, che richiama Cons. Stato, AG, n. 9/1999 del 10 giugno 1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3 dicembre -OMISSIS- n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021).
9. Segnatamente la concessione della cittadinanza allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica Italiana presuppone l'accertamento che il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità ritenute necessarie, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. E’ chiaro che il vaglio giurisdizionale non può sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 6473/2021, id. sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012) la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V bis, 24 marzo 2025, n. 5930).
10. Con specifico riferimento all’ampiezza del potere valutativo riservato all’Amministrazione è stato chiarito che:
- il Ministero dell’Interno ha il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, purchè non contestati nella loro materialità, in quanto comunque si tratta di fatti rilevatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l'ordinato svolgimento della vita sociale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 02 aprile 2024, n. 6364, id., 10 agosto 2023, n. 13258, id. 26 aprile 2023, n. 7171, id. 04 aprile 2023, n. 5686);
- “ le valutazioni dell'Amministrazione in sede di concessione della cittadinanza differiscono, quanto a modalità ed obiettivi, da quelle compiute dal giudice penale. Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali in sede penale, in quanto il comportamento del richiedente non è valutato ai fini dell'irrogazione di una sanzione ma nell'ambito di un giudizio sul grado di assimilazione dei valori dell'ordinamento e della comunità e sulla futura integrazione del ricorrente .” (ex multis, Cons. Stato, sez. I, 05 dicembre 2023, n. 1494).
11. Nel caso di specie l’onere motivazionale di cui è gravata l’Amministrazione appare sufficientemente assolto in quanto i fatti posti a fondamento della condanna (risalenti al -OMISSIS- e quindi compresi entro l’ordinario periodo di valutazione decennale) non sono contestati nella loro materialità ma solo affermati di lieve offensività, secondo quanto sarebbe stato rilevato dal Giudice penale (la cui pronuncia però non è in atti).
Inoltre, stante l’amplissima discrezionalità da cui è connotato il provvedimento di concessione della cittadinanza, non appare irragionevole la valutazione dell’Amministrazione che ritenga anche una sola condanna come ostativa, in quanto dimostrazione del mancato rispetto da parte dell’interessato delle regole di civile convivenza e della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
12. Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto.
13. La natura degli interessi coinvolti induce comunque il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti interessati
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DI NZ, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
NA DA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA DA | DI NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.