Articolo 544 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 544.
(Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono).

Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.

In mancanza, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennita' solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato.

In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d'assicurazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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