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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5440 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 15699/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_1
nato l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_2
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_3
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_4
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_5
nata il [...] a [...] – Argentina;
Parte_6
, nato il [...] a [...] – Argentina, Parte_7 rappresentato, in quanto minorenne, dai genitori come Parte_6 sopra generalizzata, e nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Argentina, Controparte_1 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Argentina, Controparte_2 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
, nato l'[...] a [...] – Argentina, Pt_8 Parte_9 rappresentato, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
nato il [...] a [...] - Argentina;
CP_3 Parte_6
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_10
nata l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_11 nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_12 nata il [...] a [...], prov. Buenos Aires - Parte_13
Argentina;
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_14
nato il [...] a [...] - Argentina;
Parte_15
nato l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_16 nato il [...] a [...], prov. Chubut – Argentina;
Parte_17
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_18
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_19 nato il [...] a [...], prov. Cordoba – Argentina;
Parte_20
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, dai Persona_1 genitori come sopra generalizzato, e nata il Parte_20 Persona_2
12/04/1983 a Santa Fe – Argentina;
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, dai Per_3 genitori e come sopra generalizzati;
Parte_20 Persona_2
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, Persona_4 dai genitori e come sopra generalizzati;
Parte_20 Persona_2
nato il [...] a [...], prov. San Luis – Argentina, rappresentato, in Controparte_4 quanto minorenne, dai genitori e come sopra Parte_20 Persona_2 generalizzati;
nato il [...] a [...], prov. Cordoba – Argentina;
Parte_2
, nato il [...] a [...], prov. San Luis – Argentina, rappresentato, Parte_21 in quanto minorenne, dai genitori come sopra generalizzato, e Parte_2 [...]
, nata il [...] in [...]; Persona_5
nata il [...] a [...] – Argentina;
Parte_22 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ramona Castagnini e Antonio Galletta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 PARTE CONVENUTA Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti della sig.ra , nata in [...], a Persona_6
LL SO (CN), l'8.4.1850 (cfr. doc. 1) e del sig. nato in Parte_23
Italia a IL ON (TO) il 12.4.1845 (cfr. doc. 2), entrambi cittadini italiani emigrati in
Argentina, mai naturalizzatisi argentini (cfr. docc. 4 e 5);
- dall'unione tra e (cfr. doc. 3) è nato il sig. Per_6 Parte_24 il 22.6.1891 (cfr. doc. 6); Parte_4
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. Parte_4 Controparte_6 doc. 7) e dalla loro unione è nato il sig. il 14.8.1927 (cfr. doc. 7bis); Persona_7
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. Persona_7 Persona_8 doc. 7ter) e dalla loro unione sono nati il sig. nato il [...] (cfr. doc. 8), il sig. Parte_19 nato il [...] (cfr. doc. 10), il sig. nato Parte_1 Parte_2
l'8.1.1959 (cfr. doc. 12), tutti odierni ricorrenti, la sig.ra nata il [...] Parte_25
(cfr. doc. 15), nata il [...] (cfr. doc. 19) e il sig. Parte_3 Parte_4 nato il [...] (cfr. doc. 17) gli ultimi due, odierni ricorrenti;
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 9) Parte_19 Parte_26
e dalla loro unione sono nati il sig. nato il [...] (cfr. doc. 21) e il sig. Parte_20 nato il [...] (cfr. doc. 27), entrambi odierni ricorrenti; Parte_2
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. Parte_20 Persona_2
22) e dalla loro unione sono nati nata il [...] (cfr. doc. 23), Persona_1 Per_3 nata il [...] (cfr. doc. 24), nata il [...] (cfr. doc. 25) e Persona_4 CP_4 nato il [...] (cfr. doc. 26), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_2 Persona_5
(cfr. doc. 28) e dalla loro unione è nato , nato il [...] (cfr. doc. 29), Parte_21 odierno ricorrente;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. Parte_1 Persona_9
11) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nata il [...] (cfr. doc. 30), la sig.ra Parte_10 nata il [...] (cfr. doc. 31) e il sig. nato il Parte_12 Parte_14
21.10.1993 (cfr. doc. 32), tutti odierni ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. Parte_2 Persona_10 doc. 13) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nata il Parte_13
14.3.1992 (cfr. doc. 33), il sig. nato il [...] (cfr. doc. 34) e il sig. Parte_16
nato il [...] (cfr. doc. 35), tutti odierni ricorrenti; Parte_18 - la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_25 Persona_11
(cfr. doc. 16) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nata il Parte_5 Parte_6
25.10.1982 (cfr. doc. 39), la sig.ra nata il [...] Parte_6
(cfr. doc. 41), il sig. nato il [...] (cfr. doc. 47) e la CP_3 Parte_6 sig.ra nata l'[...] (cfr. doc. 48), tutti odierni Parte_11 ricorrenti;
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_6 [...]
(cfr. doc. 42) e dalla loro unione sono nati Parte_8 Parte_7
nato il [...] (cfr. doc. 43), , nata il
[...] Controparte_1
29.11.2016 (cfr. doc. 44), , nata il [...] a (cfr. Controparte_2 doc. 45) e , nato il [...] (cfr. doc. 46), tutti odierni Parte_27 ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_4 Persona_12
(cfr. doc. 18) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nata il [...] (cfr. Parte_22 doc. 36), il sig. nato il [...] (cfr. doc. 37) e il sig. Parte_15 Parte_17 nato il [...] (cfr. doc. 38), tutti odierni ricorrenti;
- i richiedenti hanno provato ad adire il Consolato Generale d'Italia a Cordoba, in Argentina, per vedersi riconosciuto il loro diritto ad essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di prenotare un appuntamento (cfr. doc. 49);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
All'udienza del 12.12.2025, sostituita con il deposito delle note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che gli avi sono nati, rispettivamente, a LL SO (CN) e IL ON (TO), che ricadono nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_28
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Pt_29 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che gli avi italiani, sig.ra e sig. Persona_6 [...] non essendo mai stati naturalizzati cittadini argentini, non avessero perso la Parte_23 cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. docc.
4 e 5, certificato negativo di naturalizzazione).
e hanno trasmesso la cittadinanza italiana, Persona_6 Parte_23 per linea femminile e maschile, al figlio il quale ha trasmesso la Parte_4 cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio Persona_7
a trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Persona_7 Pt_19 tutti odierni ricorrenti,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_25
gli ultimi due, odierni ricorrenti.
[...] Parte_3 Parte_4 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_19 Pt_20
entrambi odierni ricorrenti.
[...] Parte_2 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_20 Per_1
tutti odierni ricorrenti;
[...] Per_3 Persona_4 Controparte_4 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio Parte_2 Parte_21
, odierno ricorrente.
[...] ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_1 Pt_10
tutti odierni ricorrenti.
[...] Parte_12 Parte_14 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_2 [...]
e tutti Parte_13 Parte_16 Parte_18 odierni ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, ai figli Parte_25 [...]
Parte_5 Parte_6 [...]
e tutti odierni ricorrenti. Persona_13 Parte_11 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_6 femminile, ai figli , Parte_7 [...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Parte_27
, tutti odierni ricorrenti. Parte_7 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_4 [...]
tutti odierni ricorrenti; Parte_22 Parte_15 Parte_17
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di e di sia perché al Parte_25 Parte_3 tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura del procedimento e che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nato il Parte_1
31.10.1957 a Cordoba – Argentina;
nato l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_2
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_3
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_4
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_5
nata il [...] a [...] – Argentina;
Parte_6
, nato il [...] a [...] – Argentina, Parte_7 rappresentato, in quanto minorenne, dai genitori come Parte_6 sopra generalizzata, e nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Argentina, Controparte_1 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Argentina, Controparte_2 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
, nato l'[...] a [...] – Argentina, Pt_8 Parte_9 rappresentato, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
nato il [...] a [...] - Argentina;
CP_3 Parte_6
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_10
nata l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_11 nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_12
nata il [...] a [...], prov. Buenos Aires - Parte_13
Argentina;
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_14
nato il [...] a [...] - Argentina;
Parte_15
nato l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_16 nato il [...] a [...], prov. Chubut – Argentina;
Parte_17
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_18 nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_19 nato il [...] a [...], prov. Cordoba – Argentina;
Parte_20
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, dai Persona_1 genitori come sopra generalizzato, e nata il Parte_20 Persona_2
12/04/1983 a Santa Fe – Argentina;
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, dai Per_3 genitori e come sopra generalizzati;
Parte_20 Persona_2
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, Persona_4 dai genitori e come sopra generalizzati;
Parte_20 Persona_2
nato il [...] a [...], prov. San Luis – Argentina, rappresentato, in Controparte_4 quanto minorenne, dai genitori e come sopra Parte_20 Persona_2 generalizzati;
nato il [...] a [...], prov. Cordoba – Argentina;
Parte_2
, nato il [...] a [...], prov. San Luis – Argentina, rappresentato, Parte_21 in quanto minorenne, dai genitori come sopra generalizzato, e Parte_2 [...]
, nata il [...] in [...]; Persona_5
nata il [...] a [...] – Argentina;
Parte_22
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.12.2025 Il Giudice Sara Perlo
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 15699/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_1
nato l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_2
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_3
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_4
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_5
nata il [...] a [...] – Argentina;
Parte_6
, nato il [...] a [...] – Argentina, Parte_7 rappresentato, in quanto minorenne, dai genitori come Parte_6 sopra generalizzata, e nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Argentina, Controparte_1 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Argentina, Controparte_2 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
, nato l'[...] a [...] – Argentina, Pt_8 Parte_9 rappresentato, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
nato il [...] a [...] - Argentina;
CP_3 Parte_6
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_10
nata l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_11 nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_12 nata il [...] a [...], prov. Buenos Aires - Parte_13
Argentina;
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_14
nato il [...] a [...] - Argentina;
Parte_15
nato l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_16 nato il [...] a [...], prov. Chubut – Argentina;
Parte_17
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_18
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_19 nato il [...] a [...], prov. Cordoba – Argentina;
Parte_20
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, dai Persona_1 genitori come sopra generalizzato, e nata il Parte_20 Persona_2
12/04/1983 a Santa Fe – Argentina;
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, dai Per_3 genitori e come sopra generalizzati;
Parte_20 Persona_2
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, Persona_4 dai genitori e come sopra generalizzati;
Parte_20 Persona_2
nato il [...] a [...], prov. San Luis – Argentina, rappresentato, in Controparte_4 quanto minorenne, dai genitori e come sopra Parte_20 Persona_2 generalizzati;
nato il [...] a [...], prov. Cordoba – Argentina;
Parte_2
, nato il [...] a [...], prov. San Luis – Argentina, rappresentato, Parte_21 in quanto minorenne, dai genitori come sopra generalizzato, e Parte_2 [...]
, nata il [...] in [...]; Persona_5
nata il [...] a [...] – Argentina;
Parte_22 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ramona Castagnini e Antonio Galletta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 PARTE CONVENUTA Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti della sig.ra , nata in [...], a Persona_6
LL SO (CN), l'8.4.1850 (cfr. doc. 1) e del sig. nato in Parte_23
Italia a IL ON (TO) il 12.4.1845 (cfr. doc. 2), entrambi cittadini italiani emigrati in
Argentina, mai naturalizzatisi argentini (cfr. docc. 4 e 5);
- dall'unione tra e (cfr. doc. 3) è nato il sig. Per_6 Parte_24 il 22.6.1891 (cfr. doc. 6); Parte_4
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. Parte_4 Controparte_6 doc. 7) e dalla loro unione è nato il sig. il 14.8.1927 (cfr. doc. 7bis); Persona_7
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. Persona_7 Persona_8 doc. 7ter) e dalla loro unione sono nati il sig. nato il [...] (cfr. doc. 8), il sig. Parte_19 nato il [...] (cfr. doc. 10), il sig. nato Parte_1 Parte_2
l'8.1.1959 (cfr. doc. 12), tutti odierni ricorrenti, la sig.ra nata il [...] Parte_25
(cfr. doc. 15), nata il [...] (cfr. doc. 19) e il sig. Parte_3 Parte_4 nato il [...] (cfr. doc. 17) gli ultimi due, odierni ricorrenti;
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 9) Parte_19 Parte_26
e dalla loro unione sono nati il sig. nato il [...] (cfr. doc. 21) e il sig. Parte_20 nato il [...] (cfr. doc. 27), entrambi odierni ricorrenti; Parte_2
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. Parte_20 Persona_2
22) e dalla loro unione sono nati nata il [...] (cfr. doc. 23), Persona_1 Per_3 nata il [...] (cfr. doc. 24), nata il [...] (cfr. doc. 25) e Persona_4 CP_4 nato il [...] (cfr. doc. 26), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_2 Persona_5
(cfr. doc. 28) e dalla loro unione è nato , nato il [...] (cfr. doc. 29), Parte_21 odierno ricorrente;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. Parte_1 Persona_9
11) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nata il [...] (cfr. doc. 30), la sig.ra Parte_10 nata il [...] (cfr. doc. 31) e il sig. nato il Parte_12 Parte_14
21.10.1993 (cfr. doc. 32), tutti odierni ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. Parte_2 Persona_10 doc. 13) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nata il Parte_13
14.3.1992 (cfr. doc. 33), il sig. nato il [...] (cfr. doc. 34) e il sig. Parte_16
nato il [...] (cfr. doc. 35), tutti odierni ricorrenti; Parte_18 - la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_25 Persona_11
(cfr. doc. 16) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nata il Parte_5 Parte_6
25.10.1982 (cfr. doc. 39), la sig.ra nata il [...] Parte_6
(cfr. doc. 41), il sig. nato il [...] (cfr. doc. 47) e la CP_3 Parte_6 sig.ra nata l'[...] (cfr. doc. 48), tutti odierni Parte_11 ricorrenti;
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_6 [...]
(cfr. doc. 42) e dalla loro unione sono nati Parte_8 Parte_7
nato il [...] (cfr. doc. 43), , nata il
[...] Controparte_1
29.11.2016 (cfr. doc. 44), , nata il [...] a (cfr. Controparte_2 doc. 45) e , nato il [...] (cfr. doc. 46), tutti odierni Parte_27 ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_4 Persona_12
(cfr. doc. 18) e dalla loro unione sono nati la sig.ra nata il [...] (cfr. Parte_22 doc. 36), il sig. nato il [...] (cfr. doc. 37) e il sig. Parte_15 Parte_17 nato il [...] (cfr. doc. 38), tutti odierni ricorrenti;
- i richiedenti hanno provato ad adire il Consolato Generale d'Italia a Cordoba, in Argentina, per vedersi riconosciuto il loro diritto ad essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di prenotare un appuntamento (cfr. doc. 49);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
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I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
All'udienza del 12.12.2025, sostituita con il deposito delle note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che gli avi sono nati, rispettivamente, a LL SO (CN) e IL ON (TO), che ricadono nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il
Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_28
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Pt_29 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
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In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
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Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che gli avi italiani, sig.ra e sig. Persona_6 [...] non essendo mai stati naturalizzati cittadini argentini, non avessero perso la Parte_23 cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. docc.
4 e 5, certificato negativo di naturalizzazione).
e hanno trasmesso la cittadinanza italiana, Persona_6 Parte_23 per linea femminile e maschile, al figlio il quale ha trasmesso la Parte_4 cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio Persona_7
a trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Persona_7 Pt_19 tutti odierni ricorrenti,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_25
gli ultimi due, odierni ricorrenti.
[...] Parte_3 Parte_4 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_19 Pt_20
entrambi odierni ricorrenti.
[...] Parte_2 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_20 Per_1
tutti odierni ricorrenti;
[...] Per_3 Persona_4 Controparte_4 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio Parte_2 Parte_21
, odierno ricorrente.
[...] ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_1 Pt_10
tutti odierni ricorrenti.
[...] Parte_12 Parte_14 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_2 [...]
e tutti Parte_13 Parte_16 Parte_18 odierni ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, ai figli Parte_25 [...]
Parte_5 Parte_6 [...]
e tutti odierni ricorrenti. Persona_13 Parte_11 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_6 femminile, ai figli , Parte_7 [...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Parte_27
, tutti odierni ricorrenti. Parte_7 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_4 [...]
tutti odierni ricorrenti; Parte_22 Parte_15 Parte_17
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di e di sia perché al Parte_25 Parte_3 tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura del procedimento e che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a nato il Parte_1
31.10.1957 a Cordoba – Argentina;
nato l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_2
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_3
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_4
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_5
nata il [...] a [...] – Argentina;
Parte_6
, nato il [...] a [...] – Argentina, Parte_7 rappresentato, in quanto minorenne, dai genitori come Parte_6 sopra generalizzata, e nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Argentina, Controparte_1 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
, nata il [...] a [...] – Argentina, Controparte_2 rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
, nato l'[...] a [...] – Argentina, Pt_8 Parte_9 rappresentato, in quanto minorenne, dai genitori e Parte_6
come sopra generalizzati;
Parte_8
nato il [...] a [...] - Argentina;
CP_3 Parte_6
nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_10
nata l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_11 nata il [...] a [...] - Argentina;
Parte_12
nata il [...] a [...], prov. Buenos Aires - Parte_13
Argentina;
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_14
nato il [...] a [...] - Argentina;
Parte_15
nato l'[...] a [...] - Argentina;
Parte_16 nato il [...] a [...], prov. Chubut – Argentina;
Parte_17
nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_18 nato il [...] a [...] – Argentina;
Parte_19 nato il [...] a [...], prov. Cordoba – Argentina;
Parte_20
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, dai Persona_1 genitori come sopra generalizzato, e nata il Parte_20 Persona_2
12/04/1983 a Santa Fe – Argentina;
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, dai Per_3 genitori e come sopra generalizzati;
Parte_20 Persona_2
nata il [...] a [...] – Argentina, rappresentata, in quanto minorenne, Persona_4 dai genitori e come sopra generalizzati;
Parte_20 Persona_2
nato il [...] a [...], prov. San Luis – Argentina, rappresentato, in Controparte_4 quanto minorenne, dai genitori e come sopra Parte_20 Persona_2 generalizzati;
nato il [...] a [...], prov. Cordoba – Argentina;
Parte_2
, nato il [...] a [...], prov. San Luis – Argentina, rappresentato, Parte_21 in quanto minorenne, dai genitori come sopra generalizzato, e Parte_2 [...]
, nata il [...] in [...]; Persona_5
nata il [...] a [...] – Argentina;
Parte_22
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.12.2025 Il Giudice Sara Perlo