Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 30/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 120/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa promossa da , nato a [...] il Parte_1
03.03.1977, c.f. , con l'avv. F. Alosi CodiceFiscale_1
CONTRO
, nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
, con l'avv. G. Garbellotto C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero e del curatore speciale di Parte_2
avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti e per il curatore : come da verbale del 18 dicembre 2024 ovvero pronuncia di sentenza parziale in punto status, con rinuncia sotto tale profilo ad ulteriori termini o memorie. per il P.M.: “”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è costituita la resistente con comparsa di costituzione e risposta del 5 maggio 2023, la quale ha contestato le avverse pretese relative ai minori ed ha aderito alla domanda di divorzio avanzata dal marito.
All'udienza del 18 dicembre 2024, i difensori di entrambe le parti hanno chiesto che questo Tribunale pronunci con immediatezza sentenza parziale di divorzio.
Giudica questo Tribunale che la domanda di pronuncia parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba trovare accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- in data 5 luglio 2017 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Biella in funzione della separazione personale, successivamente pronunciata dallo stesso Tribunale con sentenza del 12 giugno 2021 e passata in giudicato il 6 aprile 2022.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dalla loro comparizione davanti al Presidente e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella,
non definitivamente provvedendo, respinta ogni diversa istanza:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
06.06.2001 nel comune di Misilmeri (PA) fra , nato a Parte_1
Palermo (PA) il 03.03.1977, c.f. e CodiceFiscale_1 CP_1
, nata a [...] l'[...], c.f.
[...]
; C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Misilmeri di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
conferma per la prosecuzione del giudizio sui temi accessori riguardanti la prole l'udienza già fissata avanti al Pres. rel. del 19 febbraio 2025 ore 9.30.
Spese al definitivo.
Biella, 8 gennaio 2025
Il Presidente est.