Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00194/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2025, proposto dalla sig.ra AF Di AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cappellu e Marco Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise -A.S.RE.M., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 138 del 27 dicembre 2022 della Corte di Appello di Campobasso - Sezione Lavoro, resa nel giudizio n. 160/2018 R.G..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Isernia - Sez. lavoro il 16.10.2014, la sig.ra AF Di AR conveniva ivi in giudizio l’A.S.RE.M. avanzando le seguenti domande:
- « Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 7, co. 6, e 36, co. 5-quater, D.Lgs. n. 165/2001, la nullità e/o illegittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra la EM e la ricorrente in data 5.10.07 e dei successivi rinnovi e/o proroghe e, comunque, dei termini ivi apposti, nonché l’illegittimità di tutte le determinazioni dirigenziali di autorizzazione alla stipula ed alle relative proroghe »;
- « Accertare e dichiarare che tra le parti si è instaurato fin dal 17.09.07 un rapporto di pubblico impiego a carattere subordinato e condannare l’EM, ai sensi dell’art. 36 Cost. e 2126 c.c. ed in ragione della quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto, al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di differenze retributive non percepite per tutta la durata del rapporto, ammontanti in via approssimativa e per difetto ad €202.394,59, oppure della maggiore o minore somma che dovesse risultare all’esito dell’istruzione probatoria e della eventuale CTU, che sin d’ora si richiede, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalle singole maturazioni al saldo »;
- « Condannare l’EM, per l’effetto, al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali spettanti alla ricorrente e, comunque, alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale ed assistenziale »;
- « Condannare l’EM al risarcimento integrale del danno patrimoniale subito dalla ricorrente in ragione della nullità dei co.co.co. e delle relative proroghe, nonché della illegittima cessazione del rapporto di lavoro, da determinarsi, ex art. 18, co. 4 e 5, l. 300/70, in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata dalla interruzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 28.02.14, e fino alla data di accertamento giudiziale della nullità dei contratti posti in essere, oltre alle ulteriori quindici mensilità di retribuzione, interessi e rivalutazione monetaria »;
- « Condannare altresì l’EM al risarcimento integrale del danno per la perdita di chance e del danno morale determinato dalla illecita ed inadempiente condotta assunta nell’ambito del rapporto contrattuale, quantificato nella complessiva somma di € 100.000,00, ovvero nel maggiore o minore importo determinato anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. »;
- « Previa disapplicazione degli artt. 7 e 36 D.Lgs. n. 165/2001 nella parte contrastante con la normativa comunitaria, convertire il rapporto intercorso tra la ricorrente e l’EM in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato e, quindi, dichiarare la illegittimità del licenziamento e/o della interruzione del rapporto comunque avvenuta in data 28.02.14 ed ordinare l’immediata reintegrazione e/o riammissione della lavoratrice nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze di legge in ordine al trattamento retributivo e previdenziale spettante »;
- « Assumere ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno, anche ai fini dell’accertamento delle responsabilità amministrative ed erariali dei dirigenti previste dagli artt. 7 e 36 del D.Lgs. 165/2001. Con vittoria di spese e competenze di causa » (cfr. la ricostruzione dei fatti nella sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, Sez. lavoro, n. 138 del 27.12.2022).
A fondamento della pretesa la ricorrente deduceva in quella sede di aver prestato attività di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito di un progetto sperimentale di formazione regionale denominato “Skill Generation”, in forza di provvedimenti datoriali, cui era seguita la sottoscrizione del relativo contratto, poi rinnovato con conseguenti proroghe nei termini analiticamente indicati nel ricorso in quella sede proposto: in particolare, secondo la prospettazione dell’interessata, il rapporto di lavoro, benché formalmente connotato da margini di autonomia nel perseguimento del progetto, era stato di fatto caratterizzato dal vincolo di subordinazione al datore di lavoro.
Con sentenza del 28.11.2017 il Tribunale di Isernia rigettava il ricorso testé indicato.
Indi l’interessata proponeva appello contro la relativa sentenza reiettiva.
1.2. Con la sentenza n. 138 del 27.12.2022, la Corte d’Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento dell’appello condannava infine l’A.S.RE.M. “ a corrispondere all’appellante, a titolo di differenze retributive, per la causale di cui al ricorso, la somma di €69.070,31, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, nonché al pagamento, in favore della medesima parte, a titolo di risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine, di una somma corrispondente a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, spettante nella misura accertata dal c.t.u., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo ” (cfr. la citata sentenza n. 138 del 2022).
2. In data 27 novembre 2023 l’A.S.RE.M. ha provveduto, a mezzo bonifico bancario, al pagamento in favore dell’interessata della somma € 61.535,39: somma netta corrispostale dopo che sulla cifra lorda era stata applicata una “ ritenuta previdenziale operata dall’ente al momento della emissione del prospetto paga ” (cfr. il ricorso a pag. 3).
Non essendo medio tempore intervenuto il pagamento di tutto quanto il dovuto, l’odierna ricorrente, con il presente ricorso, ha agito quindi per ottenere la corretta ottemperanza della dianzi citata sentenza n. 138 del 27.12.2022 della Corte d’Appello di Campobasso, così domandando a questo T.A.R. di: « ordinare all’EM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante p.t., di dare immediata ed integrale esecuzione alla sentenza n. 138 del 27.12.22 pronunciata dalla Corte di Appello di Campobasso - Sezione lavoro, passata in giudicata a seguito della mancata impugnazione, ordinando all’ente resistente di provvedere a corrispondere alla ricorrente la residua somma di € 26.197,49, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27.11.23 al saldo effettivo, come sopra indicata, oppure la maggior somma che sarà determinata nel corso del presente giudizio, con istanza di assegnazione di un termine entro cui l’ente dovrà procedere, e nominare, sin d’ora, un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione al giudicato formatosi in caso di persistente inadempimento. Si chiede, altresì, di disporre il pagamento di una somma di denaro in caso di inosservanza e/o ritardo nell’esecuzione. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine ai compensi professionali, oltre spese (comprensive del contributo unificato versato), nonché 15% per spese generali, CPA ed IVA » (cfr. le conclusioni del ricorso a pag. 4).
3. L’Amministrazione intimata, sebbene regolarmente raggiunta dalla notifica del ricorso all’indirizzo PEC asrem@pec.it , non si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 138 del 27.12.2022 (come da attestazione della cancelleria del 19.11.2024), e, altresì, al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, a far data dalla notifica, a mezzo della PEC dell’11.10.2023 inoltrata all’indirizzo asrem@pec.it , del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale (a tale ultimo riguardo, va precisato che in base alle modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dalle disposizioni del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, a decorrere dal 28.02.2023 per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, risultando allo scopo dell’ottemperanza sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale) (cfr. gli allegati agli atti del giudizio).
Nessun dubbio può poi nutrirsi sulla ricomprensione del provvedimento azionato nell’ambito della procedura di ottemperanza, atteso che le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possono pacificamente trovare attuazione con il rimedio processuale dell’azione di ottemperanza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 del cod. proc. amm..
6. Il ricorso è altresì fondato, pur nei limiti di cui sta per dirsi.
L’Amministrazione intimata non ha difatti fornito alcun elemento volto a dimostrare di aver integralmente provveduto all’adempimento imposto dal giudicato, emergendo semmai dagli atti di causa un adempimento, da parte sua, soltanto parziale.
Con il bonifico del 27 novembre 2023, l’A.S.RE.M. ha versato all’interessata la somma di € 61.535,39 a titolo di differenze retributive.
Un simile importo è stato corrisposto all’odierna ricorrente al netto delle trattenute previdenziali: ha infatti dedotto la ricorrente che a tale importo “ deve aggiungersi la somma di € 4.550,16 dovuta alla ricorrente per l’illegittima ritenuta previdenziale operata dall’ente al momento della emissione del prospetto paga ” (cfr. il ricorso a pag. 3).
Ma la sentenza n. 138 del 27.12.2022 della Corte d’Appello di Campobasso ha condannato l’A.S.RE.M. “ a corrispondere all’appellante, a titolo di differenze retributive, per la causale di cui al ricorso, la somma di €69.070,31, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, nonché al pagamento, in favore della medesima parte, a titolo di risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine, di una somma corrispondente a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, spettante nella misura accertata dal c.t.u., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo ” (cfr. la citata sentenza n. 138 del 2022).
Il che vuol dire che per dare completa attuazione al giudicato l’A.S.RE.M. avrebbe dovuto versare non solo la piena somma dovuta a titolo di sorte capitale, ma anche gli interessi e la rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, oltre al pagamento della ulteriore somma ivi riconosciuta a titolo di risarcimento del danno: il che denota con chiarezza come il pagamento del 27 novembre 2023 abbia integrato un adempimento soltanto parziale di quanto dovuto in forza della citata sentenza n. 138/2022.
Con riferimento al pagamento parziale già eseguito, inoltre, deve trovare comunque applicazione il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi di cui all'art. 1194 cod. civ.: « Infatti, nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, tale criterio legale di imputazione posto dall'art. 1194 cod. civ. non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento (Cass. Sez. 3 9-10-2003 n. 15053 Rv. 567351, Cass. Sez. 1 20-5-2005 n. 10692 Rv. 580901-01) » (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 16/05/2024, n. 13567).
Una volta precisato, dunque, che il pagamento già versato dalla debitrice va imputato prima agli interessi ai sensi dell’art. 1194 del cod.civ., al Collegio non resta che constatare che l’A.S.RE.M. non risulta ancora avere provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto in forza del titolo in questa sede azionato.
7. Va, invece, disattesa l’ulteriore pretesa avanzata dal ricorso secondo la quale “ deve aggiungersi la somma di € 4.550,16 dovuta alla ricorrente per l’illegittima ritenuta previdenziale operata dall’ente al momento della emissione del prospetto paga ” (cfr. il ricorso a pag. 3).
Sotto quest’angolazione, infatti, la domanda non trova alcuna base nel titolo giudiziale in questa sede azionato, il giudicato non recando alcun elemento in grado di suffragare la tesi che le somme riconosciute in dispositivo dalla Corte d’Appello fossero da considerare già al netto delle trattenute previdenziali previste dalla legge.
Al contrario, la sentenza della cui ottemperanza si tratta, sul presupposto che l’interessata avesse diritto anche alla “ ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ” (cfr. pag. 6 della sentenza), ha condannato l’A.S.RE.M. a corrispondere a quest’ultima la somma quantificata nel corso del giudizio civile dal C.T.U. a titolo di “differenze retributive”, evidenziando quanto segue. “ In particolare il CTU ha accertato che le differenze retributive spettanti all’appellante in relazione al periodo lavorativo anzidetto, tenendo presente il succitato livello di inquadramento, l’orario di lavoro di 25 ore settimanali, indicato nei co.co.co. di cui trattasi ed emerso dalle suindicate risultanze istruttorie, e detraendo quanto già percepito dalla lavoratrice in siffatto periodo, sono pari ad €69.070,31: cfr i prospetti di cui all’elaborato tecnico in data 5/2/2020. L’EM va pertanto condannata a corrispondere all’appellante, a titolo di differenze retributive, per la causale di cui al ricorso, la detta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo » (cfr. la citata sentenza alle pagine 14 e 15).
La Corte d’Appello, nella richiamata pronuncia, ha quindi aderito alle conclusioni del C.T.U., facendole proprie: e il C.T.U. nell’elaborato tecnico di sua competenza aveva sempre considerato quelle somme al lordo delle trattenute dovute per legge (cfr. la relazione del C.T.U., all. n. 6 alla produzione della parte ricorrente del 17.03.2025).
Questi elementi denotano allora univocamente che la Corte d’Appello ha riconosciuto “ la somma di €69.070,31 ” “ a titolo di differenze retributive, per la causale di cui al ricorso ” al lordo delle trattenute comunque dovute per legge, al fine di assicurare la “ ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ” (cfr. i passaggi motivazionali della sentenza già sopra richiamati).
Del resto, a sostegno della tesi secondo la quale l’A.S.RE.M. avrebbe dovuto corrispondere l’intera somma, considerandola al netto di quanto dovuto per gli oneri previdenziali, il ricorso si limita a richiamare un orientamento della Cassazione, tuttavia, in questa sede inconferente, in quanto di per sé inidoneo a comprovare una simile aggiuntiva spettanza, in assenza di una previsione specificamente fornita sul punto dal Giudice civile.
Una simile aggiuntiva pretesa, risultando destituita di fondamenta, va quindi in definitiva disattesa.
7.1. Per converso, l’ulteriore riconoscimento all’interessata, da parte della Corte d’Appello, del pagamento a titolo, stavolta, di “ risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine, di una somma corrispondente a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ”, non potrà essere sottoposto a prelievo contributivo, trattandosi, appunto, di una erogazione di natura risarcitoria.
Il risarcimento dei danni disposto dal Giudice del Lavoro in favore del lavoratore, per l'illegittimità dei contratti a termine stipulati in successione, non è sostitutivo della retribuzione, da cui in ipotesi discenderebbe l'assoggettamento a ritenuta previdenziale, avendo piuttosto natura meramente ristoratrice, occasionalmente parametrato con l’impiego, ai fini della determinazione appunto del suo ammontare, a determinate mensilità di retribuzione, ben potendo in ipotesi essere il danno da risarcire diversamente calcolato.
Sul punto vanno richiamati, mutatis mutandis , i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza sul tema, distinto ma connesso, delle trattenute I.R.P.E.F., in relazione alle quali è stato osservato che " Con riferimento all'imponibilità fiscale del risarcimento la Corte di Cassazione ha chiarito che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi della mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa" (Cass. sez. 5§ n. 12789 del 2003). In definitiva, con riferimento alle indennità risarcitorie si deve ritenere che esse siano assoggettate a tassazione solo se dirette a sostituire un reddito non conseguito e quindi a risarcire il cosiddetto lucro cessante, mentre non lo siano se sono volte a risarcite altre forme di danno di carattere emergente. " (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2367/2021).
Ebbene, il Giudice del Lavoro, nel caso di specie, ha riconosciuto le suddette somme non con una finalità di integrazione della retribuzione non percepita (lucro cessante), bensì a titolo di risarcimento del danno (emergente) cagionato al lavoratore “ per illegittimo ricorso al contratto a termine ”: e in questa prospettiva il riferimento alle “ cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, spettante nella misura accertata dal c.t.u., oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo ” va letta in chiave di mero criterio di quantificazione del danno da ristorare (cfr. la sentenza ottemperanda).
8. Tutto ciò posto, e appurata la perduranza dell’inadempimento della debitrice nei termini sopra precisati, all’A.S.RE.M. va ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, e, quindi, di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute in favore dell’odierna parte ricorrente.
Il complessivo pagamento dovuto dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
9. Per l’eventuale persistere dell’inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta , ratione muneris , il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., senza compenso e con facoltà di delega ad un funzionario di adeguata professionalità del suo Ufficio, il quale dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora l’A.S.RE.M. non abbia ancora adempiuto alla scadenza del termine qui fissato per il pagamento ancora insoluto.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’A.S.RE.M. di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione, provvedendo al pagamento, in favore della parte ricorrente, di tutto quanto ulteriormente dovuto in base al suddetto titolo esecutivo giudiziale;
- dispone pertanto che l’A.S.RE.M. adempia all’obbligo così determinato, eseguendo il corrispondente pagamento nel termine ultimativo di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina quale commissario ad acta , anche ratione muneris , il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., o un funzionario del suo Ufficio all’uopo delegato, il quale, senza compenso, in caso di perdurante inadempimento, provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di ulteriori 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione;
- condanna l’A.S.RE.M. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, complessivamente liquidandole in € 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO