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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/09/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2112/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BIONDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pistoia (PT), via della Vigna 6, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GIOVANNARDI GLENDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), via San Francesco 2, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come congiuntamente precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso nei confronti della coniuge , chiedendo Parte_1 CP_1 dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: revocare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, concedendole un termine di 15 giorni per il rilascio;
non disporre alcunché né a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni ed autosufficienti, né a titolo di assegno divorzile.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: concederle termine fino alla sottoscrizione di un contratto di locazione per il rilascio della ex casa coniugale o, in subordine, un termine ampio per poter trovare un'abitazione alternativa;
niente disporre a titolo di mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 indipendenti;
disporre a proprio favore assegno divorzile pari a € 1.200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Il 10.03.2025 è stata emessa la sentenza parziale sullo status e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulle condizioni del divorzio quando, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, chiedendone il recepimento:
“Il IG. e la IG.ra rinunciano alle conclusioni così come Parte_1 CP_1 rassegnate nei precedenti atti difensivi e chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Lucca voglia disporre che lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/01/1999 a Lucca tra Pt_1
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune
[...] CP_1 all'anno 1999, parte 1, atto n. 7, già pronunciato con sentenza parziale n. 175/2025, del
10/03/2025, pubblicata il 11/03/2025, alle quali le parti fanno acquiescenza, sia regolamentata dalle seguenti:
pagina 2 di 6 condizioni congiunte
1) mantenimento dei figli: niente viene disposto a titolo di mantenimento dei figli Per_1
e rispettivamente di 25 e 23 anni, in quanto entrambi
[...] Persona_2 maggiorenni, economicamente indipendenti e non più conviventi con alcuno dei due genitori;
2) assegno divorzile ex art. 5 L. 898 del 1970: il IG. si impegna a cor- Parte_1 rispondere alla IG.ra , la somma complessiva di Euro 55.000,00= CP_1
(cinquantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum. Tale corresponsione avverrà in un'unica soluzione a titolo di assegno di divorzio una tantum ai sensi dell'art.5, comma 8, L.898/1970, come novellato dalla L.74/1997. La corresponsione del predetto assegno divorzile una tantum, che le parti riconoscono giusto ed equo, anche sulla base della valutazione fatta dall'Ill.mo Giudice relatore alla prima udienza di comparizione delle parti del 17/01/2025 avverrà mediante bonifico bancario da effettuare entro e non oltre il giorno 15 aprile 2025, subito dopo che entrambe le parti ed i loro difensori avranno sottoscritto le presenti conclusioni congiunte di divorzio, secondo le modalità indicate nella separata scrittura privata tra legali sottoscritta in data 14/04/2025, sul conto corrente presso intestato alla IG.ra (Iban CP_2 CP_1
[...]), indicando come causale “assegno divorzile una tantum”.
La IG.ra conferma di aver ricevuto, nelle more del rinvio all'udienza odierna, CP_1 la somma complessiva di Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum, corrisposta dal IG. a mezzo di due bonifici, uno di Parte_1 importo pari ad Euro 50.000,00= con causale “assegno divorzile una tantum” e l'altro di importo pari ad Euro 5.000,00= con causale “assegno divorzile una tantum seconda parte”, effettuati sul suddetto conto corrente postale intestato alla IG.ra in CP_1 data 15/04/2025 come da allegate ricevute di conferma di bonifico (ALL. 1).
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della IG.ra , ed è stata effettuata a tacitazione CP_1
pagina 3 di 6 di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della IG.ra , avente causa o comunque CP_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Con l'attuazione dell'obbligo posto a carico del IG. sopra enunciato, la Parte_1 IG.ra dichiara che le proprie eventuali eIGenze di mantenimento sono CP_1 pienamente soddisfatte con conseguente, totale e definitiva, estinzione di qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del IG. e con rinuncia della stessa a qualsiasi Parte_1 ulteriore diritto patrimoniale e per il proprio mantenimento.
3) ex casa coniugale: revocare l'assegnazione della ex casa coniugale di proprietà del IG. sita in Lucca (LU), via per Corte Sandorini n. 137, località Nave, 55100 in Parte_1 favore di disposta con sentenza n. 913/2016 pronunciata nella causa civile RG CP_1
n. 6121/2015 CC, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei IGg.ri – Pt_1 CP_1 dal Tribunale di Lucca sulle base delle condizioni concordemente rassegnate dalle parti a verbale dell'udienza del 20/04/2016.
La IG.ra si impegna ed obbliga a rilasciare nella piena ed esclusiva CP_1 disponibilità del IG. la ex casa coniugale sita in Lucca (LU), via per Corte Parte_1
Sandorini n. 137, entro il giorno 30.06.2025, libera da persone e mediante asporto dei soli propri effetti personali, lasciando ivi tutti i mobili ed arredi di proprietà esclusiva del IG.
e mediante consegna al IG. di tutte le chiavi Parte_1 Parte_1 dell'immobile di cui costei è in possesso. In caso di mancato rilascio spontaneo di detto immobile da parte della IG.ra entro la data concordata del 30.06.2025, il IG. CP_1 sarà libero di accedere all'immobile suddetto ed immettersi nel suo Parte_1 possesso esclusivo dal giorno 01.07.2025 mediante sostituzione delle serrature. Con decorrenza dal giorno 01/07/2025 la IG.ra non avrà più titolo ad occupare detto CP_1 immobile ed il IG. sarà libero di disporne come meglio riterrà. Al momento del Pt_1 rilascio, verrà redatto e sottoscritto apposito verbale di rilascio di immobile tra le parti.
pagina 4 di 6 Il IG. conferma che la IG.ra in data 30.06.2025 gli ha Parte_1 CP_1 riconsegnato il suddetto immobile, immettendolo nel suo pieno e legittimo possesso, come da verbale di rilascio sottoscritto dalle parti in pari data (ALL. 2).
La IG.ra , qualora abbia trascritto presso la Conservatoria dei Registri CP_1
Immobiliari competente la suddetta sentenza n. 913/2016, si impegna ed obbliga a provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile a curare la trascrizione dell'emittenda sentenza di divorzio che verrà pronunciata dal Tribunale di Lucca anche in punto di revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale in favore della stessa CP_1
4) Le spese ed i compensi professionali del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti ed i procuratori rinunciano espressamente al diritto alla solidarietà.
5) Con l'attuazione degli accordi di cui alle sopra precisate conclusioni i concludenti dichiarano di aver definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo.”.
***
Nel merito, ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, risultando eque e congrue le condizioni di divorzio in esso concordate, avuto riguardo alle situazioni economico-patrimoniali delle parti.
Nessun'altra statuizione è da rendere, essendo pacifica la raggiunta autosufficienza economica dei figli maggiorenni.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, si dichiarano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Recepisce quali condizioni del divorzio, già pronunciato con sentenza parziale n. 175/2025 del 11/03/2025, le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti pagina 5 di 6 nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025 e sopra trascritte, provvedendo in conformità alle medesime;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di conIGlio del 22 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2112/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BIONDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pistoia (PT), via della Vigna 6, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GIOVANNARDI GLENDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), via San Francesco 2, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come congiuntamente precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso nei confronti della coniuge , chiedendo Parte_1 CP_1 dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: revocare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, concedendole un termine di 15 giorni per il rilascio;
non disporre alcunché né a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni ed autosufficienti, né a titolo di assegno divorzile.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: concederle termine fino alla sottoscrizione di un contratto di locazione per il rilascio della ex casa coniugale o, in subordine, un termine ampio per poter trovare un'abitazione alternativa;
niente disporre a titolo di mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 indipendenti;
disporre a proprio favore assegno divorzile pari a € 1.200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Il 10.03.2025 è stata emessa la sentenza parziale sullo status e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sulle condizioni del divorzio quando, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, chiedendone il recepimento:
“Il IG. e la IG.ra rinunciano alle conclusioni così come Parte_1 CP_1 rassegnate nei precedenti atti difensivi e chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Lucca voglia disporre che lo scioglimento del matrimonio contratto il 30/01/1999 a Lucca tra Pt_1
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune
[...] CP_1 all'anno 1999, parte 1, atto n. 7, già pronunciato con sentenza parziale n. 175/2025, del
10/03/2025, pubblicata il 11/03/2025, alle quali le parti fanno acquiescenza, sia regolamentata dalle seguenti:
pagina 2 di 6 condizioni congiunte
1) mantenimento dei figli: niente viene disposto a titolo di mantenimento dei figli Per_1
e rispettivamente di 25 e 23 anni, in quanto entrambi
[...] Persona_2 maggiorenni, economicamente indipendenti e non più conviventi con alcuno dei due genitori;
2) assegno divorzile ex art. 5 L. 898 del 1970: il IG. si impegna a cor- Parte_1 rispondere alla IG.ra , la somma complessiva di Euro 55.000,00= CP_1
(cinquantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum. Tale corresponsione avverrà in un'unica soluzione a titolo di assegno di divorzio una tantum ai sensi dell'art.5, comma 8, L.898/1970, come novellato dalla L.74/1997. La corresponsione del predetto assegno divorzile una tantum, che le parti riconoscono giusto ed equo, anche sulla base della valutazione fatta dall'Ill.mo Giudice relatore alla prima udienza di comparizione delle parti del 17/01/2025 avverrà mediante bonifico bancario da effettuare entro e non oltre il giorno 15 aprile 2025, subito dopo che entrambe le parti ed i loro difensori avranno sottoscritto le presenti conclusioni congiunte di divorzio, secondo le modalità indicate nella separata scrittura privata tra legali sottoscritta in data 14/04/2025, sul conto corrente presso intestato alla IG.ra (Iban CP_2 CP_1
[...]), indicando come causale “assegno divorzile una tantum”.
La IG.ra conferma di aver ricevuto, nelle more del rinvio all'udienza odierna, CP_1 la somma complessiva di Euro 55.000,00= (cinquantacinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum, corrisposta dal IG. a mezzo di due bonifici, uno di Parte_1 importo pari ad Euro 50.000,00= con causale “assegno divorzile una tantum” e l'altro di importo pari ad Euro 5.000,00= con causale “assegno divorzile una tantum seconda parte”, effettuati sul suddetto conto corrente postale intestato alla IG.ra in CP_1 data 15/04/2025 come da allegate ricevute di conferma di bonifico (ALL. 1).
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della IG.ra , ed è stata effettuata a tacitazione CP_1
pagina 3 di 6 di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della IG.ra , avente causa o comunque CP_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Con l'attuazione dell'obbligo posto a carico del IG. sopra enunciato, la Parte_1 IG.ra dichiara che le proprie eventuali eIGenze di mantenimento sono CP_1 pienamente soddisfatte con conseguente, totale e definitiva, estinzione di qualsiasi obbligo a tale riguardo a carico del IG. e con rinuncia della stessa a qualsiasi Parte_1 ulteriore diritto patrimoniale e per il proprio mantenimento.
3) ex casa coniugale: revocare l'assegnazione della ex casa coniugale di proprietà del IG. sita in Lucca (LU), via per Corte Sandorini n. 137, località Nave, 55100 in Parte_1 favore di disposta con sentenza n. 913/2016 pronunciata nella causa civile RG CP_1
n. 6121/2015 CC, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei IGg.ri – Pt_1 CP_1 dal Tribunale di Lucca sulle base delle condizioni concordemente rassegnate dalle parti a verbale dell'udienza del 20/04/2016.
La IG.ra si impegna ed obbliga a rilasciare nella piena ed esclusiva CP_1 disponibilità del IG. la ex casa coniugale sita in Lucca (LU), via per Corte Parte_1
Sandorini n. 137, entro il giorno 30.06.2025, libera da persone e mediante asporto dei soli propri effetti personali, lasciando ivi tutti i mobili ed arredi di proprietà esclusiva del IG.
e mediante consegna al IG. di tutte le chiavi Parte_1 Parte_1 dell'immobile di cui costei è in possesso. In caso di mancato rilascio spontaneo di detto immobile da parte della IG.ra entro la data concordata del 30.06.2025, il IG. CP_1 sarà libero di accedere all'immobile suddetto ed immettersi nel suo Parte_1 possesso esclusivo dal giorno 01.07.2025 mediante sostituzione delle serrature. Con decorrenza dal giorno 01/07/2025 la IG.ra non avrà più titolo ad occupare detto CP_1 immobile ed il IG. sarà libero di disporne come meglio riterrà. Al momento del Pt_1 rilascio, verrà redatto e sottoscritto apposito verbale di rilascio di immobile tra le parti.
pagina 4 di 6 Il IG. conferma che la IG.ra in data 30.06.2025 gli ha Parte_1 CP_1 riconsegnato il suddetto immobile, immettendolo nel suo pieno e legittimo possesso, come da verbale di rilascio sottoscritto dalle parti in pari data (ALL. 2).
La IG.ra , qualora abbia trascritto presso la Conservatoria dei Registri CP_1
Immobiliari competente la suddetta sentenza n. 913/2016, si impegna ed obbliga a provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile a curare la trascrizione dell'emittenda sentenza di divorzio che verrà pronunciata dal Tribunale di Lucca anche in punto di revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale in favore della stessa CP_1
4) Le spese ed i compensi professionali del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti ed i procuratori rinunciano espressamente al diritto alla solidarietà.
5) Con l'attuazione degli accordi di cui alle sopra precisate conclusioni i concludenti dichiarano di aver definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo.”.
***
Nel merito, ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, risultando eque e congrue le condizioni di divorzio in esso concordate, avuto riguardo alle situazioni economico-patrimoniali delle parti.
Nessun'altra statuizione è da rendere, essendo pacifica la raggiunta autosufficienza economica dei figli maggiorenni.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, si dichiarano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Recepisce quali condizioni del divorzio, già pronunciato con sentenza parziale n. 175/2025 del 11/03/2025, le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti pagina 5 di 6 nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025 e sopra trascritte, provvedendo in conformità alle medesime;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di conIGlio del 22 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
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