Accoglimento
Sentenza 7 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2025
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- 1. Sì al soccorso istruttorio se c’è impossibilità di indicare i costi di sicurezza e manodoperaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/04/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03425/2025REG.PROV.COLL.
N. 09568/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9568 del 2024, proposto da
ND NT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Lanzaro e Daniele Bracci, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Bracci in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Ufficio Generale Centro Responsabilità Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Dussmann Service S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - n. 10633 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Elena Quadri e udito per il ricorrente l’avvocato Lanzaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
ND NT S.r.l. ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio, sez. V, 7 dicembre 2023, n. 10633, che, in accoglimento del suo ricorso in appello, ha riformato la decisione di primo grado del Tar Lazio n. 9810 del 2023, riconoscendo il suo diritto al risarcimento del danno per equivalente, da quantificare tenendo conto del ribasso offerto, dell’utile presunto e dell’ LI RC .
La ricorrente ha agito, in particolare:
- per la determinazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., della somma dovuta dall’Aeronautica Militare a ND NT a titolo di risarcimento danni, da quantificare nella misura di € 127.552,69, al netto dell’IVA, ovvero nella diversa misura che sarà eventualmente accertata in corso di causa, da corrispondere all’odierna ricorrente in ottemperanza della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 10633/2023 e per l’adempimento dei conseguenti obblighi risarcitori;
- nonché per la relativa condanna dell’amministrazione resistente al pagamento della somma di € 127.552,69, al netto dell’IVA, a titolo di risarcimento del danno ovvero della diversa somma di danaro eventualmente determinata all’esito del presente giudizio di ottemperanza;
- nonché, ove occorra, per l’annullamento di tutti gli atti impugnati successivamente alla sentenza indicata in epigrafe, con particolare riferimento alla nota dell’Aeronautica Militare prot. n. M_D ARM086 REG2024 0013753 dell’11 novembre 2024 e della relazione del Responsabile del Procedimento ad essa allegata, recante “ ND NT S.r.l. c/o Ministero della Difesa. Risarcimento del danno per equivalente. Quantificazione dell’utile presunto ” e, ove occorra, di tutte le note dell’Aeronautica confluite nella corrispondenza intercorsa con la società ricorrente, come meglio identificate nel ricorso nonché a quest’ultimo allegate.
Si è costituito, in resistenza, il Ministero della Difesa.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
Alla camera di consiglio del 3 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione il ricorso di ND NT S.r.l. per l’ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio, Sez. V, 7 dicembre 2023, n. 10633, che in accoglimento del suo ricorso in appello, ha riformato la decisione di primo grado del Tar Lazio n. 9810 del 2023, riconoscendo il suo diritto al risarcimento del danno per equivalente, da quantificare tenendo conto del ribasso offerto, dell’utile presunto e dell’ LI RC .
La sentenza ha così statuito: « riguardo alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata, trattandosi di lavori urgenti già iniziati sin dal mese di maggio scorso ed aventi la presunta durata di un anno in totale, non si ravvisa l’opportunità di disporre tale inefficacia. Ne consegue che l’amministrazione dovrà corrispondere all’appellante il risarcimento per danno per equivalente, da quantificare in relazione al ribasso dalla stessa offerto e all’utile presunto indicato nell’offerta, detratto LI RC da accertare previa accurata istruttoria, anche mediante autodichiarazioni autocertificative ex d.P.R. n. 445 del 2000 ».
Invero, la ricorrente era stata illegittimamente esclusa - dovendo invece essere l’aggiudicataria - dall’appalto per l’affidamento dei lavori finalizzati al mantenimento in efficienza degli impianti di riscaldamento/raffrescamento dei comprensori denominati “Palazzo A.M.” e “Caserma G. Romagnoli”, entrambi ubicati in Roma (RM), rispettivamente in viale dell’Università, 4 e via dei Frentani, 5. Importo massimo presunto € 1.229.508,20 oltre IVA al 22%. Cap. 4536/12 - E.F. 2023- 2024” (CIG 9675007459).
La ricorrente chiede la determinazione del quantum del danno risarcibile, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., in particolare asserendo che la quantificazione dello stesso sia da determinare nella misura di € 127.552,69, al netto dell’IVA, ovvero nella diversa misura che sarà eventualmente accertata in corso di causa, e la contestuale condanna dell’amministrazione al pagamento della somma su richiamata o della diversa somma che sarà stabilita da questo Consiglio, nonché l’eventuale annullamento della proposta di risarcimento avanzata dall’amministrazione con nota prot. M_D ARM086 REG2024 13753 dell’11 novembre 2024.
In conclusione, la ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto:
a) determinare la somma dovuta dall’Aeronautica Militare alla ND NT S.r.l. a titolo di risarcimento, quantificandola nella seguente misura:
- in via principale, nella misura di € 127.552,69, al netto dell’IVA, come indicato e comprovato nel ricorso;
- in via subordinata, nella diversa misura accertata dal Collegio in corso di causa, anche previa consulenza tecnico d’ufficio ex art. 67 c.p.a.; con la precisazione che tale somma non potrà comunque essere inferiore a quella riconosciuta dall’Aeronautica Militare nella propria istruttoria (pari a € 54.917,63, al lordo delle (infondate) riduzioni su ‘subappalto’ e su ‘LI RC’, salvo che vengano ritenute applicabili dal Collegio).
b) ordinare all’Aeronautica Militare di ottemperare alla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 10633 del 7 dicembre 2023 fissando un termine entro cui l’Amministrazione resistente dovrà provvedere al pagamento delle predette somme, per come quantificate all’esito del presente giudizio;
c) nominare fin da ora, ove occorra, un commissario ad acta che provveda a dare ottemperanza alla sentenza laddove l’Aeronautica Militare perduri nella sua inerzia;
d) fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , del c.p.a., una somma di denaro dovuta dalla resistente – di importo non inferiore agli interessi legali – per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
La ricorrente eccepisce, inoltre, la irricevibilità e/o inammissibilità per tardività dei documenti e della memoria depositati dall’Aeronautica Militare.
L’amministrazione chiede il rigetto del ricorso, riportandosi al rapporto dell’Aeronautica Militare- Centro responsabilità amm.va, trasmesso con nota del 16 marzo 2025, n. 3530, affermando che l’onere della prova in ordine alla quantificazione del danno grava sulla parte ricorrente, la quale deve fornire documentazione adeguata a dimostrare il pregiudizio subito e l’assenza di altre fonti di reddito alternative nel periodo considerato, prova che la ricorrente non avrebbe fornito.
Inoltre, considerati i giusti costi dei materiali, che sarebbero stati sottostimati dalla ricorrente, l’incidenza del subappalto e il dimezzamento del 50% per il presunto LI RC , l’amministrazione propone la rideterminazione dell’utile da risarcire a ND NT in € 21.967,05.
Il ricorso va accolto, assorbendosi le eccezioni sollevate.
La ricorrente contesta la quantificazione del danno operata dall’amministrazione, sostenendo che l’utile d’impresa spettante sia pari a € 127.552,69, mentre l’amministrazione lo avrebbe erroneamente determinato, tenendo anche conto della detrazione dell’ LI RC e dell’incidenza del subappalto.
La ricorrente calcola l’importo a base d’asta ribassato del 40,16%, come da offerta presentata in gara, in € 693.902,04 e da questo sottrae:
1) il costo analitico totale dei materiali, calcolato sulla componente lavori e servizi, pari ad € 229.985,07;
2) il costo analitico totale della manodopera, calcolato sulla componente lavori e servizi, pari ad € 262.492,62;
3) le spese generali pari a circa il 15% (€ 73.871,65).
Ottiene un utile di impresa stimato (al netto dell’IVA) pari ad € 127.552,69.
La ricorrente sostiene, inoltre, di non avere avuto alcun LI RC e ciò risulterebbe provato dalla notevole diminuzione dei ricavi, e che il subappalto, di cui peraltro non è certo che avrebbe usufruito perché era facoltativo, aumenterebbe e non diminuirebbe la percentuale di utile.
Il Collegio ritiene, in considerazione della documentazione versata in atti, di determinare l’utile di impresa che la ricorrente avrebbe ottenuto dalla commessa di specie nella somma riconosciuta dalla stazione appaltante nella propria istruttoria, pari ad euro 54.917,63 (cfr. tabella allegata al rapporto circostanziato).
Da tale ammontare non deve essere sottratto alcun LI RC , avendo la ricorrente fornito la prova di una notevole diminuzione dei ricavi (cfr. la documentazione versata in atti).
Inoltre, si ritiene che, effettivamente, la ricorrente, per la natura delle prestazioni da affidare, avrebbe potuto assumere l’appalto in aggiunta alle altre commesse e non in alternativa. Invero, l’appalto di cui si discute ha per oggetto un’attività di mera manutenzione ed è dunque caratterizzato da una notevole componente di manodopera e di materiali di consumo, mentre non è richiesto l’impiego di risorse o beni di scarsa reperibilità e/o replicabilità. La manodopera ed i materiali di consumo rappresentano risorse facilmente reperibili sul mercato, quindi, l’impresa sarebbe stata in grado di eseguire l’appalto di cui si discute contestualmente ad altre ipotetiche commesse, che comunque non ha assunto, avendo provato una diminuzione nei ricavi.
ND NT ha avuto, infatti, un calo di fatturato proprio in coincidenza del periodo in cui avrebbe dovuto eseguire l’appalto (cfr. documenti 17, 18 e 19). Ne consegue che l’utile come sopra quantificato non deve subire alcuna diminuzione, né per l’ LI RC , né per un ipotetico subappalto, perché meramente facoltativo.
Allo stato, non dubitando della futura esatta ottemperanza da parte dell’amministrazione, non si reputa opportuno procedere alla nomina del commissario ad acta né alla determinazione delle TR .
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto, e va disposta la condanna del Ministero intimato al pagamento nei confronti della ricorrente, a titolo di risarcimento danni, della somma pari ad euro 54.917,63, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono per la metà la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre per la restante metà sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, in relazione alle peculiarità e all’andamento della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza come in epigrafe proposto, lo accoglie, come in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente per la metà, che si liquidano in euro 4000, oltre ad oneri di legge, e le compensa tra le parti per la restante metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO