Sentenza 8 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 25 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01520/2025REG.PROV.COLL.
N. 06419/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6419 del 2023, proposto da:
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SI SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il NT (Sezione Seconda) n. 00276/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. SI SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e udita, per parte appellata, l’avvocato Emanuela Vergine per delega dell'avvocato Cesare Tapparo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AG e ER hanno appellato la sentenza n. 276/2023, con la quale il T.A.R. per il NT ha accolto il ricorso proposto dal sig. SI SA, annullando le intimazioni di pagamento n. 11020219000701360000 (di importo pari a euro 18.059,31) e n. 11020219000704390000 (di importo pari a euro 128.986,92).
2. In punto di fatto si espone che il sig. SA aveva impugnato dinanzi al T.A.R.: i ) l’intimazione di pagamento n. 11020219000701360000 (di importo pari a euro 18.059,31), susseguente alla cartella n. 3002018000000876400 (che sarebbe stata notificata in data 17.5.2018), relativa ai prelievi quote latte per l’annata 2008 ( ff . 1-3 del primo allegato sub n. 1 delle produzioni di primo grado dell’odierna parte appellata); ii ) l’intimazione di pagamento n. 11020219000704390000 (di importo pari a euro 128.986,92), susseguente alla cartella n. 1102008006533830000 (che sarebbe stata notificata in data 3.11.2008), relativa ai prelievi quote latte per l’annata 2007 ( ff . 1-3 del secondo allegato sub n. 1 delle produzioni di primo grado dell’odierna parte appellata).
3. Il sig. SA aveva impugnato le due intimazioni deducendone l’illegittimità: i ) per difetto di motivazione, mancata allegazione delle cartelle e violazione del diritto di difesa (primo motivo); ii ) per genericità degli atti e indeterminatezza nel calcolo degli interessi dovuti (secondo motivo); iii ) per l’intervenuta prescrizione del diritto di credito (terzo motivo); iv ) per violazione del diritto unionale, carenza di istruttoria e eccesso di potere (quarto motivo); v ) per difetto in motivazione in ordine ai recuperi PAC effettuati nel corso del tempo (quinto motivo).
4. Il T.A.R. per il NT ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il motivo relativo all’intervenuta prescrizione del diritto di credito e osservando che: i ) ER aveva prodotto in giudizio l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento n. 1102008006533830000, eseguita in data 3.11.2008, ma tale notificazione non era ostativa alla maturazione del termine di prescrizione ex art. 2946 c.c.; ii ) la cartella n. 3002018000000876400 non risultava, invece, consegnata al destinatario ed era, quindi, maturato anche in parte qua il termine di prescrizione.
5. Le Agenzie indicate in epigrafe hanno proposto ricorso in appello, affidato a due motivi. Si è costituito in giudizio il sig. SA deducendo l’infondatezza del ricorso in appello. All’udienza del 20.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo le Agenzie hanno dedotto l’illogicità manifesta della sentenza di primo grado osservando, testualmente, che: i ) Il T.A.R. aveva “ ritenuto maturata la prescrizione nell’intervallo temporaneo tra il 3.11.2008 (prima notifica) ed il 17.4.2018 (seconda notifica, ancorché contestata) ”; ii ) tra una data di notifica e l’altra “ si vede come non [erano] decorsi dieci anni interi ”; iii ) quindi, “ non era ancora maturato l’ordinario termine di prescrizione decennale ed il TAR [aveva] compiuto un banale errore di calcolo, incorrendo in un palese errore ”.
6.1. Il motivo è infondato. La cartella di pagamento n. 1102008006533830000 – notificata in data 3.11.2008 (doc. n. 6 del fascicolo di primo grado delle Agenzie) – era atto presupposto dell’intimazione di pagamento n. 11020219000704390000 ed era relativa ai prelievi quote latte per l’annata 2007. La cartella di pagamento n. 11020219000701360000 – che secondo l’intimazione sarebbe stata notificata in data 17.4.2018 – era, invece, atto presupposto dell’intimazione n. 3002018000000876400 ed era relativa ai prelievi quote latte per l’annata 2008. Si tratta, quindi, di due pretese distinte, alle quali si riferiscono due diverse cartelle e le due intimazioni oggetto di impugnazione. Il Giudice di primo grado ha, correttamente, affermato l’intervenuta prescrizione della pretesa di cui all’intimazione n. 11020219000704390000, atteso che tra la data della notificazione della cartella (3.11.2008) e la data di notificazione dell’intimazione (14.10.2021) era decorso il termine di prescrizione decennale per la sorte capitale e quinquennale per gli interessi (sul regime di prescrizione in materia di quote latte, cfr ., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1316). Si è, inoltre, prescritto, il diritto di credito di cui all’intimazione n. 11020219000701360000, atteso che non è stata depositata in giudizio la prova dell’avvenuta notificazione cartella di pagamento n. 3002018000000876400, relativa ai prelievi quote latte per l’annata 2008. La prospettazione delle appellanti è, quindi, errata, operando un conteggio dei termini maturati tra la notificazione delle cartelle presupposte e non – come, correttamente fatto dal Giudice di primo grado - tra tali cartelle e le intimazioni di pagamento impugnate.
7. Con il secondo motivo le Agenzie appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver tenuto conto della richiesta di rateizzazione, incidente anche sui termini di prescrizione del diritto di credito. Secondo le Agenzie, la “ pendenza ” dei “ giudizi ”, la notifica delle intimazioni ex L. n. 33/2009, la richiesta di rateizzazione e la notifica delle cartelle avrebbero impedito il maturarsi della prescrizione decennale (ritenuto operante anche in materia di interessi), tenendo, altresì, conto: i ) della sospensione della prescrizione di cui all’art. 8- quinques , comma 10, del d.l. n. 5/2009 (per il periodo dal 1° aprile 2009 al 15 luglio 2009) e di cui all’art. 68 del d.l. n. 18/2020 (per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021); ii ) dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione derivante dalla costituzione in giudizio di AG; iii ) del vincolo di solidarietà tra produttore e primo acquirente.
7.1. Il motivo è privo di fondamento considerato che: i ) non vi è alcuna evidenza in atti in ordine all’intervenuta richiesta di rateizzazione; ii ) non vi è prova in giudizio della notifica delle intimazioni ex L. n. 33/2009; iii ) non è stato dedotto in quali giudizi AG si sarebbe costituita interrompendo in modo permanente il decorso del termine di prescrizione; iv ) non vi sono evidenze di notificazioni di atti relativi alle pretese oggetto di giudizio al primo acquirente che possano supportare la dedotta interruzione della prescrizione con effetti nei confronti dell’obbligato in solido ex art. 1310 c.c.; v ) non hanno rilievo i periodi di sospensione ex lege atteso che il diritto risulta, comunque, prescritto pur tenendo conto di tali periodi in difetto di evidenze di notificazioni di atti interruttivi.
8. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna AG e ER, in solido, a rifondere al sig. SA le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO